IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

 

DETERMINA

1.         il rinnovo della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall‘ 01.11.2013 per uso di colture erbacee “ a favore del Sig. GIZZI Alessandro nato a Pettorano Sul Gizio (AQ) il 04.02.1945 e residente a Sulmona (AQ) in Via Pasubio 13, a corpo e non a misura e sotto l’osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5), della superficie di mq. 250 circa della zona del Tratturo Celano – Foggia in Comune di Pettorano Sul Gizio (AQ) distinta sulla planimetria generale delle concessioni con il numero 46, la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l’ area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);

2.         l’ammontare del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi della Legge 203/82 di cui in premessa, ammonta ad euro €. 3,50;

3.         le anzidette somme dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo – Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio – 67100 L’AQUILA;

4.         di dare mandato al Servizio Ispettorato Provinciale per L’ Agricoltura di L’Aquila di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione, allegato alla nota del S.I.P.A. medesimo n. RA/311085 del 24.11.2014, per l’espletamento di tutti gli adempimenti connessi all’osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima.

5.         di dare mandato al Servizio Ispettorato provinciale per l’ Agricoltura di L’Aquila, in sede della notifica di cui al punto precedente, di evidenziare all’ attenzione del privato concessionario che l’ utilizzo dell’ area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004, in particolare :

1.         obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali – Soprintendenza per i beni Archeologici dell’ Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 – 22).

2.         divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso, e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità, o eccedenti le normali lavorazioni agricole, a profondità superiore a mt. 0,50 quale che ne sia la causa o la destinazione.

3.         immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza, anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri, in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90)

6.         la esecutività della presente concessione è subordinata all’accettazione ed all’osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota del S.I.P.A. di L’Aquila n. RA/311085 del 24.11.2014 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004;;

7.         di pubblicare la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;

8.         la presente determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al

 

Capo dello Stato entro 120 giorni, sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A..

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dott. Franco La Civita