LA GIUNTA REGIONALE

 

VISTA la Direttiva n. 2011/92/UE concernente la valutazione di impatto ambientale (VIA) di determinati progetti pubblici e privati”, con la quale sono state consolidate in un unico testo normativo le varie modifiche apportate alla direttiva 85/337/CEE (recepita dallo Stato Italiano con D.Lgs.152/2006) dalle direttive 97/11/CE, 2003/35/CE e 2009/31/CE;

VISTO il D.Lgs n. 152 del 03.04.2006, parte II, così come modificato dal D.Lgs n. 4 del 16.01.2008, recante “Norme in materia ambientale” e ss.mm.ii.;

VISTO il D.Lgs n. 42 del 22.01.2004 e ss.mm.ii. recante “Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi dell'articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137, parte terza;

VISTO il comma 6 dell’art. 46 della L.R. n. 11/1999 che delega la Giunta Regionale per l'approvazione di “… specifici criteri per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di procedura di valutazione di impatto ambientale, finalizzati, in particolare, a semplificare ed unificare i vari procedimenti autorizzativi interessanti le opere soggette alla procedura di VIA”;

VISTO l’art. 15 del D.L.91/14, convertito con L.116/14, recante “Disposizioni finalizzate al corretto recepimento della direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, in materia di valutazione di impatto ambientale. Procedure di infrazioni n.2009/2086 e n. 2013/2170”;

VISTO in particolare comma 1 lett. c) del suddetto art. 15 che ha aggiunto all’art. 6 comma 7 lett. c) del d.Lgs. 152/2006 le seguenti parole: “per tali progetti, con decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per i profili connessi ai progetti di infrastrutture di rilevanza strategica, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono definiti i criteri e le soglie da applicare per l’assoggettamento dei progetti di cui all’allegato IV alla procedura di cui all’articolo 20 sulla base dei criteri stabili nell’allegato V. Tali disposizioni individuano, altresì, le modalità con cui le Regioni e le Province autonome, tenuto conto dei criteri di cui all’allegato V e nel rispetto di quanto stabilito nello stesso decreto ministeriale, adeguano i criteri e le soglie alle specifiche situazioni ambientali e territoriali. Fino alla data di entrata in vigore del suddetto decreto, la procedura di cui all’articolo 20 è effettuata caso per caso, sulla base dei criteri stabiliti nell’allegato V”;

PRESO ATTO della nota del Servizio Affari Giuridici e Legali per l’Ambiente ed il Territorio prot. 4771 del 07.11.2014 per la quale i mutamenti legislativi introdotti hanno di fatto reso attualmente inapplicabile il concetto di soglia dimensionale e conseguentemente tutte le categorie progettuali individuate nell’allegato IV al D.Lgs.152/06, indistintamente dalle dimensioni, devono essere sottoposte alla procedura di verifica di impatto ambientale – previa interruzione dei procedimenti di autorizzazione o concessione attualmente in itinere - per le ragioni di seguito esposte:

a)         le soglie previste dall’Allegato IV alla Parte Seconda del d.lgs. 152/2006 non sono più applicabili e saranno ridefinite, unitamente ad altri criteri di cui all’Allegato V, con il predetto decreto ministeriale;

b)         nella fase transitoria, la procedura di assoggettabilità a VIA è effettuata unicamente con l’approccio “caso per caso” vale a dire su ogni progetto elencato all’Allegato IV sulla base dei criteri enucleati nell’allegato V, senza possibilità di ricorso agli automatismi determinati dall’applicazione delle soglie già stabilite dalla normativa statale e regionale;

c)         ogni diversa interpretazione, che conduca, nella vigenza della fase transitoria, ad escludere l’attivazione della procedura di assoggettabilità per uno o più progetti appartenenti all’elenco Allegato IV del D.Lgs. 152/2006, contrasta con le finalità della norma in questione (che è proprio quella di superare, anche nell’immediato, le censure della Commissione con riguardo alle modalità non corrette di determinazione delle soglie da parte del legislatore nazionale);

RITENUTO di dover condividere le preoccupazioni, avanzate dagli enti locali e dagli imprenditori per i quali l’approccio “caso per caso” su ogni progetto elencato all’Allegato IV può provocare l’ingessamento delle attività economiche-produttive e la mancata crescita del territorio in relazione alla dilazione dei tempi del procedimento amministrativo e della necessità di documentazione tecnica aggiuntiva;

CONSIDERATO che, come da comunicazione email pervenuta in data 10.11.2014 da parte della Regione Piemonte - Direzione Ambiente Settore Compatibilità ambientale e procedure integrate, è in avanzata fase di definizione lo schema di Decreto Ministeriale citato nell’art. 15 comma 1 lett. c) del D.L.n.91/2014 e che nelle more della sua emanazione il Ministero dell’Ambiente ha predisposto una nota esplicativa sul regime transitorio, il cui testo è stato condiviso, dal punto di vista tecnico, dalle Regioni e dalle Province Autonome di Trento e Bolzano e che verrà adottata nelle forme dell’Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome in sede di Conferenza Unificata ai sensi dell’art. 4 del Dlgs 281/1997;

DATO ATTO che nella predetta nota esplicativa il Ministero dell’Ambiente, dopo aver rammentato che nella fase transitoria introdotta dall’art. 15 comma 1 lett c) del D.L.n. 91/2014 (ovvero dal 25 giugno 2014 sino alla data di entrata in vigore del decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con il quale saranno definiti i criteri e le soglie da applicare per l'assoggettamento alla procedura di screening dei progetti di cui all'allegato IV alla parte seconda del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.) “1) le soglie fissate per le singole categorie progettuali dall'Allegato IV alla Parte Seconda del D. 152/2006 e s.m.i., ove previste, non sono più applicabili in quanto tali e, conseguentemente, 2) la procedura di assoggettabilità a VIA deve essere effettuata a seguito di esame "caso per caso", condotto su ciascun progetto ricadente nelle categorie elencate nell'Allegato IV sulla base dei criteri individuati nell'allegato V, indipendentemente dalle eventuali soglie dimensionali già fissate dalla normativa statale e regionale, come pure dagli eventuali criteri previsti nella normativa regionale che limitano il campo di applicazione della medesima” propone la Guida della Commissione Europea “Guidance on EIA – Screening (2001)” come utile strumento metodologico di riferimento per applicare correttamente la normativa transitoria di cui all'art. 15, comma 1, lettera c) del D.L.n. 91/2014 e dunque per determinare quando, in assenza di criteri e/o soglie per stabilire in quali casi non sia necessario che i progetti dell'Allegato IV siano oggetto di una procedura di screening (ex art. 20 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.) né di una procedura di VIA (ex artt. 23 e ss. D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.), sussistano le condizioni per poter sostenere motivatamente l'assenza o la scarsa significatività di effetti sull'ambiente connessi alla realizzazione dei citati progetti “In particolare, la Sezione B.4 della Guida indica come affrontare lo screening "caso per caso", attraverso l'utilizzo di checklist che supportano il processo decisionale e consentono di giungere motivatamente, sulla base dei criteri dell'Allegato III della direttiva VIA, ad una valutazione conclusiva in merito alla sussistenza o meno di effetti ambientali potenzialmente significativi negativi connessi ad uno specifico progetto”. Ad avviso del Ministero, infatti, “in tali casi, con l'intento di commisurare gli oneri procedurali e tecnici alla reale entità del progetto e dei suoi potenziali effetti ambientali, può essere effettuata, con le modalità sopra individuate, un esame preliminare (attraverso questionari o checklist) all'esito del quale l'autorità competente, in relazione alla sussistenza o meno di potenziali effetti ambientali significativi, può decidere di:

a)         assoggettare il progetto alla procedura di verifica di cui all'art. 20 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

b)         non ritenere necessario che il progetto debba essere assoggettato alla procedura di verifica di cui aIl'art.20 del D.Lgs.152/2006 e s.m.i. né alla procedura di VIA di cui agli articoli 23 e seguenti del D.Lgs.152/2006 e s.m.i., avendo valutato l'assenza di potenziali effetti ambientali significativi negativi.”

DATO ATTO ANCORA che sempre nella suddetta nota esplicativa si chiarisce che “Il questionario o checklist dovrà prendere in considerazione tutti i criteri di selezione individuati nell'Allegato III della direttiva VIA (Allegato V alla Parte Seconda del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.) e, nella sua compilazione, si dovrà tener conto di tutti i possibili fattori che possono determinare l'insorgenza di impatti ambientali potenzialmente significativi (es. dimensione, localizzazione, cumulo con altri progetti, produzione di rifiuti, rischio di incidenti, ecc.). In altri termini si tratta di utilizzare una diversa metodologia, rispetto ai criteri e/o soglie, che determini come medesimo effetto l’ esclusione, o meno, di un singolo specifico progetto (e non di intere tipologie o sottoinsiemi di queste) dal campo di applicazione della direttiva VIA: appare pertanto ragionevole poter sostenere la proposta metodologica in quanto se in conformità con i criteri dell'Allegato III della direttiva VIA sono fissati criteri e soglie che consentono di escludere, o meno, dal campo di applicazione della direttiva VIA progetti con specifiche caratteristiche, si giunge ad analoga conclusione, caso per caso, utilizzando Ia medesima base di riferimento (Allegato Ill della direttiva VIA)”;

PRESO ATTO altresì che il citato l’orientamento è stato confermato dal Ministero dell’Ambiente nella risposta all’interrogazione parlamentare n. 4-0694 dell’On. Mariani fornita con nota prot. 0025285/GAB del 03.12.2014;

RITENUTO, pertanto, opportuno fornire indirizzi in merito alla procedura “caso per caso” coerenti con i riferimenti metodologici ed operativi proposti dal Ministero dell’Ambiente e ad oggi informalmente condivisi con le Regioni, al fine di commisurare gli oneri procedurali e tecnici alla reale entità dell’opera e dei suoi potenziali effetti ambientali e di snellire gli aspetti procedurali ad essa connessi, fatto salvo ogni diverso orientamento definitivo del competente Ministero dell’Ambiente;

RITENUTO che la verifica “caso per caso” possa essere contestualizzata negli iter autorizzativi dei progetti secondo modalità coerenti con la direttiva VIA, introducendo una fase preliminare (cd. “pre-screening”) finalizzata a stabilire se il progetto debba essere sottoposto, ovvero escluso dalla procedura Verifica di assoggettabilità a VIA secondo l’orientamento ministeriale sopra riportate;

STABILITO a tal fine che il proponente dovrà produrre unitamente all’istanza di autorizzazione una dichiarazione, redatta secondo lo schema allegato alla presente deliberazione (allegato 1);

RITENUTO che l’autorità competente al rilascio della autorizzazione finale, all’esito dell’esame della predetta dichiarazione ed in relazione alla sussistenza o meno di potenziali effetti negativi sull’ambiente, può decidere quindi di:

a)         assoggettare il progetto alla procedura di verifica di cui all'art. 20 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

b)         non ritenere necessario che it progetto debba essere assoggettato alla procedura di verifica di cui aIl'art.20 del D.Lgs.152/2006 e s.m.i. alla procedura di VIA di cui agli articoli 23 e seguenti del D.Lgs.152/2006 e s.m.i., avendo valutato l'assenza di potenziali effetti ambientali significativi negativi.

RITENUTO, infine, di dover riservare l’adozione di eventuali ulteriori indirizzi operativi all’esito dell’emanazione del Decreto Ministeriale attuativo dell’art. 15, comma 1 lett. c), del D.L.91/14, convertito con L.116/14;

VISTA la L. R. n. 77/1999 “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo”;

DATO ATTO che il Direttore della Direzione Affari della Presidenza, Politiche Legislative e Comunitarie, Programmazione, Parchi, Territorio, Valutazioni Ambientali, Energia ha espresso parere favorevole sulla legittimità e sulla regolarità tecnico-amministrativa del presente provvedimento;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

Per le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono integralmente richiamate,

1.         di approvare i seguenti indirizzi operativi alla procedura “caso per caso” a seguito delle modifiche alla normativa in materia di Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.) ex art. 15 D.L.91/14 convertito con L.116/14:

a)         per tutti i progetti elencati nell’allegato IV alla Parte Seconda del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. caratterizzati da valori di soglia, ove previsti, inferiori a quelli indicati nel suddetto allegato, la verifica “caso per caso” viene contestualizzata nell’ambito del procedimento autorizzatorio dei progetti, attraverso l’introduzione di una fase (cd. “pre-screening”) finalizzata a stabilire se il progetto debba essere sottoposto, ovvero escluso dalla procedura Verifica di assoggettabilità a VIA;

b)         il proponente produce, unitamente all’istanza di autorizzazione, una dichiarazione redatta secondo lo schema allegato alla presente (allegato 1);

c)         l’autorità competente al rilascio della autorizzazione finale, all’esito dell’esame della predetta dichiarazione ed in relazione alla sussistenza o meno di potenziali effetti negativi sull’ambiente, può decidere quindi di:

1)         di assoggettare il progetto alla procedura di verifica di cui all'art. 20 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

2)         di non ritenere necessario che it progetto debba essere assoggettato alla procedura di verifica di cui aIl'art.20 del D.Lgs.152/2006 e s.m.i. alla procedura di VIA di cui agli articoli 23 e seguenti del D.Lgs.152/2006 e s.m.i., avendo valutato l'assenza di potenziali effetti ambientali significativi negativi;

d)         l’autorità competente al rilascio dell’autorizzazione finale al progetto esplicita nel provvedimento autorizzativo gli esiti delle valutazioni svolte ai sensi dell’allegato V del Dlgs 152/2006, dandone pubblicazione sul proprio sito internet e contestuale comunicazione all’Autorità Competente regionale alla VIA;

2.         di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;

1.         di disporre la pubblicazione integrale della presente deliberazione e dei relativi allegati sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo, ai sensi dell’art. 26 della L. 241/1990 e sul sito web della Regione Abruzzo ai sensi del D.Lgs n. 33/2013;

2.         di riservare l’adozione di eventuali ulteriori indirizzi operativi all’esito dell’emanazione del Decreto Ministeriale attuativo dell’art. 15, comma 1 lett. c), del D.L.91/14, convertito con L.116/14;

3.         di trasmettere copia della presente deliberazione alle Province e Comuni abruzzesi, alle Direzioni Regionali “LL.PP., Ciclo Idrico Integrato e Difesa del Suolo e della Costa, Protezione Civile”, “Trasporti, Infrastrutture, Mobilità e Logistica”, “Sviluppo Economico e del Turismo e ai Servizi regionali “Tutela, valorizzazione del paesaggio e valutazione ambientale”, “Politica energetica, Qualità dell'aria e SINA”, “Gestione dei Rifiuti”.

 

Segue allegato

Allegato 1