IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Omissis
DETERMINA
1) il rinnovo della concessione precaria
per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall‘01.11.2014 per uso di
colture agrarie “ a favore del Sig. D’ONOFRIO Alberto nato a Villamagna (CH) il 28.02.1940 ed ivi residente in C/da
Piana 108, a corpo e non a misura e sotto l’osservanza delle condizioni di cui
al successivo punto 5), della superficie di mq. 5.740 circa delle zone del
Tratturo L’Aquila – Foggia in Comune di Villamagna
(CH) distinte sulla planimetria generale delle concessioni con i numeri 6/a e
6/b, la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del
comune qualora l’ area tratturale verrà trasferita al
patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);
2) l’ammontare del canone annuo dovuto
quale corrispettivo della concessione, ai sensi della legge 203/82 di cui in
premessa, ammonta ad euro €. 93,81;
3) le anzidette somme dovute devono essere
corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673
intestato alla Regione Abruzzo – Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio – 67100 L’AQUILA;
4) di dare mandato al Servizio Ispettorato
Provinciale per L’ Agricoltura di Chieti di notificare alla ditta concessionaria
il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione,
allegato alla nota del S.I.P.A. medesimo n. RA/314983
del 27.11.2014, per l’espletamento di tutti gli adempimenti connessi
all’osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che
disciplinano la concessione medesima.
5) di dare mandato al Servizio Ispettorato
provinciale per l’ Agricoltura di Chieti, in sede della notifica di cui al
punto precedente, di evidenziare all’ attenzione del privato concessionario che
l’ utilizzo dell’ area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a
tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs.
42/2004, in particolare :
- obbligo
di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le
Attività Culturali – Soprintendenza per i beni Archeologici dell’ Abruzzo per
opere e lavori di qualunque genere (art. 21 – 22).
- divieto
di mutamento delle destinazione del suolo concesso, e di esecuzione di
movimenti di terra di particolare entità, o eccedenti le normali lavorazioni
agricole, a profondità superiore a mt. 0,50 quale che
ne sia la causa o la destinazione.
- immediata
denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza, anche per
il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri, in caso di
ritrovamenti archeologici (art. 90)
6) la esecutività della presente
concessione è subordinata all’accettazione ed all’osservanza delle condizioni e
delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota del S.I.P.A. di Chieti n. RA/314983 del 27.11.2014 da parte del
concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004;;
7) di pubblicare la presente
Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
8) la presente determinazione è definitiva
e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di
pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso
straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, sempre dalla data di
pubblicazione sul B.U.R.A..
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Franco La Civita