IL
PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
VISTA la legge 1766/27
nonché il Regolamento per l’esecuzione della stessa approvato con R.D. n.
332/28;
VISTO il D.P.R. n.
616/77;
VISTA la L.R. n.
25/88;
VISTA la L.R. n.
68/99 e successive modifiche e integrazioni;
DATO ATTO che con la
Determinazione Dirigenziale n. DPD28/34/Usi Civici del 07/09/2015 il Dirigente
del Servizio Affari Dipartimentali del Dipartimento Politiche dello Sviluppo
Rurale e della Pesca ha approvato le richieste di legittimazione di terre
civiche site nel Comune di Villa Celiera (PE);
VISTO l’allegato “A”
elenco n. 6 datato 15/07/2014 allegato alla Determinazione Dirigenziale sopra
richiamata dal quale si evincono le Ditte che hanno richiesto la
legittimazione, i dati catastali nonché il canone annuo da corrispondere al
Comune di Villa Celiera, oltre alle 10 annualità pregresse nonché l’eventuale
affrancazione del canone;
CONSIDERATO che le spese
relative alla voltura catastale nonché alla trascrizione nei Registri
Immobiliari sono a totale carico delle Ditte indicate nell’allegato “A” elenco
n. 6 datato 15/07/2014 sopra richiamato;
VISTA la L.R. n.
68/99 ed in particolare gli artt. 2 (valori base di riferimento) e 3
(legittimazione ed affrancazione) modificati con l’art. 104 della L.R. n.
6/2005;
RITENUTO che sussistono
le condizione per concedere l’istituto della legittimazione, ai sensi della
Legge 1766/27 e L.R. n. 68/99, a favore delle n. 10 Ditte di cui al più volte
citato allegato “A” elenco n. 6 datato 15/07/2014;
DATO ATTO il Dirigente
del Servizio Affari Dipartimentali e il Direttore del Dipartimento Politiche
dello Sviluppo Rurale e della Pesca hanno espresso parere favorevole in ordine
alla regolarità tecnica amministrativa nonché sulla legittimità del presente
provvedimento:
D
ECRETA
1.
sono legittimate nel possesso le
terre civiche site nel Comune di Villa Celiera (PE) a favore di n. 10 Ditte
indicate nell’allegato “A” elenco n. 6 datato 15/07/2014 formato da due
facciate;
2.
è fatto obbligo al Comune di riscuotere i canoni come indicati nel più
volte citato allegato “A” elenco n. 6
datato 15/07/2014;
3.
il canone di
legittimazione, ferma restando la piena proprietà a favore del legittimatario, può essere affrancato in qualsiasi momento
mediante capitalizzazione al saggio legale e la richiesta di affrancazione deve
essere presentata al Comune di Villa Celiera;
4.
il Comune è autorizzato
ad applicare la riduzione prevista dal 4° comma dell’art. 2 della L.R. n. 68/99
alle Ditte che ne avranno fatto richiesta e che ne abbiano diritto;
5.
è fatto obbligo al Comune a
reinvestire l’eventuale capitale di affranco ai sensi dell’art. 5 della L.R. n.
3/98;
5.
la validità ed efficacia del presente decreto di legittimazione è
espressamente condizionata all’avvenuto pagamento, da parte del beneficiario,
di tutte le somme da esso dovute al Comune e dall’espletamento delle necessarie
formalità di intestazione. Trascorso il termine perentorio di giorni 180
(centoottanta) decorrenti dalla data di comunicazione del presente decreto al
beneficiario senza che siano state completate le procedure di pagamento del
prezzo e di volturazione e trascrizione presso i
competenti registri pubblici, il presente Decreto decadrà automaticamente (per
il solo beneficiario inadempiente), ed i beni resteranno nella libera
disponibilità del Comune, con ogni conseguenza di reintegra contro il
richiedente la legittimazione;
6.
al Comune è fatto
obbligo, trascorso il termine di 180 giorni di cui al precedente n. 5), di trasmettere alla Regione Abruzzo, e per
essa al Servizio procedente, formale comunicazione in ordine all’avvenuto
adempimento, o meno, delle condizioni imposte per il completamento della
procedura, e la conseguente trasformazione dei beni di uso civico in beni
privati.
7.
di autorizzare il Dirigente
del Servizio Affari Dipartimentali del Dipartimento Politiche dello Sviluppo
Rurale e della Pesca, con proprie Determinazioni, a rettificare eventuali
errori materiali dovuti da trascrizione di dati.
Il
presente decreto costituisce titolo esecutivo ai fini della volturazione
e trascrizione ed è, come tutti gli atti relativi, esente in modo assoluto da
tasse di bollo, registro e altre imposte, ai sensi della legge 01/12/81, n.
692.
Il
presente decreto è adottato sulla scorta della documentazione acquisita agli
atti e delle dichiarazioni fornite dai soggetti interessati, valutate nella
loro oggettiva risultanza documentale. Qualora, successivamente alla sua
formalizzazione e messa in esecuzione dovesse risultare, da significative
circostanze, fatti o documenti forniti da terzi, la non conformità di cui al
presente atto, al modello legale delle condizioni fattuali e giuridiche alla
base della positiva conclusione del procedimento di legittimazione verrà
avviato, ai sensi di legge, da parte del Servizio Affari Dipartimentali del
Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca, partecipato
procedimento di riesame per l’accertamento della conferma di validità, o invece
di annullamento, di esso decreto o parte di esso.
Il
presente decreto è definitivo e contro di esso è ammesso ricorso
giurisdizionale al TAR Abruzzo entro 60 giorni,
ovvero ricorso straordinario al Capo delle Stato nel termine di 120
giorni: termini decorrenti dalla data di comunicazione diretta al beneficiario,
ove effettuata, o da quella della
pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.
IL PRESIDENTE
Dott.
Luciano D’Alfonso