LA GIUNTA REGIONALE
VISTA
la Legge Regionale 10 agosto 2012, n. 41 “Disciplina in materia funeraria e di
polizia mortuaria” e, in particolare, l’art. 35, commi 3 e comma 4, concernenti
il possesso ed il mantenimento dei requisiti di legge di cui al comma 3, punto
3, lettera b), tramite la frequenza da parte del personale dipendente di
specifiche giornate formative teorico pratiche in attinenza alle specifiche
mansioni svolte (durata complessiva non inferiore a 24 ore), secondo le
modalità i tempi ed il programma stabiliti con atto della Giunta regionale;
VISTA
la propria precedente deliberazione nr.598/2013
(pubblicata sul BURAT n. 36 del 9 ottobre 2013) riguardante: Disposizioni
concernenti l’organizzazione e gli standard formativi essenziali per la
formazione del personale delle imprese che esercitano attività funebre. Legge
Regionale 10 agosto 2012, n. 41 “Disciplina in materia funeraria e di polizia
mortuaria”;
PRESO
ATTO che i rappresentanti delle imprese del comparto funerario operanti nella
Regione Abruzzo hanno chiesto che venga consentita la frequenza dei corsi di
tipo specialistico per “ Responsabile della conduzione dell’attività funebre” e
“ Addetto alla trattazione degli affari” anche a coloro che non siano in
possesso del diploma di scuola secondaria di II grado, al fine del mantenimento
dei requisiti di cui al punto 3 della lettera b), comma 3, art. 35 della Legge
Regionale 10 agosto 2012, n. 41;
CONSIDERATO
necessario elevare ed aggiornare il livello professionale dei prestatori di
servizi e contestualmente tutelare il mantenimento dei livelli occupazionali
del settore;
RITENUTO
pertanto, opportuno consentire la frequenza dei corsi in parola ai soggetti che
operavano con le medesime mansioni alla data di pubblicazione della
deliberazione G.r. nr.598/2013
(BURAT n. 36 del 9 ottobre 2013), anche se sprovvisti di diploma di scuola
secondaria di secondo grado.
VISTO
e condiviso il documento Allegato “1”, denominato “Disposizioni organizzative e
standard formativi essenziali per la formazione del personale delle imprese
esercenti attività funebre. Legge Regionale 10 agosto 2012, n. 41 “Disciplina
in materia funeraria e di polizia mortuaria”, elaborato dal Servizio
“Programmazione politiche attive del lavoro, formative e sociali”,
relativamente a:
- responsabile della conduzione
dell’attività funebre (funzione assumibile anche dal titolare o legale
rappresentante dell’impresa autorizzata);
- operatore funebre/necroforo;
- addetto alla trattazione degli affari
(obbligatorio presso ulteriori sedi commerciali) ;
DATO
ATTO del parere espresso dal Direttore Regionale della Direzione “Politiche
Attive del Lavoro, Formazione ed Istruzione, Politiche Sociali” e dal Dirigente
del Servizio “Programmazione e innovazione delle politiche attive del lavoro,
formative e sociali. Governance. Sistema normativo”
in ordine alla legittimità e alla regolarità tecnico amministrativa del
presente provvedimento.
A
voti unanimi espressi nelle forme di legge,
DELIBERA
per
i motivi di cui in narrativa, che si intendono integralmente trascritti ed
approvati:
1. di approvare l’Allegato “1”,
Disposizioni concernenti le modalità organizzative e gli standard formativi
essenziali per la formazione del personale delle imprese che esercitano
l’attività funebre – L. R. 10 agosto 2012, n. 41.parte integrante e sostanziale
del presente atto, che sostituisce integralmente l’allegato “A” alla D.G.R. n° 598/2013
2. di consentire la frequenza dei corsi in
parola ai soggetti che operavano con le medesime mansioni alla data di
pubblicazione della deliberazione G.r. nr.598/2013 (BURAT n. 36 del 9 ottobre 2013), anche se
sprovvisti di diploma di scuola secondaria di secondo grado.rif.
P. 2, all. “1”).
3. di dare mandato al competente Servizio
DL31 “Gestione politiche attive del lavoro e formative” della Direzione
Politiche Attive del Lavoro, Formazione ed Istruzione, Politiche Sociali, di
porre in essere tutti gli adempimenti di competenza.
4. di autorizzare il Direttore Regionale
delle Politiche Attive del Lavoro, Formazione ed Istruzione, Politiche Sociali,
alla correzione di eventuali errori materiali rinvenibili negli allegati alla
presente.
5. di disporre la pubblicazione del
presente deliberato nel B.U.R.A.T. e nel sito http://www.regione.abruzzo.it.
Segue allegato