IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Omissis
DETERMINA
Per
le motivazioni espresse in narrativa, che qui di seguito si intendono
integralmente riportate:
1) di fare proprie le determinazioni della
Conferenza dei Servizi del 03.06.2014 e i contenuti del successivo parere
pervenuto allo scrivente Servizio da parte dell’Agenzia Regionale per la Tutela
dell’Ambiente, Distretto Provinciale di Teramo, trasmesso con nota prot. n. 4898 del 28.07.2014;
2) di approvare, ai sensi dell’art. 208
del Decreto Legislativo 03.04.2006 n° 152 e s.m.i. e dell’art. 45 della Legge Regionale 19.12.2007 n.
45 e s.m.i., il progetto presentato dalla Ditta
ISOLMONTAGGI S.r.l. – S.P.1 “Bonifica del Tronto” – 64010 ANCARANO (TE), P.I.
n. 00809790673 per la realizzazione e gestione di un impianto di deposito
preliminare e messa in riserva di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi
da ubicare in S.P.1 “Bonifica del Tronto”, nel Comune di Ancarano
(TE) foglio catastale n. 2 del Comune di Ancarano, p.lla n. 270, sub 2,3,5 fasi gestionali di cui all’allegato
C della parte IV del T.U.A. R13/D15;
3) di autorizzare la Ditta di cui sopra
alla realizzazione ed alla gestione, ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i,
dell’art. 45 della L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i. e del D.Lgs 209/203 e s.m.i. nonché ai sensi delle vigenti dispoizioni
in materia di scarichi idrici e emissioni in atmosfera, dell’impianto di cui al
precedente punto 2), presso il quale possono essere avviati i CER con le
potenzialità e le operazioni di trattamento di seguito evidenziate:
CER |
Operazione |
Capacità Massima Istantanea di Stoccaggio |
Potenzialità Annua |
17 06
01* |
D15 |
3 |
1000 |
17 06
03* |
D15 |
40 |
3000 |
17 06
05* |
D15 |
120 |
4000 |
17 06
04 |
D15/R13 |
2 |
1000 |
4) di stabilire che l’autorizzazione
indicata al precedente punto 3) è condizionata al rispetto delle condizioni
stabilite negli elaborati progettuali esaminati nel corso del procedimento
istruttorio, sopra indicati, e alle condizioni e prescrizioni di seguito
riportate:
• 4. 1
Prescrizioni di cui al giudizio CCR-VIA n. 2345 del 18.06.2013
• 4.1.1
le operazioni, al piano terra, di “deposito preliminare” e “messa in riserva”
di rifiuti speciali, dovranno essere sopraelevate di circa 1,00 m dal piano di
calpestio, nel rispetto del franco idraulico di sicurezza fino a quando non
verrà adeguata la sezione dello scatolare per consentire un regolare deflusso
dell’onda di piena;
• 4.1.2
utilizzare materiali e tecnologie costruttive che permettano alla struttura di resistere
alle pressioni idrodinamiche e che non siano danneggiabili dall’acqua in merito
alla realizzazione della scala esterna;
• 4.1.3
dotare gli ingressi dell’opificio di sistema di chiusura a tenuta stagna tale
da non consentire all’acqua di entrare all’interno del deposito;
• 4. 2
Prescrizioni di cui alla nota prot. n. RA/137172 del
30.05.2012 del Servizio Genio Civile Regionale, Ufficio di Teramo
• 4.2.1
la recinzione dell’intera pertinenza di proprietà venga realizzata in modo tale
che le acque defluiscano liberamente;
• 4.3
Prescrizioni di cui alla nota prot. n.133646 del
30.05.2014 della Provincia di Teramo
• 4.3.1
le aree di stoccaggio dei rifiuti dovranno essere dotate di cartellonistica che
identifichi il CER e, per i rifiuti pericolosi, elenchi le caratteristiche di
pericolosità, nonché le caratteristiche di pericolo e le precauzioni da
adottare nella movimentazione degli stessi;
• 4.3.2 l’impianto dovrà essere dotato di un idoneo
sistema di pesatura per i rifiuti in entrata ed in uscita;
• 4.3.3
gli ingressi dell’opificio dovranno essere dotati di chiusure a tenuta stagna,
al fine di garantire il confinamento idraulico e l’impermeabilizzazione dei
locali di deposito dei rifiuti;
5) di prescrivere alla Ditta di
comunicare, entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di scadenza del
contratto di locaione, l’avvenuta proroga tacita del
contratto ovvero gli esiti della eventuale rescissione;
6) di stabilire che l’autorizzazione di
cui al precedente punto 3), è concessa per un periodo di 10 anni (dieci) dalla
data di notifica del presente provvedimento, per il tramite del competente
SUAP, ed è comprensiva sia della fase di realizzazione che di gestione
dell’impianto;
7) di precisare che l’autorizzazione di
cui al precedente punto 3), è prorogabile nelle forme stabilite dal D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e dalla L.R. 45/07 e s.m.i., su istanza
motivata da parte della Ditta interessata;
8) di stabilire che l’esercizio
dell’impianto, è preceduto dall’invio allo scrivente Servizio della seguente
documentazione:
- documentazione
attestante la prestazione delle garanzie finanziarie in conformità a quanto
stabilito nel seguente punto 15);
- comunicazione
alla quale deve essere allegata un dichiarazione del Direttore dei Lavori
contenente:
• l’ultimazione
delle opere in conformità al progetto approvato;
• l’avvenuta
effettuazione con esito positivo della verifica di idoneità funzionale;
• il
nominativo del Responsabile della gestione dell’impianto, in possesso di idonee
e documentate conoscenze tecniche;
- data
di avvio dell’impianto;
- documentazione
comprovante il regolare adempimento alle procedure di cui al D.P.R. n.
380/2001, certificato di agibilità dell’impianto, reso dall’Autorità Competente
ai sensi delel vigenti normative in materia;
- copia
della autorizzazione prevista dal D.P.R. n. 151/2011 e s.m.i.
in materia di antincendio e predisposizione di presidi di protezione cosi come
richiesti dalla medesima normativa;
- copia
della istanza di cancellazione dal RIP Provinciale, indirizzata alla Provincia
di Chieti;
9) di disporre che entro 180 giorni
(centottanta) dalla comunicazione di avvio dell’impianto, salvo proroga
accordata su motivata istanza dell’interessato, la Ditta interessata presenti
il certificato di collaudo dell’impianto. Detto certificato deve attestare, tra
l’altro, in funzione anche della tipologia di impianto:
- la
conformità dell’impianto realizzato con il progetto a suo tempo approvato;
- la
funzionalità dei sistemi di stoccaggio e dei processi di smaltimento e
recupero, in relazione alla quantità e qualità dei rifiuti da smaltire;
- l’idoneità
delle singole opere civili ed elettromeccaniche dell’impianto a conseguire i
rispettivi risultati funzionali;
- il
regolare funzionamento dell’impianto nel suo complesso a regime di minima e di
massima potenzialità;
- l’idoneità
dell’impianto a garantire il rispetto dei limiti di legge ovvero di quelli
prescritti come condizione nel provvedimento di approvazione;
- la
predisposizione e l’attuazione delle attività di monitoraggio, di controllo
previste nell’allegato parere ARTA Abruzzo;
10) di prescrivere che nell’impianto oggetto
della presente autorizzazione non possono essere esercitate altre attività
afferenti alla gestione dei rifiuti e, così come già previsto dalle vigenti
norme regionali, ogni modifica agli impianti e/o attività di gestione deve
essere preventivamente autorizzata dalla Regione Abruzzo;
11) di precisare che la presente autorizzazione
è subordinata al rispetto delle seguenti ulteriori prescrizioni:
- deve
essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, la incolumità, il benessere
e la sicurezza della collettività e dei singoli;
- deve
essere garantito il rispetto delle esigenze igienico sanitarie ed evitato ogni
rischio di inquinamento dell’aria, dell’acqua del suolo e del sottosuolo,
nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;
- devono
essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degrado
dell’ambiente e del paesaggio;
- devono
essere promossi, con l’osservanza di criteri di economicità ed efficienza,
sistemi tendenti a favorire il riciclo, il riutilizzo ed il recupero di materie
prime ed energia;
12) di richiamare la Ditta interessata al
rispetto, per quanto applicabili, degli obblighi previsti dall’art. 189
(Catasto dei rifiuti) e dell’art. 190 (Registro di carico e scarico) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e alla
trasmissione con cadenza semestrale, alla Provincia di TERAMO ed all’ARTA -
Distretto Provinciale di TERAMO di una comunicazione concernente la quantità
dei rifiuti movimentati, la provenienza e la loro destinazione, distinguendo
quelli provenienti dalla Regione da quelli fuori Regione, in conformità con le
disposizioni di cui alla D.G.R. n. 778 del
11.10.2010;
13) di richiamare la Ditta all’osservanza
degli adempimenti e degli obblighi derivanti dalle vigenti normative che
regolano il sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (S.I.S.T.R.I.), come disciplinato dalla L. 27 febbraio 2014,
n. 15 e s.m.i., di conversione del D.L. n. 150/2013;
14) di dare atto che l’inosservanza delle
prescrizioni contenute nella presente autorizzazione comporta l’adozione dei
provvedimenti previsti dall’art. 208 comma 13) del Decreto Legislativo
03.04.2006, n. 152 e s.m.i. e dell’art. 45, comma 16)
della Legge Regionale 19.12.2007, n. 45 e s.m.i.;
15) di obbligare la Ditta beneficiaria del
presente provvedimento, a prestare prima dell’avvio dell’impianto adeguate
garanzie finanziarie ai sensi della D.G.R. n.
790/2007 e s.m.i.; per tutta la durata delle
operazioni di cantiere necessarie alla realizzazione dell’impianto, la Ditta
sia munita di adeguata polizza assicurativa a tutela di terzi, per eventuali
danni derivanti dalla realizzazione delle opere e di quanto altro ad esse
connesso;
16) di stabilire che, in relazione al vigente
quadro normativo concernente la disciplina dell’utilizzazione delle terre e
rocce da scavo, in particolare gli artt.li 184-bis,
185 e 186 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.
e il D.M. 10 agosto 2012, n. 161, art. 5, nel caso in cui, nella fase di
realizzazione dell’impianto, siano previsti movimenti di terra ancorché di
modesta entità e che i predetti materiali da scavo derivanti dalla
realizzazione dell’opera siano utilizzati nel corso dello stesso o di un
successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o
di terzi, almeno novanta giorni prima dell’inizio dei lavori, la Ditta è tenuta
e presentare il “Piano di utilizzo” previsto all’art. 5 del citato D.M. n.
161/2012, redatto conformemente all’Allegato 5 dello stesso;
17) di fare salve eventuali e ulteriori
autorizzazioni, visti pareri, nulla-osta e prescrizioni di competenza di altri
Enti e Organismi, nonché le altre disposizioni e direttive vigenti in materia;
si precisa in tal senso che la presente autorizzazione viene rilasciata nei
limiti di quanto disposto dalle vigenti normative in campo ambientale e che,
gli ulteriori provvedimenti di natura edilizia e di igiene e sanità, da
emanarsi da parte delle competenti Autorità, devono essere richiesti e/o
acquisiti successivamente al rilascio della presente autorizzazione; sono fatti
salvi, infine, eventuali diritti di terzi;
18) di fare salvi, altresì, i successivi
accertamenti che saranno effettuati dal Servizio Gestione Rifiuti in ordine
alla sussistenza dei requisiti soggettivi ai sensi della D.G.R.
29.11.2007, n. 1227.;
19) di prescrivere che il titolare e/o
gestore dell’impianto, nel momento del conferimento dei rifiuti, ha l’obbligo
di effettuare i seguenti adempimenti:
a) accertare
che il conferitore sia munito di regolare iscrizione
all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali;
b) in
caso di conferimenti effettuati da parte di privari
cittadini: i rifiuti possono essere accettati nei limiti quantitativi e nelle
frequenze direttemante connesse alla normale attività
domestica e, comunque, nel rispetto del Regolamento di igiene urbana del Comune
ove ha sede l’impianto;
c) i
conferimenti di rifiuti effettuati dai soggetti di cui alla tipologia prevista
dall’art. 266, comma 5, D.Lgs 152/2006 s.m.i., possono avvenire esclusivamente per le tipologie
riconducibili alla propria attività di commercio ambulante.
Nei
casi di cui alle lettere b), c) il gestore dell’impianto, laddove vengano
accettati i conferimenti di rifiuti, ha l’obbligo di annotare nel registro di
carico e scarico le seguenti informazioni: estremi identificativi del
produttore e/o trasportatore del rifiuto comprensivi del codice fiscale del
soggetto trasportatore, descrizione del rifiuto, luogo di produzione del
rifiuto, indicazione del mezzo e della targa con il quale il rifiuto è stato
trasportato. In caso di conferimenti anomali il titolare e/o gestore
dell’impianto ha altresì l’obbligo di segnalere le
predette irregolarità agli Organi di Controllo competenti per territorio;
20) di redigere il presente provvedimento in
n. 2 originali, di cui un esemplare viene notificato ai sensi di legge, presso
la sede legale della Ditta, a cura del competente SUAP;
21) di trasmettere copia del presente provvedimento
al Comune di Ari (CH), all’Amministrazione Provinciale di Teramo, all’A.R.T.A. – Sede Centrale di PESCARA ed all’A.R.T.A. - Distretto Provinciale di Teramo;
22) di trasmettere altresì, ai sensi
dell’art. 208, comma 18 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. copia del presente provvedimento all’Albo Nazionale
Gestori Ambientali Sezione Regionale Abruzzo c/o Camera di Commercio Industria
Artigianato Agricoltura di L’Aquila;
23) di disporre la pubblicazione del presente
provvedimento, limitatamente agli estremi, all’oggetto ed al dispositivo, sul
Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (BURAT).
Avverso
il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente
Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso
straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla notifica.
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Ing. Gianfranco Piselli