LA GIUNTA REGIONALE
VISTA
la Direttiva n. 2011/92/UE concernente la valutazione di impatto ambientale
(VIA) di determinati progetti pubblici e privati”, con la quale sono state
consolidate in un unico testo normativo le varie modifiche apportate alla
direttiva 85/337/CEE (recepita dallo Stato Italiano con D.Lgs.152/2006) dalle direttive 97/11/CE, 2003/35/CE e
2009/31/CE;
VISTO
il D.Lgs n. 152 del 03.04.2006, parte II, così come
modificato dal D.Lgs n. 4 del 16.01.2008, recante
“Norme in materia ambientale” e ss.mm.ii.;
VISTO
il D.Lgs n. 42 del 22.01.2004 e ss.mm.ii.
recante “Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi dell'articolo 10
della L. 6 luglio 2002, n. 137, parte terza;
VISTO
il comma 6 dell’art. 46 della L.R. n. 11/1999 che
delega la Giunta Regionale per l'approvazione di “… specifici criteri per
l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di procedura di
valutazione di impatto ambientale, finalizzati, in particolare, a semplificare
ed unificare i vari procedimenti autorizzativi interessanti le opere soggette
alla procedura di VIA”;
VISTO
l’art. 15 del D.L.91/14, convertito con L.116/14, recante “Disposizioni
finalizzate al corretto recepimento della direttiva 2011/92/UE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, in materia di valutazione di
impatto ambientale. Procedure di infrazioni n.2009/2086 e n. 2013/2170”;
VISTO
in particolare comma 1 lett. c) del suddetto art. 15 che ha aggiunto all’art. 6
comma 7 lett. c) del d.Lgs. 152/2006 le seguenti parole:
“per tali progetti, con decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti per i profili connessi ai progetti di infrastrutture di rilevanza
strategica, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e previo
parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono definiti i
criteri e le soglie da applicare per l’assoggettamento dei progetti di cui
all’allegato IV alla procedura di cui all’articolo 20 sulla base dei criteri
stabili nell’allegato V. Tali disposizioni individuano, altresì, le modalità
con cui le Regioni e le Province autonome, tenuto conto dei criteri di cui
all’allegato V e nel rispetto di quanto stabilito nello stesso decreto
ministeriale, adeguano i criteri e le soglie alle specifiche situazioni
ambientali e territoriali. Fino alla data di entrata in vigore del suddetto
decreto, la procedura di cui all’articolo 20 è effettuata caso per caso, sulla
base dei criteri stabiliti nell’allegato V”;
PRESO
ATTO della nota del Servizio Affari Giuridici e Legali per l’Ambiente ed il
Territorio prot. 4771 del 07.11.2014 per la quale i
mutamenti legislativi introdotti hanno di fatto reso attualmente inapplicabile
il concetto di soglia dimensionale e conseguentemente tutte le categorie
progettuali individuate nell’allegato IV al D.Lgs.152/06,
indistintamente dalle dimensioni, devono essere sottoposte alla procedura di
verifica di impatto ambientale – previa interruzione dei procedimenti di
autorizzazione o concessione attualmente in itinere - per le ragioni di seguito
esposte:
a) le soglie previste dall’Allegato IV
alla Parte Seconda del d.lgs. 152/2006 non sono più applicabili e saranno
ridefinite, unitamente ad altri criteri di cui all’Allegato V, con il predetto
decreto ministeriale;
b) nella fase transitoria, la procedura di
assoggettabilità a VIA è effettuata unicamente con l’approccio “caso per caso”
vale a dire su ogni progetto elencato all’Allegato IV sulla base dei criteri
enucleati nell’allegato V, senza possibilità di ricorso agli automatismi
determinati dall’applicazione delle soglie già stabilite dalla normativa
statale e regionale;
c) ogni diversa interpretazione, che
conduca, nella vigenza della fase transitoria, ad escludere l’attivazione della
procedura di assoggettabilità per uno o più progetti appartenenti all’elenco
Allegato IV del D.Lgs. 152/2006, contrasta con le
finalità della norma in questione (che è proprio quella di superare, anche
nell’immediato, le censure della Commissione con riguardo alle modalità non
corrette di determinazione delle soglie da parte del legislatore nazionale);
RITENUTO
di dover condividere le preoccupazioni, avanzate dagli enti locali e dagli
imprenditori per i quali l’approccio “caso per caso” su ogni progetto elencato
all’Allegato IV può provocare l’ingessamento delle
attività economiche-produttive e la mancata crescita del territorio in
relazione alla dilazione dei tempi del procedimento amministrativo e della
necessità di documentazione tecnica aggiuntiva;
CONSIDERATO
che, come da comunicazione email pervenuta in data
10.11.2014 da parte della Regione Piemonte - Direzione Ambiente Settore
Compatibilità ambientale e procedure integrate, è in avanzata fase di
definizione lo schema di Decreto Ministeriale citato nell’art. 15 comma 1 lett.
c) del D.L.n.91/2014 e che nelle more della sua
emanazione il Ministero dell’Ambiente ha predisposto una nota esplicativa sul
regime transitorio, il cui testo è stato condiviso, dal punto di vista tecnico,
dalle Regioni e dalle Province Autonome di Trento e Bolzano e che verrà
adottata nelle forme dell’Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome in
sede di Conferenza Unificata ai sensi dell’art. 4 del Dlgs
281/1997;
DATO
ATTO che nella predetta nota esplicativa il Ministero dell’Ambiente, dopo aver
rammentato che nella fase transitoria introdotta dall’art. 15 comma 1 lett c) del D.L.n. 91/2014
(ovvero dal 25 giugno 2014 sino alla data di entrata in vigore del decreto del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con il quale
saranno definiti i criteri e le soglie da applicare per l'assoggettamento alla
procedura di screening dei progetti di cui all'allegato IV alla parte seconda
del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.)
“1) le soglie fissate per le singole categorie progettuali dall'Allegato IV
alla Parte Seconda del D. 152/2006 e s.m.i., ove
previste, non sono più applicabili in quanto tali e, conseguentemente, 2) la
procedura di assoggettabilità a VIA deve essere effettuata a seguito di esame
"caso per caso", condotto su ciascun progetto ricadente nelle
categorie elencate nell'Allegato IV sulla base dei criteri individuati
nell'allegato V, indipendentemente dalle eventuali soglie dimensionali già
fissate dalla normativa statale e regionale, come pure dagli eventuali criteri
previsti nella normativa regionale che limitano il campo di applicazione della
medesima” propone la Guida della Commissione Europea “Guidance
on EIA – Screening (2001)” come utile strumento metodologico di riferimento per
applicare correttamente la normativa transitoria di cui all'art. 15, comma 1,
lettera c) del D.L.n. 91/2014 e dunque per
determinare quando, in assenza di criteri e/o soglie per stabilire in quali
casi non sia necessario che i progetti dell'Allegato IV siano oggetto di una
procedura di screening (ex art. 20 del D.Lgs.
152/2006 e s.m.i.) né di una procedura di VIA (ex
artt. 23 e ss. D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.),
sussistano le condizioni per poter sostenere motivatamente l'assenza o la
scarsa significatività di effetti sull'ambiente connessi alla realizzazione dei
citati progetti “In particolare, la Sezione B.4 della Guida indica come
affrontare lo screening "caso per caso", attraverso l'utilizzo di
checklist che supportano il processo decisionale e consentono di giungere
motivatamente, sulla base dei criteri dell'Allegato III della direttiva VIA, ad
una valutazione conclusiva in merito alla sussistenza o meno di effetti
ambientali potenzialmente significativi negativi connessi ad uno specifico
progetto”. Ad avviso del Ministero, infatti, “in tali casi, con l'intento di
commisurare gli oneri procedurali e tecnici alla reale entità del progetto e
dei suoi potenziali effetti ambientali, può essere effettuata, con le modalità
sopra individuate, un esame preliminare (attraverso questionari o checklist)
all'esito del quale l'autorità competente, in relazione alla sussistenza o meno
di potenziali effetti ambientali significativi, può decidere di:
a) assoggettare il progetto alla procedura
di verifica di cui all'art. 20 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.
b) non ritenere necessario che il progetto
debba essere assoggettato alla procedura di verifica di cui aIl'art.20
del D.Lgs.152/2006 e s.m.i.
né alla procedura di VIA di cui agli articoli 23 e seguenti del D.Lgs.152/2006 e s.m.i., avendo
valutato l'assenza di potenziali effetti ambientali significativi negativi.”
DATO
ATTO ANCORA che sempre nella suddetta nota esplicativa si chiarisce che “Il
questionario o checklist dovrà prendere in considerazione tutti i criteri di
selezione individuati nell'Allegato III della direttiva VIA (Allegato V alla
Parte Seconda del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.) e, nella sua compilazione, si dovrà tener conto di
tutti i possibili fattori che possono determinare l'insorgenza di impatti
ambientali potenzialmente significativi (es. dimensione, localizzazione, cumulo
con altri progetti, produzione di rifiuti, rischio di incidenti, ecc.). In
altri termini si tratta di utilizzare una diversa metodologia, rispetto ai
criteri e/o soglie, che determini come medesimo effetto l’ esclusione, o meno,
di un singolo specifico progetto (e non di intere tipologie o sottoinsiemi di
queste) dal campo di applicazione della direttiva VIA: appare pertanto
ragionevole poter sostenere la proposta metodologica in quanto se in conformità
con i criteri dell'Allegato III della direttiva VIA sono fissati criteri e
soglie che consentono di escludere, o meno, dal campo di applicazione della
direttiva VIA progetti con specifiche caratteristiche, si giunge ad analoga
conclusione, caso per caso, utilizzando Ia medesima
base di riferimento (Allegato Ill della direttiva
VIA)”;
PRESO
ATTO altresì che il citato l’orientamento è stato confermato dal Ministero
dell’Ambiente nella risposta all’interrogazione parlamentare n. 4-0694 dell’On.
Mariani fornita con nota prot. 0025285/GAB del
03.12.2014;
RITENUTO,
pertanto, opportuno fornire indirizzi in merito alla procedura “caso per caso”
coerenti con i riferimenti metodologici ed operativi proposti dal Ministero
dell’Ambiente e ad oggi informalmente condivisi con le Regioni, al fine di
commisurare gli oneri procedurali e tecnici alla reale entità dell’opera e dei
suoi potenziali effetti ambientali e di snellire gli aspetti procedurali ad
essa connessi, fatto salvo ogni diverso orientamento definitivo del competente
Ministero dell’Ambiente;
RITENUTO
che la verifica “caso per caso” possa essere contestualizzata negli iter
autorizzativi dei progetti secondo modalità coerenti con la direttiva VIA,
introducendo una fase preliminare (cd. “pre-screening”)
finalizzata a stabilire se il progetto debba essere sottoposto, ovvero escluso
dalla procedura Verifica di assoggettabilità a VIA secondo l’orientamento
ministeriale sopra riportate;
STABILITO
a tal fine che il proponente dovrà produrre unitamente all’istanza di
autorizzazione una dichiarazione, redatta secondo lo schema allegato alla
presente deliberazione (allegato 1);
RITENUTO
che l’autorità competente al rilascio della autorizzazione finale, all’esito
dell’esame della predetta dichiarazione ed in relazione alla sussistenza o meno
di potenziali effetti negativi sull’ambiente, può decidere quindi di:
a) assoggettare il progetto alla procedura
di verifica di cui all'art. 20 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
b) non ritenere necessario che it progetto debba essere assoggettato alla procedura di
verifica di cui aIl'art.20 del D.Lgs.152/2006 e s.m.i. nè alla procedura di VIA di cui agli articoli 23 e seguenti
del D.Lgs.152/2006 e s.m.i.,
avendo valutato l'assenza di potenziali effetti ambientali significativi
negativi.
RITENUTO,
infine, di dover riservare l’adozione di eventuali ulteriori indirizzi
operativi all’esito dell’emanazione del Decreto Ministeriale attuativo
dell’art. 15, comma 1 lett. c), del D.L.91/14, convertito con L.116/14;
VISTA
la L. R. n. 77/1999 “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro
della Regione Abruzzo”;
DATO
ATTO che il Direttore della Direzione Affari della Presidenza, Politiche
Legislative e Comunitarie, Programmazione, Parchi, Territorio, Valutazioni
Ambientali, Energia ha espresso parere favorevole sulla legittimità e sulla
regolarità tecnico-amministrativa del presente provvedimento;
A
voti unanimi espressi nelle forme di legge,
DELIBERA
Per
le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono integralmente
richiamate,
1. di approvare i seguenti indirizzi
operativi alla procedura “caso per caso” a seguito delle modifiche alla
normativa in materia di Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.)
ex art. 15 D.L.91/14 convertito con L.116/14:
a) per
tutti i progetti elencati nell’allegato IV alla Parte Seconda del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.
caratterizzati da valori di soglia, ove previsti, inferiori a quelli indicati
nel suddetto allegato, la verifica “caso per caso” viene contestualizzata
nell’ambito del procedimento autorizzatorio dei
progetti, attraverso l’introduzione di una fase (cd. “pre-screening”)
finalizzata a stabilire se il progetto debba essere sottoposto, ovvero escluso
dalla procedura Verifica di assoggettabilità a VIA;
b) il
proponente produce, unitamente all’istanza di autorizzazione, una dichiarazione
redatta secondo lo schema allegato alla presente (allegato 1);
c) l’autorità
competente al rilascio della autorizzazione finale, all’esito dell’esame della
predetta dichiarazione ed in relazione alla sussistenza o meno di potenziali
effetti negativi sull’ambiente, può decidere quindi di:
1) di assoggettare
il progetto alla procedura di verifica di cui all'art. 20 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
2) di
non ritenere necessario che it progetto debba essere
assoggettato alla procedura di verifica di cui aIl'art.20
del D.Lgs.152/2006 e s.m.i.
nè alla procedura di VIA di cui agli articoli 23 e
seguenti del D.Lgs.152/2006 e s.m.i.,
avendo valutato l'assenza di potenziali effetti ambientali significativi
negativi;
d) l’autorità
competente al rilascio dell’autorizzazione finale al progetto esplicita nel
provvedimento autorizzativo gli esiti delle
valutazioni svolte ai sensi dell’allegato V del Dlgs
152/2006, dandone pubblicazione sul proprio sito internet e contestuale
comunicazione all’Autorità Competente regionale alla VIA;
2. di dare atto che il presente provvedimento
non comporta impegno di spesa;
1. di disporre la pubblicazione integrale
della presente deliberazione e dei relativi allegati sul Bollettino Ufficiale
della Regione Abruzzo, ai sensi dell’art. 26 della L. 241/1990 e sul sito web
della Regione Abruzzo ai sensi del D.Lgs n. 33/2013;
2. di riservare l’adozione di eventuali
ulteriori indirizzi operativi all’esito dell’emanazione del Decreto
Ministeriale attuativo dell’art. 15, comma 1 lett. c), del D.L.91/14,
convertito con L.116/14;
3. di trasmettere copia della presente
deliberazione alle Province e Comuni abruzzesi, alle Direzioni Regionali
“LL.PP., Ciclo Idrico Integrato e Difesa del Suolo e della Costa, Protezione
Civile”, “Trasporti, Infrastrutture, Mobilità e Logistica”, “Sviluppo Economico
e del Turismo e ai Servizi regionali “Tutela, valorizzazione del paesaggio e
valutazione ambientale”, “Politica energetica, Qualità dell'aria e SINA”,
“Gestione dei Rifiuti”.
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