IL DIRIGENTE
DGR n. 310 del 29 Giugno 2009
Omissis
DETERMINA
per
tutto quanto esposto in premessa che qui si intende integralmente riportato e
trascritto
1. di fare proprie le determinazioni
ministeriali di cui alla Circolare del Ministero dell’Ambiente e della Tutela
del Territorio e del Mare prot, 22295 del 27/10/14;
2. di stabilire che:
- a
partire dal giorno 11 aprile 2014 (data di entrata in vigore del succitato
decreto) i provvedimenti di A.I.A. sono rilasciati sulla base del D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 46, non prevedendo il rinnovo
periodico ogni 5, 6 o 8 anni;
- ai
sensi delle disposizioni transitorie recate dall’art. 29 del D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 46, i procedimenti di rinnovo
periodico avviati dopo il 7 gennaio 2013 ed in corso, sono convertiti in
procedimenti di riesame, senza connesso aggravio tariffario;
- qualora
riferiti a provvedimenti con scadenza successiva al 10 aprile 2014, i
procedimenti di cui al punto precedente sono archiviati, ove il gestore lo
richieda in esito allo specifico carteggio di cui al punto successivo;
- sono
prorogate le scadenze di legge delle autorizzazioni integrate ambientali (AIA)
in vigore alla data del 11 aprile 2014 (di fatto la loro durata è stabilita
dall’art. 29-octies commi 3b, 8 e 9 del d.Lgs.152/06
e ss.mm.ii., a partire dalla data del rilascio
dell’AIA);
3. di stabilire, altresì, che le richieste
di rinnovo di AIA in vigenza all’11 aprile 2014 che dovessero essere già
pervenute si intendono archiviate, se non diversamente comunicato; la ditta può
richiedere il rimborso delle spese istruttorie già versate;
4. di fare salva la facoltà da parte
dell’Autorità Competente, di procedere al riesame del provvedimento in qualsiasi
momento, anche su istanza di altra amministrazione pubblica o dell’Agenzia
Regionale per la Tutela dell’Ambiente, qualora ne ricorrano le condizioni di
cui all’art. 29-octies del D.Lgs 152/06 così come
modificato dal D.Lgs 46/2014;
5. di prescrivere alle ditte con AIA in
vigore alla data dell’11 aprile 2014 per le quali la scadenza viene prorogata
ex lege, di allegare il presente provvedimento, la
Circolare Ministeriale prot, 22295 del 27/10/14,
ovvero eventuali ulteriori carteggi con la Scrivente, alla propria AIA ai fini
di rendere evidente la vigenza dell’AIA oltre la data riportata nell’atto;
6. di prescrivere alle ditte di comunicare
le intervenute disposizioni a Comune, Provincia e Arta
Distrettuale competenti per territorio, all’ARTA Sede Centrale e alla
Scrivente, indicando la data di scadenza aggiornata;
7. di condizionare, per gli impianti di
cui alle categorie n. 3.1, 5, 6.4a) e 6.5, la presente proroga al possesso di
adeguata garanzia finanziaria conforme alle disposizioni di cui alla D.G.R. n. 790/2007 e ss.mm.ii.,
per tutto il periodo di vigenza dell’AIA e senza soluzione di continuità;
8. di redigere il presente provvedimento
in numero due originali;
9. di disporre la trasmissione di copia
del provvedimento alle Amministrazioni Provinciali di Pescara, Chieti, L’Aquila
e Teramo, all’A.R.T.A. Direzione Centrale, all’A.R.T.A. Distretti Provinciali ed all’Albo Nazionale
Gestori Ambientali;
10. di disporre la pubblicazione del presente
provvedimento, limitatamente all’oggetto e al dispositivo, sul Bollettino
Ufficiale della Regione Abruzzo (B.U.R.A.T.) e sul
sito web della Regione Abruzzo.
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Iris Flacco