LA GIUNTA REGIONALE

 

PREMESSO che la Regione Abruzzo, con la legge regionale 8 febbraio 2005, n. 6, articolo 183 “Contributi per la promozione e lo sviluppo della pratica sportiva per le persone disabili” - come successivamente modificata ed integrata dalle leggi regionali n. 15/2009, articolo 4, comma 2, n. 29/2006 e n. 20/2013, articolo 12 - contribuisce a sostenere le iniziative realizzate nel proprio territorio dalle strutture territoriali provinciali e regionale del CIP, dalle società sportive dilettantistiche, dalle associazioni e dagli organismi sportivi ad esso affiliati, operanti nella Regione, che partecipando alle attività federali agonistiche e promozionali, promuovono la partecipazione di persone diversamente abili alla pratica sportiva;

RICHIAMATI, in particolare, i commi del citato articolo 183 di seguito indicati:

“2-bis La Regione concede contributi al Comitato Paralimpico Italiano (CIP) e alle Federazioni Paralimpiche dallo stesso riconosciute per l'organizzazione di iniziative e manifestazioni da svolgersi nella Regione Abruzzo.

2-ter La Giunta regionale provvede con apposito atto ad approvare il programma delle iniziative delle manifestazioni, valutando le proposte formulate dai soggetti di cui al comma 2-bis.

2-quater La copertura finanziaria per le proposte di cui al comma 2-ter sono assicurate con quota parte della somma a disposizione sul Cap. 91470 del bilancio regionale per un massimo di euro 20.000,00.

3. La Regione contribuisce a sostenere le iniziative realizzate nel proprio territorio dalle strutture territoriali provinciali e regionale del CIP, dalle società sportive dilettantistiche, dalle associazioni e dagli organismi sportivi ad esso affiliati, operanti nella Regione, che partecipando alle attività federali agonistiche e promozionali, promuovono la partecipazione di persone diversamente abili alla pratica sportiva.

5. Le domande per la concessione dei contributi devono essere presentate dai soggetti di cui al comma 3, al Servizio Sport ed Impiantistica Sportiva della Direzione qualità della vita, beni ed attività culturali, sicurezza sociale e promozione sociale entro e non oltre il 30 settembre di ogni anno, a pena di esclusione, corredate dì apposita relazione illustrativa dei programmi e delle iniziative da realizzare, del relativo piano finanziario preventivo e di ogni ulteriore dettaglio tecnico-organizzativo-sportivo utile alla determinazione del contributo nonché, a cura delle sole società sportive e organismi, del parere favorevole dell'organo federale regionale Abruzzo del CIP”;

PRESO ATTO che la copertura degli oneri finanziari del predetto articolo 183, ai sensi del comma 8., è assicurata tramite lo stanziamento di euro 40.000,00 iscritto, per competenza e per cassa, sul capitolo 10.01.003 91470 del bilancio regionale di previsione per il corrente esercizio finanziario, denominato “Contributi al CIP e alle società sportive ad esso affiliate per la partecipazione di persone disabili alla pratica sportiva”;

RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta regionale n. 63 del 03.02.1014 avente ad oggetto “Art. 7 della L.R. 25 marzo 2002, n. 3: approvazione del Programma Operativo per l'esercizio finanziario 2014”, con il quale, tra l’altro, è stata assegnata la gestione della spesa afferente il predetto capitolo 10.01.003 91470 alla Direzione Riforme Istituzionali, Enti Locali, Bilancio, Attività Sportive;

CONSIDERATO che il comma 7 del sopracitato articolo 183 - così come modificato ed integrato dall’articolo 4, comma 2 della L.R. 15/2009 – dispone che la Giunta regionale con proprio atto, entro il 31 ottobre di ogni anno, stabilisce i criteri per il riparto dei contributi, individuando i soggetti beneficiari e la corrispondente misura dei benefici regionali previo parere della competente Commissione Consiliare;

RITENUTO pertanto di dover definire - stante i termini e le modalità di presentazione delle domande di contributo già previste dalla normativa regionale – le modalità per il riparto dei contributi di cui all’articolo 183 della legge regionale n. 6/2005 e ss.mm.ii., secondo quanto contenuto nell’allegata proposta di Disciplinare per la concessione dei contributi per la promozione e lo sviluppo della pratica sportiva per le persone disabili - anno 2014 (ALLEGATO A) - parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

VISTA la L.R. 25/03/2002, n. 3 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la L.R. 14/09/1999, n. 77 e successive modifiche ed integrazioni;

DATO ATTO che il Direttore della Direzione Riforme Istituzionali, Enti Locali, Bilancio, Attività Sportive e il Dirigente del Servizio Sistemi Locali e Programmazione dello Sviluppo Montano – Sport hanno espresso parere favorevole in ordine alla legittimità e regolarità tecnico-amministrativa del presente provvedimento;

Dopo puntuale istruttoria favorevole da parte della struttura proponente

A voti unanimi espressi nelle forme di legge

DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente trascritte

1.         di approvare l’allegata proposta di Disciplinare per la concessione dei contributi per la promozione e lo sviluppo della pratica sportiva per le persone disabili - anno 2014 (ALLEGATO A) - parte integrante e sostanziale del presente provvedimento -;

2.         di inviare il presente provvedimento alla Quinta Commissione Consiliare, per l’acquisizione del parere previsto dall’articolo 183, comma 7 della L.R. n. 6/2005 e ss.mm.ii.;

3.         di incaricare il Dirigente del Servizio Sistemi Locali e Programmazione dello Sviluppo Montano – Sport a porre in essere, ad avvenuta acquisizione del parere di cui al punto 2. che precede, gli adempimenti necessari per l’attuazione del presente atto;

4.         di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.A.T., nonché, per una più immediata fruizione di notizie e documentazione, sul sito internet della Regione.

 

Segue allegato

Allegato A