IL DIRIGENTE

DGR n. 310 del 29 Giugno 2009

Omissis

 

DETERMINA

per tutto quanto esposto in premessa che qui si intende integralmente riportato e trascritto

1.         di fare proprie le determinazioni ministeriali di cui alla Circolare del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot, 22295 del 27/10/14;

2.         di stabilire che:

-          a partire dal giorno 11 aprile 2014 (data di entrata in vigore del succitato decreto) i provvedimenti di A.I.A. sono rilasciati sulla base del D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 46, non prevedendo il rinnovo periodico ogni 5, 6 o 8 anni;

-          ai sensi delle disposizioni transitorie recate dall’art. 29 del D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 46, i procedimenti di rinnovo periodico avviati dopo il 7 gennaio 2013 ed in corso, sono convertiti in procedimenti di riesame, senza connesso aggravio tariffario;

-          qualora riferiti a provvedimenti con scadenza successiva al 10 aprile 2014, i procedimenti di cui al punto precedente sono archiviati, ove il gestore lo richieda in esito allo specifico carteggio di cui al punto successivo;

-          sono prorogate le scadenze di legge delle autorizzazioni integrate ambientali (AIA) in vigore alla data del 11 aprile 2014 (di fatto la loro durata è stabilita dall’art. 29-octies commi 3b, 8 e 9 del d.Lgs.152/06 e ss.mm.ii., a partire dalla data del rilascio dell’AIA);

3.         di stabilire, altresì, che le richieste di rinnovo di AIA in vigenza all’11 aprile 2014 che dovessero essere già pervenute si intendono archiviate, se non diversamente comunicato; la ditta può richiedere il rimborso delle spese istruttorie già versate;

4.         di fare salva la facoltà da parte dell’Autorità Competente, di procedere al riesame del provvedimento in qualsiasi momento, anche su istanza di altra amministrazione pubblica o dell’Agenzia Regionale per la Tutela dell’Ambiente, qualora ne ricorrano le condizioni di cui all’art. 29-octies del D.Lgs 152/06 così come modificato dal D.Lgs 46/2014;

5.         di prescrivere alle ditte con AIA in vigore alla data dell’11 aprile 2014 per le quali la scadenza viene prorogata ex lege, di allegare il presente provvedimento, la Circolare Ministeriale prot, 22295 del 27/10/14, ovvero eventuali ulteriori carteggi con la Scrivente, alla propria AIA ai fini di rendere evidente la vigenza dell’AIA oltre la data riportata nell’atto;

6.         di prescrivere alle ditte di comunicare le intervenute disposizioni a Comune, Provincia e Arta Distrettuale competenti per territorio, all’ARTA Sede Centrale e alla Scrivente, indicando la data di scadenza aggiornata;

7.         di condizionare, per gli impianti di cui alle categorie n. 3.1, 5, 6.4a) e 6.5, la presente proroga al possesso di adeguata garanzia finanziaria conforme alle disposizioni di cui alla D.G.R. n. 790/2007 e ss.mm.ii., per tutto il periodo di vigenza dell’AIA e senza soluzione di continuità;

8.         di redigere il presente provvedimento in numero due originali;

9.         di disporre la trasmissione di copia del provvedimento alle Amministrazioni Provinciali di Pescara, Chieti, L’Aquila e Teramo, all’A.R.T.A. Direzione Centrale, all’A.R.T.A. Distretti Provinciali ed all’Albo Nazionale Gestori Ambientali;

10.       di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, limitatamente all’oggetto e al dispositivo, sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (B.U.R.A.T.) e sul sito web della Regione Abruzzo.

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dott.ssa Iris Flacco