IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

 

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui di seguito si intendono integralmente riportate:

1)         di fare proprie le determinazioni della Conferenza dei Servizi del 03.06.2014 e i contenuti del successivo parere pervenuto allo scrivente Servizio da parte dell’Agenzia Regionale per la Tutela dell’Ambiente, Distretto Provinciale di Teramo, trasmesso con nota prot. n. 4898 del 28.07.2014;

2)         di approvare, ai sensi dell’art. 208 del Decreto Legislativo 03.04.2006 152 e s.m.i. e dell’art. 45 della Legge Regionale 19.12.2007 n. 45 e s.m.i., il progetto presentato dalla Ditta ISOLMONTAGGI S.r.l. – S.P.1 “Bonifica del Tronto” – 64010 ANCARANO (TE), P.I. n. 00809790673 per la realizzazione e gestione di un impianto di deposito preliminare e messa in riserva di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi da ubicare in S.P.1 “Bonifica del Tronto”, nel Comune di Ancarano (TE) foglio catastale n. 2 del Comune di Ancarano, p.lla n. 270, sub 2,3,5 fasi gestionali di cui all’allegato C della parte IV del T.U.A. R13/D15;

3)         di autorizzare la Ditta di cui sopra alla realizzazione ed alla gestione, ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i, dell’art. 45 della L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i. e del D.Lgs 209/203 e s.m.i. nonché ai sensi delle vigenti dispoizioni in materia di scarichi idrici e emissioni in atmosfera, dell’impianto di cui al precedente punto 2), presso il quale possono essere avviati i CER con le potenzialità e le operazioni di trattamento di seguito evidenziate:

CER

Operazione

Capacità Massima Istantanea di Stoccaggio

Potenzialità Annua

17 06 01*

D15

3

1000

17 06 03*

D15

40

3000

17 06 05*

D15

120

4000

17 06 04

D15/R13

2

1000

 

4)         di stabilire che l’autorizzazione indicata al precedente punto 3) è condizionata al rispetto delle condizioni stabilite negli elaborati progettuali esaminati nel corso del procedimento istruttorio, sopra indicati, e alle condizioni e prescrizioni di seguito riportate:

          4. 1 Prescrizioni di cui al giudizio CCR-VIA n. 2345 del 18.06.2013

          4.1.1 le operazioni, al piano terra, di “deposito preliminare” e “messa in riserva” di rifiuti speciali, dovranno essere sopraelevate di circa 1,00 m dal piano di calpestio, nel rispetto del franco idraulico di sicurezza fino a quando non verrà adeguata la sezione dello scatolare per consentire un regolare deflusso dell’onda di piena;

          4.1.2 utilizzare materiali e tecnologie costruttive che permettano alla struttura di resistere alle pressioni idrodinamiche e che non siano danneggiabili dall’acqua in merito alla realizzazione della scala esterna;

          4.1.3 dotare gli ingressi dell’opificio di sistema di chiusura a tenuta stagna tale da non consentire all’acqua di entrare all’interno del deposito;

          4. 2 Prescrizioni di cui alla nota prot. n. RA/137172 del 30.05.2012 del Servizio Genio Civile Regionale, Ufficio di Teramo

          4.2.1 la recinzione dell’intera pertinenza di proprietà venga realizzata in modo tale che le acque defluiscano liberamente;

          4.3 Prescrizioni di cui alla nota prot. n.133646 del 30.05.2014 della Provincia di Teramo

          4.3.1 le aree di stoccaggio dei rifiuti dovranno essere dotate di cartellonistica che identifichi il CER e, per i rifiuti pericolosi, elenchi le caratteristiche di pericolosità, nonché le caratteristiche di pericolo e le precauzioni da adottare nella movimentazione degli stessi;

          4.3.2    l’impianto dovrà essere dotato di un idoneo sistema di pesatura per i rifiuti in entrata ed in uscita;

          4.3.3 gli ingressi dell’opificio dovranno essere dotati di chiusure a tenuta stagna, al fine di garantire il confinamento idraulico e l’impermeabilizzazione dei locali di deposito dei rifiuti;

5)         di prescrivere alla Ditta di comunicare, entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di scadenza del contratto di locaione, l’avvenuta proroga tacita del contratto ovvero gli esiti della eventuale rescissione;

6)         di stabilire che l’autorizzazione di cui al precedente punto 3), è concessa per un periodo di 10 anni (dieci) dalla data di notifica del presente provvedimento, per il tramite del competente SUAP, ed è comprensiva sia della fase di realizzazione che di gestione dell’impianto;

7)         di precisare che l’autorizzazione di cui al precedente punto 3), è prorogabile nelle forme stabilite dal D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e dalla L.R. 45/07 e s.m.i., su istanza motivata da parte della Ditta interessata;

8)         di stabilire che l’esercizio dell’impianto, è preceduto dall’invio allo scrivente Servizio della seguente documentazione:

-          documentazione attestante la prestazione delle garanzie finanziarie in conformità a quanto stabilito nel seguente punto 15);

-          comunicazione alla quale deve essere allegata un dichiarazione del Direttore dei Lavori contenente:

          l’ultimazione delle opere in conformità al progetto approvato;

          l’avvenuta effettuazione con esito positivo della verifica di idoneità funzionale;

          il nominativo del Responsabile della gestione dell’impianto, in possesso di idonee e documentate conoscenze tecniche;

-          data di avvio dell’impianto;

-          documentazione comprovante il regolare adempimento alle procedure di cui al D.P.R. n. 380/2001, certificato di agibilità dell’impianto, reso dall’Autorità Competente ai sensi delel vigenti normative in materia;

-          copia della autorizzazione prevista dal D.P.R. n. 151/2011 e s.m.i. in materia di antincendio e predisposizione di presidi di protezione cosi come richiesti dalla medesima normativa;

-          copia della istanza di cancellazione dal RIP Provinciale, indirizzata alla Provincia di Chieti;

9)         di disporre che entro 180 giorni (centottanta) dalla comunicazione di avvio dell’impianto, salvo proroga accordata su motivata istanza dell’interessato, la Ditta interessata presenti il certificato di collaudo dell’impianto. Detto certificato deve attestare, tra l’altro, in funzione anche della tipologia di impianto:

-          la conformità dell’impianto realizzato con il progetto a suo tempo approvato;

-          la funzionalità dei sistemi di stoccaggio e dei processi di smaltimento e recupero, in relazione alla quantità e qualità dei rifiuti da smaltire;

-          l’idoneità delle singole opere civili ed elettromeccaniche dell’impianto a conseguire i rispettivi risultati funzionali;

-          il regolare funzionamento dell’impianto nel suo complesso a regime di minima e di massima potenzialità;

-          l’idoneità dell’impianto a garantire il rispetto dei limiti di legge ovvero di quelli prescritti come condizione nel provvedimento di approvazione;

-          la predisposizione e l’attuazione delle attività di monitoraggio, di controllo previste nell’allegato parere ARTA Abruzzo;

10)       di prescrivere che nell’impianto oggetto della presente autorizzazione non possono essere esercitate altre attività afferenti alla gestione dei rifiuti e, così come già previsto dalle vigenti norme regionali, ogni modifica agli impianti e/o attività di gestione deve essere preventivamente autorizzata dalla Regione Abruzzo;

11)       di precisare che la presente autorizzazione è subordinata al rispetto delle seguenti ulteriori prescrizioni:

-          deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, la incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli;

-          deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell’aria, dell’acqua del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;

-          devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degrado dell’ambiente e del paesaggio;

-          devono essere promossi, con l’osservanza di criteri di economicità ed efficienza, sistemi tendenti a favorire il riciclo, il riutilizzo ed il recupero di materie prime ed energia;

12)       di richiamare la Ditta interessata al rispetto, per quanto applicabili, degli obblighi previsti dall’art. 189 (Catasto dei rifiuti) e dell’art. 190 (Registro di carico e scarico) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e alla trasmissione con cadenza semestrale, alla Provincia di TERAMO ed all’ARTA - Distretto Provinciale di TERAMO di una comunicazione concernente la quantità dei rifiuti movimentati, la provenienza e la loro destinazione, distinguendo quelli provenienti dalla Regione da quelli fuori Regione, in conformità con le disposizioni di cui alla D.G.R. n. 778 del 11.10.2010;

13)       di richiamare la Ditta all’osservanza degli adempimenti e degli obblighi derivanti dalle vigenti normative che regolano il sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (S.I.S.T.R.I.), come disciplinato dalla L. 27 febbraio 2014, n. 15 e s.m.i., di conversione del D.L. n. 150/2013;

14)       di dare atto che l’inosservanza delle prescrizioni contenute nella presente autorizzazione comporta l’adozione dei provvedimenti previsti dall’art. 208 comma 13) del Decreto Legislativo 03.04.2006, n. 152 e s.m.i. e dell’art. 45, comma 16) della Legge Regionale 19.12.2007, n. 45 e s.m.i.;

15)       di obbligare la Ditta beneficiaria del presente provvedimento, a prestare prima dell’avvio dell’impianto adeguate garanzie finanziarie ai sensi della D.G.R. n. 790/2007 e s.m.i.; per tutta la durata delle operazioni di cantiere necessarie alla realizzazione dell’impianto, la Ditta sia munita di adeguata polizza assicurativa a tutela di terzi, per eventuali danni derivanti dalla realizzazione delle opere e di quanto altro ad esse connesso;

16)       di stabilire che, in relazione al vigente quadro normativo concernente la disciplina dell’utilizzazione delle terre e rocce da scavo, in particolare gli artt.li 184-bis, 185 e 186 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e il D.M. 10 agosto 2012, n. 161, art. 5, nel caso in cui, nella fase di realizzazione dell’impianto, siano previsti movimenti di terra ancorché di modesta entità e che i predetti materiali da scavo derivanti dalla realizzazione dell’opera siano utilizzati nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi, almeno novanta giorni prima dell’inizio dei lavori, la Ditta è tenuta e presentare il “Piano di utilizzo” previsto all’art. 5 del citato D.M. n. 161/2012, redatto conformemente all’Allegato 5 dello stesso;

17)       di fare salve eventuali e ulteriori autorizzazioni, visti pareri, nulla-osta e prescrizioni di competenza di altri Enti e Organismi, nonché le altre disposizioni e direttive vigenti in materia; si precisa in tal senso che la presente autorizzazione viene rilasciata nei limiti di quanto disposto dalle vigenti normative in campo ambientale e che, gli ulteriori provvedimenti di natura edilizia e di igiene e sanità, da emanarsi da parte delle competenti Autorità, devono essere richiesti e/o acquisiti successivamente al rilascio della presente autorizzazione; sono fatti salvi, infine, eventuali diritti di terzi;

18)       di fare salvi, altresì, i successivi accertamenti che saranno effettuati dal Servizio Gestione Rifiuti in ordine alla sussistenza dei requisiti soggettivi ai sensi della D.G.R. 29.11.2007, n. 1227.;

19)       di prescrivere che il titolare e/o gestore dell’impianto, nel momento del conferimento dei rifiuti, ha l’obbligo di effettuare i seguenti adempimenti:

a)         accertare che il conferitore sia munito di regolare iscrizione all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali;

b)         in caso di conferimenti effettuati da parte di privari cittadini: i rifiuti possono essere accettati nei limiti quantitativi e nelle frequenze direttemante connesse alla normale attività domestica e, comunque, nel rispetto del Regolamento di igiene urbana del Comune ove ha sede l’impianto;

c)         i conferimenti di rifiuti effettuati dai soggetti di cui alla tipologia prevista dall’art. 266, comma 5, D.Lgs 152/2006 s.m.i., possono avvenire esclusivamente per le tipologie riconducibili alla propria attività di commercio ambulante.

Nei casi di cui alle lettere b), c) il gestore dell’impianto, laddove vengano accettati i conferimenti di rifiuti, ha l’obbligo di annotare nel registro di carico e scarico le seguenti informazioni: estremi identificativi del produttore e/o trasportatore del rifiuto comprensivi del codice fiscale del soggetto trasportatore, descrizione del rifiuto, luogo di produzione del rifiuto, indicazione del mezzo e della targa con il quale il rifiuto è stato trasportato. In caso di conferimenti anomali il titolare e/o gestore dell’impianto ha altresì l’obbligo di segnalere le predette irregolarità agli Organi di Controllo competenti per territorio;

20)       di redigere il presente provvedimento in n. 2 originali, di cui un esemplare viene notificato ai sensi di legge, presso la sede legale della Ditta, a cura del competente SUAP;

21)       di trasmettere copia del presente provvedimento al Comune di Ari (CH), all’Amministrazione Provinciale di Teramo, all’A.R.T.A. – Sede Centrale di PESCARA ed all’A.R.T.A. - Distretto Provinciale di Teramo;

22)       di trasmettere altresì, ai sensi dell’art. 208, comma 18 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. copia del presente provvedimento all’Albo Nazionale Gestori Ambientali Sezione Regionale Abruzzo c/o Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di L’Aquila;

23)       di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, limitatamente agli estremi, all’oggetto ed al dispositivo, sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (BURAT).

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla notifica.

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Ing. Gianfranco Piselli