LA GIUNTA REGIONALE

 

PREMESSO che nella Regione Abruzzo permangono situazioni di criticità per le attività di smaltimento/trattamento dei rifiuti di origine urbani, a causa:

-          dell’insufficiente quota di rifiuti urbani avviati a riciclo (media regionale RD = 42,78% al 31.12.2013);

-          dell’incompleta attivazione da parte dei Consorzi Comprensoriali/Società SpA delle Piattaforme Ecologiche autorizzate per il trattamento/recupero degli imballaggi (in esercizio solo n. 4 su n. 10 autorizzate);

-          della prossima attivazione di nuovi bacini di smaltimento autorizzati o in corso di autorizzazione, secondo quanto previsto dalla vigente pianificazione provinciale e regionale, ex art. 65 L.R. n. 45/07 e s.m.i.;

-          dell’insufficienza delle disponibilità volumetriche residue delle discariche attualmente in esercizio;

-          del “fermo tecnico” e/o di lavori in corso relativi ad operazioni di revamping di alcuni impianti pubblici di trattamento meccanico biologico, quali quelli relativi a CIRSU SpA di Notaresco (TE), A.S.A. Ambiente di Castel di Sangro (AQ) e SEGEN SpA di Sante Marie (AQ);

RICHIAMATA la DGR n. 1 del 02.01.2014, avente per oggetto “Autorizzazione sino al 31.12.2014 a conferire rifiuti di origine urbana in impianti di smaltimento e/o trattamento ubicati in province e/o ambiti territoriali ottimali (ATO) diversi”, il cui contenuto si intende integralmente riportato nel presente provvedimento;

CONSIDERATO che sono in corso attività ed interventi nel settore della gestione integrata dei rifiuti urbani, finalizzati in particolare a:

-          attuare il programma del Fondo Aree Sottoutilizzate (FAS) - Area Ambiente e Territorio (cd. PAR FSC 2007- 2013);

-          realizzare la programmazione di cui alla L.R. 45/07 e s.m.i., per la piena realizzazione ed attivazione del sistema impiantistico regionale di gestione integrata dei rifiuti urbani;

-          sviluppare iniziative per diffondere e potenziare sul territorio regionale le raccolte differenziate delle frazioni riciclabili, prioritariamente secondo modelli domiciliari (“porta a porta” e/o “di prossimità”), per minimizzare i quantitativi di rifiuti conferiti in discarica;

-          sviluppare iniziative per massimizzare il recupero di materiali dai rifiuti urbani indifferenziati residui, prima della loro destinazione finale;

-          attuare il Programma regionale Rifiuti Urbani Biodegradabili (cd. “Programma RUB”) di cui alla DGR n. 167 del 24.02.2007 “D.Lgs 3/04/2006, n. 152 e s.m.i. - L.R. 28/04/2000, n. 83 - L.R. 23/06/2006, n. 22 - L.R. 9/08/2006, n. 27. "Direttive applicative del programma regionale rifiuti urbani biodegradabili e per la libera circolazione delle frazioni di rifiuti urbani oggetto di raccolta differenziata destinate al recupero”;

-          sviluppare la promozione delle attività di auto compostaggio domestico, di comunità e in loco, nonché la produzione di “ammendanti compostati e verdi” e promuovere il Marchio di Qualità per le frazioni organiche riciclate “Compost Abruzzo”, al fine di migliorare la fertilità dei suoli e ridurre la produzione di CO2;

VISTA la direttiva 2008/98/Ce del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti, che abroga alcune precedenti direttive di settore;

VISTA la Direttiva 2008/1/Ce del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 gennaio 2008, concernente la prevenzione e la riduzione integrate dell’inquinamento (IPPC);

VISTO il D.Lgs. 03.04.2006 n. 152 avente per oggetto: ”Norme in materia ambientale” e s.m.i., e in particolare la Parte II^, come modificata dal D.Lgs. 29.06.2010, n. 128 “Modifiche ed integrazioni al D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152” (cd. “Correttivo Aria-VIA-IPPC”, che ha abrogato il D.Lgs. 18.02.2005, n. 59 “Attuazione integrale della Direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento” e la Parte IV^, in materia di: “Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati”, come modificata dal D.Lgs. 03.12.2010, n. 205 “Disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive”;

VISTA la L.R. 19.12.2007, n. 45 “Norme per la gestione integrata dei rifiuti”, e s.m.i., pubblicata sul BURA Straordinario n. 10 del 21.12.2007, che ha abrogato la precedente legislazione regionale in materia, nonché le conseguenti Direttive regionali da essa discendenti o comunque collegate, in materia di gestione integrata dei rifiuti di origine urbana;

VISTA la L.R. 21.10.2013, n. 36 “Attribuzione delle funzioni relative al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e modifiche alla legge regionale 19 dicembre 2007, n. 45 (Norme per la gestione integrata dei rifiuti)”, pubblicata sul B.U.R.A. n. 40 Ordinario del 06.11.2013;

VISTO il D.Lgs 13.01.2003, n. 36 avente per oggetto: “Attuazione della Direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti” e s.m.i.;

VISTA la Direttiva 9 aprile 2002 “Indicazioni per la corretta e piena applicazione del regolamento comunitario n. 2557/2001 sulle spedizioni di rifiuti ed in relazione al nuovo elenco dei rifiuti”, che prevede la nuova codifica dei rifiuti;

VISTO il D.M. 27.09.2010 recante: “Criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica – Abrogazione DM 3 agosto 2005”;

RICHIAMATA la Circolare del MATTM del 6 agosto 2013 avente per oggetto: “Ammissibilità in discarica dei rifiuti tritovagliati – Superamento circolare del 30 giugno 2009”;

VISTO il D.Lgs. 29.04.2010, n. 75 “Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell'articolo 13 della legge 7 luglio 2009, n. 8”, pubblicato sul So n. 106 alla GU 26 maggio 2010, n. 121;

VISTA la nota prot.n. 438 del 10.12.2014, acquisita dal SGR al protocollo in data 11.12.2014, pervenuta da MO.TE. Montagne Teramane S.p.a., con la quale si segnala l’esigenza di un eventuale rinnovo per l’anno 2015 della possibilità di conferire rifiuti urbani indifferenziati in impianti ubicati in ambiti territoriali diversi da quelli di produzione, con particolare riguardo ai Comuni di: Castelli, Colledara, Fano Adriano e Isola del Gran Sasso;

DATO ATTO che permangono ulteriori e diffuse esigenze, sul territorio regionale, di conferimenti di rifiuti urbani prodotti in territori non serviti da sufficienti strutture impiantistiche di recupero/smaltimento ovvero totalmente assenti, nel caso di taluni territori;

RICHIAMATA la DGR n. 1190 del 23.11.2007 avente per oggetto: “L.R. 28.04.2000, n. 83 e s.m.i. - art. 32. Attività di smaltimento dei rifiuti urbani. Provvedimenti regionali straordinari”;

RICHIAMATA la DGR n. 1528 del 27.12.2006 “Direttive regionali per il riutilizzo delle frazioni organiche dei rifiuti mediante compostaggio e trattamento meccanico-biologico. Approvazione”;

VISTA la L.R. 16.06.2006, n. 17 “Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi”, pubblicata sul B.U.R.A. n. 37 del 7.07.2006, recante le disposizioni inerenti l’applicazione del tributo speciale (cd. “ecotassa”), per i rifiuti conferiti negli impianti di smaltimento interessati;

CONSIDERATO che risulta necessaria una rinnovata e più stringente collaborazione tra le diverse Province, Consorzi comprensoriali e Società costituite tra i Comuni interessati, per garantire la continuità delle attività di smaltimento e/o trattamento dei rifiuti di origine urbana, collaborazione istituzionale già in atto ai sensi della DGR n. 919 del 27.12.2012, al fine di affrontare le criticità ambientali presenti in alcune aree del territorio regionale, dandosi atto che, per il permanere delle condizioni di cui all’art. 34, comma 4, della L.R. 45/07 e s.m.i. e stante l’impossibilità, ad oggi, di raggiungere specifici accordi interprovinciali, si rende necessario attivare le disposizioni previste dall’art. 4, comma 1, lett. v) della L.R. 45/07 e s.m.i.;

RITENUTO che i soggetti interessati al conferimento dei rifiuti di origine urbana (indifferenziati e/o trattati) in impianti di smaltimento e/o trattamento ubicati in Provincia e/o ambiti territoriali diversi, debbano attenersi alle seguenti disposizioni:

1.         comunicare alla Regione Abruzzo - Servizio Gestione Rifiuti ed alle Province territorialmente competenti, l’impianto di smaltimento e/o trattamento interessato, specificando le motivazioni, il periodo temporale, i quantitativi di rifiuti, CER, tariffe applicate,..etc. ed ogni altra informazione utile ad individuare correttamente le problematiche emerse e le soluzioni proposte;

2.         allegare alla comunicazione di cui al punto 1), la documentazione, rilasciata dal gestore dell’impianto interessato, attestante la possibilità di poter conferire i rifiuti (autorizzazione, contratto,.. etc.);

RICHIAMATA la DGR n. 790 del 3.08.2007 avente per oggetto: “Garanzie finanziarie previste per le operazioni di smaltimento e/o recupero dei rifiuti, nonché per la bonifica dei siti contaminati. Nuova disciplina e revoca della D.G.R. n. 132 del 22.02.2006”; pubblicata sul BURA n. 71 Speciale Ambiente del 05.09.2007;

RICHIAMATA la DGR n. 693 del 13/09/2010 “L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i. - art. 59. Direttive regionali per la determinazione della tariffa di conferimento di rifiuti urbani agli impianti. Approvazione”;

CONSIDERATO che si rende necessario, al fine di affrontare le indifferibili criticità territoriali rilevate, autorizzare una proroga di 12 mesi (sino al 31.12.2015), ai sensi dell’art. 4, comma 1, lett. v) della L.R. 45/07 e s.m.i., dei termini temporali di cui alla DGR n. 1 del 02.01.2014, per il conferimento dei rifiuti di origine urbana in impianti di smaltimento e/o trattamento ubicati in Province e/o Ambiti Territoriali Ottimali (ATO) diversi da quelli di produzione;

RICHIAMATA la DGR n. 430/2011, concernente l’attivazione, da parte della Regione Abruzzo, della prevista riserva volumetrica (metri cubi) del 5% riferito alla volumetria complessiva autorizzata, delle seguenti nuove discariche pubbliche per rifiuti non pericolosi:

-          COGESA Srl di Sulmona (AQ) - AIA n. 129/49 del 30.06.2009, pari al 5% di 300.000 mc (ca. 15.000 mc) ed in rapporto ad eventuali “lotti funzionali” in esercizio;

-          CIVETA di Cupello (CH) - AIA n. 9/10 del 26.07.2010, pari al 5% di 177.000 mc (ca. 8.850 mc);

-          CONSORZIO COMPRENSORIALE PIOMBA/FINO di Atri (TE) – AIA n. 81/120 del 06.02.2009, pari al 5% di 90.000 (ca. 4.500 mc),

per un totale complessivo di ca. 28.350 mc, al fine di far fronte alle urgenti ed improrogabili necessità di altri comprensori territoriali, attualmente in stato di non autosufficienza per lo smaltimento/trattamento di rifiuti urbani tal quali (CER 200301) e/o trattati (CER 191212 - 190305), in discariche per rifiuti speciali non pericolosi;

RITENUTO che il presente provvedimento è finalizzato, prioritariamente, a garantire la continuità delle attività di un servizio pubblico essenziale, come è rappresentato dalla raccolta e dal trattamento/smaltimento/recupero dei rifiuti di origine urbana e ad evitare eventuali criticità di ordine igienico-sanitario, che potrebbero insorgere in caso di interruzione dei servizi pubblici richiamati, nonché per evitare eventuali problematiche di ordine pubblico;

RITENUTO che i Comuni, i Consorzi Intercomunali, le Società costituite da Comuni nonché i gestori degli impianti e dei servizi pubblici di igiene urbana, per quanto di loro competenza, debbano provvedere al potenziamento dei servizi di raccolta differenziata dei rifiuti urbani, prioritariamente secondo modelli domiciliari e/o di prossimità, al fine di rispettare gli obblighi e gli obiettivi di cui all’art. 23, comma 2 della L.R. 45/07 “Obiettivi di raccolta differenziata e riciclo” e di cui alla DGR n. 167 del 24.02.2007, trasmettendo gli esiti dei risultati raggiunti alla competente Amministrazione provinciale, monitorando in particolare le iniziative e le misure adottate per il conseguimento degli obiettivi indicati all’art. 23 della L.R. 45/07 e s.m.i.; debbano provvedere altresì alla verifica della necessità di attivare o implementare puntuali campagne di campagne di sensibilizzazione nei confronti degli utenti, per la corretta gestione dei rifiuti urbani, comunicandone semestralmente i risultati al competente Servizio regionale;

CONSIDERATO, inoltre, che sono attualmente in essere le attività sostitutive in capo al Commissario Unico Regionale dell’AGIR (Autorità per la Gestione Integrata dei Rifiuti), come da art. 3 L.R. n. 36/2013, finalizzate alla costituzione dell’ATO unico regionale;

VISTO il D.M. 18.02.2011, n. 52 recante: “Regolamento recante l’Istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, ai sensi dell’articolo 189 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e dell’articolo 14-bis del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102” e s.m.i., a cui sono seguiti numerosi provvedimenti (Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 25 maggio 2012, n. 141, Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 20 marzo 2013 recante: “Termini di riavvio progressivo del Sistri”, pubblicato sulla G.U. n. 92 del 19.04.2013, D.L. n. 101/2013 con cui il Governo ha ufficialmente posto termine al periodo di "sospensione" del nuovo sistema di controllo, decretato d’urgenza con il D.L. 83/2012, optando per una (ri)partenza graduale dello stesso, con una prima fase di esercizio ristretta a una porzione ridotta di utenti, per quanto applicabile ai soggetti interessati;

RICHIAMATI tutti gli obblighi, i divieti e le prescrizioni del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e della L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i., nonché quanto stabilito con il presente provvedimento;

PRECISATO che presso gli impianti interessati devono, comunque, sussistere tutte le condizioni di salvaguardia ambientale, di incolumità, di benessere e di sicurezza della collettività e dei singoli;

RITENUTO pertanto, per l’urgenza sopra richiamata ed al fine di evitare disservizi alla popolazione e/o situazioni di criticità di ordine igienico-sanitario sul territorio, far decorrere l’esecutività del presente provvedimento dalla data di approvazione dello stesso da parte della Giunta regionale;

RICHIAMATA la legge n. 241/1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i.;

RICHIAMATA la DGR n. 112 dell’11.02.2013, avente per oggetto: “Art.7 della L.R. 25 marzo 2002, n. 3: approvazione del Programma Operativo per l’esercizio finanziario 2013”, che prevede prescrizioni ed adempimenti a carico delle strutture regionali;

PRESO ATTO che il Dirigente del Servizio Gestione Rifiuti ha espresso il proprio parere favorevole in ordine alla legittimità ed alla regolarità tecnico-amministrativa del presente atto e non rilevandosi dallo stesso conseguenze negative sul piano ambientale;

DATO ATTO che il Direttore regionale del Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del Territorio e Politiche Ambientali ha reso l’attestazione di cui alla DGR n. 63 del 03.02.2014, debitamente firmata e riportata in calce al dispositivo del presente atto;

UDITA la relazione del Componente la Giunta preposto al Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del Territorio e Politiche Ambientali

VISTI

-          il D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.;

-          il D.Lgs. n. 36/03 e s.m.i.;

-          la L.R. n. 45/07 e s.m.i.;

-          la L.R. n. 17/06 e s.m.i.;

-          la L.R. n. 36/2013;

VISTA la L.R. 14.09.1999, n. 77 recante: “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo” e s.m.i.;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

1.         di autorizzare, a partire dall’1.01.2015, al fine di affrontare le situazioni di criticità delle attività di trattamento/smaltimento dei rifiuti urbani presenti in alcune aree del territorio regionale, la proroga sino al 31.12.2015, ai sensi dell’art. 4, comma 1, lett. v) della L.R. 45/07 e s.m.i., per accertate ed indifferibili necessità, dei termini temporali fissati con la D.G.R. n. 01/2014, per il conferimento dei rifiuti di origine urbana in impianti di smaltimento e/o trattamento ubicati in Province e/o Ambiti Territoriali Ottimali (ATO) diversi;

2.         di prescrivere che i soggetti interessati al conferimento dei rifiuti di origine urbana in impianti di smaltimento e/o trattamento ubicati in Province e/o ATO diversi, devono attenersi alle seguenti disposizioni:

-          comunicare alla Regione Abruzzo - Servizio Gestione Rifiuti ed alle Province territorialmente competenti, gli impianti di conferimento, specificando le motivazioni, il periodo temporale, i quantitativi di rifiuti, CER, tariffe applicate ed ogni altra informazione utile ad individuare correttamente le problematiche emerse e le soluzioni proposte;

-          allegare alla suddetta comunicazione, la documentazione, rilasciata dal gestore dell’impianto interessato, attestante la possibilità di poter conferire i rifiuti (es. convenzione, contratto);

3.         di chiamare i soggetti interessati dal presente atto, al più rigoroso e scrupoloso rispetto della vigente normativa in materia di salute pubblica e tutela dell’ambiente, nonché a promuovere ed adottare le iniziative necessarie per garantire il potenziamento dei servizi di raccolta differenziata, riuso e riciclo dei rifiuti urbani, ai sensi della L.R. 45/07 e s.m.i. e direttive regionali applicative;

4.         di rimandare alle parti interessate, gli ulteriori adempimenti necessari per:

a.         la definizione delle “modalità operative” relative alle attività di raccolta, raggruppamento preliminare, trattamento e smaltimento dei rifiuti, tenendo conto delle migliori soluzioni tecnologiche ed economicamente meno onerose;

b.         l’attuazione di ogni altro aspetto collegato alla trasparente, corretta ed efficace gestione delle attività interessate, rimandando al Servizio Gestione Rifiuti ogni eventuale valutazione ed accertamenti di competenza sull’applicazione del vigente sistema tariffario a cui conformarsi;

5.         di richiamare al rispetto le disposizioni di cui alla D.G.R. n. 778 del 11.10.2010 in materia di comunicazione semestrale dei dati dei rifiuti movimentati, nonché le ulteriori direttive regionali vigenti in materia gestione dei rifiuti;

6.         di prescrivere ai Comuni e Consorzi Intercomunali e/o loro Società e/o Gestori degli impianti e dei Servizi, per quanto di loro competenza, con il presente provvedimento:

6.1       il potenziamento dei servizi di raccolta differenziata dei rifiuti urbani, prioritariamente secondo modelli domiciliari e/o di prossimità, al fine di rispettare gli obblighi e gli obiettivi di cui all’art. 23, comma 2 della L.R. 45/07 “Obiettivi di raccolta differenziata e riciclo” e di cui alla DGR n. 167 del 24.02.2007, trasmettendo gli esiti dei risultati raggiunti alla competente Amministrazione provinciale e monitorando in particolare le iniziative e le misure adottate per il conseguimento degli obiettivi di raccolta differenziata/riciclo di cui all’art. 23 della L.R. 45/07 e s.m.i.;

6.2       la verifica della necessità di attivare o implementare puntuali campagne di campagne di sensibilizzazione nei confronti degli utenti, per la più corretta gestione dei rifiuti urbani, comunicandone i risultati al competente Servizio regionale, con cadenza semestrale;

7.         di trasmettere copia del presente provvedimento al Ministero dell’Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM), alle Province di Chieti, L’Aquila, Pescara e Teramo, ai Consorzi Comprensoriali di Smaltimento dei Rifiuti Urbani e/o loro Società SpA, ai Gestori degli impianti di smaltimento e/o trattamento interessati, all’ARTA - Direzione centrale di Pescara, con invito alla stessa ad informare delle disposizioni di cui al presente atto i Distretti provinciali territorialmente competenti;

8.         di demandare alle Province di Chieti, L’Aquila, Pescara e Teramo, ogni utile attività di supporto derivante dall’applicazione del presente provvedimento ai Comuni sede di impianti e/o interessati ed informare gli stessi per gli adempimenti di competenza;

9.         di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (B.U.R.A.) e sul sito web della Regione Abruzzo - Gestione Rifiuti e Bonifiche.

Il Direttore regionale del Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del Territorio e Politiche Ambientali, ai sensi della DGR n. 63 del 03.02.2014,

ATTESTA

che il presente provvedimento non comporta obbligazioni finanziarie per la Regione Abruzzo per il corrente esercizio finanziario.

 

IL DIRETTORE REGIONALE

Ing. Vittorio Di Biase