IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Omissis
DETERMINA
per le motivazioni
esposte in narrativa :
1. sono trasferiti al patrimonio del
Comune di Lanciano (CH) i fondi tratturali ricadenti
entro i perimetri urbani o frazioni definiti da strumenti urbanistici comunali
così come individuati tramite il prospetto “ A “ delle particelle tratturali. I suddetti fondi saranno alienati con le
priorità e le eccezioni previste dalle sopra citate leggi Regionali.
2. il Prospetto “ A “, costituito da n. 1
foglio e la nota della Soprintendenza Archeologica dell’ Abruzzo di Chieti del
19.12.2014 prot. n. 8864 sono parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento;
3. di delegare al Dirigente del Servizio
Ispettorato Provinciale dell ‘ Agricoltura di Chieti
la consegna al Comune degli atti e dei fascicoli inerenti le concessioni
precarie comunque rilasciate dall’autorità competente mediante verbali redatti
e sottoscritti dal Dirigente medesimo e dal Funzionario dell’Amministrazione
Comunale a ciò delegato;
4. di procedere per gli adempimenti
attuati in applicazione degli artt. 1, 2 e 5 della L.R.
16/80 e degli artt. 11 e 12 della L.R. 35/86 e
successive modifiche ed integrazioni, alla definizione, da parte del Dirigente
del competente Servizio Ispettorato Provinciale dell’ Agricoltura di Chieti di
tutte le concessioni precarie e le eventuali occupazioni abusive in atto al
fine del recupero dei canoni pregressi dovuti e non versati all’erario
Regionale da parte dei possessori dei terreni tratturali
senza titolo legittimo o con titolo legittimo scaduto;
5. di provvedere, con successivi verbali
di consegna, da redigersi con le stesse modalità sopra descritte e previo
recupero dei canoni dovuti, alla trasmissione al Comune di Lanciano (CH) dei
fascicoli delle ditte concessionarie;
6. l’eventuale richiesta di alienazione,
avanzata dai possessori delle concessioni di cui ai comma 4 e 5 precedenti
potrà essere concessa dal Comune di Lanciano (CH) solo successivamente alla
trasmissione da parte del Servizio Ispettorato Provinciale dell’ Agricoltura di
Chieti, delle istruttorie, attestanti il recupero dei canoni pregressi dovuti e
non versati all’erario Regionale (art. 11 L.R. 35/86
e successive modifiche e integrazioni);
7. le alienazioni da parte del Comune
devono essere eseguite, comunque, secondo le disposizioni previste dal D. Lvo 490/99, art. 55;
8. il dirigente del Servizio Politiche
Forestali, Demanio Civico ed Armentizio provvederà ad
effettuare correzioni e modifiche agli elenchi delle particelle qualora
derivanti da meri errori materiali;
9. di allegare al presente provvedimento
la Deliberazione di G.R. n. 51 del 26.01.2000;
10. di pubblicare la presente Determinazione
sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
11. la presente determinazione è definitiva e
contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di
pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso
straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, sempre dalla data di
pubblicazione sul B.U.R.A.
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IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Franco La Civita