IL
PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
VISTA la legge 1766/27,
nonché il Regolamento per l’esecuzione della stessa approvato con R.D. n.
332/28;
VISTO il D.P.R. n.
616/77;
VISTA la L.R. n.
25/88;
VISTA la L.R. n.
68/99 e successive modifiche e integrazioni;
RICHIAMATA la D.G.R. n.°
403 DEL 27/05/2015 di riorganizzazione del dipartimento politiche di sviluppo
rurale e della pesca;
DATO ATTO che con la
Determinazione Dirigenziale n. DPD028/31 del 02/09/2015 è stata approvata la richiesta di
legittimazione con contestuale affrancazione di terre civiche site nel Comune
di FURCI (CH);
VISTO l’allegato “A”
elenco n. 6 datato 24/03/2015 e
rettificato il 1°/9/2015, allegato alla determinazione dirigenziale sopra
richiamata, dal quale si evincono le Ditte che hanno richiesto la
legittimazione con contestuale affrancazione, i dati catastali nonché il canone
annuo da corrispondere al Comune di FURCI (CH), oltre alle 10 annualità
pregresse nonché l’affrancazione del canone;
CONSIDERATO che le spese
relative alla voltura catastale nonché alla trascrizione nei Registri
Immobiliari sono a totale carico delle Ditte indicate nell’allegato “A” elenco
n. 6, datato 24/03/2015 e rettificato il 1°/09/2015 sopra richiamato;
RICHIAMATA la L.R. n.
68/99 ed in particolare gli artt. 2 (valori base di riferimento) e 3
(legittimazione ed affrancazione) modificati con l’art. 104 della L.R. n.
6/2005;
RITENUTO che sussistono
le condizione per concedere l’istituto della legittimazione e contestuale
affrancazione, ai sensi della Legge 1766/27 e L.R. n. 68/99, a favore delle
Ditte di cui al più volte citato allegato “A” elenco n. 6;
DATO ATTO che il Dirigente del Servizio Affari Dipartimentali
e il Direttore del Dipartimento
Politiche di Sviluppo Rurale e della Pesca hanno espresso parere
favorevole in ordine alla regolarità tecnica amministrativa nonché sulla
legittimità del presente provvedimento:
DECRETA
1.
sono legittimate nel possesso
con contestuale affrancazione le terre civiche site nel Comune di FURCI (CH) a
favore di n. 45 Ditte, indicate
nell’allegato “A” elenco n. 6 datato 24/03/2015 e rettificato il 1°/09/2015,
formato da 8 facciate;
2.
è fatto obbligo al Comune di
FURCI di riscuotere tempestivamente i canoni come indicati nel più volte citato
allegato “A”, elenco n. 6, nonché di accordare
contestualmente l’affrancazione del canone di cui trattasi;
3.
il Comune è autorizzato
ad applicare la riduzione prevista dal 4° comma dell’art. 2 della L.R. n. 68/99
alle Ditte che ne avranno fatta richiesta e che ne abbiano diritto;
4.
è fatto obbligo al Comune di
reinvestire il capitale di affranco
introitato in conseguenza dell’attuazione del presente decreto ai sensi
dell’art. 5 della L.R. n. 3/98;
5.
la validità ed efficacia
del presente decreto di legittimazione è espressamente condizionata all’avvenuto
pagamento, da parte del beneficiario, di tutte le somme da esso dovute al
Comune e dall’espletamento delle necessarie formalità di intestazione.
Trascorso il termine perentorio di giorni 180 (centottanta) decorrenti dalla
data di comunicazione del presente decreto al beneficiario senza che siano
state completate le procedure di pagamento del prezzo e di volturazione
e trascrizione presso i competenti registri pubblici, il presente Decreto
decadrà automaticamente (per il solo beneficiario inadempiente), ed i beni
resteranno nella libera disponibilità del Comune, con ogni conseguenza di
reintegra contro il richiedente la legittimazione;
6.
al Comune è fatto
obbligo, trascorso il termine di 180 giorni di cui al precedente n. 5), di trasmettere alla Regione Abruzzo, e per
essa al Servizio Affari Dipartimentali, formale comunicazione in ordine
all’avvenuto adempimento, o meno, delle condizioni imposte per il completamento
della procedura, e la conseguente trasformazione dei beni di uso civico in beni
privati;
7.
di autorizzare il Dirigente
del Servizio Affari Dipartimentali , con proprie Determinazioni, a rettificare
eventuali errori materiali dovuti da trascrizione di dati.
Il
Presente decreto costituisce titolo esecutivo ai fini della volturazione
e trascrizione ed è, come tutti gli atti relativi, esente da tasse di bollo,
registro e altre imposte, ai sensi della legge 01/12/81, n. 692.
Il
Presente decreto è definitivo e contro di esso è ammesso ricorso
giurisdizionale al TAR Abruzzo entro 60 giorni,
ovvero ricorso straordinario al Capo delle Stato nel termine di 120
giorni: termini decorrenti dalla data di comunicazione diretta al beneficiario,
ove effettuata, o da quella della
pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.
IL PRESIDENTE
Dott.
Luciano D’Alfonso