LA GIUNTA REGIONALE
PREMESSO
che la Regione Abruzzo, con la legge regionale 8 febbraio 2005, n. 6, articolo
183 “Contributi per la promozione e lo sviluppo della pratica sportiva per le
persone disabili” - come successivamente modificata ed integrata dalle leggi
regionali n. 15/2009, articolo 4, comma 2, n. 29/2006 e n. 20/2013, articolo 12
- contribuisce a sostenere le iniziative realizzate nel proprio territorio
dalle strutture territoriali provinciali e regionale del CIP, dalle società
sportive dilettantistiche, dalle associazioni e dagli organismi sportivi ad
esso affiliati, operanti nella Regione, che partecipando alle attività federali
agonistiche e promozionali, promuovono la partecipazione di persone
diversamente abili alla pratica sportiva;
RICHIAMATI,
in particolare, i commi del citato articolo 183 di seguito indicati:
“2-bis
La Regione concede contributi al Comitato Paralimpico
Italiano (CIP) e alle Federazioni Paralimpiche dallo
stesso riconosciute per l'organizzazione di iniziative e manifestazioni da
svolgersi nella Regione Abruzzo.
2-ter
La Giunta regionale provvede con apposito atto ad approvare il programma delle
iniziative delle manifestazioni, valutando le proposte formulate dai soggetti
di cui al comma 2-bis.
2-quater
La copertura finanziaria per le proposte di cui al comma 2-ter sono assicurate
con quota parte della somma a disposizione sul Cap. 91470 del bilancio
regionale per un massimo di euro 20.000,00.
3.
La Regione contribuisce a sostenere le iniziative realizzate nel proprio
territorio dalle strutture territoriali provinciali e regionale del CIP, dalle
società sportive dilettantistiche, dalle associazioni e dagli organismi
sportivi ad esso affiliati, operanti nella Regione, che partecipando alle
attività federali agonistiche e promozionali, promuovono la partecipazione di
persone diversamente abili alla pratica sportiva.
5.
Le domande per la concessione dei contributi devono essere presentate dai
soggetti di cui al comma 3, al Servizio Sport ed Impiantistica Sportiva della
Direzione qualità della vita, beni ed attività culturali, sicurezza sociale e
promozione sociale entro e non oltre il 30 settembre di ogni anno, a pena di
esclusione, corredate dì apposita relazione illustrativa dei programmi e delle
iniziative da realizzare, del relativo piano finanziario preventivo e di ogni
ulteriore dettaglio tecnico-organizzativo-sportivo
utile alla determinazione del contributo nonché, a cura delle sole società
sportive e organismi, del parere favorevole dell'organo federale regionale
Abruzzo del CIP”;
PRESO
ATTO che la copertura degli oneri finanziari del predetto articolo 183, ai
sensi del comma 8., è assicurata tramite lo stanziamento di euro 40.000,00
iscritto, per competenza e per cassa, sul capitolo 10.01.003 91470 del bilancio
regionale di previsione per il corrente esercizio finanziario, denominato
“Contributi al CIP e alle società sportive ad esso affiliate per la
partecipazione di persone disabili alla pratica sportiva”;
RICHIAMATA
la Deliberazione di Giunta regionale n. 63 del 03.02.1014 avente ad oggetto
“Art. 7 della L.R. 25 marzo 2002, n. 3: approvazione
del Programma Operativo per l'esercizio finanziario 2014”, con il quale, tra
l’altro, è stata assegnata la gestione della spesa afferente il predetto
capitolo 10.01.003 91470 alla Direzione Riforme Istituzionali, Enti Locali,
Bilancio, Attività Sportive;
CONSIDERATO
che il comma 7 del sopracitato articolo 183 - così come modificato ed integrato
dall’articolo 4, comma 2 della L.R. 15/2009 – dispone
che la Giunta regionale con proprio atto, entro il 31 ottobre di ogni anno,
stabilisce i criteri per il riparto dei contributi, individuando i soggetti
beneficiari e la corrispondente misura dei benefici regionali previo parere
della competente Commissione Consiliare;
RITENUTO
pertanto di dover definire - stante i termini e le modalità di presentazione
delle domande di contributo già previste dalla normativa regionale – le
modalità per il riparto dei contributi di cui all’articolo 183 della legge
regionale n. 6/2005 e ss.mm.ii., secondo quanto
contenuto nell’allegata proposta di Disciplinare per la concessione dei
contributi per la promozione e lo sviluppo della pratica sportiva per le
persone disabili - anno 2014 (ALLEGATO A) - parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento;
VISTA
la L.R. 25/03/2002, n. 3 e successive modifiche ed
integrazioni;
VISTA
la L.R. 14/09/1999, n. 77 e successive modifiche ed
integrazioni;
DATO
ATTO che il Direttore della Direzione Riforme Istituzionali, Enti Locali,
Bilancio, Attività Sportive e il Dirigente del Servizio Sistemi Locali e
Programmazione dello Sviluppo Montano – Sport hanno espresso parere favorevole
in ordine alla legittimità e regolarità tecnico-amministrativa del presente
provvedimento;
Dopo
puntuale istruttoria favorevole da parte della struttura proponente
A
voti unanimi espressi nelle forme di legge
DELIBERA
per
le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente
trascritte
1. di approvare l’allegata proposta di
Disciplinare per la concessione dei contributi per la promozione e lo sviluppo
della pratica sportiva per le persone disabili - anno 2014 (ALLEGATO A) - parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento -;
2. di inviare il presente provvedimento
alla Quinta Commissione Consiliare, per l’acquisizione del parere previsto
dall’articolo 183, comma 7 della L.R. n. 6/2005 e ss.mm.ii.;
3. di incaricare il Dirigente del Servizio
Sistemi Locali e Programmazione dello Sviluppo Montano – Sport a porre in
essere, ad avvenuta acquisizione del parere di cui al punto 2. che precede, gli
adempimenti necessari per l’attuazione del presente atto;
4. di disporre la pubblicazione del
presente provvedimento sul B.U.R.A.T., nonché, per
una più immediata fruizione di notizie e documentazione, sul sito internet
della Regione.
Segue allegato