IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
VISTA
la legge 1766/27 nonché il Regolamento per l’esecuzione della stessa approvato
con R.D. n. 332/28;
VISTO
il D.P.R. n. 616/77;
VISTA
la L.R. n. 25/88;
VISTA
la L.R. n. 68/99 e successive modifiche e
integrazioni;
DATO
ATTO che con la Determinazione Dirigenziale n. DH41/24/Usi Civici del
15/01/2015 il Dirigente del Servizio Politiche Forestali Demanio Civico e Armentizio del Dipartimento Sviluppo Economico e Politiche
Agricole ha approvato le richieste di legittimazione con contestuale
affrancazione di terre civiche site nel Comune di Elice (PE);
VISTO
l’allegato “A” elenco n. 32 datato 10/11/2014 allegato alla Determinazione
Dirigenziale sopra richiamata dal quale si evincono le Ditte che hanno
richiesto la legittimazione con contestuale affrancazione, i dati catastali
nonché il canone annuo da corrispondere al Comune di Elice, oltre alle 10
annualità pregresse nonché l’affrancazione del canone;
CONSIDERATO
che le spese relative alla voltura catastale nonché alla trascrizione nei
Registri Immobiliari sono a totale carico delle Ditte indicate nell’allegato
“A” elenco n. 32 datato 10/11/2014 sopra richiamato;
VISTA
la L.R. n. 68/99 ed in particolare gli artt. 2
(valori base di riferimento) e 3 (legittimazione ed affrancazione) modificati
con l’art. 104 della L.R. n. 6/2005;
RITENUTO
che sussistono le condizione per concedere l’istituto della legittimazione e
contestuale affrancazione, ai sensi della Legge 1766/27 e L.R.
n. 68/99, a favore delle n. 2 Ditte di cui al più volte citato allegato “A”
elenco n. 32 datato 10/11/2014;
DATO
ATTO il Dirigente del Servizio Politiche Forestali, Demanio Civico e Armentizio e il Direttore del Dipartimento Sviluppo
Economico e Politiche Agricole hanno espresso parere favorevole in ordine alla
regolarità tecnica amministrativa nonché sulla legittimità del presente
provvedimento:
DECRETA
1) sono legittimate nel possesso con
contestuale affrancazione le terre civiche site nel Comune di Elice (PE) a
favore di n. 2 Ditte indicate nell’allegato “A” elenco n. 32 datato 10/11/2014
formato da una facciata;
2) è fatto obbligo al Comune di riscuotere
i canoni come indicati nel più volte citato allegato “A” elenco n. 32 datato
10/11/2014, nonché di accordare contestualmente l’affrancazione del canone di
cui trattasi;
3) il Comune è autorizzato ad applicare la
riduzione prevista dal 4° comma dell’art. 2 della L.R.
n. 68/99 alle Ditte che ne avranno fatto richiesta e che ne abbiano diritto;
4) è fatto obbligo al Comune a reinvestire
il capitale di affranco introitato in conseguenza dell’attuazione del presente
decreto ai sensi dell’art. 5 della L.R. n. 3/98;
5) la validità ed efficacia del presente
decreto di legittimazione è espressamente condizionata all’avvenuto pagamento,
da parte del beneficiario, di tutte le somme da esso dovute al Comune e
dall’espletamento delle necessarie formalità di intestazione. Trascorso il
termine perentorio di giorni 180 (centoottanta) decorrenti dalla data di
comunicazione del presente decreto al beneficiario senza che siano state
completate le procedure di pagamento del prezzo e di volturazione
e trascrizione presso i competenti registri pubblici, il presente Decreto
decadrà automaticamente (per il solo beneficiario inadempiente), ed i beni
resteranno nella libera disponibilità del Comune, con ogni conseguenza di
reintegra contro il richiedente la legittimazione;
6) al Comune è fatto obbligo, trascorso il
termine di 180 giorni di cui al precedente n. 5), di trasmettere alla Regione
Abruzzo, e per essa al Servizio procedente, formale comunicazione in ordine
all’avvenuto adempimento, o meno, delle condizioni imposte per il completamento
della procedura, e la conseguente trasformazione dei beni di uso civico in beni
privati.
7) di autorizzare il Dirigente del
Servizio Politiche Forestali Demanio Civico e Armentizio
del Dipartimento Sviluppo Economico e Politiche Agricole, con proprie
Determinazioni, a rettificare eventuali errori materiali dovuti da trascrizione
di dati.
Il
Presente decreto costituisce titolo esecutivo ai fini della volturazione
e trascrizione ed è, come tutti gli atti relativi, esente in modo assoluto da
tasse di bollo, registro e altre imposte, ai sensi della legge 01/12/81, n.
692.
Il
presente decreto è adottato sulla scorta della documentazione acquisita agli
atti e delle dichiarazioni fornite dai soggetti interessati, valutate nella
loro oggettiva risultanza documentale. Qualora, successivamente alla sua
formalizzazione e messa in esecuzione dovesse risultare, da significative
circostanze, fatti o documenti forniti da terzi, la non conformità di cui al
presente atto, al modello legale delle condizioni fattuali e giuridiche alla
base della positiva conclusione del procedimento di legittimazione verrà
avviato, ai sensi di legge, da parte del Servizio Politiche Forestali Demanio
Civico ed Armentizio della Direzione Politiche
Agricole, partecipato procedimento di riesame per l’accertamento della conferma
di validità, o invece di annullamento, di esso decreto o parte di esso.
Il
Presente decreto è definitivo e contro di esso è ammesso ricorso
giurisdizionale al TAR Abruzzo entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al
Capo delle Stato nel termine di 120 giorni: termini decorrenti dalla data di
comunicazione diretta al beneficiario, ove effettuata, o da quella della
pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.
IL PRESIDENTE
Dott. Luciano D’Alfonso
Segue allegato