IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
VISTO
il D.Lgs n. 152 del. 3 Aprile 2006 e s.m.i. "Norme in materia ambientale”;
VISTA
la Legge Regionale n. 64 del 29 Luglio 1998, istitutiva dell’Agenzia Regionale
Tutela Ambiente;
VISTA
la Legge Regionale n. 31 del 29 luglio 2010 “Norme Regionali contenenti la
prima attuazione del D.Lgs 152/06 – Norme in materia
ambientale”;
VISTO
il Capo VI della Legge Regionale sopra citata recante
la “Disciplina dell’approvazione dei progetti degli impianti di depurazione
delle acque reflue urbane”;
PRESO
ATTO che ai sensi dell’art. 20 della L.R. 31/2010, la
valutazione del progetto degli impianti di depurazione delle acque reflue
urbane deve essere effettuata dall’ARTA Abruzzo attraverso l’emanazione di
specifico parere tecnico, sulla base del quale la Regione approva la
realizzazione dell’impianto o, in caso di parere negativo, respinge il
progetto;
VISTO
in particolare l’art. 21, comma 4 della stessa Legge che prevede quanto segue:
“con Delibera di Giunta Regionale sono definiti i criteri tecnici specifici per
la valutazione dei progetti degli impianti di depurazione secondo le
indicazioni del presente Capo”;
VISTA
la Deliberazione della Giunta Regionale n. 227 del 28 Marzo 2013 di approvazione
del documento “Iter e linee guida per l’approvazione di progetti di impianti di
depurazione di acque reflue urbane”;
CONSIDERATO
che ai sensi del documento sopra citato:
- i soggetti che intendono realizzare
nuovi impianti di depurazione di acque reflue urbane o delle modifiche
sostanziali di impianti esistenti devono presentare apposita domanda alla
Regione unitamente alla documentazione richiesta in duplice copia (sia in
formato cartaceo che elettronico-pdf);
- la Regione verifica la completezza
(formale ma non sostanziale) degli elaborati e, se la domanda risulta
precedibile invia copia della richiesta ed entrambe le copie della
documentazione all’ARTA, ai fini dell’approvazione del progetto dell’impianto
di depurazione;
- a conclusione della valutazione, e
sulla base delle risultanze della stessa, l’ARTA esprime il proprio parere
sull’approvazione del progetto (eventualmente con prescrizioni) e lo invia alla
Regione, corredato di una copia completa del progetto, timbrato e numerato
dall’ARTA su ogni elaborato;
- qualora l’approvazione del progetto
sia stata subordinata al rispetto di specifiche prescrizioni o al rilascio di
ulteriori pareri o nulla osta da parte di Enti, il richiedente deve presentare
all’ARTA la documentazione richiesta, entro i tempi indicati dal provvedimento
di approvazione. L’ARTA attesta il rispetto di tali prescrizioni e ne dà
comunicazione alla Regione per la conclusione definitiva dell’iter di
approvazione dell’impianto;
VISTA
la nota della SASI S.p.A. prot. n. 5998 del 15 luglio
2013, pervenuta a questo Servizio il 16 luglio 2013 prot.
n. RA/181599, in qualità di Stazione appaltante, con la quale ha trasmesso, in
duplice copia, sia in formato cartaceo che elettronico-pdf,
il Progetto Preliminare denominato “Adeguamento e potenziamento dell’impianto
di depurazione sito in località Ianico nel Comune di Atessa”.
VISTA
la nota di questo Servizio, prot. n. RA/185970 del 19
luglio 2013, con la quale, nel trasmettere all’ARTA Abruzzo, entrambe le copie
del progetto di cui sopra, si chiede alla stessa Agenzia il parere tecnico di
cui alla L.R. n. 31/2010;
VISTA
la nota dell’ARTA Abruzzo. prot n. 11143 del 25
settembre 2013 e acquisita al protocollo regionale n. RA/244521 del 3 ottobre
2013, relativa alla richiesta di integrazioni in merito al progetto in
questione e alla sospensione del rilascio del parere tecnico di competenza in
attesa delle integrazioni indicate nell’apposita relazione tecnica allegata;
VISTA
la nota di questo Servizio, prot. n. RA/250632 del 10
ottobre 2013, con la quale si richiede al Gestore SASI S.p.A., in qualità di
Stazione appaltante dell’intervento in oggetto, la documentazione integrativa
necessaria per la formulazione del parere tecnico di cui sopra;
VISTA
la nota di questo Servizio, prot. n. RA/328203 del 10
dicembre 2015, con la quale si chiede al Gestore SASI S.p.A., considerato il
tempo intercorso dalla richiesta di integrazioni al progetto preliminare
effettuata dall’ARTA Abruzzo succitata, riscontro in merito allo stato
dell’arte del progetto in questione;;
VISTA
la nota della SASI S.p.A. prot. n. 8027 del 4
dicembre 2014, pervenuta a questo Servizio il 10 dicembre 2014 prot. n. RA/328577, di trasmissione, in duplice copia,
all’ARTA Abruzzo, dell’aggiornamento del Progetto Preliminare succitato e le
integrazioni richieste;
VISTA
la nota dell’ARTA prot n. 909 del 27 gennaio 2015 ed
acquisita al protocollo regionale n. RA/24992 del 30 gennaio 2015, con la quale
la stessa ha rimesso copia del progetto ed apposita Relazione Tecnica
contenente il Parere conclusivo favorevole alla realizzazione dell’intervento
proposto;
ACCERTATA
la regolarità tecnico-amministrativa della procedura seguita e valutata la
legittimità del presente provvedimento;
VISTA
la L.R. n. 77 del 14.09.1999 concernente “Norme in
materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo” ed in
particolare l’art. 5, comma 2, lettera a) che prevede l’adozione da parte dei
Dirigenti dei Servizi degli atti e dei provvedimenti amministrativi compresi
quelli che impegnano l’amministrazione verso l’esterno;
a
termini delle vigenti norme legislative e regolamentari
DETERMINA
per
le motivazioni di cui in premessa e che qui si intendono per integralmente
riportate e trascritte:
1. di approvare sulla base del parere
tecnico dell’ARTA Abruzzo di cui alla nota n. 909 del 27 gennaio 2015, allegato
al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale, e ai sensi
dell’art. 126 del D.Lgs 152/06 e s.m.i
e della conseguente L.R. 31/2010, il Progetto
Preliminare denominato “Adeguamento e potenziamento dell’impianto di
depurazione sito in località Ianico nel Comune di Atessa”.
2. di stabilire che ai sensi della L.R. n. 31/2010 e del documento “Iter e linee guida per
l’approvazione di progetti di depurazione di acque reflue urbane” approvato con
D.G.R. n. 227 del 28 Marzo 2013, l‘approvazione del
progetto ha una durata di tre anni dal suo rilascio;
3. di disporre la pubblicazione del
presente atto sul B.U.R.A. della Regione Abruzzo;
4. di trasmettere copia del presente
provvedimento alla SASI S.p.A., alla Provincia di Chieti, all’ATO Chietino e all’ARTA Abruzzo.
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Luigi Del Sordo
Segue allegato