IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
VISTO
il D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 e s.m.i.,
avente per oggetto: “Norme in materia ambientale”, che ha modificato la
legislazione ambientale nel settore della gestione dei rifiuti ed in
particolare:
- l’art. 196 “Competenze attribuite alle
Regioni”;
- l’art. 208 “Disposizioni inerenti il
rilascio dell’autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di
recupero dei rifiuti nonché il rinnovo degli stessi”, comma 12;
VISTA
la legge 7.08.1990, n. 241 e s.m.i. “ Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi”;
VISTO
il D.Lgs 159/2011 s.m.i.
recante:” Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché
nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli
articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136.”;
VISTA
la L.R. 19.12.2007, n. 45 “Norme per la gestione
integrata dei rifiuti” e s.m.i.;
VISTA
la L.R. 29.07.2010, n. 31 “Norme regionali contenenti
la prima attuazione del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”;
VISTA
la DGR n. 778 del 11.10.2010 inerente: “Direttive regionali in materia di
comunicazione dei dati riferiti al sistema impiantistico per la gestione dei
rifiuti. Approvazione”;
VISTA
la DGR n. 790 del 03.08.2007 s.m.i. inerente:
“Garanzie finanziarie previste per le operazioni di smaltimento e/o recupero
dei rifiuti, nonché per la bonifica dei siti contaminati. Nuova disciplina e
revoca della D.G.R. n. 132 del 22.02.2006”;
VISTA
la DGR. n. 808 del 31.12.2009 inerente: “Garanzie finanziarie previste per le
operazioni di smaltimento e/o recupero dei rifiuti, nonché per la bonifica dei
siti contaminati. Nuova disciplina e revoca della D.G.R.
n. 132 del 22.02.2006 – Modifiche ed integrazioni”;
RICHIAMATA
la DGR n. 1227 del 29.11.2007 inerente: “D.Lgs
3.04.2007, N. 152 e s.m.i. – requisiti soggettivi dei
richiedenti le autorizzazioni regionale per l’esercizio delle attività di
gestione dei rifiuti”;
VISTA
l’Ordinanza della Giunta Regionale n° 1851 del
13.08.1999 avente per oggetto: “Ditta AD.RI.A. –
S.r.l. S.S. 17 Km 94,700 Pratola Peligna
(AQ) – D.L.gs. n. 22/97 artt. 27 e 28 –
Autorizzazione per la realizzazione ed esercizio di un impianto per il
trattamento meccanico di pneumatici usati” – Dati tecnici: Foglio 16 –
Particelle 469 – 470 - Superficie 15.600 mq – Codice C.E.R.
16 01 03 (Pneumatici fuori uso) – Potenzialità impiantistica 30.000 t/a;
VISTA
la Determina Dirigenziale n° DF3/77/04 del 27.07.2004
avente per oggetto: “D.Lgs. 05.02.1997 n° 22 art. 28 – L.R. 28.04.2000 n° 83 – Ditta AD.RI.A. S.r.l. –
S.S. 17 Km 94,700 – Pratola Peligna
(AQ) – Proroga dell’autorizzazione reg.le N. 1851 del
13.08.1999 per l’esercizio di un impianto per il trattamento meccanico di
pneumatici usati” – Dati tecnici: Foglio 16 – Particelle 469 – 470 - Superficie
15.600 mq – Codice C.E.R. 16 01 03 (Pneumatici fuori
uso) – Potenzialità impiantistica 30.000 t/a;
VISTA
la Determina Dirigenziale n° DF3/117/04 del
26.11.2004 avente per oggetto: “D.Lgs. 05.02.1997 N.
22 art. 27 e 28 – L.R. 28.04.2000 N. 83 – Ditta AD.RI.A. Adriatica Riciclaggio e Ambiente S.r.l. – Sede
legale e operativa: 67035 Pratola Peligna
(AQ) – Zona Industriale di Sulmona – S.S. Km. 94,700 – Integrazione codici C.E.R. da avviare all’impianto esistente e variante
sostanziale all’impianto medesimo” - Dati tecnici: Foglio 16 – Particelle 469 –
470 - Superficie 15.600 mq – Codice C.E.R. 16 01 03
(Pneumatici fuori uso) – Potenzialità impiantistica 30.000 t/a;
VISTA
la Determinazione n.DN3/284 del 17 ottobre 2008 avente ad oggetto “Decreto
Legislativo 03.04.2006 N° 152 (Norme in materia
ambientale) e successive modifiche e integrazioni, Art. 208 (Autorizzazione
unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti) – Legge
Regionale 19.12.2007 N° 45 (Norme per la gestione
integrata dei rifiuti), Art. 45 (Autorizzazione unica per i nuovi impianti di
smaltimento e recupero dei rifiuti) – Società AD.RI.A.
ADRIATICA RICICLAGGIO E AMBIENTE S.r.l. – Zona Industriale di Sulmona – S.S. 17
Km 94,700 – 67035 PRATOLA PELIGNA (AQ) – Autorizzazione regionale alla modifica
e accorpamento delle autorizzazioni rilasciate con Determina Dirigenziale n° DF3/77/04 del 27.07.2004 e Determina Dirigenziale n° DF3/117/04 del 26.11.2004 con relativo ampliamento
superficiale dell’impianto. ”;
VISTA
la determinazione DR4/43 del 14 maggio 2009 recante: “D.Lgs
03.04.2006, n. 152 e s.m.i. L.R.
19.12.2007, n. 45 e s.m.i.. Volturazione
della titolarità da “ADRIA ADRIATICA RICICLAGGIO E AMBIENTE Srl” a “ADRIATICA
RICICLAGGIO E AMBIENTE ABRUZZO S.r.l.” sede legale in Raiano
(AQ) Via Mazzini, 34 dell’autorizzazione regionale n. DN3/284 DEL 17.10.2008,
inerente la modifica e accorpamento delle precedenti autorizzazioni n.
DF3/77/04 del 27.07.2004 e n. DF3/117/04 del 26/11/2004”;
RICHIAMATA
la Determinazione Dirigenziale n. DA21/114 del 18.09.2013 avente per oggetto: “D.Lgs. 03.04.2006 n. 152 e s.m.i.,
art. 208 – L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i., art. 45. Società AD.RI.A.
Abruzzo s.r.l. - Rinnovo dell’autorizzazione n. DN3/284 del 17.10.2008 già
contenente la modifica e l’accorpamento dei provvedimenti n. DF3/77/04 del
27.07.2004 e n. DF3/117/04 del 26.11.2004”;
RICHIAMATA
la Determina Dirigenziale n. DA21/128 dell’11 agosto 2014 avente ad oggetto: “D.Lgs. 03.04.2006 n. 152 e s.m.i.,
art. 208 – L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i., art. 45. Società AD.RI.A.
Abruzzo S.r.l. – sede legale in Via Mazzini 34 RAIANO (AQ) e opificio ubicato in
SS n. 17 Km 94,700 – Zona Industriale di Sulmona (AQ), nel Comune di Pratola Peligna (AQ). D.D. n. DA21/114 del 18.09.2013 per la gestione di un
impianto di trattamento meccanico di pneumatici fuori uso. Sospensione.”;
TENUTO
CONTO che tale provvedimento di sospensione è stato adottato sulla base dei
seguenti motivi:
- mancato rispetto delle prescrizioni di
cui alla Determinazione Dirigenziale n. DA21/114/18.09.2013 e, in particolare,
mancata ultimazione dei lavori di realizzazione dei lotti e loro piena
funzionalità nei tempi di seguito riportati:
• ultimazione
del 3° lotto ed adiacente vasca di trattamento delle acque piovane (entro il
31.12.1013): t/a 25.779;
• ultimazione
del 4° lotto (entro il 30.06.2014): t/a 27.912;
• ultimazione
del 5° lotto (entro il 30.06.2014): t/a 30.000;
- contenuto della nota pervenuta dalla A.USL n. 1 Avezzano-Sulmona-L’Aquila
Dipartimento di Prevenzione – Servizio di Igiene, Epidemiologia e Sanità
Pubblica – sede di Sulmona, prot.n. 71539 del
22.07.2014, indirizzata al Comune di Pratola Peligna e, per conoscenza, alle Autorità interessate, con
la quale si comunicava che a seguito del sopralluogo del 18.07.2014 presso
l’insediamento in oggetto, al fine di verificare lo stato dei luoghi,
successivamente all’incendio verificatosi in data 17.07.2014, si riscontrava
quanto segue …..omissis.. “nel piazzale adibito a lavorazione e deposito era
invaso dalle acque di spegnimento e da cumuli di pneumatici, triturati e non,
commisti a sabbie utilizzate per il soffocamento delle fiamme; si è potuto
riscontrare che il sistema di raccolta delle acque di piazzale era del tutto
inefficiente in quanto le griglie di convogliamento alla vasca di raccolta
risultavano intasate da residui di polveri di pneumatico; la vasca stessa,
utilizzata per accelerare le operazioni di spegnimento, era ricolma di
materiale pneumatico di vario tipo (vds foto allegate
alle nota della A. ULS); trattandosi di acqua contaminata dai residui della
combustione, valutata l’inefficienza del sistema di raccolta delle acque di
piazzale e tenuto conto del potenziale pericolo che potrebbe generarsi da
infiltrazione nel terreno, a tutela della salute pubblica, si rende necessaria
la messa in sicurezza del sito; si rimanda all’Autorità Sindacale per
l’adozione di urgenti provvedimenti affinché la Ditta ADRIA ABRUZZO Srl, con
sede legale in Via G. Mazzini 34 RAIANO (AQ), nella persona del legale
rappresentante Dott. Ettore Musacchi, nato a Ferrara
il 14.05.1963 e residente a Carpi (MO) in Via Marchi 18, effettui interventi di
messa in sicurezza consistenti in:
1. caratterizzazione e rimozione dei
rifiuti derivanti dalla combustione dei materiali presenti sul piazzale
comprese le sabbie utilizzate per lo spegnimento;
2. caratterizzazione e smaltimento delle
acque di piazzale contaminate dai residui di combustione;
3. svuotamento della vasca di raccolta
delle acque di dilavamento del piazzale indicata in planimetria con la lettera
“B”, caratterizzazione e conseguente smaltimento delle acque e dei materiali in
essa riversati;
4. ripristino della funzionalità
dell’impianto di raccolta delle acque di dilavamento del piazzale;
5. dei rifiuti smaltiti in riferimento
alla loro classificazione, si dovrà avere riscontro attraverso l’acquisizione
dei formulari identificativi dei rifiuti. … omissis”;
- contenuto della nota pervenuta dalla
Provincia di L’Aquila – Settore Ambiente e Urbanistica – Servizio Gestione
Rifiuti, prot.n. 09/ITAV del 24.07.2014, redatta
congiuntamente al Distretto provinciale di L’Aquila dell’ARTA Abruzzo,
concernente gli esiti del sopralluogo effettuato in data 23.07.2014 presso
l’impianto in esame a seguito di un nuovo incendio sviluppatosi nella giornata
precedente (22.07.2014) dalla quale si evince che ….omissis
“dalla documentazione fotografica allegata, si ritiene che l’attività di
gestione rifiuti, cosi come autorizzata dal provvedimento regionale n. DA21/114
del 18.09.2013, non possa essere proseguita, in particolare, per il fatto che
la quasi totalità dell’area oggetto dell’ampliamento risulta occupata da cumuli
di rifiuti della combustione del materiale presente nell’impianto, misto a
inerti. Anche se la linea di lavorazione del polverino all’interno
dell’edificio così come l’impianto di triturazione non sono stati interessati
dall’incendio e l’unica sezione non funzionante del vecchio impianto risulta
essere, ad un sommario esame, la vasca di accumulo delle acque di dilavamento,
l’attività di gestione rifiuti autorizzata non può essere svolta escludendo gli
spazi dell’ampliamento, i quali non possono essere di fatto utilizzati. Si
ritiene, infine, necessario che la Ditta proceda, con urgenza, alla
caratterizzazione del materiale residuo della combustione ai fini dell’avvio
allo smaltimento e/o recupero nonché all’effettuazione di un’indagine diretta a
valutare lo stato delle diverse matrici ambientali interessate…
omissis”;
- nota del Comune di Pratola
Peligna (AQ), prot.n. 6984
del 26.07.2014, con la quale si comunica …. “la manifesta riluttanza della
titolarità della Ditta alla regolarizzazione dell’esercizio dell’attività
pericolosa, che in dipendenza dei recenti eventi incendiari del 17 e 22 /07
u.s., verificatisi entrambi nell’area esterna di stoccaggio dello stabilimento
di lavorazione in Pratola Peligna
e la cui natura appare con ogni verosimilità
riconducibile ad azione volontaria da parte di ignoti, ancorché in assenza di
elementi probatori in tal senso, stante l’assenza di lavorazioni nelle zone
interessate e l’escludibilità di processi autocombustivi, ovvero di ripresa dell’attività dei focolai
del primo incendio... omissis“;
RILEVATO
che il Comune di Pratola Peligna,
con nota prot. 8096 del 1° settembre 2014, acquisita
agli atti del SGR al prot. 230311 del 2 settembre
2014, ha comunicato che il Comune ha adottato l’ordinanza contingibile
ed urgente n. 65 dell’8/8/2014 ai sensi dell’art. 50 del TUEL (D.Lgs 267/2000 smi) per le
motivazioni ivi meglio riportate;
VISTA
la nota prot. 8181 del 3 settembre 2014, acquisita al
prot. 234302/ra dell’8
settembre 2014 con la quale il Comune di Pratola Peligna ha comunicato alla Ditta Adria Abruzzo srl che
l’Ente è costretto ad intervenire in via sostitutiva a seguito
dell’inadempimento della Ditta stessa rispetto a quanto disposto nella predetta
Ordinanza n. 65 dell’8/8/2014 sopra richiamata;
PRESO
ATTO della nota della Provincia dell’Aquila del 9 settembre 2014, acquisita al prot. RA/237483 dell’11 settembre 2014 con la quale, nel
riassumere l’attività posta in essere dalla Ditta Adria Abruzzo srl nel corso
degli anni ha concluso nei seguenti termini: ….omissis
“ appare evidente che l’attività di stoccaggio posta in essere dall’ADRIA srl,
così come formalizzata nel citato contratto del 20.08.2008 ed attestata dalla
perizia giurata del 13 ottobre 2008 e proseguita oltre il fallimento della
stessa fino ad oggi nell’impianto gestito dall’ADRIA Abruzzo s.r.l, come confermato dalla perizia del 3 aprile 2014, si
configura come discarica non autorizzata, pertanto la responsabilità di quanto
accaduto non può che ricondursi all’attività illecita di gestione dei rifiuti
effettivamente svolta nell’impianto in associazione delle due Società. Per
quanto sopra si ritiene, infine, doveroso chiedere alla Regione di valutare
l’opportunità di procedere alla revoca della Determinazione Dirigenziale n.
DR4/43 del 14.05.2009, viziata dalla carenza di un valido titolo di
disponibilità dell’impianto, e dei successivi provvedimenti ad essa connessi”;
CONSIDERATO
che la Società PAVIND SRL in data 29.08.2014 è stata incaricata dal Comune di Pratola Peligna a mettere in sicurezza
l’area della Ditta Adria Abruzzo srl colpita da incendio;
VISTA
la Relazione della Società PAVIND SRL datata 17 settembre 2014 avente ad
oggetto: “Lavori di messa in sicurezza del sito ADRIA in località Piano della
Maddalena Pratola Peligna”
dalla quale si evince che dal sopralluogo si presentavano ….”omissis numerosi
cumuli di rifiuti principalmente composti da pneumatici fuori uso combusti
misti a sabbia utilizzata dai Vigili del Fuoco per lo spegnimento.
Sostanzialmente l’area era divisa da una recinzione ormai quasi inesistente e
la maggior quantità dei rifiuti giacente sull’area denominata nelle Tavole
“ADRIA TRIBUNALE”. Nella seconda area denominata nelle Tavole ADRIA i cumuli
oggetto dell’incendio sono localizzati sul lato confinante con la società Eurotek Srl” come da rilievi fotografici allegati;
PRESO
ATTO degli esiti degli incontri tenutisi presso la Prefettura dell’Aquila (19
agosto 2014, 3 settembre 2014) inerenti l’esame della situazione e delle
problematiche attinenti gli incendi verificatisi presso lo Stabilimento della
Ditta ADRIA srl;
PRESO
ATTO della documentazione trasmessa dall’Avv. Vittorio Masci,
su richiesta del SGR, via PEC del 23 settembre 2014, acquisita al prot. 251949/RA del 26 settembre 2014 del SGR, dalla quale
si evince quanto segue:
- con provvedimento del 7.6.2011 è stata
dichiarata la risoluzione del concordato preventivo dell’ADRIA srl;
- con sentenza del 6.12.2011 il
Tribunale di Sulmona ha dichiarato il fallimento della Società;
- in ragione della mancata riscossione
dei canoni di affitto del ramo di azienda del contratto stipulato tra Adriatica
Riciclaggio e Ambiente srl e Adriatica Riciclaggio e Ambiente –Abruzzo srl il Curatore Fallimentare Avv. Vittorio Masci ha avanzato istanza di recesso dal contratto de quo
con richiesta del 18.11.2011 debitamente autorizzata dal Giudice Delegato Dott.
Massimo Marasca in data 29.11.2011;
- Il Curatore del Fallimento Avv.
Vittorio Masci ha notificato il 6 dicembre 2014 alla
Ditta ADRIA Adriatica Riciclaggio e Ambiente il recesso dal contratto di
affitto di cui sopra invitando la stessa a riconsegnare e rilasciare l’azienda
locata così come si compone come descritto nel contratto;
- La Ditta non ha informato il Servizio
Gestione Rifiuti dell’esistenza di tali provvedimenti;
VISTA
la nota prot. 250121 del 24 settembre 2014 inoltrata
dal Servizio Gestione Rifiuti alla Prefettura dell’Aquila, con la quale si
preannuncia la conclusione del procedimento di sospensione di cui alla
determina Dirigenziale DA21/128 dell’11 agosto 2014 attraverso la
predisposizione di un provvedimento di revoca dell’autorizzazione regionale
DA21/114 del 18.09.2013, ritenendo necessario coordinare le procedure di
individuazione dei responsabili degli inquinamenti e delle azioni in danno agli
stessi previste dal Titolo V D.Lgs n. 152/06 s.m.i.
VISTA
la nota ARTA prot. 6703 del 25.09.2014, acquista al prot. RA/253651 del 29 settembre 2014 del SGR, con la quale
viene trasmessa la Relazione Tecnica con i relativi allegati e i Rapporti di
Prova attinenti le analisi effettuate sui campioni prelevati nel mese di agosto
2014 presso il sito della Ditta ADRIA Abruzzo Srl:
PRESO
ATTO dei rilievi fotografici rappresentanti lo stato dei luoghi trasmesse dalla
Ditta ADRIA Abruzzo via PEC acquisita al prot.
RA/253543 del 29 settembre 2014;
RICHIAMATA
la nota ARTA prot. 7088 del 13.10.2014, acquisita al prot. RA/269897 del 15 ottobre 2014 del SGR, con la quale
sono stati trasmessi la Relazione tecnica e i Rapporti di prova prelevati in
data 19/09/2014 nei quali si evince quanto segue: …omissis
” Nel caso di campione prelevato presso il pozzo denominato Lavaggio Stazione
API si evince ancora il superamento del valore soglia per il Manganese. Nel
caso del campione prelevato presso la sorgente Abate anche questa volta si è riscontrato
che la concentrazione del parametro 1 – 1 dicloroetilene
supera il valore soglia di contaminazione….omissis”;
PRESO
ATTO della nota ARTA Distretto de L’Aquila prot. 7567
del 30/10/2014, acquisita al prot. 29058/RA del 4
novembre 2014 del SGR, dalla quale si evince:
- che non sono pervenute proposte
relative allo smaltimento definitivo dei rifiuti generati dagli incendi presso
il sito;
- che le operazioni per la messa in
sicurezza definitiva dell’area interessata si concluderanno con l’avvenuto smaltimento
dei rifiuti ivi presenti;
- che l’eventuale ritardo nella
rimozione degli stessi costituiscono ostacolo per le successive operazioni
previste nel D.Lgs 152/2006 per i siti inquinati e si
conclude nei seguenti termini… “omissis si ritiene
necessario ed urgente provvedere alla copertura dei rifiuti così come previsto
nel programma presentato dalla ditta PAVIND…”;
VISTA
la nota del Comune di Pratola Peligna
prt. 10303 del 5 novembre 2014, acquisita al prot. RA/296025 del 10 novembre 2014 del SGR, con la quale
si comunica che il Comune è impossibilitato ad avanzare alcun tipo di proposta
in ordine allo smaltimento definitivo dei rifiuti generati dagli incendi a
causa delle considerevoli risorse economiche necessarie. Pertanto propone
quanto segue:….” Al momento l’unica soluzione percorribile resta essere quella
della copertura dei rifiuti di che trattasi con teli idonei all’uso per la
quale questo Comune è comunque ed ancora una volta obbligato ad anticipare le
somme con negative ripercussioni sulla collettività amministrata. …omissis”;
PRESO
ATTO della nota dell’ARTA prot. 7994 del 14.11.2014,
acquista al prot. RA/306764 del SGR, con la quale si
comunica che le caratteristiche tecniche del telo, da utilizzare per la
copertura dei rifiuti presenti nel sito in oggetto, sono da ritenersi idonee
previo monitoraggio costante e continuo al fine di verificare l’usura degli
stessi;
RICHIAMATA
la Delibera di Giunta Comunale del Comune di Pratola Peligna n. 129 del 19 novembre 2014 avente ad oggetto “Atto
ricognitivo riguardante gli incendi del 17 e 22 luglio 2014 nello stabilimento
gestito dalla società ADRIA Abruzzo srl, localizzato nel Nucleo di Sviluppo
Industriale di Sulmona” contenente la descrizione dell’iter procedurale posto
in essere per i lavori di caratterizzazione delle acque raccolte nelle cisterne
e di quelle presenti nell’impianto con pagamento di due annualità 2014 e 2015
alla Ditta PAVIND srl;
VISTA
altresì la nota ARTA prot. 8579 del 10/12/2014,
acquisita al prot. 329808/RA dell’11 dicembre 2014
del SGR, circa la caratterizzazione del rifiuto liquido e dilavamento delle
acque meteoriche;
VISTA
la nota del Comune di Pratola Peligna
prot. 823 del 26 gennaio 2015 acquisita al prot. RA/22583 del 28 gennaio 2015 del SGR, con la quale si
comunica quanto segue: …” Si apprende dagli organi di stampa, di cui si
allegano copia degli articoli, che nel sito della Ditta Adriatica Riciclaggio
Ambiente Abruzzo … sarebbe stato realizzato in questi giorni …”il primo
impianto pilota su scala industriale per prefabbricare prodotti di grandi
dimensioni “ e che a dicembre 2014 il sistema è stato mostrato ai valutatori e
in loro presenza sono state stampate, presso l’Adriatica Riciclaggio Ambiente
Abruzzo (Adria) di Pratola Peligna,
le prime piastre..”. In merito a tali notizie il Comune ha richiesto di
conoscere se le attività riportate sugli organi di stampa devono essere
autorizzate e se sono state autorizzate dalla Regione, considerato che è stato
adottato il provvedimento di sospensione dell’attività dalla Regione
evidenziando che è necessario comunque risolvere la problematica legata allo
smaltimento dei rifiuti insistenti sul sito;
VISTA
l’Ordinanza n. 3/2015 REG. PROV.
CAUT. del TAR Abruzzo con la quale è stata respinta la domanda avanzata dalla
Società Adria Abruzzo Srl per l’annullamento, previa sospensione,
dell’Ordinanza contingibile ed urgente n. 59 reg. ord. adottata dal Sindaco del Comune di Pratola
Peligna in data 31 luglio 2014 che disponeva
interventi di bonifica e messa in sicurezza delle aree impiantistiche
dell’azienda ricorrente in località Piano della Maddalena in Pratola Peligna. Da tale
provvedimento si evince quanto segue:
“a)il
potere sindacale è stato esercitato in corretta e doverosa applicazione degli
art. 50 comma 5 e 54 comma 2, D.Lgs n. 267/2000, per
far fronte una situazione contingibile di effettivo e
concreto pericolo per l’incolumità pubblica, individuata nel verificarsi degli
eventi incendiari di vaste proporzioni nello stabilimento gestito dalla Adria
Abruzzo srl non arginabili con eguale immediatezza e tempestività con il
diverso ed ordinario intervento previsto dall’art. 192 d.lgs
152 del 2006 (esercitabile in caso di abbandono e deposito incontrollato di
rifiuti ) che ha, invece, carattere sanzionatorio, (Consiglio di Stato 12
giugno 2009 n. 3765) e pertanto non riveste natura di provvedimento contingibile ed urgente;
b)
che una indagine in ordine alla titolarità del diritto di proprietà o del
diritto personale di godimento sul materiale incendiato, nonché in ordine al
riparto di responsabilità tra impresa affittuaria e impresa concedente e alla
verifica del dolo o della colpa, era ex se incompatibile con la necessità di
far fronte emergenziale determinata dagli incendi e quindi con l’esigenza di
immediatezza e tempestività dell’intervento;
c)
che l’ordinanza contingibile ed urgente ha pertanto
correttamente individuato, come destinatari dotati di potere di intervento
sull’area, i soggetti titolari del diritto di proprietà e del diritto personale
di godimento sull’azienda, sui locali e sull’area di ubicazione dell’azienda
stessa:
d)
che le misure indicate ai punti 6 e 7 dell’ordinanza contingibile
ed urgente costituiscono recepimento delle prescrizioni precauzionali dettate
dal Comando provinciale dei Vigili del Fuoco con nota 25 luglio 2014, n. 8029”;
PRESO
ATTO delle controdeduzioni e dell’istanza di revoca del provvedimento di
sospensione avanzata dalla società ADRIA Abruzzo Srl di cui alla nota del
30.11.2014, acquisita agli atti del SGR al prot.
RA/335085 del 16 dicembre 2014, contenente chiarimenti e precisazioni in ordine
alla disponibilità materiale e giuridica dell’impianto in virtù del contratto
di affitto di ramo di azienda stipulato il 20.08.2008 ritenendo l’atto del
curatore fallimentare …”unilaterale, nullo ed inefficace …”;
RITENUTO
che tali controdeduzioni sono basate esclusivamente sulla contestazione
dell’atto di recesso posto in essere dal Curatore fallimentare Avv. Vittorio Masci, che ha agito previa autorizzazione del Giudice
Tutelare che la Ditta ritiene …”radicalmente nullo ed inefficacie in quanto munito
della sola autorizzazione del Giudice Delegato e dunque sguarnito del consenso
del comitato dei creditori…” , e che comunque
risultano generiche, inconferenti ed inidonee ad
influire nella procedura inerente la sospensione dell’autorizzazione adottata
dal Servizio Gestione Rifiuti con provvedimento del DA21/128 dell’11 agosto
2014;
RICHIAMATO
l’art. 208, comma 13, D.Lgs 152/2006 s.m.i. che prevede che: “Ferma restando l'applicazione
delle norme sanzionatorie di cui al titolo VI della
parte quarta del presente decreto, in caso di inosservanza delle prescrizioni
dell'autorizzazione l'autorità competente procede, secondo la gravità
dell'infrazione: a) alla diffida, stabilendo un termine entro il quale devono
essere eliminate le inosservanze; b) alla diffida e contestuale sospensione
dell'autorizzazione per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni di
pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente; c) alla revoca
dell'autorizzazione in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con
la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino situazione di
pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente”;
RICHIAMATO
l’art. 45, comma 16, della L.R. 45/07 e s.m.i., ove si stabilisce che, qualora a seguito di
controlli successivi all’avviamento dell’impianto, questo non risulti conforme
all’autorizzazione rilasciata, a seconda della gravità delle infrazioni
l’Autorità competente procede:
- alla diffida, stabilendo un termine
entro il quale devono essere eliminate le irregolarità;
- alla diffida e contestuale sospensione
dell’autorizzazione per un tempo determinato;
- alla revoca dell’autorizzazione in
caso di mancato adeguamento alle prescrizioni ed in caso di reiterate
violazioni;
RITENUTO
necessario intraprendere, con l’urgenza che il caso richiede e rilevandone le
condizioni ai sensi del comma 13, lett. c) dell’art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e
dell’art. 45, comma 16, della L.R. 45/07 e s.m.i. e della legge n.241/90 e s.m.i.,
nei confronti della Ditta ADRIA ABRUZZO Srl, un procedimento sanzionatorio
consistente nella revoca dell’autorizzazione di cui in oggetto, a causa del
mancato adeguamento alle prescrizioni indicate nel provvedimento autorizzativo e per le reiterate violazioni che determinano
una situazione di pericolo per la salute pubblica e per l’ambiente e sono tali
da non rendere possibile l’adeguamento alle prescrizioni dell’autorizzazione
che allo stato risulta decaduta e/o inefficace;
CONSIDERATO
che ricorrono i presupposti per l’adozione del provvedimento di revoca dell’autorizzazione
di cui alla Determina dirigenziale n. DA21/114 del 18.09.2013 per le
motivazioni che qui di seguito si riassumono:
- mancato rispetto delle prescrizioni di
cui alla Determinazione Dirigenziale n. DA21/114/18.09.2013 riguardanti gli
adempimenti obbligatori relativi alla realizzazione dei singoli lotti
dell’impianto e mancata trasmissione, al termine di ogni fase di avanzamento,
del relativo collaudo e certificazione della completa funzionalità di ogni
lotto, con dotazione di servizi ed infrastrutture adeguati, sistema di
captazione delle acque meteroriche, impianto
antincendio ed illuminazione;
- situazione critica e rischiosa per la
sicurezza e la salute della collettività del sito oggetto dell’autorizzazione
ove sussistono numerosi cumuli di rifiuti, privi di idonea recinzione,
principalmente composti da pneumatici fuori uso combusti misti a sabbia
utilizzata dai Vigili del Fuoco per lo spegnimento delle fiamme a seguito degli
incendi del 17 e 22 luglio 2014;
- -mancata costituzione e/o produzione
delle garanzie finanziarie di cui alla DGR n. 790 del 03.08.2007 previste al
punto 15) del provvedimento DA21/114 del 18.09.2013 sopra richiamato che
prevedeva quanto segue ….”in ordine all’applicazione degli obblighi derivanti
dalla DGR n. 790/2007, la Ditta in oggetto provveda a costituire idonea
garanzia finanziaria nelle forme stabilite dalla legge, per tutta la durata della
validità temporale del presente provvedimento, elemento che costituisce
condizione per la validità del presente provvedimento e per l’avvio delle
operazioni di esercizio dell’attività”;
- Carenza dei requisiti soggettivi di
cui alla DGR n. 1227 del 29.11.2007 considerato che è in corso una procedura
fallimentare a carico della Società ADRIA Srl, originariamente intestataria del
provvedimento autorizzativo di che trattasi D.D. n. DA21/114 del 18.09.2013, la cui titolarità è stata
volturata a favore di ADRIA ABRUZZO Srl con Determinazione Dirigenziale n.
DR4/43 del 14.05.2009. Il Servizio Gestione Rifiuti, infatti, ha rilasciato il
provvedimento di rinnovo del settembre 2013 sulla base dell’autocertificazione
di sussistenza dei requisiti soggettivi di cui alla predetta DGR oltre che non
sussistenza di cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all’art. 67 D.Lvo 06.09.2011 n. 159 del legale rappresentante della
società ADRIA Abruzzo Srl, sig. Ettore Musacchi,
datata 13.08.2013. Solo a seguito della trasmissione della documentazione
pervenuta dall’Avv. Vittorio Masci, l’Amministrazione
regionale ha appreso che con provvedimento del 7.6.2011 è stata dichiarata la
risoluzione del concordato preventivo dell’ADRIA srl, con sentenza del
6.12.2011 il Tribunale di Sulmona ha dichiarato il fallimento della Società ed
è decaduto il contratto di affitto di azienda, circostanze mai comunicate dalla
Ditta Adria Abruzzo srl;
- Mancanza della titolarità ad
esercitare l’attività di gestione rifiuti nel sito industriale autorizzato a
seguito della risoluzione del contratto di affitto del ramo di azienda tra
ADRIA SRL e ADRIA ABRUZZO SRL disposta su istanza del 18.11.2011 del Curatore
Fallimentare Avv. Vittorio Masci in ragione della
mancata riscossione dei canoni relativi al contratto di affitto di azienda che
sarebbe scaduto il 31.8.2020. Il Giudice Delegato Dott. Massimo Marasca, in
data 29.11.2011, ha autorizzato tale recesso e il relativo provvedimento è
stato notificato alla Ditta ADRIA Abruzzo dal Curatore del Fallimento Avv.
Vittorio Masci in data 6 dicembre 2014 con invito
alla Ditta di riconsegnare e rilasciare l’azienda locata;
CONSIDERATO
che alla luce delle segnalazioni delle Autorità di Controllo sussistono gravi
problematiche per la tutela della salute pubblica, dell’ambiente e della
pubblica incolumità, che escludono l’attività di gestione di rifiuti anche per
le procedure in corso di bonifica ai sensi del Titolo V della Parte Quarta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i;
CONSIDERATO
altresì che il provvedimento gravato dalla presente revoca è stato rilasciato
disponendo prescrizioni e scadenze temporali alle quali la Ditta avrebbe dovuto
scrupolosamente attenersi, in assenza delle quali nessuna attività di gestione
di rifiuti poteva essere intrapresa presso l’opificio ubicato nel Comune di Pratola Peligna (AQ) e tale
inadempimento non può essere sanato in alcun modo visto l’attuale rischio
ambientale in ragione del tipo di attività autorizzata e della vulnerabilità
dei luoghi e delle persone coinvolte;
VISTA
la legge 07.08.1990, n. 241 e s.m.i. “Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi”;
VISTA
la legge 14.09.1999, n. 77 “Norme in materia di organizzazione e rapporti di
lavoro della Regione Abruzzo”;
ACCERTATA
la regolarità tecnico-amministrativa della procedura seguita e valutata la
legittimità del presente provvedimento;
DETERMINA
Per
le motivazioni espresse in narrativa, che qui di seguito si intendono
integralmente riportate,
1. di revocare, per tutte le motivazioni
di cui in premessa da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte, ai
sensi dell’art. 208, comma 13, lett. C) del D.Lgs.
152 e s.m.i. e dell’art. 45 della L.R.
19.12.2007, n. 45 e s.m.i., l’autorizzazione
all’esercizio concessa alla Società ADRIA ABRUZZO Srl con sede legale in Raiano (AQ), Via G. Mazzini 34 e sede operativa in Pratola Peligna (AQ), Zona
Industriale di Sulmona (AQ), S.S. n. 17 Km 94,700, concessa con Determinazione
Dirigenziale n. DA 21/114 del 18.09.2013, per l’esercizio di un impianto per il
trattamento meccanico di pneumatici fuori uso, foglio catastale n. 16, p.lle nn. 469 e 752;
2. di fare salvi gli obblighi di legge di
competenza della Ditta ADRIA ABRUZZO srl derivanti dalle disposizioni di cui al
Titolo V della Parte IV del D.Lgs 152/2006 s.m.i. e i successivi accertamenti ed attività effettuati
dagli altri Organi coinvolti nel relativo procedimento amministrativo (Comune
di Pratola Peligna,
Provincia dell’Aquila, ASL Avezzano Sulmona L’Aquila e Arta
Distretto Provinciale dell’Aquila) che dovranno informare il Servizio Gestione
Rifiuti sul prosieguo delle attività di caratterizzazione del sito ed eventuale
bonifica;
3. di trasmettere copia del presente
provvedimento al Comune di Pratola Peligna (AQ), al Comune di Sulmona (AQ), alla Provincia di
L’Aquila, all’ARTA - Direzione Centrale di Pescara, all’ARTA - Distretto
Provinciale di L’Aquila, alla ASL Avezzano Sulmona L’Aquila ed alla Prefettura
di L’Aquila;
4. di trasmettere ai sensi dell’art. 208,
comma 18 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.
copia del presente provvedimento all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali c/o
la C.C.I.A.A. di L’Aquila;
5. di redigere il presente provvedimento
in numero due originali, di cui uno viene notificato, ai sensi di legge, alla
Ditta interessata;
6. di provvedere alla pubblicazione del
presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (B.U.R.A.T.),
Contro
il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente
Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso
straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla notifica.
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Gianfranco Piselli