LA GIUNTA REGIONALE
VISTO
il D.Lgs 3 Aprile 2006 n. 152 e s.m.i.
”Norme in materia ambientale”, che, alla parte Terza, Sezione II, definisce “la
disciplina generale per la tutela delle acque superficiali e sotterranee
perseguendo i seguenti obiettivi:
- prevenire e ridurre l’inquinamento ed
attuare il risanamento dei corpi idrici inquinati;
- conseguire il miglioramento dello
stato delle acque ed adeguate protezioni di quelle destinate a particolari usi;
- perseguire usi sostenibili e durevoli
delle risorse idriche, con priorità per quelle potabili;
- mantenere la capacità naturale di autodepurazione dei corpi idrici, nonché la capacità di
sostenere comunità animali e vegetali ben diversificate;
- mitigare gli effetti delle inondazioni
e della siccità […];
- impedire un ulteriore deterioramento,
proteggere e migliorare lo stato degli ecosistemi acquatici, degli ecosistemi
terrestri e delle zone umide direttamente dipendenti dagli ecosistemi acquatici
sotto il profilo del fabbisogno idrico.”
CONSIDERATO
che, ai sensi del comma 2 dell’art. 73 del decreto citato, il raggiungimento
degli obiettivi sopra indicati si realizza anche attraverso “l’adeguamento dei
sistemi di fognatura, collettamento e depurazione
degli scarichi idrici, nell’ambito del servizio idrico integrato;
VISTA
la Legge Regionale n. 31 del 29/07/2010 “Norme Regionali contenenti la prima
attuazione del D.Lgs 152/06 – Norme in materia
ambientale”;
VISTO
il Capo VI della Legge Regionale citata recante la
”Disciplina dell’approvazione dei progetti degli impianti di depurazione delle
acque reflue urbane”;
PRESO
ATTO che ai sensi dell’art. 20 della Legge Regionale citata, la valutazione del
progetto degli impianti di depurazione delle acque reflue urbane deve essere
effettuata dall’ARTA Abruzzo attraverso l’emanazione di specifico parere
tecnico, sulla base del quale la Regione approva la realizzazione dell’impianto
o, in caso di parere negativo, respinge il progetto;
VISTA
la Deliberazione di Giunta Regionale n. 227 del 28 marzo 2013 avente ad oggetto
“Legge Regionale 29 luglio 2010, n. 31, art. 21 comma 4. – Definizione dei
criteri tecnici per la valutazione dei progetti degli impianti di depurazione
di acque reflue urbane”, emanata in attuazione dell’art 21 comma 4 della LR
31/2010 che prevede quanto segue: “con Delibera di Giunta Regionale sono
definiti i criteri tecnici specifici per la valutazione dei progetti degli
impianti di depurazione, secondo le indicazioni del presente Capo”;
PRESO
ATTO della significativa diffusione nel territorio regionale, per via della conformazione
a prevalente carattere montuoso, di innumerevoli piccoli nuclei urbani e degli
sforzi che i Gestori del Servizio Idrico Integrato o Comuni che gestiscono, a
norma di legge, il servizio in autonomia, devono fare per garantire idoneo
trattamento alle acque reflue provenienti da tali piccoli nuclei;
PRESO
ATTO che, in linea con gli indirizzi nazionali e comunitari di semplificazione
dei procedimenti amministrativi, si ritiene indispensabile evitare qualsiasi
ingiustificato appesantimento dell’iter di approvazione dei progetti dei
impianti di depurazione a servizio di piccoli nuclei urbani;
PRESO
ATTO che il riferimento per la disciplina degli scarichi di acque reflue urbane
ai sensi della Direttiva 91/271/CE - Direttiva concernente il trattamento delle
acque reflue urbane - è “l’agglomerato” definito come ”l’area in cui la
popolazione e/o le attività economiche sono sufficientemente concentrate così
da rendere possibile la raccolta e il convogliamento delle acque reflue urbane
verso un sistema di trattamento di acque reflue urbane o verso un punto di
scarico finale”;
CONSIDERATO
che, nell’individuazione degli “agglomerati” inferiori a 2000 abitanti
equivalenti, promossa dalla Regione con l’art. 33 delle Norme Tecniche di
Attuazione del Piano di Tutela delle Acque (DGR 614/2010), sulla base dei
contenuti delle norme sopra richiamate ed in conformità all’indirizzo
concordato con le altre regioni ed il Ministero dell’Ambiente, nei tavoli
interregionali, si è scelto di definire, quale limite minimo per
l’individuazione degli “agglomerati” un carico generato di 50 abitanti
equivalenti;
CONSIDERATO
pertanto necessario, per le considerazioni sopra esposte, di escludere
dall’approvazione dei progetti di cui all’art. 20 della L.R.
31/2010, gli impianti di acque reflue urbane a servizio di nuclei con un numero
di abitanti equivalenti inferiore a 50;
RITENUTO
pertanto di integrare il documento “Iter e linee guida per l’approvazione di
progetti di impianti di depurazione di acque reflue urbane”, approvato con DGR
227/2013, introducendo nel paragrafo 1.2 “Iter di approvazione del progetto di
un impianto di depurazione di acque reflue urbane”, la seguente indicazione:
“Vanno
sottoposti all’approvazione preventiva, secondo l’iter definito nel presente
documento, i progetti degli impianti di depurazione a servizio di nuclei
superiori a 50 abitanti equivalenti”;
CONSIDERATO
inoltre che il Piano di Tutela delle Acque, all’art. 32 comma 10 delle Norme
Tecniche di attuazione prevede che “Entro il 31/12/2014 i sistemi di
disinfezione a clorazione devono essere sostituiti da sistemi di disinfezione
alternativi quali l’impego di ozono, acido peracetico, raggi UV, o altri trattamenti di pari efficacia
purché privi di Cloro”;
PRESO
ATTO che i Gestori del Servizio Idrico Integrato stanno dando attuazione a tale
disposizione;
CONSIDERATO
che la Legge Regionale 31/2010, su richiamata, riporta all’art. 20, comma 2 la
seguente esplicitazione “Sono da ritenersi modifiche sostanziali, il cui
progetto va sottoposto a preventiva approvazione da parte della Regione, quelle
che comportano:
- una variazione della capacità di progetto
dell’impianto, in termini di abitanti equivalenti, superiore al trenta per
cento della capacità di progetto originale;
- una variazione della tipologia del
processo di ossidazione o di disinfezione”,
PRESO
ATTO che il Servizio Qualità delle Acque, sulla base di esplicito quesito posto
da un Gestore del Servizio Idrico Integrato, ha richiesto, con nota n.
RA/133404 del 16/05/2014, all’ARTA Abruzzo, in qualità di Ente demandato dalla
LR 31/2010 all’istruttoria tecnica dei progetti degli impianti di depurazione
di acque reflue urbane, di valutare se, tecnicamente, la sostituzione di un
reagente, e conseguentemente delle relative pompe dosatrici, debba considerarsi
una “variazione del processo di disinfezione” e pertanto una modifica
sostanziale da sottoporre a preventiva approvazione o se tale interpretazioni
sia un ingiustificato appesantimento burocratico;
PRESO
ATTO che l’ARTA Abruzzo ha:
- con nota n. 8541 del 24/07/2014
comunicato che, a suo parere, “la sostituzione del reagente disinfettante, che
non richiede necessità di apportare modifiche di tipo impiantistico, non debba
essere considerata coma una variazione del processo di disinfezione”;
- con nota n. 14674 del 22/12/2014 ha
fornito altri suggerimenti tecnici utili a semplificare l’iter di approvazione
nei casi previsti dall’art. 32, comma 12 delle Norme Tecniche di Attuazione del
Piano di Tutela delle Acque;
RITENUTO
necessario, in vista dell’adeguamento in corso di numerosi impianti alle
previsioni dell’art 32 comma 10 delle Norme Tecniche del Piano di Tutela delle
Acque, chiarire tale aspetto al fine di evitare procedure amministrative
complesse e onerose in tali casi, finalizzati evidentemente ad una miglioria
della performance ambientale dell’impianto;
RITENUTO
pertanto di integrare il documento “Iter e linee guida per l’approvazione di
progetti di impianti di depurazione di acque reflue urbane”, approvato con DGR
227/2013, introducendo nel paragrafo 1.2 “Iter di approvazione del progetto di
un impianto di depurazione di acque reflue urbane” al punto b), la seguente
indicazione:
“Nel
caso di sostituzione dei sistemi di disinfezione a base di cloro ai sensi
dell’art. 32 comma 12 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di tutela
delle Acque, si procederà come segue:
- la
sostituzione del solo reagente disinfettante, senza alcuna modifica di tipo
impiantistico, non necessita di approvazione del progetto ai sensi dell’art. 20
della L.R. 31/2010 ma di una semplice comunicazione
preventiva a Regione, Provincia e Arta;
- nel
caso, sia necessaria la realizzazione di opere edili, riferite ai processi di
disinfezione, che comportano una variazione inferiore al 30% in termini
volumetrici, rispetto alla situazione attuale, non occorrerà richiedere
l’approvazione del progetto ai sensi dell’art. 20 della LR 31/2010 ma sarà
necessaria una semplice comunicazione preventiva a Regione, Provincia e Arta unitamente alla seguente documentazione:
• relazione
tecnico-descrittiva dell'impianto;
• planimetria
dell'impianto in scala 1/200;
• dichiarazione
del tecnico progettista relativa alla compatibilità e coerenza del progetto con
le esigenze ambientali e territoriali.”
DATO
ATTO che sono previsti costi aggiuntivi sul Bilancio Regionale;
DATO
ATTO della legittimità del presente provvedimento attestata dal Dirigente del
Servizio Qualità delle Acque, con la firma in calce allo stesso, a norma della L.R. 77/99;
DATO
ATTO del parere favorevole del Direttore del Dipartimento Opere Pubbliche, Governo
del Territorio e Politiche Ambientali, in merito alla coerenza dell’atto
proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione;
Udito
il relatore e gli interventi dei Componenti presenti;
A
voti unanimi resi nelle forme di Legge
Per
le motivazioni espresse in narrativa
DELIBERA
1. di approvare, le seguenti integrazioni
al documento “Iter e linee guida per l’approvazione di progetti di impianti di
depurazione di acque reflue urbane” allegato alla DGR 227/2013:
- Dopo
l’ultimo capoverso del paragrafo 1.2 “Iter di approvazione del progetto di un
impianto di depurazione di acque reflue urbane”, si aggiunge la seguente frase
:
“Vanno sottoposti all’approvazione preventiva,
secondo l’iter definito nel presente documento, i progetti degli impianti di
depurazione a servizio i nuclei superiori a 50 abitanti equivalenti”;
- Al
secondo capoverso, punto b), del paragrafo 1.2 “Iter di approvazione del
progetto di un impianto di depurazione di acque reflue urbane”, si aggiunge la
seguente frase:
- “Nel
caso di sostituzione dei sistemi di disinfezione a base di cloro ai sensi
dell’art. 32 comma 12 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela
delle Acque, si procederà come segue:
• la
sostituzione del reagente disinfettante, senza alcuna modifica di tipo
impiantistico, non necessita di approvazione del progetto ai sensi dell’art. 20
della L.R. 31/2010 ma di una semplice Comunicazione
Preventiva a Regione, Provincia e Arta;
• nel
caso, sia necessaria la realizzazione di opere edili, riferite ai processi di
disinfezione, che comportano una variazione inferiore al 30% in termini
volumetrici rispetto alla situazione attuale, non occorrerà richiedere
l’approvazione del progetto ai sensi dell’art. 20 della LR 31/2010 ma sarà
necessaria una semplice Comunicazione Preventiva a Regione, Provincia e Arta unitamente alla seguente documentazione:
o relazione
tecnico-descrittiva dell'impianto;
o planimetria
dell'impianto in scala 1:200;
o dichiarazione
del tecnico progettista relativa alla compatibilità e coerenza del progetto con
le esigenze ambientali e territoriali.”
2. di stabilire che il presente
provvedimento non comporta oneri finanziari a carico del Bilancio Regionale;
3. di disporre la pubblicazione sul BURAT
e sul sito internet della Regione del presente atto.