IL
DIRIGENTE DEL SERVIZIO
VISTO il Regolamento di
Polizia Veterinaria approvato con D.P.R. 8.2.1954, n. 320;
VISTA la legge 24 agosto
1991, n. 281, recante: “legge quadro in materia di affezione e prevenzione del
randagismo”;
VISTA la legge 20 luglio
2004, n. 189;
VISTO l’art. 10 della
Convenzione Europea per la protezione degli animali da compagnia, approvata a
Strasburgo il 13.11.1987 e firmata dall’Italia;
VISTO il D. Lgs. 27 gennaio 1992, n. 116 “Attuazione della Direttiva n.
86/609/CEE in materia di protezione degli animali utilizzati a fini
sperimentali o ad altri fini scientifici”;
VISTA la Legge 22.11.1993, n. 473 “Nuove
norme contro il maltrattamento degli animali”;
VISTO il provvedimento 18 marzo 1999,
ovvero l’accordo tra Governo, Regioni, Province, Comuni e Comunità Montane
relativo ai “Criteri informativi per il coordinamento delle attività delle
Regioni, delle Province, dei Comuni e delle Comunità Montane in materia di
animali d’affezione e di prevenzione del randagismo”;
VISTA la Circolare del Ministero della
Sanità n. 5 del 14.5.2001 “Attuazione della Legge 14.8.1991, n. 281”;
VISTO il Decreto del
Ministro della Salute 6 maggio 2008;
VISTA l’Ordinanza 6
agosto 2008 del Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali
concernente misure per l’identificazione e la registrazione della popolazione
canina;
VISTA l’Ordinanza del Ministro del Lavoro,
della Salute e delle Politiche Sociali 3 marzo 2009 concernente la tutela
dell’incolumità pubblica dall’aggressione dei cani;
VISTA l’Ordinanza del
Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali 16 luglio 2009
recante misure per garantire la tutela e il benessere degli animali di
affezione anche in applicazione degli artt. 55 e 56 del D. Lgs.
12 aprile 2006, n. 163;
VISTO l’Accordo 6 marzo
2003 tra il Ministro della Salute, le regioni e le province autonome di Trento
e Bolzano in materia di benessere degli animali da compagnia e pet-therapy;
VISTA la Legge Regionale 18 dicembre
2013, n. 47 recante: “Norme sul controllo del randagismo, anagrafe canina e
protezione degli animali d’affezione” e, in particolare, l’art. 6, comma 3°
della legge che prevede l’istituzione, presso il Servizio Veterinario (ndr. Servizio
Sanità Veterinaria Igiene e Sicurezza degli Alimenti) del Dipartimento per
la Salute e il Welfare della Regione Abruzzo, dell’Albo regionale delle
Strutture di Ricovero, ove il legale rappresentante della Struttura è tenuto ad
iscriverla entro 60 giorni dall’inizio dell’attività a pena della decadenza
dell’autorizzazione sanitaria;
TENUTO CONTO che l’art. 6 –
comma 4° - della L.R. n. 47/2013 fissa in almeno 300 metri la distanza delle
Strutture di Ricovero pubbliche e private dai nuclei abitati, da insediamenti
urbani e strutture sanitarie e annonarie;
VISTA la nota del
25.10.2011, ricevuta al protocollo del Servizio in data 7.11.2011, al n.
RA/226448/SA.19, con la quale viene implicitamente richiesta la iscrizione
all’Albo regionale delle Strutture di Ricovero della Struttura Canile Asilo
sita in Civitella Casanova (PE) C.da Fornace, 5;
RICHIAMATA la propria nota
interlocutoria prot. n. RA.230632 del 10.11.2011 con
la quale sono state richieste al Servizio Veterinario di Igiene degli Allevamenti
della ASL di Pescara integrazioni ed elementi integrativi di giudizio per
l’istruttoria dell’istanza prodotta;
RICHIAMATA altresì la
propria nota interlocutoria prot. n. RA.89497 del
18.4.2012, inoltrata alla stessa ASL di Pescara in esito alla prot. n. 1251/DP del 23.3.2012 per confermare la necessità
di integrazione istruttoria della pratica inerente la iscrizione del canile in
discorso all’Albo regionale delle strutture di ricovero;
RICHIAMATA infine la propria
nota interlocutoria prot. n. RA.266444 del
22.10.2015, inoltrata alla stessa ASL di Pescara in esito alla prot. n. 6829/DP del 28.9.2015 per confermare ancora una
volta la necessità di integrazione istruttoria della pratica inerente la
iscrizione del canile in discorso all’Albo regionale delle strutture di
ricovero;
VISTA la successiva
nota del Servizio Igiene degli Allevamenti della ASL di Pescara prot. n. 8789/DP del 3.12.2015, ricevuta il 7.12.2015 al prot. n. RA.307797 con la quale viene confermato che “…….non
risultano localizzati nuclei abitati o insediamenti urbani nel raggio di 300
metri dalla struttura del ricovero catastalmente posizionato al foglio 17 –
part. 403”;
RITENUTO che, proprio per
lo scambio epistolare intervenuto tra questo Servizio ed il Servizio
Veterinario di Igiene degli Allevamenti della ASL di Pescara, la certificazione
della distanza, così come formulata dal competente Servizio veterinario della
ASL di Pescara, debba essere intesa nel pieno senso espresso dall’Ufficio
Legale della Regione Abruzzo sulla distanza in argomento;
VISTA anche la
variazione dei dati societari avanzata dall’Amministratore Unico e Legale
Rappresentante della Soc. La Rupe Sas con sede legale in Contrada Fornace n.
5 – Civitella Casanova (PE) – che
integra la precedente richiesta di iscrizione nell’Albo regionale delle
Strutture di Ricovero per cani e gatti del canile Asilo sito in Civitella Casanova (PE) C.da
Fornace, 5, contraddistinto al N.C.E.U.
al Fg. 17 part. 403;
ACCERTATO che la
documentazione trasmessa risulta idonea ad iscrivere la Struttura nell’Albo
Regionale delle Strutture di Ricovero e dato atto che tale Struttura deve
essere iscritta tra gli “ASILI” (cfr.
punto c) comma 1° -art. 6 della L.R. 18 dicembre 2013, n. 47), in quanto
trattasi di Struttura privata destinata al ricovero di cani e gatti in modo
permanente;
RITENUTO di poter quindi
accogliere la istanza in parola, giusta art. 6, comma 3°, della L.R. 18 dicembre 2013, n. 47;
RITENUTA la regolarità
tecnico-amministrativa del presente provvedimento;
VISTA la L.R. 14
settembre 1999, n. 77 recante “Norme in materia di organizzazione e rapporti di
lavoro della Regione Abruzzo”
e le sue successive modifiche ed integrazioni;
DETERMINA
Per
le ragioni e le finalità espresse in narrativa
1.
di iscrivere, ai sensi dell’art. 6 comma 3° della L.R.
18 dicembre 2013, n. 47 la Struttura
Canile/ASILO ubicata in Civitella Casanova (PE) C.da
Fornace, 5, e contraddistinto al
N.C.E.U. al Fg. 17 - part. 403 capace di Max. n. 126
posti cane, nell’Albo Regionale delle Strutture di Ricovero al
n. 14
dell’Albo, giusta richiesta avanzata
dall’Amministratore Unico e Legale Rappresentante della Soc.
La Rupe di Tosto Anna Maria & C. Sas., P.IVA
00126360684;
2.
di incaricare il Servizio di Igiene degli
Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche della ASL di Pescara alla vigilanza
veterinaria sulla Struttura di cui al punto 1); di trasmettere copia del presente provvedimento all’Amministratore
Unico e Legale Rappresentante della Soc. La Rupe di
Tosto Anna Maria & C. Sas., P.IVA 00126360684;
3.
di trasmettere copia del presente
provvedimento al Sig. Sindaco del Comune di Civitella Casanova (PE) - quale
autorità sanitaria del Comune ed al Direttore del Servizio Veterinario di
Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche della ASL di Pescara;
4.
di pubblicare il presente provvedimento
sul B.U.R.A. (Bollettino Ufficiale della regione Abruzzo) e sul sito della
Regione Abruzzo;
5.
di trasmettere copia della presente
determinazione al Direttore Dipartimentale DPF, ai sensi dell’art. 16 della
L.R. 10 maggio 2002, n. 7
IL DIRIGENTE DEL
SERVIZIO
Dott.
Giuseppe Bucciarelli