LA GIUNTA REGIONALE

 

VISTO il D.Lgs 3 Aprile 2006 n. 152 e s.m.i. ”Norme in materia ambientale”, che, alla parte Terza, Sezione II, definisce “la disciplina generale per la tutela delle acque superficiali e sotterranee perseguendo i seguenti obiettivi:

-          prevenire e ridurre l’inquinamento ed attuare il risanamento dei corpi idrici inquinati;

-          conseguire il miglioramento dello stato delle acque ed adeguate protezioni di quelle destinate a particolari usi;

-          perseguire usi sostenibili e durevoli delle risorse idriche, con priorità per quelle potabili;

-          mantenere la capacità naturale di autodepurazione dei corpi idrici, nonché la capacità di sostenere comunità animali e vegetali ben diversificate;

-          mitigare gli effetti delle inondazioni e della siccità […];

-          impedire un ulteriore deterioramento, proteggere e migliorare lo stato degli ecosistemi acquatici, degli ecosistemi terrestri e delle zone umide direttamente dipendenti dagli ecosistemi acquatici sotto il profilo del fabbisogno idrico.”

CONSIDERATO che, ai sensi del comma 2 dell’art. 73 del decreto citato, il raggiungimento degli obiettivi sopra indicati si realizza anche attraverso “l’adeguamento dei sistemi di fognatura, collettamento e depurazione degli scarichi idrici, nell’ambito del servizio idrico integrato;

VISTA la Legge Regionale n. 31 del 29/07/2010 “Norme Regionali contenenti la prima attuazione del D.Lgs 152/06 – Norme in materia ambientale”;

VISTO il Capo VI della Legge Regionale citata recante la ”Disciplina dell’approvazione dei progetti degli impianti di depurazione delle acque reflue urbane”;

PRESO ATTO che ai sensi dell’art. 20 della Legge Regionale citata, la valutazione del progetto degli impianti di depurazione delle acque reflue urbane deve essere effettuata dall’ARTA Abruzzo attraverso l’emanazione di specifico parere tecnico, sulla base del quale la Regione approva la realizzazione dell’impianto o, in caso di parere negativo, respinge il progetto;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 227 del 28 marzo 2013 avente ad oggetto “Legge Regionale 29 luglio 2010, n. 31, art. 21 comma 4. – Definizione dei criteri tecnici per la valutazione dei progetti degli impianti di depurazione di acque reflue urbane”, emanata in attuazione dell’art 21 comma 4 della LR 31/2010 che prevede quanto segue: “con Delibera di Giunta Regionale sono definiti i criteri tecnici specifici per la valutazione dei progetti degli impianti di depurazione, secondo le indicazioni del presente Capo”;

PRESO ATTO della significativa diffusione nel territorio regionale, per via della conformazione a prevalente carattere montuoso, di innumerevoli piccoli nuclei urbani e degli sforzi che i Gestori del Servizio Idrico Integrato o Comuni che gestiscono, a norma di legge, il servizio in autonomia, devono fare per garantire idoneo trattamento alle acque reflue provenienti da tali piccoli nuclei;

PRESO ATTO che, in linea con gli indirizzi nazionali e comunitari di semplificazione dei procedimenti amministrativi, si ritiene indispensabile evitare qualsiasi ingiustificato appesantimento dell’iter di approvazione dei progetti dei impianti di depurazione a servizio di piccoli nuclei urbani;

PRESO ATTO che il riferimento per la disciplina degli scarichi di acque reflue urbane ai sensi della Direttiva 91/271/CE - Direttiva concernente il trattamento delle acque reflue urbane - è “l’agglomerato” definito come ”l’area in cui la popolazione e/o le attività economiche sono sufficientemente concentrate così da rendere possibile la raccolta e il convogliamento delle acque reflue urbane verso un sistema di trattamento di acque reflue urbane o verso un punto di scarico finale”;

CONSIDERATO che, nell’individuazione degli “agglomerati” inferiori a 2000 abitanti equivalenti, promossa dalla Regione con l’art. 33 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque (DGR 614/2010), sulla base dei contenuti delle norme sopra richiamate ed in conformità all’indirizzo concordato con le altre regioni ed il Ministero dell’Ambiente, nei tavoli interregionali, si è scelto di definire, quale limite minimo per l’individuazione degli “agglomerati” un carico generato di 50 abitanti equivalenti;

CONSIDERATO pertanto necessario, per le considerazioni sopra esposte, di escludere dall’approvazione dei progetti di cui all’art. 20 della L.R. 31/2010, gli impianti di acque reflue urbane a servizio di nuclei con un numero di abitanti equivalenti inferiore a 50;

RITENUTO pertanto di integrare il documento “Iter e linee guida per l’approvazione di progetti di impianti di depurazione di acque reflue urbane”, approvato con DGR 227/2013, introducendo nel paragrafo 1.2 “Iter di approvazione del progetto di un impianto di depurazione di acque reflue urbane”, la seguente indicazione:

“Vanno sottoposti all’approvazione preventiva, secondo l’iter definito nel presente documento, i progetti degli impianti di depurazione a servizio di nuclei superiori a 50 abitanti equivalenti”;

CONSIDERATO inoltre che il Piano di Tutela delle Acque, all’art. 32 comma 10 delle Norme Tecniche di attuazione prevede che “Entro il 31/12/2014 i sistemi di disinfezione a clorazione devono essere sostituiti da sistemi di disinfezione alternativi quali l’impego di ozono, acido peracetico, raggi UV, o altri trattamenti di pari efficacia purché privi di Cloro”;

PRESO ATTO che i Gestori del Servizio Idrico Integrato stanno dando attuazione a tale disposizione;

CONSIDERATO che la Legge Regionale 31/2010, su richiamata, riporta all’art. 20, comma 2 la seguente esplicitazione “Sono da ritenersi modifiche sostanziali, il cui progetto va sottoposto a preventiva approvazione da parte della Regione, quelle che comportano:

-          una variazione della capacità di progetto dell’impianto, in termini di abitanti equivalenti, superiore al trenta per cento della capacità di progetto originale;

-          una variazione della tipologia del processo di ossidazione o di disinfezione”,

PRESO ATTO che il Servizio Qualità delle Acque, sulla base di esplicito quesito posto da un Gestore del Servizio Idrico Integrato, ha richiesto, con nota n. RA/133404 del 16/05/2014, all’ARTA Abruzzo, in qualità di Ente demandato dalla LR 31/2010 all’istruttoria tecnica dei progetti degli impianti di depurazione di acque reflue urbane, di valutare se, tecnicamente, la sostituzione di un reagente, e conseguentemente delle relative pompe dosatrici, debba considerarsi una “variazione del processo di disinfezione” e pertanto una modifica sostanziale da sottoporre a preventiva approvazione o se tale interpretazioni sia un ingiustificato appesantimento burocratico;

PRESO ATTO che l’ARTA  Abruzzo ha:

-          con nota n. 8541 del 24/07/2014 comunicato che, a suo parere, “la sostituzione del reagente disinfettante, che non richiede necessità di apportare modifiche di tipo impiantistico, non debba essere considerata coma una variazione del processo di disinfezione”;

-          con nota n. 14674 del 22/12/2014 ha fornito altri suggerimenti tecnici utili a semplificare l’iter di approvazione nei casi previsti dall’art. 32, comma 12 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque;

RITENUTO necessario, in vista dell’adeguamento in corso di numerosi impianti alle previsioni dell’art 32 comma 10 delle Norme Tecniche del Piano di Tutela delle Acque, chiarire tale aspetto al fine di evitare procedure amministrative complesse e onerose in tali casi, finalizzati evidentemente ad una miglioria della performance ambientale dell’impianto;

RITENUTO pertanto di integrare il documento “Iter e linee guida per l’approvazione di progetti di impianti di depurazione di acque reflue urbane”, approvato con DGR 227/2013, introducendo nel paragrafo 1.2 “Iter di approvazione del progetto di un impianto di depurazione di acque reflue urbane” al punto b), la seguente indicazione:

“Nel caso di sostituzione dei sistemi di disinfezione a base di cloro ai sensi dell’art. 32 comma 12 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di tutela delle Acque, si procederà come segue:

-          la sostituzione del solo reagente disinfettante, senza alcuna modifica di tipo impiantistico, non necessita di approvazione del progetto ai sensi dell’art. 20 della L.R. 31/2010 ma di una semplice comunicazione preventiva a Regione, Provincia e Arta;

-          nel caso, sia necessaria la realizzazione di opere edili, riferite ai processi di disinfezione, che comportano una variazione inferiore al 30% in termini volumetrici, rispetto alla situazione attuale, non occorrerà richiedere l’approvazione del progetto ai sensi dell’art. 20 della LR 31/2010 ma sarà necessaria una semplice comunicazione preventiva a Regione, Provincia e Arta unitamente alla seguente documentazione:

          relazione tecnico-descrittiva dell'impianto;

          planimetria dell'impianto in scala 1/200;

          dichiarazione del tecnico progettista relativa alla compatibilità e coerenza del progetto con le esigenze ambientali e territoriali.”

DATO ATTO che sono previsti costi aggiuntivi sul Bilancio Regionale;

DATO ATTO della legittimità del presente provvedimento attestata dal Dirigente del Servizio Qualità delle Acque, con la firma in calce allo stesso, a norma della L.R. 77/99;

DATO ATTO del parere favorevole del Direttore del Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del Territorio e Politiche Ambientali, in merito alla coerenza dell’atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione;

Udito il relatore e gli interventi dei Componenti presenti;

A voti unanimi resi nelle forme di Legge

Per le motivazioni espresse in narrativa

DELIBERA

1.         di approvare, le seguenti integrazioni al documento “Iter e linee guida per l’approvazione di progetti di impianti di depurazione di acque reflue urbane” allegato alla DGR 227/2013:

-          Dopo l’ultimo capoverso del paragrafo 1.2 “Iter di approvazione del progetto di un impianto di depurazione di acque reflue urbane”, si aggiunge la seguente frase :

“Vanno sottoposti all’approvazione preventiva, secondo l’iter definito nel presente documento, i progetti degli impianti di depurazione a servizio i nuclei superiori a 50 abitanti equivalenti”;

-          Al secondo capoverso, punto b), del paragrafo 1.2 “Iter di approvazione del progetto di un impianto di depurazione di acque reflue urbane”, si aggiunge la seguente frase:

-          “Nel caso di sostituzione dei sistemi di disinfezione a base di cloro ai sensi dell’art. 32 comma 12 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque, si procederà come segue:

          la sostituzione del reagente disinfettante, senza alcuna modifica di tipo impiantistico, non necessita di approvazione del progetto ai sensi dell’art. 20 della L.R. 31/2010 ma di una semplice Comunicazione Preventiva a Regione, Provincia e Arta;

          nel caso, sia necessaria la realizzazione di opere edili, riferite ai processi di disinfezione, che comportano una variazione inferiore al 30% in termini volumetrici rispetto alla situazione attuale, non occorrerà richiedere l’approvazione del progetto ai sensi dell’art. 20 della LR 31/2010 ma sarà necessaria una semplice Comunicazione Preventiva a Regione, Provincia e Arta unitamente alla seguente documentazione:

o          relazione tecnico-descrittiva dell'impianto;

o          planimetria dell'impianto in scala 1:200;

o          dichiarazione del tecnico progettista relativa alla compatibilità e coerenza del progetto con le esigenze ambientali e territoriali.”

2.         di stabilire che il presente provvedimento non comporta oneri finanziari a carico del Bilancio Regionale;

3.         di disporre la pubblicazione sul BURAT e sul sito internet della Regione del presente atto.