IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

 

VISTO il D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 e s.m.i., avente per oggetto: “Norme in materia ambientale”, che ha modificato la legislazione ambientale nel settore della gestione dei rifiuti ed in particolare:

-          l’art. 196 “Competenze attribuite alle Regioni”;

-          l’art. 208 “Disposizioni inerenti il rilascio dell’autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti nonché il rinnovo degli stessi”, comma 12;

VISTA la legge 7.08.1990, n. 241 e s.m.i. “ Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

VISTO il D.Lgs 159/2011 s.m.i. recante:” Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136.”;

VISTA la L.R. 19.12.2007, n. 45 “Norme per la gestione integrata dei rifiuti” e s.m.i.;

VISTA la L.R. 29.07.2010, n. 31 “Norme regionali contenenti la prima attuazione del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”;

VISTA la DGR n. 778 del 11.10.2010 inerente: “Direttive regionali in materia di comunicazione dei dati riferiti al sistema impiantistico per la gestione dei rifiuti. Approvazione”;

VISTA la DGR n. 790 del 03.08.2007 s.m.i. inerente: “Garanzie finanziarie previste per le operazioni di smaltimento e/o recupero dei rifiuti, nonché per la bonifica dei siti contaminati. Nuova disciplina e revoca della D.G.R. n. 132 del 22.02.2006”;

VISTA la DGR. n. 808 del 31.12.2009 inerente: “Garanzie finanziarie previste per le operazioni di smaltimento e/o recupero dei rifiuti, nonché per la bonifica dei siti contaminati. Nuova disciplina e revoca della D.G.R. n. 132 del 22.02.2006 – Modifiche ed integrazioni”;

RICHIAMATA la DGR n. 1227 del 29.11.2007 inerente: “D.Lgs 3.04.2007, N. 152 e s.m.i. – requisiti soggettivi dei richiedenti le autorizzazioni regionale per l’esercizio delle attività di gestione dei rifiuti”;

VISTA l’Ordinanza della Giunta Regionale 1851 del 13.08.1999 avente per oggetto: “Ditta AD.RI.A. – S.r.l. S.S. 17 Km 94,700 Pratola Peligna (AQ) – D.L.gs. n. 22/97 artt. 27 e 28 – Autorizzazione per la realizzazione ed esercizio di un impianto per il trattamento meccanico di pneumatici usati” – Dati tecnici: Foglio 16 – Particelle 469 – 470 - Superficie 15.600 mq – Codice C.E.R. 16 01 03 (Pneumatici fuori uso) – Potenzialità impiantistica 30.000 t/a;

VISTA la Determina Dirigenziale DF3/77/04 del 27.07.2004 avente per oggetto: “D.Lgs. 05.02.1997 22 art. 28 – L.R. 28.04.2000 83 – Ditta AD.RI.A. S.r.l. – S.S. 17 Km 94,700 – Pratola Peligna (AQ) – Proroga dell’autorizzazione reg.le N. 1851 del 13.08.1999 per l’esercizio di un impianto per il trattamento meccanico di pneumatici usati” – Dati tecnici: Foglio 16 – Particelle 469 – 470 - Superficie 15.600 mq – Codice C.E.R. 16 01 03 (Pneumatici fuori uso) – Potenzialità impiantistica 30.000 t/a;

VISTA la Determina Dirigenziale DF3/117/04 del 26.11.2004 avente per oggetto: “D.Lgs. 05.02.1997 N. 22 art. 27 e 28 – L.R. 28.04.2000 N. 83 – Ditta AD.RI.A. Adriatica Riciclaggio e Ambiente S.r.l. – Sede legale e operativa: 67035 Pratola Peligna (AQ) – Zona Industriale di Sulmona – S.S. Km. 94,700 – Integrazione codici C.E.R. da avviare all’impianto esistente e variante sostanziale all’impianto medesimo” - Dati tecnici: Foglio 16 – Particelle 469 – 470 - Superficie 15.600 mq – Codice C.E.R. 16 01 03 (Pneumatici fuori uso) – Potenzialità impiantistica 30.000 t/a;

VISTA la Determinazione n.DN3/284 del 17 ottobre 2008 avente ad oggetto “Decreto Legislativo 03.04.2006 152 (Norme in materia ambientale) e successive modifiche e integrazioni, Art. 208 (Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti) – Legge Regionale 19.12.2007 45 (Norme per la gestione integrata dei rifiuti), Art. 45 (Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti) – Società AD.RI.A. ADRIATICA RICICLAGGIO E AMBIENTE S.r.l. – Zona Industriale di Sulmona – S.S. 17 Km 94,700 – 67035 PRATOLA PELIGNA (AQ) – Autorizzazione regionale alla modifica e accorpamento delle autorizzazioni rilasciate con Determina Dirigenziale DF3/77/04 del 27.07.2004 e Determina Dirigenziale DF3/117/04 del 26.11.2004 con relativo ampliamento superficiale dell’impianto. ”;

VISTA la determinazione DR4/43 del 14 maggio 2009 recante: “D.Lgs 03.04.2006, n. 152 e s.m.i. L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i.. Volturazione della titolarità da “ADRIA ADRIATICA RICICLAGGIO E AMBIENTE Srl” a “ADRIATICA RICICLAGGIO E AMBIENTE ABRUZZO S.r.l.” sede legale in Raiano (AQ) Via Mazzini, 34 dell’autorizzazione regionale n. DN3/284 DEL 17.10.2008, inerente la modifica e accorpamento delle precedenti autorizzazioni n. DF3/77/04 del 27.07.2004 e n. DF3/117/04 del 26/11/2004”;

RICHIAMATA la Determinazione Dirigenziale n. DA21/114 del 18.09.2013 avente per oggetto: “D.Lgs. 03.04.2006 n. 152 e s.m.i., art. 208 – L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i., art. 45. Società AD.RI.A. Abruzzo s.r.l. - Rinnovo dell’autorizzazione n. DN3/284 del 17.10.2008 già contenente la modifica e l’accorpamento dei provvedimenti n. DF3/77/04 del 27.07.2004 e n. DF3/117/04 del 26.11.2004”;

RICHIAMATA la Determina Dirigenziale n. DA21/128 dell’11 agosto 2014 avente ad oggetto: “D.Lgs. 03.04.2006 n. 152 e s.m.i., art. 208 – L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i., art. 45. Società AD.RI.A. Abruzzo S.r.l. – sede legale in Via Mazzini 34 RAIANO (AQ) e opificio ubicato in SS n. 17 Km 94,700 – Zona Industriale di Sulmona (AQ), nel Comune di Pratola Peligna (AQ). D.D. n. DA21/114 del 18.09.2013 per la gestione di un impianto di trattamento meccanico di pneumatici fuori uso. Sospensione.”;

TENUTO CONTO che tale provvedimento di sospensione è stato adottato sulla base dei seguenti motivi:

-          mancato rispetto delle prescrizioni di cui alla Determinazione Dirigenziale n. DA21/114/18.09.2013 e, in particolare, mancata ultimazione dei lavori di realizzazione dei lotti e loro piena funzionalità nei tempi di seguito riportati:

          ultimazione del 3° lotto ed adiacente vasca di trattamento delle acque piovane (entro il 31.12.1013): t/a 25.779;

          ultimazione del 4° lotto (entro il 30.06.2014): t/a 27.912;

          ultimazione del 5° lotto (entro il 30.06.2014): t/a 30.000;

-          contenuto della nota pervenuta dalla A.USL n. 1 Avezzano-Sulmona-L’Aquila Dipartimento di Prevenzione – Servizio di Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica – sede di Sulmona, prot.n. 71539 del 22.07.2014, indirizzata al Comune di Pratola Peligna e, per conoscenza, alle Autorità interessate, con la quale si comunicava che a seguito del sopralluogo del 18.07.2014 presso l’insediamento in oggetto, al fine di verificare lo stato dei luoghi, successivamente all’incendio verificatosi in data 17.07.2014, si riscontrava quanto segue …..omissis.. “nel piazzale adibito a lavorazione e deposito era invaso dalle acque di spegnimento e da cumuli di pneumatici, triturati e non, commisti a sabbie utilizzate per il soffocamento delle fiamme; si è potuto riscontrare che il sistema di raccolta delle acque di piazzale era del tutto inefficiente in quanto le griglie di convogliamento alla vasca di raccolta risultavano intasate da residui di polveri di pneumatico; la vasca stessa, utilizzata per accelerare le operazioni di spegnimento, era ricolma di materiale pneumatico di vario tipo (vds foto allegate alle nota della A. ULS); trattandosi di acqua contaminata dai residui della combustione, valutata l’inefficienza del sistema di raccolta delle acque di piazzale e tenuto conto del potenziale pericolo che potrebbe generarsi da infiltrazione nel terreno, a tutela della salute pubblica, si rende necessaria la messa in sicurezza del sito; si rimanda all’Autorità Sindacale per l’adozione di urgenti provvedimenti affinché la Ditta ADRIA ABRUZZO Srl, con sede legale in Via G. Mazzini 34 RAIANO (AQ), nella persona del legale rappresentante Dott. Ettore Musacchi, nato a Ferrara il 14.05.1963 e residente a Carpi (MO) in Via Marchi 18, effettui interventi di messa in sicurezza consistenti in:

1.         caratterizzazione e rimozione dei rifiuti derivanti dalla combustione dei materiali presenti sul piazzale comprese le sabbie utilizzate per lo spegnimento;

2.         caratterizzazione e smaltimento delle acque di piazzale contaminate dai residui di combustione;

3.         svuotamento della vasca di raccolta delle acque di dilavamento del piazzale indicata in planimetria con la lettera “B”, caratterizzazione e conseguente smaltimento delle acque e dei materiali in essa riversati;

4.         ripristino della funzionalità dell’impianto di raccolta delle acque di dilavamento del piazzale;

5.         dei rifiuti smaltiti in riferimento alla loro classificazione, si dovrà avere riscontro attraverso l’acquisizione dei formulari identificativi dei rifiuti. … omissis”;

-          contenuto della nota pervenuta dalla Provincia di L’Aquila – Settore Ambiente e Urbanistica – Servizio Gestione Rifiuti, prot.n. 09/ITAV del 24.07.2014, redatta congiuntamente al Distretto provinciale di L’Aquila dell’ARTA Abruzzo, concernente gli esiti del sopralluogo effettuato in data 23.07.2014 presso l’impianto in esame a seguito di un nuovo incendio sviluppatosi nella giornata precedente (22.07.2014) dalla quale si evince che ….omissis “dalla documentazione fotografica allegata, si ritiene che l’attività di gestione rifiuti, cosi come autorizzata dal provvedimento regionale n. DA21/114 del 18.09.2013, non possa essere proseguita, in particolare, per il fatto che la quasi totalità dell’area oggetto dell’ampliamento risulta occupata da cumuli di rifiuti della combustione del materiale presente nell’impianto, misto a inerti. Anche se la linea di lavorazione del polverino all’interno dell’edificio così come l’impianto di triturazione non sono stati interessati dall’incendio e l’unica sezione non funzionante del vecchio impianto risulta essere, ad un sommario esame, la vasca di accumulo delle acque di dilavamento, l’attività di gestione rifiuti autorizzata non può essere svolta escludendo gli spazi dell’ampliamento, i quali non possono essere di fatto utilizzati. Si ritiene, infine, necessario che la Ditta proceda, con urgenza, alla caratterizzazione del materiale residuo della combustione ai fini dell’avvio allo smaltimento e/o recupero nonché all’effettuazione di un’indagine diretta a valutare lo stato delle diverse matrici ambientali interessate… omissis”;

-          nota del Comune di Pratola Peligna (AQ), prot.n. 6984 del 26.07.2014, con la quale si comunica …. “la manifesta riluttanza della titolarità della Ditta alla regolarizzazione dell’esercizio dell’attività pericolosa, che in dipendenza dei recenti eventi incendiari del 17 e 22 /07 u.s., verificatisi entrambi nell’area esterna di stoccaggio dello stabilimento di lavorazione in Pratola Peligna e la cui natura appare con ogni verosimilità riconducibile ad azione volontaria da parte di ignoti, ancorché in assenza di elementi probatori in tal senso, stante l’assenza di lavorazioni nelle zone interessate e l’escludibilità di processi autocombustivi, ovvero di ripresa dell’attività dei focolai del primo incendio... omissis“;

RILEVATO che il Comune di Pratola Peligna, con nota prot. 8096 del 1° settembre 2014, acquisita agli atti del SGR al prot. 230311 del 2 settembre 2014, ha comunicato che il Comune ha adottato l’ordinanza contingibile ed urgente n. 65 dell’8/8/2014 ai sensi dell’art. 50 del TUEL (D.Lgs 267/2000 smi) per le motivazioni ivi meglio riportate;

VISTA la nota prot. 8181 del 3 settembre 2014, acquisita al prot. 234302/ra dell’8 settembre 2014 con la quale il Comune di Pratola Peligna ha comunicato alla Ditta Adria Abruzzo srl che l’Ente è costretto ad intervenire in via sostitutiva a seguito dell’inadempimento della Ditta stessa rispetto a quanto disposto nella predetta Ordinanza n. 65 dell’8/8/2014 sopra richiamata;

PRESO ATTO della nota della Provincia dell’Aquila del 9 settembre 2014, acquisita al prot. RA/237483 dell’11 settembre 2014 con la quale, nel riassumere l’attività posta in essere dalla Ditta Adria Abruzzo srl nel corso degli anni ha concluso nei seguenti termini: ….omissis “ appare evidente che l’attività di stoccaggio posta in essere dall’ADRIA srl, così come formalizzata nel citato contratto del 20.08.2008 ed attestata dalla perizia giurata del 13 ottobre 2008 e proseguita oltre il fallimento della stessa fino ad oggi nell’impianto gestito dall’ADRIA Abruzzo s.r.l, come confermato dalla perizia del 3 aprile 2014, si configura come discarica non autorizzata, pertanto la responsabilità di quanto accaduto non può che ricondursi all’attività illecita di gestione dei rifiuti effettivamente svolta nell’impianto in associazione delle due Società. Per quanto sopra si ritiene, infine, doveroso chiedere alla Regione di valutare l’opportunità di procedere alla revoca della Determinazione Dirigenziale n. DR4/43 del 14.05.2009, viziata dalla carenza di un valido titolo di disponibilità dell’impianto, e dei successivi provvedimenti ad essa connessi”;

CONSIDERATO che la Società PAVIND SRL in data 29.08.2014 è stata incaricata dal Comune di Pratola Peligna a mettere in sicurezza l’area della Ditta Adria Abruzzo srl colpita da incendio;

VISTA la Relazione della Società PAVIND SRL datata 17 settembre 2014 avente ad oggetto: “Lavori di messa in sicurezza del sito ADRIA in località Piano della Maddalena Pratola Peligna” dalla quale si evince che dal sopralluogo si presentavano ….”omissis numerosi cumuli di rifiuti principalmente composti da pneumatici fuori uso combusti misti a sabbia utilizzata dai Vigili del Fuoco per lo spegnimento. Sostanzialmente l’area era divisa da una recinzione ormai quasi inesistente e la maggior quantità dei rifiuti giacente sull’area denominata nelle Tavole “ADRIA TRIBUNALE”. Nella seconda area denominata nelle Tavole ADRIA i cumuli oggetto dell’incendio sono localizzati sul lato confinante con la società Eurotek Srl” come da rilievi fotografici allegati;

PRESO ATTO degli esiti degli incontri tenutisi presso la Prefettura dell’Aquila (19 agosto 2014, 3 settembre 2014) inerenti l’esame della situazione e delle problematiche attinenti gli incendi verificatisi presso lo Stabilimento della Ditta ADRIA srl;

PRESO ATTO della documentazione trasmessa dall’Avv. Vittorio Masci, su richiesta del SGR, via PEC del 23 settembre 2014, acquisita al prot. 251949/RA del 26 settembre 2014 del SGR, dalla quale si evince quanto segue:

-          con provvedimento del 7.6.2011 è stata dichiarata la risoluzione del concordato preventivo dell’ADRIA srl;

-          con sentenza del 6.12.2011 il Tribunale di Sulmona ha dichiarato il fallimento della Società;

-          in ragione della mancata riscossione dei canoni di affitto del ramo di azienda del contratto stipulato tra Adriatica Riciclaggio e Ambiente srl e Adriatica Riciclaggio e Ambiente –Abruzzo srl il Curatore Fallimentare Avv. Vittorio Masci ha avanzato istanza di recesso dal contratto de quo con richiesta del 18.11.2011 debitamente autorizzata dal Giudice Delegato Dott. Massimo Marasca in data 29.11.2011;

-          Il Curatore del Fallimento Avv. Vittorio Masci ha notificato il 6 dicembre 2014 alla Ditta ADRIA Adriatica Riciclaggio e Ambiente il recesso dal contratto di affitto di cui sopra invitando la stessa a riconsegnare e rilasciare l’azienda locata così come si compone come descritto nel contratto;

-          La Ditta non ha informato il Servizio Gestione Rifiuti dell’esistenza di tali provvedimenti;

VISTA la nota prot. 250121 del 24 settembre 2014 inoltrata dal Servizio Gestione Rifiuti alla Prefettura dell’Aquila, con la quale si preannuncia la conclusione del procedimento di sospensione di cui alla determina Dirigenziale DA21/128 dell’11 agosto 2014 attraverso la predisposizione di un provvedimento di revoca dell’autorizzazione regionale DA21/114 del 18.09.2013, ritenendo necessario coordinare le procedure di individuazione dei responsabili degli inquinamenti e delle azioni in danno agli stessi previste dal Titolo V D.Lgs n. 152/06 s.m.i.

VISTA la nota ARTA prot. 6703 del 25.09.2014, acquista al prot. RA/253651 del 29 settembre 2014 del SGR, con la quale viene trasmessa la Relazione Tecnica con i relativi allegati e i Rapporti di Prova attinenti le analisi effettuate sui campioni prelevati nel mese di agosto 2014 presso il sito della Ditta ADRIA Abruzzo Srl:

PRESO ATTO dei rilievi fotografici rappresentanti lo stato dei luoghi trasmesse dalla Ditta ADRIA Abruzzo via PEC acquisita al prot. RA/253543 del 29 settembre 2014;

RICHIAMATA la nota ARTA prot. 7088 del 13.10.2014, acquisita al prot. RA/269897 del 15 ottobre 2014 del SGR, con la quale sono stati trasmessi la Relazione tecnica e i Rapporti di prova prelevati in data 19/09/2014 nei quali si evince quanto segue: …omissis ” Nel caso di campione prelevato presso il pozzo denominato Lavaggio Stazione API si evince ancora il superamento del valore soglia per il Manganese. Nel caso del campione prelevato presso la sorgente Abate anche questa volta si è riscontrato che la concentrazione del parametro 1 – 1 dicloroetilene supera il valore soglia di contaminazione….omissis”;

PRESO ATTO della nota ARTA Distretto de L’Aquila prot. 7567 del 30/10/2014, acquisita al prot. 29058/RA del 4 novembre 2014 del SGR, dalla quale si evince:

-          che non sono pervenute proposte relative allo smaltimento definitivo dei rifiuti generati dagli incendi presso il sito;

-          che le operazioni per la messa in sicurezza definitiva dell’area interessata si concluderanno con l’avvenuto smaltimento dei rifiuti ivi presenti;

-          che l’eventuale ritardo nella rimozione degli stessi costituiscono ostacolo per le successive operazioni previste nel D.Lgs 152/2006 per i siti inquinati e si conclude nei seguenti termini… “omissis si ritiene necessario ed urgente provvedere alla copertura dei rifiuti così come previsto nel programma presentato dalla ditta PAVIND…”;

VISTA la nota del Comune di Pratola Peligna prt. 10303 del 5 novembre 2014, acquisita al prot. RA/296025 del 10 novembre 2014 del SGR, con la quale si comunica che il Comune è impossibilitato ad avanzare alcun tipo di proposta in ordine allo smaltimento definitivo dei rifiuti generati dagli incendi a causa delle considerevoli risorse economiche necessarie. Pertanto propone quanto segue:….” Al momento l’unica soluzione percorribile resta essere quella della copertura dei rifiuti di che trattasi con teli idonei all’uso per la quale questo Comune è comunque ed ancora una volta obbligato ad anticipare le somme con negative ripercussioni sulla collettività amministrata. …omissis”;

PRESO ATTO della nota dell’ARTA prot. 7994 del 14.11.2014, acquista al prot. RA/306764 del SGR, con la quale si comunica che le caratteristiche tecniche del telo, da utilizzare per la copertura dei rifiuti presenti nel sito in oggetto, sono da ritenersi idonee previo monitoraggio costante e continuo al fine di verificare l’usura degli stessi;

RICHIAMATA la Delibera di Giunta Comunale del Comune di Pratola Peligna n. 129 del 19 novembre 2014 avente ad oggetto “Atto ricognitivo riguardante gli incendi del 17 e 22 luglio 2014 nello stabilimento gestito dalla società ADRIA Abruzzo srl, localizzato nel Nucleo di Sviluppo Industriale di Sulmona” contenente la descrizione dell’iter procedurale posto in essere per i lavori di caratterizzazione delle acque raccolte nelle cisterne e di quelle presenti nell’impianto con pagamento di due annualità 2014 e 2015 alla Ditta PAVIND srl;

VISTA altresì la nota ARTA prot. 8579 del 10/12/2014, acquisita al prot. 329808/RA dell’11 dicembre 2014 del SGR, circa la caratterizzazione del rifiuto liquido e dilavamento delle acque meteoriche;

VISTA la nota del Comune di Pratola Peligna prot. 823 del 26 gennaio 2015 acquisita al prot. RA/22583 del 28 gennaio 2015 del SGR, con la quale si comunica quanto segue: …” Si apprende dagli organi di stampa, di cui si allegano copia degli articoli, che nel sito della Ditta Adriatica Riciclaggio Ambiente Abruzzo … sarebbe stato realizzato in questi giorni …”il primo impianto pilota su scala industriale per prefabbricare prodotti di grandi dimensioni “ e che a dicembre 2014 il sistema è stato mostrato ai valutatori e in loro presenza sono state stampate, presso l’Adriatica Riciclaggio Ambiente Abruzzo (Adria) di Pratola Peligna, le prime piastre..”. In merito a tali notizie il Comune ha richiesto di conoscere se le attività riportate sugli organi di stampa devono essere autorizzate e se sono state autorizzate dalla Regione, considerato che è stato adottato il provvedimento di sospensione dell’attività dalla Regione evidenziando che è necessario comunque risolvere la problematica legata allo smaltimento dei rifiuti insistenti sul sito;

VISTA l’Ordinanza n. 3/2015 REG. PROV. CAUT. del TAR Abruzzo con la quale è stata respinta la domanda avanzata dalla Società Adria Abruzzo Srl per l’annullamento, previa sospensione, dell’Ordinanza contingibile ed urgente n. 59 reg. ord. adottata dal Sindaco del Comune di Pratola Peligna in data 31 luglio 2014 che disponeva interventi di bonifica e messa in sicurezza delle aree impiantistiche dell’azienda ricorrente in località Piano della Maddalena in Pratola Peligna. Da tale provvedimento si evince quanto segue:

“a)il potere sindacale è stato esercitato in corretta e doverosa applicazione degli art. 50 comma 5 e 54 comma 2, D.Lgs n. 267/2000, per far fronte una situazione contingibile di effettivo e concreto pericolo per l’incolumità pubblica, individuata nel verificarsi degli eventi incendiari di vaste proporzioni nello stabilimento gestito dalla Adria Abruzzo srl non arginabili con eguale immediatezza e tempestività con il diverso ed ordinario intervento previsto dall’art. 192 d.lgs 152 del 2006 (esercitabile in caso di abbandono e deposito incontrollato di rifiuti ) che ha, invece, carattere sanzionatorio, (Consiglio di Stato 12 giugno 2009 n. 3765) e pertanto non riveste natura di provvedimento contingibile ed urgente;

b) che una indagine in ordine alla titolarità del diritto di proprietà o del diritto personale di godimento sul materiale incendiato, nonché in ordine al riparto di responsabilità tra impresa affittuaria e impresa concedente e alla verifica del dolo o della colpa, era ex se incompatibile con la necessità di far fronte emergenziale determinata dagli incendi e quindi con l’esigenza di immediatezza e tempestività dell’intervento;

c) che l’ordinanza contingibile ed urgente ha pertanto correttamente individuato, come destinatari dotati di potere di intervento sull’area, i soggetti titolari del diritto di proprietà e del diritto personale di godimento sull’azienda, sui locali e sull’area di ubicazione dell’azienda stessa:

d) che le misure indicate ai punti 6 e 7 dell’ordinanza contingibile ed urgente costituiscono recepimento delle prescrizioni precauzionali dettate dal Comando provinciale dei Vigili del Fuoco con nota 25 luglio 2014, n. 8029”;

PRESO ATTO delle controdeduzioni e dell’istanza di revoca del provvedimento di sospensione avanzata dalla società ADRIA Abruzzo Srl di cui alla nota del 30.11.2014, acquisita agli atti del SGR al prot. RA/335085 del 16 dicembre 2014, contenente chiarimenti e precisazioni in ordine alla disponibilità materiale e giuridica dell’impianto in virtù del contratto di affitto di ramo di azienda stipulato il 20.08.2008 ritenendo l’atto del curatore fallimentare …”unilaterale, nullo ed inefficace …”;

RITENUTO che tali controdeduzioni sono basate esclusivamente sulla contestazione dell’atto di recesso posto in essere dal Curatore fallimentare Avv. Vittorio Masci, che ha agito previa autorizzazione del Giudice Tutelare che la Ditta ritiene …”radicalmente nullo ed inefficacie in quanto munito della sola autorizzazione del Giudice Delegato e dunque sguarnito del consenso del comitato dei creditori…” , e che comunque risultano generiche, inconferenti ed inidonee ad influire nella procedura inerente la sospensione dell’autorizzazione adottata dal Servizio Gestione Rifiuti con provvedimento del DA21/128 dell’11 agosto 2014;

RICHIAMATO l’art. 208, comma 13, D.Lgs 152/2006 s.m.i. che prevede che: “Ferma restando l'applicazione delle norme sanzionatorie di cui al titolo VI della parte quarta del presente decreto, in caso di inosservanza delle prescrizioni dell'autorizzazione l'autorità competente procede, secondo la gravità dell'infrazione: a) alla diffida, stabilendo un termine entro il quale devono essere eliminate le inosservanze; b) alla diffida e contestuale sospensione dell'autorizzazione per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente; c) alla revoca dell'autorizzazione in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino situazione di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente”;

RICHIAMATO l’art. 45, comma 16, della L.R. 45/07 e s.m.i., ove si stabilisce che, qualora a seguito di controlli successivi all’avviamento dell’impianto, questo non risulti conforme all’autorizzazione rilasciata, a seconda della gravità delle infrazioni l’Autorità competente procede:

-          alla diffida, stabilendo un termine entro il quale devono essere eliminate le irregolarità;

-          alla diffida e contestuale sospensione dell’autorizzazione per un tempo determinato;

-          alla revoca dell’autorizzazione in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni ed in caso di reiterate violazioni;

RITENUTO necessario intraprendere, con l’urgenza che il caso richiede e rilevandone le condizioni ai sensi del comma 13, lett. c) dell’art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e dell’art. 45, comma 16, della L.R. 45/07 e s.m.i. e della legge n.241/90 e s.m.i., nei confronti della Ditta ADRIA ABRUZZO Srl, un procedimento sanzionatorio consistente nella revoca dell’autorizzazione di cui in oggetto, a causa del mancato adeguamento alle prescrizioni indicate nel provvedimento autorizzativo e per le reiterate violazioni che determinano una situazione di pericolo per la salute pubblica e per l’ambiente e sono tali da non rendere possibile l’adeguamento alle prescrizioni dell’autorizzazione che allo stato risulta decaduta e/o inefficace;

CONSIDERATO che ricorrono i presupposti per l’adozione del provvedimento di revoca dell’autorizzazione di cui alla Determina dirigenziale n. DA21/114 del 18.09.2013 per le motivazioni che qui di seguito si riassumono:

-          mancato rispetto delle prescrizioni di cui alla Determinazione Dirigenziale n. DA21/114/18.09.2013 riguardanti gli adempimenti obbligatori relativi alla realizzazione dei singoli lotti dell’impianto e mancata trasmissione, al termine di ogni fase di avanzamento, del relativo collaudo e certificazione della completa funzionalità di ogni lotto, con dotazione di servizi ed infrastrutture adeguati, sistema di captazione delle acque meteroriche, impianto antincendio ed illuminazione;

-          situazione critica e rischiosa per la sicurezza e la salute della collettività del sito oggetto dell’autorizzazione ove sussistono numerosi cumuli di rifiuti, privi di idonea recinzione, principalmente composti da pneumatici fuori uso combusti misti a sabbia utilizzata dai Vigili del Fuoco per lo spegnimento delle fiamme a seguito degli incendi del 17 e 22 luglio 2014;

-          -mancata costituzione e/o produzione delle garanzie finanziarie di cui alla DGR n. 790 del 03.08.2007 previste al punto 15) del provvedimento DA21/114 del 18.09.2013 sopra richiamato che prevedeva quanto segue ….”in ordine all’applicazione degli obblighi derivanti dalla DGR n. 790/2007, la Ditta in oggetto provveda a costituire idonea garanzia finanziaria nelle forme stabilite dalla legge, per tutta la durata della validità temporale del presente provvedimento, elemento che costituisce condizione per la validità del presente provvedimento e per l’avvio delle operazioni di esercizio dell’attività”;

-          Carenza dei requisiti soggettivi di cui alla DGR n. 1227 del 29.11.2007 considerato che è in corso una procedura fallimentare a carico della Società ADRIA Srl, originariamente intestataria del provvedimento autorizzativo di che trattasi D.D. n. DA21/114 del 18.09.2013, la cui titolarità è stata volturata a favore di ADRIA ABRUZZO Srl con Determinazione Dirigenziale n. DR4/43 del 14.05.2009. Il Servizio Gestione Rifiuti, infatti, ha rilasciato il provvedimento di rinnovo del settembre 2013 sulla base dell’autocertificazione di sussistenza dei requisiti soggettivi di cui alla predetta DGR oltre che non sussistenza di cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all’art. 67 D.Lvo 06.09.2011 n. 159 del legale rappresentante della società ADRIA Abruzzo Srl, sig. Ettore Musacchi, datata 13.08.2013. Solo a seguito della trasmissione della documentazione pervenuta dall’Avv. Vittorio Masci, l’Amministrazione regionale ha appreso che con provvedimento del 7.6.2011 è stata dichiarata la risoluzione del concordato preventivo dell’ADRIA srl, con sentenza del 6.12.2011 il Tribunale di Sulmona ha dichiarato il fallimento della Società ed è decaduto il contratto di affitto di azienda, circostanze mai comunicate dalla Ditta Adria Abruzzo srl;

-          Mancanza della titolarità ad esercitare l’attività di gestione rifiuti nel sito industriale autorizzato a seguito della risoluzione del contratto di affitto del ramo di azienda tra ADRIA SRL e ADRIA ABRUZZO SRL disposta su istanza del 18.11.2011 del Curatore Fallimentare Avv. Vittorio Masci in ragione della mancata riscossione dei canoni relativi al contratto di affitto di azienda che sarebbe scaduto il 31.8.2020. Il Giudice Delegato Dott. Massimo Marasca, in data 29.11.2011, ha autorizzato tale recesso e il relativo provvedimento è stato notificato alla Ditta ADRIA Abruzzo dal Curatore del Fallimento Avv. Vittorio Masci in data 6 dicembre 2014 con invito alla Ditta di riconsegnare e rilasciare l’azienda locata;

CONSIDERATO che alla luce delle segnalazioni delle Autorità di Controllo sussistono gravi problematiche per la tutela della salute pubblica, dell’ambiente e della pubblica incolumità, che escludono l’attività di gestione di rifiuti anche per le procedure in corso di bonifica ai sensi del Titolo V della Parte Quarta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i;

CONSIDERATO altresì che il provvedimento gravato dalla presente revoca è stato rilasciato disponendo prescrizioni e scadenze temporali alle quali la Ditta avrebbe dovuto scrupolosamente attenersi, in assenza delle quali nessuna attività di gestione di rifiuti poteva essere intrapresa presso l’opificio ubicato nel Comune di Pratola Peligna (AQ) e tale inadempimento non può essere sanato in alcun modo visto l’attuale rischio ambientale in ragione del tipo di attività autorizzata e della vulnerabilità dei luoghi e delle persone coinvolte;

VISTA la legge 07.08.1990, n. 241 e s.m.i. “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

VISTA la legge 14.09.1999, n. 77 “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo”;

ACCERTATA la regolarità tecnico-amministrativa della procedura seguita e valutata la legittimità del presente provvedimento;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui di seguito si intendono integralmente riportate,

1.         di revocare, per tutte le motivazioni di cui in premessa da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte, ai sensi dell’art. 208, comma 13, lett. C) del D.Lgs. 152 e s.m.i. e dell’art. 45 della L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i., l’autorizzazione all’esercizio concessa alla Società ADRIA ABRUZZO Srl con sede legale in Raiano (AQ), Via G. Mazzini 34 e sede operativa in Pratola Peligna (AQ), Zona Industriale di Sulmona (AQ), S.S. n. 17 Km 94,700, concessa con Determinazione Dirigenziale n. DA 21/114 del 18.09.2013, per l’esercizio di un impianto per il trattamento meccanico di pneumatici fuori uso, foglio catastale n. 16, p.lle nn. 469 e 752;

2.         di fare salvi gli obblighi di legge di competenza della Ditta ADRIA ABRUZZO srl derivanti dalle disposizioni di cui al Titolo V della Parte IV del D.Lgs 152/2006 s.m.i. e i successivi accertamenti ed attività effettuati dagli altri Organi coinvolti nel relativo procedimento amministrativo (Comune di Pratola Peligna, Provincia dell’Aquila, ASL Avezzano Sulmona L’Aquila e Arta Distretto Provinciale dell’Aquila) che dovranno informare il Servizio Gestione Rifiuti sul prosieguo delle attività di caratterizzazione del sito ed eventuale bonifica;

3.         di trasmettere copia del presente provvedimento al Comune di Pratola Peligna (AQ), al Comune di Sulmona (AQ), alla Provincia di L’Aquila, all’ARTA - Direzione Centrale di Pescara, all’ARTA - Distretto Provinciale di L’Aquila, alla ASL Avezzano Sulmona L’Aquila ed alla Prefettura di L’Aquila;

4.         di trasmettere ai sensi dell’art. 208, comma 18 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. copia del presente provvedimento all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali c/o la C.C.I.A.A. di L’Aquila;

5.         di redigere il presente provvedimento in numero due originali, di cui uno viene notificato, ai sensi di legge, alla Ditta interessata;

6.         di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (B.U.R.A.T.),

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla notifica.

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dott. Gianfranco Piselli