IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

 

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui di seguito si intendono integralmente riportate:

1.         di fare proprie le determinazioni della Conferenza dei Servizi del 22.07.2014 e i contenuti dei successivi pareri pervenuti allo scrivente Servizio da parte del Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda Sanitaria Lanciano-Vasto-Chieti, con nota prot. n. 831 del 26.11.2014 e del Comune di Ari, con nota prot. n. 3538 del 12.12.2014;

2.         di approvare, ai sensi dell’art. 208 del Decreto Legislativo 03.04.2006 152 e s.m.i., dell’art. 45 della Legge Regionale 19.12.2007 n. 45 e s.m.i. e del D.Lgs 209/203 e s.m.i., il progetto presentato dalla Ditta EUROFIN AUTODEMOLIZIONI S.r.l. – C.da Val di Foro, s.n.c. – 66010 ARI (CH), P.I. n. 02373380696 per la realizzazione e gestione di un impianto di demolizione di autoveicoli fuori uso, trattamento rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, messa in riserva, deposito, ricondizionamento, raggruppamento preliminare di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, da ubicare in in località Val di Foro s.n.c., Zona ind. le del Comune di Ari (CH), foglio catastale n. 1 del Comune di Ari, p.lle nn. 4075, 4079, 4085 e 4091 (superficie catastale complessiva pari a mq. 4.758 circa), fasi gestionali di cui all’allegato C della parte IV del T.U.A. R3/R4/R12/R13/D13/D14/D15;

3.         di autorizzare la Ditta di cui sopra alla realizzazione ed alla gestione, ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i, dell’art. 45 della L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i. e del D.Lgs 209/203 e s.m.i. nonché ai sensi delle vigenti dispoizioni in materia di scarichi idrici e emissioni in atmosfera, dell’impianto di cui al precedente punto 2), presso il quale possono essere avviati i CER indicati nell’allegato parte integrante e sostanziale “A”, alle condizioni e prescrizioni in esso contenute, per una capacità annua complessiva pari a:

ATTIVITA’ DI AUTODEMOLIZIONE

-          2.200 tonn/anno di rifiuti non pericolosi per una capacità istantanea di 36 tonnellate;

-          1.100 tonn/anno di rifiuti pericolosi, per una capacità istantanea di 12 tonnellate;

ATTIVITA’ DI STOCCAGGIO

-          84.500 tonn/anno di rifiuti non pericolosi per una capacità istantanea di 12.475 tonnellate;

-          8.200 tonn/anno di rifiuti pericolosi, per una capacità istantanea di 413 tonnellate;

4.         di stabilire che l’autorizzazione indicata al precedente punto 3) è condizionata al rispetto delle condizioni stabilite negli elaborati progettuali esaminati nel corso del procedimento istruttorio, sopra indicati, e alle condizioni e prescrizioni riportate nel predetto allegato “A”, ed alle seguenti condizioni:

4. 1 Prescrizioni di cui al giudizio CCR-VIA n. 2324 del 11.12.2013

4.1.1 Effettuare le lavorazioni con le porte e le finestre del capannone ben chiuse, al fine di assicurare il rispetto delle condizioni di utilizzo delle sorgenti sonore previste nel documento previsionale di impatto acustico;

4.1.2 Effettuare un monitoraggio fonometrico post operam con verifica del rispetto dei valori limite applicabili;

4.1.3 Prevedere un monitoraggio delle acque sotterranee le cui modalità dovranno essere concordate in fase di Conferenza dei Servizi in sede di autorizzazione finale;

4.1.4 Assicurare il contenimento delle emissioni diffuse;

4. 2 Prescrizioni di cui alla nota prot. n. 831 del 26.11.2014 del Dipartimento di prevenzione ASL Lanciano-Vasto-Chieti

4.2.1 sussistenza delle infrastrutture primarie ai sensi dell’art. 13 della L. 10/77 ed in particolare per quanto attiene alla presenza di idoneo sistema pubblico di convogliamento e trattamento dei reflui fognari ove dovranno essere immessi i reflui domestici derivanti dall’attività nonché le acque di prima pioggia adeguatamente trattate;

4.2.2 l’impianto di trattamento delle acque di prima pioggia dovrà essere conforme alle disposioni di cui alla L.R. 31/2010;

4.2.3 restino fermi gli impegni assunti e le relative precisazioni contenute nella relazione tecnica a firma del Geom. D’Ortona Aurelio ed in particolare per quanto attiene all’impegno ad adottare un idoneo impianto di ventilazione che dovrà comunque assicurare adeguati valori microclimatici interni alla struttura ed essere rispondente alle norma tecniche applicabili;

4.2.4 entro un massimo di trenta giorni dall’inizio dell’attività dovrà essere effettuato un "collaudo acustico” dell’impianto così come previsto dalla L.R. 23/07; la relativa documentazione tecnica a firma di tecnico competente in acustica ambientale dovrà asseverare il rispetto dei limiti di legge previsti e riportare le eventuali misure adottate per conseguire tale rispetto;

4.3.4 la Ditta resti impegnata ad adottare ogni accorgimento utile, anche di carattere gestionale, al fine di evitare fenomeni di inquinamento delle matrici ambientali nonché qualsivoglia fastidio e/o nocumento al vicinato;

4.4 adempimenti previsti dal D.M. 11.04.2011, n. 82, avente per oggetto: “Regolamento per la gestione degli pneumatici fuori uso (PFU), ai sensi dell'articolo 228 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni e integrazioni, recante disposizioni in materia ambientale”, (G.U. 8 giugno 2011, n. 131) che, in attuazione dell'articolo 228 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., detta tempi e modalità concrete di funzionamento del nuovo sistema di gestione dei pneumatici;

4.5 adempimenti previsti dalla norma UNI CEN/TS 14243 dell’aprile 2010 avente per oggetto: “Materiali prodotti da pneumatici fuori uso – Specifiche delle categorie basate sulle dimensioni e impurità e metodi per la determinazione delle loro dimensioni e impurità”, con le quali si definiscono tutte le fasi del processo di trattamento degli PFU e le specifiche tecniche dei materiali che esitano dalle stesse;

4.6 adempimenti di cui al D.M. 09.01.2003, “Esclusione dei pneumatici ricostruibili dall’elenco dei rifiuti non pericolosi” (G.U. 18.01.2003, n. 14);

4.7 adempimenti previsti dalla normativa in materia di gestione di pile ed accumulatori di cui al D. Lgs. 20.11.2008, n. 188 e al D.M. 24.01.2011, n. 20;

4.8 adempimenti previsti dall’art. 216-bis del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., con il quale si dettano disposizioni in ordine alla gestione di rifiuti costituiti da oli usati;

4.9 adempimenti previsti dal D.Lgs 25 luglio 2005, n. 151 “Attuazione delle direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonche' allo smaltimento dei rifiuti” e s.m.i., e il successivo D.Lgs. 14.03.2014, n. 49 che ha introddotto nuove disposizioni in materia;

4.10 adempimenti previsti dai DD.MM. 5 febbraio 1998 e s.m.i., concernente disposizioni in materia di avvio a recupero di rifiuti speciali non pericolosi, e 12 giugno 2002, n. 161, recante norme per il l’avvio a recupero dei rifiuti speciali pericolosi, attraverso il ricorso alle procedure semplificate previste dalla legge;

5.         di stabilire che l’autorizzazione di cui al precedente punto 3), è concessa per un periodo di 10 anni (dieci) dalla data di notifica del presente provvedimento, per il tramite del competente SUAP, ed è comprensiva sia della fase di realizzazione che di gestione dell’impianto;

6.         di precisare che l’autorizzazione di cui al precedente punto 3), è prorogabile nelle forme stabilite dal D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e dalla L.R. 45/07 e s.m.i., su istanza motivata da parte della Ditta interessata;

7.         di stabilire che l’esercizio dell’impianto, è preceduto dall’invio allo scrivente Servizio della seguente documentazione:

-          documentazione attestante la prestazione delle garanzie finanziarie in conformità a quanto stabilito nel seguente punto 14);

-          comunicazione alla quale deve essere allegata un dichiarazione del Direttore dei Lavori contenente:

          l’ultimazione delle opere in conformità al progetto approvato;

          l’avvenuta effettuazione con esito positivo della verifica di idoneità funzionale;

          il nominativo del Responsabile della gestione dell’impianto, in possesso di idonee e documentate conoscenze tecniche;

-          data di avvio dell’impianto;

-          documentazione comprovante il regolare adempimento alle procedure di cui al D.P.R. n. 380/2001, certificato di agibilità dell’impianto, reso dall’Autorità Competente ai sensi delel vigenti normative in materia;

-          copia della autorizzazione prevista dal D.P.R. n. 151/2011 e s.m.i. in materia di antincendio e predisposizione di presidi di protezione cosi come richiesti dalla medesima normativa;

-          copia della istanza di cancellazione dal RIP Provinciale, indirizzata alla Provincia di Chieti;

8.         di disporre che entro 180 giorni (centottanta) dalla comunicazione di avvio dell’impianto, salvo proroga accordata su motivata istanza dell’interessato, la Ditta interessata presenti il certificato di collaudo dell’impianto. Detto certificato deve attestare, tra l’altro, in funzione anche della tipologia di impianto:

-          la conformità dell’impianto realizzato con il progetto a suo tempo approvato;

-          la funzionalità dei sistemi di stoccaggio e dei processi di smaltimento e recupero, in relazione alla quantità e qualità dei rifiuti da smaltire;

-          l’idoneità delle singole opere civili ed elettromeccaniche dell’impianto a conseguire i rispettivi risultati funzionali;

-          il regolare funzionamento dell’impianto nel suo complesso a regime di minima e di massima potenzialità;

-          l’idoneità dell’impianto a garantire il rispetto dei limiti di legge ovvero di quelli prescritti come condizione nel provvedimento di approvazione;

-          la predisposizione e l’attuazione delle attività di monitoraggio, di controllo previste nell’allegato parere ARTA Abruzzo;

9.         di prescrivere che nell’impianto oggetto della presente autorizzazione non possono essere esercitate altre attività afferenti alla gestione dei rifiuti e, così come già previsto dalle vigenti norme regionali, ogni modifica agli impianti e/o attività di gestione deve essere preventivamente autorizzata dalla Regione Abruzzo;

10.       di precisare che la presente autorizzazione è subordinata al rispetto delle seguenti ulteriori prescrizioni:

-          deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, la incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli;

-          deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell’aria, dell’acqua del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;

-          devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degrado dell’ambiente e del paesaggio;

-          devono essere promossi, con l’osservanza di criteri di economicità ed efficienza, sistemi tendenti a favorire il riciclo, il riutilizzo ed il recupero di materie prime ed energia;

11.       di richiamare la Ditta interessata al rispetto, per quanto applicabili, degli obblighi previsti dall’art. 189 (Catasto dei rifiuti) e dell’art. 190 (Registro di carico e scarico) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e alla trasmissione con cadenza semestrale, alla Provincia di CHIETI ed all’ARTA - Distretto Provinciale di CHIETI di una comunicazione concernente la quantità dei rifiuti movimentati, la provenienza e la loro destinazione, distinguendo quelli provenienti dalla Regione da quelli fuori Regione, in conformità con le disposizioni di cui alla D.G.R. n. 778 del 11.10.2010;

12.       di richiamare la Ditta all’osservanza degli adempimenti e degli obblighi derivanti dalle vigenti normative che regolano il sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (S.I.S.T.R.I.), come disciplinato dalla L. 27 febbraio 2014, n. 15 e s.m.i., di conversione del D.L. n. 150/2013;

13.       di dare atto che l’inosservanza delle prescrizioni contenute nella presente autorizzazione comporta l’adozione dei provvedimenti previsti dall’art. 208 comma 13) del Decreto Legislativo 03.04.2006, n. 152 e s.m.i. e dell’art. 45, comma 16) della Legge Regionale 19.12.2007, n. 45 e s.m.i.;

14.       di obbligare la Ditta beneficiaria del presente provvedimento, a prestare prima dell’avvio dell’impianto adeguate garanzie finanziarie ai sensi della D.G.R. n. 790/2007 e s.m.i.; per tutta la durata delle operazioni di cantiere necessarie alla realizzazione dell’impianto, la Ditta sia munita di adeguata polizza assicurativa a tutela di terzi, per eventuali danni derivanti dalla realizzazione delle opere e di quanto altro ad esse connesso;

15.       di stabilire che, in relazione al vigente quadro normativo concernente la disciplina dell’utilizzazione delle terre e rocce da scavo, in particolare gli artt.li 184-bis, 185 e 186 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e il D.M. 10 agosto 2012, n. 161, art. 5, nel caso in cui, nella fase di realizzazione dell’impianto, siano previsti movimenti di terra ancorché di modesta entità e che i predetti materiali da scavo derivanti dalla realizzazione dell’opera siano utilizzati nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi, almeno novanta giorni prima dell’inizio dei lavori, la Ditta è tenuta e presentare il “Piano di utilizzo” previsto all’art. 5 del citato D.M. n. 161/2012, redatto conformemente all’Allegato 5 dello stesso;

16.       di fare salve eventuali e ulteriori autorizzazioni, visti pareri, nulla-osta e prescrizioni di competenza di altri Enti e Organismi, nonché le altre disposizioni e direttive vigenti in materia; si precisa in tal senso che la presente autorizzazione viene rilasciata nei limiti di quanto disposto dalle vigenti normative in campo ambientale e che, gli ulteriori provvedimenti di natura edilizia e di igiene e sanità, da emanarsi da parte delle competenti Autorità, devono essere richiesti e/o acquisiti successivamente al rilascio della presente autorizzazione; sono fatti salvi, infine, eventuali diritti di terzi;

17.       di fare salvi, altresì, i successivi accertamenti che saranno effettuati dal Servizio Gestione Rifiuti in ordine alla sussistenza dei requisiti soggettivi ai sensi della D.G.R. 29.11.2007, n. 1227 e dell’esito della verifica della comunicazione antimafia ai sensi del D.Lgs 159/2011 s.m.i.;

18.       di prescrivere che il titolare e/o gestore dell’impianto, nel momento del conferimento dei rifiuti, ha l’obbligo di effettuare i seguenti adempimenti:

a)         accertare che il conferitore sia munito di regolare iscrizione all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali;

b)         in caso di conferimenti effettuati da parte di privari cittadini: i rifiuti possono essere accettati nei limiti quantitativi e nelle frequenze direttemante connesse alla normale attività domestica e, comunque, nel rispetto del Regolamento di igiene urbana del Comune ove ha sede l’impianto;

c)         i conferimenti di rifiuti effettuati dai soggetti di cui alla tipologia prevista dall’art. 266, comma 5, D.Lgs 152/2006 s.m.i., possono avvenire esclusivamente per le tipologie riconducibili alla propria attività di commercio ambulante.

Nei casi di cui alle lettere b), c) il gestore dell’impianto, laddove vengano accettati i conferimenti di rifiuti, ha l’obbligo di annotare nel registro di carico e scarico le seguenti informazioni: estremi identificativi del produttore e/o trasportatore del rifiuto comprensivi del codice fiscale del soggetto trasportatore, descrizione del rifiuto, luogo di produzione del rifiuto, indicazione del mezzo e della targa con il quale il rifiuto è stato trasportato. In caso di conferimenti anomali il titolare e/o gestore dell’impianto ha altresì l’obbligo di segnalere le predette irregolarità agli Organi di Controllo competenti per territorio;

19.       di redigere il presente provvedimento in n. 2 originali, di cui un esemplare viene notificato ai sensi di legge, presso la sede legale della Ditta, a cura del competente SUAP;

20.       di trasmettere copia del presente provvedimento al Comune di Ari (CH), all’Amministrazione Provinciale di Chieti, all’A.R.T.A. – Sede Centrale di PESCARA ed all’A.R.T.A. - Distretto Provinciale di Chieti;

21.       di trasmettere altresì, ai sensi dell’art. 208, comma 18 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. copia del presente provvedimento all’Albo Nazionale Gestori Ambientali Sezione Regionale Abruzzo c/o Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di L’Aquila;

22.       di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, limitatamente agli estremi, all’oggetto ed al dispositivo, sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (BURAT).

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla notifica.

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Ing. Gianfranco Piselli