IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

 

VISTA la domanda presentata in data 13 settembre 2012, Protocollo RA203269, dalla: 

 

ASSOCIAZIONE REGIONALE ALLEVATORI D’ABRUZZO

 

Comune di nascita

Provincia

 Comune di residenza

Provincia

///////

 //

 L’Aquila

 AQ

 

Via/Località

N.civico

C.a.p.

Codice Fiscale / Partita I.V.A.

S.S. 17/est - loc. Onna

//

67100

80012830669

Generalità del Legale Rappresentante:

Cognome e nome

Valente Giuseppe

Data di nascita

04/11/1960

 

Comune di nascita

Provincia

Comune di residenza

Provincia

Avezzano

AQ

Scurcola Marsicana

 AQ

 

Via/Località

N.civico

C.a.p.

Codice Fiscale / Partita I.V.A.

Via Cavour

30

67068

 VLNGPP60S04A515Y

 

per l’autorizzazione a gestire un recapito di materiale seminale;

VISTA la legge 15 gennaio 1991, n. 30, concernente “Disciplina della riproduzione animale” e sue successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il decreto 19 luglio 2000, n. 403, (G.U. 8 gennaio 2001, n. 5);

VISTE le procedure amministrative per l'attuazione, nella Regione Abruzzo, del Regolamento di esecuzione della Legge 15 gennaio n. 30 di cui alla D.G.R. n. 2388, del 3/07/1996, pubblicate sul B.U.R.A. n. 9 Speciale, del 25/3/1997;

DATO ATTO che alle ulteriori modificazioni delle normative primarie e secondarie nazionali non si è dato seguito con integrazioni dei disciplinari attuativi regionali, per cui si ritiene di dover applicare direttamente i dispositivi normativi nazionali;

RITENUTO di dovere autorizzare il Servizio Gabinetto di Presidenza della Regione Abruzzo a pubblicare il presente provvedimento nel B.U.R.A.T., ai sensi delle norme vigenti in materia di trasparenza;

VISTA l’attestazione rilasciata in data 10/12/2014 dal Servizio Veterinario dell’Azienda U.S.L.4 – Teramo, pervenuta in data 16 dicembre 2014, Protocollo RA334800;

VISTA la legge regionale n.77/99;

AUTORIZZA

l’Ente:

ASSOCIAZIONE REGIONALE ALLEVATORI D’ABRUZZO

 

Comune di nascita

Provincia

Comune di residenza

Provincia

///////

//

 L’Aquila

 AQ

 

Via/Località

N.civico

C.a.p.

Codice Fiscale / Partita I.V.A.

S.S. 17/est - loc. Onna

//

67100

80012830669

 

Generalità dell’esperto zootecnico responsabile della direzione del Recapito

Cognome e nome

Silvestri Angelo

Data di nascita

20/05/1957  

 

Comune di nascita

Provincia

Comune di residenza

 Provincia

Maltignano

AP

Sant’Egidio alla Vibrata

TE

 

Via/Località

N.civico

C.a.p.

Codice Fiscale / Partita I.V.A.

Viale Abruzzi

10

64016

SLVNGL57E20E868W

 

a gestire il Recapito di materiale seminale, ubicato in Comune di Bellante (TE), Via Del Consorzio (zona industriale), recapito telefonico 0862441738, per la specie: bovina, bufalina, suina, ovi-caprina, equina, cunicola e canina;

DISPONE

1.         l’attribuzione al suddetto Recapito del codice, univoco a livello nazionale, di seguito indicato:

T

E

0

0

0

3

R

Sigla Provincia                           Numero Progressivo Attribuito                              Codice struttura

2.         che la presente autorizzazione è valida fino al 12 Gennaio 2018 e deve essere esposta presso il Recapito di materiale seminale in modo ben visibile, ed esibita ad ogni richiesta degli incaricati della vigilanza, attuata ai sensi della legge 15 gennaio 1991, n. 30 e D.M. decreto 19 luglio 2000, n. 403, (G.U. 8 gennaio 2001, n. 5);

3.         di fare obbligo all’ ASSOCIAZIONE REGIONALE ALLEVATORI D’ABRUZZO:

3.1.      di detenere e distribuire materiale seminale ed embrioni provenienti esclusivamente dai centri nazionali di produzione dello sperma o di embrioni con i quali sono collegati. Il passaggio di materiale seminale o di embrioni tra recapiti è consentito solo se entrambi i recapiti interessati risultino formalmente collegati con il centro di produzione nazionale di origine del materiale riproduttivo scambiato;

3.2.      di tenere un registro cronologico di carico per il materiale seminale disponibile, da cui risulti la relativa provenienza, e di scarico per quello distribuito, da cui risultino gli allevamenti acquirenti o i nominativi degli operatori che l’hanno acquistato o ricevuto in deposito per l’impiego esclusivo in azienda;

3.3.      di comunicare trimestralmente alla regione il numero di dosi di materiale seminale ed embrioni, distinte per produttore, distribuite ai vari allevamenti e agli operatori identificati dal relativo codice;

3.4.      di rendere pubblico il prezzo a dose di materiale seminale per ciascun riproduttore e comunicarlo al Dipartimento Sviluppo Economico e Politiche Agricole - Servizio Produzioni Agricole e Mercato;

3.5.      di distribuire il materiale seminale ed embrionale esclusivamente a: allevatori o loro delegati, direttamente o a domicilio, operatori di cui agli articoli 21 e 31, del D.M. 403/2000, altri recapiti collegati funzionalmente allo stesso centro secondo quanto previsto all’ articolo 16 comma 1 lettera a dello stesso decreto;

3.6.      di rilasciare, per ogni atto di vendita di materiale seminale congelato o di embrioni, un documento accompagnatorio contenente i dati relativi a specie, razza e matricola del produttore maschio cui il materiale seminale appartiene. Il documento non è necessario qualora dette informazioni siano già contenute nella fattura. Qualora il trasferimento del materiale seminale o degli embrioni avvenga fra recapiti collegati ai sensi della lettera a, dell’articolo 16, del D.M. 403/2000, dovranno essere fornite le indicazioni previste per i centri all’ articolo 13, comma 1, lettera “0” dello stesso decreto;

3.7.      di divulgare e mettere a disposizione dei veterinari, dei tecnici e degli allevatori le pubblicazioni ufficiali aggiornate delle associazioni nazionali allevatori di specie e razza, relative alle valutazioni genetiche dei riproduttori italiani, nonché gli elenchi dei riproduttori esteri approvati per l’uso in Italia;

3.8.      di consentire il libero accesso nei locali del recapito al personale incaricato della vigilanza, il quale può effettuare le verifiche ed i controlli del materiale seminale a qualsiasi titolo commercializzato;

3.9.      di sottoscrivere con gli operatori pratici le convenzioni di cui all’articolo 21, comma 1 lettera “D” del D.M.- 403/2000;

3.10.    di tener fede ad ogni altro impegno dichiarato in domanda e non espressamente riportato nel presente provvedimento;

4.         di autorizzare il Servizio Gabinetto di Presidenza della Regione Abruzzo a pubblicare il presente provvedimento nel B.U.R.A.T., ai sensi delle norme vigenti in materia di trasparenza;

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Vacante

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

Dott. Antonio Di Paolo