Legittimazione nel possesso di terre civiche site nel Comune di Villa Celiera (PE) a favore di ditte varie indicate nell’allegato “A” elenco n. 6.

 

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

 

VISTA la legge 1766/27 nonché il Regolamento per l’esecuzione della stessa approvato con R.D. n. 332/28;

 

VISTO il D.P.R. n. 616/77;

 

VISTA la L.R. n. 25/88;

 

VISTA la L.R. n. 68/99 e successive modifiche e integrazioni;

 

DATO ATTO che con la Determinazione Dirigenziale n. DPD28/34/Usi Civici del 07/09/2015 il Dirigente del Servizio Affari Dipartimentali del Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca ha approvato le richieste di legittimazione di terre civiche site nel Comune di Villa Celiera (PE);

 

VISTO l’allegato “A” elenco n. 6 datato 15/07/2014 allegato alla Determinazione Dirigenziale sopra richiamata dal quale si evincono le Ditte che hanno richiesto la legittimazione, i dati catastali nonché il canone annuo da corrispondere al Comune di Villa Celiera, oltre alle 10 annualità pregresse nonché l’eventuale affrancazione del canone;

 

CONSIDERATO che le spese relative alla voltura catastale nonché alla trascrizione nei Registri Immobiliari sono a totale carico delle Ditte indicate nell’allegato “A” elenco n. 6 datato 15/07/2014 sopra richiamato;

 

VISTA la L.R. n. 68/99 ed in particolare gli artt. 2 (valori base di riferimento) e 3 (legittimazione ed affrancazione) modificati con l’art. 104 della L.R. n. 6/2005;

 

RITENUTO che sussistono le condizione per concedere l’istituto della legittimazione, ai sensi della Legge 1766/27 e L.R. n. 68/99, a favore delle n. 10 Ditte di cui al più volte citato allegato “A” elenco n. 6 datato 15/07/2014;

 

DATO ATTO il Dirigente del Servizio Affari Dipartimentali e il Direttore del Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca hanno espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica amministrativa nonché sulla legittimità del presente provvedimento:

 

D ECRETA

 

1.               sono legittimate nel possesso le terre civiche site nel Comune di Villa Celiera (PE) a favore di n. 10 Ditte indicate nell’allegato “A” elenco n. 6 datato 15/07/2014 formato da due facciate;

2.               è fatto obbligo al Comune  di riscuotere i canoni come indicati nel più volte citato  allegato “A” elenco n. 6 datato 15/07/2014;

3.               il canone di legittimazione, ferma restando la piena proprietà a favore del legittimatario, può essere affrancato in qualsiasi momento mediante capitalizzazione al saggio legale e la richiesta di affrancazione deve essere presentata al Comune di Villa Celiera;

4.               il Comune è autorizzato ad applicare la riduzione prevista dal 4° comma dell’art. 2 della L.R. n. 68/99 alle Ditte che ne avranno fatto richiesta e che ne abbiano diritto;

5.               è fatto obbligo al Comune a reinvestire l’eventuale capitale di affranco ai sensi dell’art. 5 della L.R. n. 3/98;

5.     la validità ed efficacia del presente decreto di legittimazione è espressamente condizionata all’avvenuto pagamento, da parte del beneficiario, di tutte le somme da esso dovute al Comune e dall’espletamento delle necessarie formalità di intestazione. Trascorso il termine perentorio di giorni 180 (centoottanta) decorrenti dalla data di comunicazione del presente decreto al beneficiario senza che siano state completate le procedure di pagamento del prezzo e di volturazione e trascrizione presso i competenti registri pubblici, il presente Decreto decadrà automaticamente (per il solo beneficiario inadempiente), ed i beni resteranno nella libera disponibilità del Comune, con ogni conseguenza di reintegra contro il richiedente la legittimazione;

6.               al Comune è fatto obbligo, trascorso il termine di 180 giorni di cui al precedente n. 5),  di trasmettere alla Regione Abruzzo, e per essa al Servizio procedente, formale comunicazione in ordine all’avvenuto adempimento, o meno, delle condizioni imposte per il completamento della procedura, e la conseguente trasformazione dei beni di uso civico in beni privati.

7.               di autorizzare il Dirigente del Servizio Affari Dipartimentali del Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca, con proprie Determinazioni, a rettificare eventuali errori materiali dovuti da trascrizione di dati.

 

Il presente decreto costituisce titolo esecutivo ai fini della volturazione e trascrizione ed è, come tutti gli atti relativi, esente in modo assoluto da tasse di bollo, registro e altre imposte, ai sensi della legge 01/12/81, n. 692.

 

Il presente decreto è adottato sulla scorta della documentazione acquisita agli atti e delle dichiarazioni fornite dai soggetti interessati, valutate nella loro oggettiva risultanza documentale. Qualora, successivamente alla sua formalizzazione e messa in esecuzione dovesse risultare, da significative circostanze, fatti o documenti forniti da terzi, la non conformità di cui al presente atto, al modello legale delle condizioni fattuali e giuridiche alla base della positiva conclusione del procedimento di legittimazione verrà avviato, ai sensi di legge, da parte del Servizio Affari Dipartimentali del Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca, partecipato procedimento di riesame per l’accertamento della conferma di validità, o invece di annullamento, di esso decreto o parte di esso.

 

Il presente decreto è definitivo e contro di esso è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR Abruzzo entro 60 giorni,  ovvero ricorso straordinario al Capo delle Stato nel termine di 120 giorni: termini decorrenti dalla data di comunicazione diretta al beneficiario, ove effettuata,  o da quella della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

 

IL PRESIDENTE

Dott. Luciano D’Alfonso

 

Segue allegato