LA GIUNTA REGIONALE
PREMESSO
che nella Regione Abruzzo permangono situazioni di criticità per le attività di
smaltimento/trattamento dei rifiuti di origine urbani, a causa:
- dell’insufficiente quota di rifiuti
urbani avviati a riciclo (media regionale RD = 42,78% al 31.12.2013);
- dell’incompleta attivazione da parte
dei Consorzi Comprensoriali/Società SpA delle Piattaforme Ecologiche
autorizzate per il trattamento/recupero degli imballaggi (in esercizio solo n.
4 su n. 10 autorizzate);
- della prossima attivazione di nuovi
bacini di smaltimento autorizzati o in corso di autorizzazione, secondo quanto
previsto dalla vigente pianificazione provinciale e regionale, ex art. 65 L.R. n. 45/07 e s.m.i.;
- dell’insufficienza delle disponibilità
volumetriche residue delle discariche attualmente in esercizio;
- del “fermo tecnico” e/o di lavori in
corso relativi ad operazioni di revamping di alcuni
impianti pubblici di trattamento meccanico biologico, quali quelli relativi a
CIRSU SpA di Notaresco (TE), A.S.A. Ambiente di Castel
di Sangro (AQ) e SEGEN SpA di Sante Marie (AQ);
RICHIAMATA
la DGR n. 1 del 02.01.2014, avente per oggetto “Autorizzazione sino al
31.12.2014 a conferire rifiuti di origine urbana in impianti di smaltimento e/o
trattamento ubicati in province e/o ambiti territoriali ottimali (ATO)
diversi”, il cui contenuto si intende integralmente riportato nel presente
provvedimento;
CONSIDERATO
che sono in corso attività ed interventi nel settore della gestione integrata
dei rifiuti urbani, finalizzati in particolare a:
- attuare il programma del Fondo Aree
Sottoutilizzate (FAS) - Area Ambiente e Territorio (cd. PAR FSC 2007- 2013);
- realizzare la programmazione di cui
alla L.R. 45/07 e s.m.i.,
per la piena realizzazione ed attivazione del sistema impiantistico regionale
di gestione integrata dei rifiuti urbani;
- sviluppare iniziative per diffondere e
potenziare sul territorio regionale le raccolte differenziate delle frazioni
riciclabili, prioritariamente secondo modelli domiciliari (“porta a porta” e/o
“di prossimità”), per minimizzare i quantitativi di rifiuti conferiti in
discarica;
- sviluppare iniziative per massimizzare
il recupero di materiali dai rifiuti urbani indifferenziati residui, prima
della loro destinazione finale;
- attuare il Programma regionale Rifiuti
Urbani Biodegradabili (cd. “Programma RUB”) di cui alla DGR n. 167 del
24.02.2007 “D.Lgs 3/04/2006, n. 152 e s.m.i. - L.R. 28/04/2000, n. 83 -
L.R. 23/06/2006, n. 22 - L.R.
9/08/2006, n. 27. "Direttive applicative del programma regionale rifiuti
urbani biodegradabili e per la libera circolazione delle frazioni di rifiuti
urbani oggetto di raccolta differenziata destinate al recupero”;
- sviluppare la promozione delle
attività di auto compostaggio domestico, di comunità e in loco, nonché la
produzione di “ammendanti compostati e verdi” e promuovere il Marchio di
Qualità per le frazioni organiche riciclate “Compost
Abruzzo”, al fine di migliorare la fertilità dei suoli e ridurre la produzione
di CO2;
VISTA
la direttiva 2008/98/Ce del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 novembre
2008 relativa ai rifiuti, che abroga alcune precedenti direttive di settore;
VISTA
la Direttiva 2008/1/Ce del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 gennaio
2008, concernente la prevenzione e la riduzione integrate dell’inquinamento
(IPPC);
VISTO
il D.Lgs. 03.04.2006 n. 152 avente per oggetto:
”Norme in materia ambientale” e s.m.i., e in
particolare la Parte II^, come modificata dal D.Lgs. 29.06.2010, n. 128 “Modifiche ed integrazioni al D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152” (cd. “Correttivo Aria-VIA-IPPC”, che ha abrogato il D.Lgs.
18.02.2005, n. 59 “Attuazione integrale della Direttiva 96/61/CE relativa alla
prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento” e la Parte IV^, in materia di: “Norme in materia di gestione dei
rifiuti e di bonifica dei siti inquinati”, come modificata dal D.Lgs. 03.12.2010, n. 205 “Disposizioni di attuazione della
direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre
2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive”;
VISTA
la L.R. 19.12.2007, n. 45 “Norme per la gestione
integrata dei rifiuti”, e s.m.i., pubblicata sul BURA
Straordinario n. 10 del 21.12.2007, che ha abrogato la precedente legislazione
regionale in materia, nonché le conseguenti Direttive regionali da essa
discendenti o comunque collegate, in materia di gestione integrata dei rifiuti
di origine urbana;
VISTA
la L.R. 21.10.2013, n. 36 “Attribuzione delle
funzioni relative al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e
modifiche alla legge regionale 19 dicembre 2007, n. 45 (Norme per la gestione
integrata dei rifiuti)”, pubblicata sul B.U.R.A. n.
40 Ordinario del 06.11.2013;
VISTO
il D.Lgs 13.01.2003, n. 36 avente per oggetto:
“Attuazione della Direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti” e s.m.i.;
VISTA
la Direttiva 9 aprile 2002 “Indicazioni per la corretta e piena applicazione
del regolamento comunitario n. 2557/2001 sulle spedizioni di rifiuti ed in
relazione al nuovo elenco dei rifiuti”, che prevede la nuova codifica dei
rifiuti;
VISTO
il D.M. 27.09.2010 recante: “Criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica
– Abrogazione DM 3 agosto 2005”;
RICHIAMATA
la Circolare del MATTM del 6 agosto 2013 avente per oggetto: “Ammissibilità in
discarica dei rifiuti tritovagliati – Superamento
circolare del 30 giugno 2009”;
VISTO
il D.Lgs. 29.04.2010, n. 75 “Riordino e revisione
della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell'articolo 13 della
legge 7 luglio 2009, n. 8”, pubblicato sul So n. 106 alla GU 26 maggio 2010, n.
121;
VISTA
la nota prot.n. 438 del 10.12.2014, acquisita dal SGR
al protocollo in data 11.12.2014, pervenuta da MO.TE.
Montagne Teramane S.p.a., con la quale si segnala
l’esigenza di un eventuale rinnovo per l’anno 2015 della possibilità di
conferire rifiuti urbani indifferenziati in impianti ubicati in ambiti
territoriali diversi da quelli di produzione, con particolare riguardo ai
Comuni di: Castelli, Colledara, Fano Adriano e Isola
del Gran Sasso;
DATO
ATTO che permangono ulteriori e diffuse esigenze, sul territorio regionale, di
conferimenti di rifiuti urbani prodotti in territori non serviti da sufficienti
strutture impiantistiche di recupero/smaltimento ovvero totalmente assenti, nel
caso di taluni territori;
RICHIAMATA
la DGR n. 1190 del 23.11.2007 avente per oggetto: “L.R.
28.04.2000, n. 83 e s.m.i. - art. 32. Attività di
smaltimento dei rifiuti urbani. Provvedimenti regionali straordinari”;
RICHIAMATA
la DGR n. 1528 del 27.12.2006 “Direttive regionali per il riutilizzo delle
frazioni organiche dei rifiuti mediante compostaggio e trattamento
meccanico-biologico. Approvazione”;
VISTA
la L.R. 16.06.2006, n. 17 “Disciplina del tributo
speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi”, pubblicata sul B.U.R.A. n. 37 del 7.07.2006, recante le disposizioni
inerenti l’applicazione del tributo speciale (cd. “ecotassa”), per i rifiuti
conferiti negli impianti di smaltimento interessati;
CONSIDERATO
che risulta necessaria una rinnovata e più stringente collaborazione tra le
diverse Province, Consorzi comprensoriali e Società costituite tra i Comuni
interessati, per garantire la continuità delle attività di smaltimento e/o
trattamento dei rifiuti di origine urbana, collaborazione istituzionale già in
atto ai sensi della DGR n. 919 del 27.12.2012, al fine di affrontare le
criticità ambientali presenti in alcune aree del territorio regionale, dandosi
atto che, per il permanere delle condizioni di cui all’art. 34, comma 4, della L.R. 45/07 e s.m.i. e stante
l’impossibilità, ad oggi, di raggiungere specifici accordi interprovinciali, si
rende necessario attivare le disposizioni previste dall’art. 4, comma 1, lett.
v) della L.R. 45/07 e s.m.i.;
RITENUTO
che i soggetti interessati al conferimento dei rifiuti di origine urbana
(indifferenziati e/o trattati) in impianti di smaltimento e/o trattamento
ubicati in Provincia e/o ambiti territoriali diversi, debbano attenersi alle
seguenti disposizioni:
1. comunicare alla Regione Abruzzo -
Servizio Gestione Rifiuti ed alle Province territorialmente competenti,
l’impianto di smaltimento e/o trattamento interessato, specificando le
motivazioni, il periodo temporale, i quantitativi di rifiuti, CER, tariffe
applicate,..etc. ed ogni altra informazione utile ad individuare correttamente
le problematiche emerse e le soluzioni proposte;
2. allegare alla comunicazione di cui al
punto 1), la documentazione, rilasciata dal gestore dell’impianto interessato,
attestante la possibilità di poter conferire i rifiuti (autorizzazione,
contratto,.. etc.);
RICHIAMATA
la DGR n. 790 del 3.08.2007 avente per oggetto: “Garanzie finanziarie previste
per le operazioni di smaltimento e/o recupero dei rifiuti, nonché per la
bonifica dei siti contaminati. Nuova disciplina e revoca della D.G.R. n. 132 del 22.02.2006”; pubblicata sul BURA n. 71
Speciale Ambiente del 05.09.2007;
RICHIAMATA
la DGR n. 693 del 13/09/2010 “L.R. 19.12.2007, n. 45
e s.m.i. - art. 59. Direttive regionali per la determinazione
della tariffa di conferimento di rifiuti urbani agli impianti. Approvazione”;
CONSIDERATO
che si rende necessario, al fine di affrontare le indifferibili criticità
territoriali rilevate, autorizzare una proroga di 12 mesi (sino al 31.12.2015),
ai sensi dell’art. 4, comma 1, lett. v) della L.R.
45/07 e s.m.i., dei termini temporali di cui alla DGR
n. 1 del 02.01.2014, per il conferimento dei rifiuti di origine urbana in
impianti di smaltimento e/o trattamento ubicati in Province e/o Ambiti Territoriali
Ottimali (ATO) diversi da quelli di produzione;
RICHIAMATA
la DGR n. 430/2011, concernente l’attivazione, da parte della Regione Abruzzo,
della prevista riserva volumetrica (metri cubi) del 5% riferito alla volumetria
complessiva autorizzata, delle seguenti nuove discariche pubbliche per rifiuti
non pericolosi:
- COGESA Srl di Sulmona (AQ) - AIA n.
129/49 del 30.06.2009, pari al 5% di 300.000 mc (ca.
15.000 mc) ed in rapporto ad eventuali “lotti
funzionali” in esercizio;
- CIVETA di Cupello
(CH) - AIA n. 9/10 del 26.07.2010, pari al 5% di 177.000 mc
(ca. 8.850 mc);
- CONSORZIO COMPRENSORIALE PIOMBA/FINO
di Atri (TE) – AIA n. 81/120 del 06.02.2009, pari al 5% di 90.000 (ca. 4.500 mc),
per
un totale complessivo di ca. 28.350 mc, al fine di
far fronte alle urgenti ed improrogabili necessità di altri comprensori
territoriali, attualmente in stato di non autosufficienza per lo
smaltimento/trattamento di rifiuti urbani tal quali (CER 200301) e/o trattati
(CER 191212 - 190305), in discariche per rifiuti speciali non pericolosi;
RITENUTO
che il presente provvedimento è finalizzato, prioritariamente, a garantire la
continuità delle attività di un servizio pubblico essenziale, come è
rappresentato dalla raccolta e dal trattamento/smaltimento/recupero dei rifiuti
di origine urbana e ad evitare eventuali criticità di ordine
igienico-sanitario, che potrebbero insorgere in caso di interruzione dei
servizi pubblici richiamati, nonché per evitare eventuali problematiche di
ordine pubblico;
RITENUTO
che i Comuni, i Consorzi Intercomunali, le Società costituite da Comuni nonché
i gestori degli impianti e dei servizi pubblici di igiene urbana, per quanto di
loro competenza, debbano provvedere al potenziamento dei servizi di raccolta
differenziata dei rifiuti urbani, prioritariamente secondo modelli domiciliari
e/o di prossimità, al fine di rispettare gli obblighi e gli obiettivi di cui
all’art. 23, comma 2 della L.R. 45/07 “Obiettivi di
raccolta differenziata e riciclo” e di cui alla DGR n. 167 del 24.02.2007,
trasmettendo gli esiti dei risultati raggiunti alla competente Amministrazione
provinciale, monitorando in particolare le iniziative e le misure adottate per
il conseguimento degli obiettivi indicati all’art. 23 della L.R.
45/07 e s.m.i.; debbano provvedere altresì alla
verifica della necessità di attivare o implementare puntuali campagne di
campagne di sensibilizzazione nei confronti degli utenti, per la corretta
gestione dei rifiuti urbani, comunicandone semestralmente i risultati al
competente Servizio regionale;
CONSIDERATO,
inoltre, che sono attualmente in essere le attività sostitutive in capo al
Commissario Unico Regionale dell’AGIR (Autorità per la Gestione Integrata dei
Rifiuti), come da art. 3 L.R. n. 36/2013, finalizzate
alla costituzione dell’ATO unico regionale;
VISTO
il D.M. 18.02.2011, n. 52 recante: “Regolamento recante l’Istituzione del
sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, ai sensi dell’articolo
189 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e dell’articolo 14-bis del
decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3
agosto 2009, n. 102” e s.m.i., a cui sono seguiti
numerosi provvedimenti (Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare 25 maggio 2012, n. 141, Decreto del Ministro
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 20 marzo 2013 recante:
“Termini di riavvio progressivo del Sistri”, pubblicato sulla G.U. n. 92 del
19.04.2013, D.L. n. 101/2013 con cui il Governo ha ufficialmente posto termine
al periodo di "sospensione" del nuovo sistema di controllo, decretato
d’urgenza con il D.L. 83/2012, optando per una (ri)partenza
graduale dello stesso, con una prima fase di esercizio ristretta a una porzione
ridotta di utenti, per quanto applicabile ai soggetti interessati;
RICHIAMATI
tutti gli obblighi, i divieti e le prescrizioni del D.Lgs.
152/06 e s.m.i. e della L.R.
19.12.2007, n. 45 e s.m.i., nonché quanto stabilito
con il presente provvedimento;
PRECISATO
che presso gli impianti interessati devono, comunque, sussistere tutte le
condizioni di salvaguardia ambientale, di incolumità, di benessere e di
sicurezza della collettività e dei singoli;
RITENUTO
pertanto, per l’urgenza sopra richiamata ed al fine di evitare disservizi alla
popolazione e/o situazioni di criticità di ordine igienico-sanitario sul
territorio, far decorrere l’esecutività del presente provvedimento dalla data
di approvazione dello stesso da parte della Giunta regionale;
RICHIAMATA
la legge n. 241/1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e
di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i.;
RICHIAMATA
la DGR n. 112 dell’11.02.2013, avente per oggetto: “Art.7 della L.R. 25 marzo 2002, n. 3: approvazione del Programma
Operativo per l’esercizio finanziario 2013”, che prevede prescrizioni ed
adempimenti a carico delle strutture regionali;
PRESO
ATTO che il Dirigente del Servizio Gestione Rifiuti ha espresso il proprio
parere favorevole in ordine alla legittimità ed alla regolarità
tecnico-amministrativa del presente atto e non rilevandosi dallo stesso
conseguenze negative sul piano ambientale;
DATO
ATTO che il Direttore regionale del Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del
Territorio e Politiche Ambientali ha reso l’attestazione di cui alla DGR n. 63
del 03.02.2014, debitamente firmata e riportata in calce al dispositivo del
presente atto;
UDITA
la relazione del Componente la Giunta preposto al Dipartimento Opere Pubbliche,
Governo del Territorio e Politiche Ambientali
VISTI
- il D.Lgs. n.
152/06 e s.m.i.;
- il D.Lgs. n.
36/03 e s.m.i.;
- la L.R. n.
45/07 e s.m.i.;
- la L.R. n.
17/06 e s.m.i.;
- la L.R. n.
36/2013;
VISTA
la L.R. 14.09.1999, n. 77 recante: “Norme in materia
di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo” e s.m.i.;
A
voti unanimi espressi nelle forme di legge,
DELIBERA
per
le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente
riportate e trascritte:
1. di autorizzare, a partire
dall’1.01.2015, al fine di affrontare le situazioni di criticità delle attività
di trattamento/smaltimento dei rifiuti urbani presenti in alcune aree del
territorio regionale, la proroga sino al 31.12.2015, ai sensi dell’art. 4,
comma 1, lett. v) della L.R. 45/07 e s.m.i., per accertate ed indifferibili necessità, dei
termini temporali fissati con la D.G.R. n. 01/2014,
per il conferimento dei rifiuti di origine urbana in impianti di smaltimento
e/o trattamento ubicati in Province e/o Ambiti Territoriali Ottimali (ATO)
diversi;
2. di prescrivere che i soggetti
interessati al conferimento dei rifiuti di origine urbana in impianti di
smaltimento e/o trattamento ubicati in Province e/o ATO diversi, devono
attenersi alle seguenti disposizioni:
- comunicare
alla Regione Abruzzo - Servizio Gestione Rifiuti ed alle Province
territorialmente competenti, gli impianti di conferimento, specificando le
motivazioni, il periodo temporale, i quantitativi di rifiuti, CER, tariffe
applicate ed ogni altra informazione utile ad individuare correttamente le
problematiche emerse e le soluzioni proposte;
- allegare
alla suddetta comunicazione, la documentazione, rilasciata dal gestore
dell’impianto interessato, attestante la possibilità di poter conferire i
rifiuti (es. convenzione, contratto);
3. di chiamare i soggetti interessati dal
presente atto, al più rigoroso e scrupoloso rispetto della vigente normativa in
materia di salute pubblica e tutela dell’ambiente, nonché a promuovere ed
adottare le iniziative necessarie per garantire il potenziamento dei servizi di
raccolta differenziata, riuso e riciclo dei rifiuti urbani, ai sensi della L.R. 45/07 e s.m.i. e direttive
regionali applicative;
4. di rimandare alle parti interessate,
gli ulteriori adempimenti necessari per:
a. la
definizione delle “modalità operative” relative alle attività di raccolta,
raggruppamento preliminare, trattamento e smaltimento dei rifiuti, tenendo
conto delle migliori soluzioni tecnologiche ed economicamente meno onerose;
b. l’attuazione
di ogni altro aspetto collegato alla trasparente, corretta ed efficace gestione
delle attività interessate, rimandando al Servizio Gestione Rifiuti ogni
eventuale valutazione ed accertamenti di competenza sull’applicazione del
vigente sistema tariffario a cui conformarsi;
5. di richiamare al rispetto le
disposizioni di cui alla D.G.R. n. 778 del 11.10.2010
in materia di comunicazione semestrale dei dati dei rifiuti movimentati, nonché
le ulteriori direttive regionali vigenti in materia gestione dei rifiuti;
6. di prescrivere ai Comuni e Consorzi
Intercomunali e/o loro Società e/o Gestori degli impianti e dei Servizi, per
quanto di loro competenza, con il presente provvedimento:
6.1 il
potenziamento dei servizi di raccolta differenziata dei rifiuti urbani,
prioritariamente secondo modelli domiciliari e/o di prossimità, al fine di
rispettare gli obblighi e gli obiettivi di cui all’art. 23, comma 2 della L.R. 45/07 “Obiettivi di raccolta differenziata e riciclo”
e di cui alla DGR n. 167 del 24.02.2007, trasmettendo gli esiti dei risultati
raggiunti alla competente Amministrazione provinciale e monitorando in
particolare le iniziative e le misure adottate per il conseguimento degli
obiettivi di raccolta differenziata/riciclo di cui all’art. 23 della L.R. 45/07 e s.m.i.;
6.2 la
verifica della necessità di attivare o implementare puntuali campagne di
campagne di sensibilizzazione nei confronti degli utenti, per la più corretta
gestione dei rifiuti urbani, comunicandone i risultati al competente Servizio
regionale, con cadenza semestrale;
7. di trasmettere copia del presente
provvedimento al Ministero dell’Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare
(MATTM), alle Province di Chieti, L’Aquila, Pescara e Teramo, ai Consorzi
Comprensoriali di Smaltimento dei Rifiuti Urbani e/o loro Società SpA, ai
Gestori degli impianti di smaltimento e/o trattamento interessati, all’ARTA -
Direzione centrale di Pescara, con invito alla stessa ad informare delle
disposizioni di cui al presente atto i Distretti provinciali territorialmente
competenti;
8. di demandare alle Province di Chieti,
L’Aquila, Pescara e Teramo, ogni utile attività di supporto derivante
dall’applicazione del presente provvedimento ai Comuni sede di impianti e/o
interessati ed informare gli stessi per gli adempimenti di competenza;
9. di pubblicare il presente provvedimento
sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (B.U.R.A.)
e sul sito web della Regione Abruzzo - Gestione Rifiuti e Bonifiche.
Il
Direttore regionale del Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del Territorio e
Politiche Ambientali, ai sensi della DGR n. 63 del 03.02.2014,
ATTESTA
che
il presente provvedimento non comporta obbligazioni finanziarie per la Regione
Abruzzo per il corrente esercizio finanziario.
IL DIRETTORE REGIONALE
Ing. Vittorio Di Biase