LA GIUNTA REGIONALE

 

VISTA la Legge Regionale 10 agosto 2012, n. 41 “Disciplina in materia funeraria e di polizia mortuaria” e, in particolare, l’art. 35, commi 3 e comma 4, concernenti il possesso ed il mantenimento dei requisiti di legge di cui al comma 3, punto 3, lettera b), tramite la frequenza da parte del personale dipendente di specifiche giornate formative teorico pratiche in attinenza alle specifiche mansioni svolte (durata complessiva non inferiore a 24 ore), secondo le modalità i tempi ed il programma stabiliti con atto della Giunta regionale;

VISTA la propria precedente deliberazione nr.598/2013 (pubblicata sul BURAT n. 36 del 9 ottobre 2013) riguardante: Disposizioni concernenti l’organizzazione e gli standard formativi essenziali per la formazione del personale delle imprese che esercitano attività funebre. Legge Regionale 10 agosto 2012, n. 41 “Disciplina in materia funeraria e di polizia mortuaria”;

PRESO ATTO che i rappresentanti delle imprese del comparto funerario operanti nella Regione Abruzzo hanno chiesto che venga consentita la frequenza dei corsi di tipo specialistico per “ Responsabile della conduzione dell’attività funebre” e “ Addetto alla trattazione degli affari” anche a coloro che non siano in possesso del diploma di scuola secondaria di II grado, al fine del mantenimento dei requisiti di cui al punto 3 della lettera b), comma 3, art. 35 della Legge Regionale 10 agosto 2012, n. 41;

CONSIDERATO necessario elevare ed aggiornare il livello professionale dei prestatori di servizi e contestualmente tutelare il mantenimento dei livelli occupazionali del settore;

RITENUTO pertanto, opportuno consentire la frequenza dei corsi in parola ai soggetti che operavano con le medesime mansioni alla data di pubblicazione della deliberazione G.r. nr.598/2013 (BURAT n. 36 del 9 ottobre 2013), anche se sprovvisti di diploma di scuola secondaria di secondo grado.

VISTO e condiviso il documento Allegato “1”, denominato “Disposizioni organizzative e standard formativi essenziali per la formazione del personale delle imprese esercenti attività funebre. Legge Regionale 10 agosto 2012, n. 41 “Disciplina in materia funeraria e di polizia mortuaria”, elaborato dal Servizio “Programmazione politiche attive del lavoro, formative e sociali”, relativamente a:

-          responsabile della conduzione dell’attività funebre (funzione assumibile anche dal titolare o legale rappresentante dell’impresa autorizzata);

-          operatore funebre/necroforo;

-          addetto alla trattazione degli affari (obbligatorio presso ulteriori sedi commerciali) ;

DATO ATTO del parere espresso dal Direttore Regionale della Direzione “Politiche Attive del Lavoro, Formazione ed Istruzione, Politiche Sociali” e dal Dirigente del Servizio “Programmazione e innovazione delle politiche attive del lavoro, formative e sociali. Governance. Sistema normativo” in ordine alla legittimità e alla regolarità tecnico amministrativa del presente provvedimento.

A voti unanimi espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

per i motivi di cui in narrativa, che si intendono integralmente trascritti ed approvati:

1.         di approvare l’Allegato “1”, Disposizioni concernenti le modalità organizzative e gli standard formativi essenziali per la formazione del personale delle imprese che esercitano l’attività funebre – L. R. 10 agosto 2012, n. 41.parte integrante e sostanziale del presente atto, che sostituisce integralmente l’allegato “A” alla D.G.R. 598/2013

2.         di consentire la frequenza dei corsi in parola ai soggetti che operavano con le medesime mansioni alla data di pubblicazione della deliberazione G.r. nr.598/2013 (BURAT n. 36 del 9 ottobre 2013), anche se sprovvisti di diploma di scuola secondaria di secondo grado.rif. P. 2, all. “1”).

3.         di dare mandato al competente Servizio DL31 “Gestione politiche attive del lavoro e formative” della Direzione Politiche Attive del Lavoro, Formazione ed Istruzione, Politiche Sociali, di porre in essere tutti gli adempimenti di competenza.

4.         di autorizzare il Direttore Regionale delle Politiche Attive del Lavoro, Formazione ed Istruzione, Politiche Sociali, alla correzione di eventuali errori materiali rinvenibili negli allegati alla presente.

5.         di disporre la pubblicazione del presente deliberato nel B.U.R.A.T. e nel sito http://www.regione.abruzzo.it.

 

Segue allegato

Allegato n. 1