L.R. 18 dicembre 2013, n. 47, art. 6, comma 3°. Iscrizione all’Albo regionale delle Strutture di Ricovero per cani e gatti del Canile Asilo sito in Civitella Casanova (PE) C.da Fornace, 5 della Soc. “La Rupe Sas di Tosto Anna Maria & C. Sas” P.IVA 00126360684.

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

 

VISTO il Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con D.P.R. 8.2.1954, n. 320;

 

VISTA la legge 24 agosto 1991, n. 281, recante: “legge quadro in materia di affezione e prevenzione del randagismo”;

 

VISTA la legge 20 luglio 2004, n. 189;

 

VISTO l’art. 10 della Convenzione Europea per la protezione degli animali da compagnia, approvata a Strasburgo il 13.11.1987 e firmata dall’Italia;

 

VISTO il D. Lgs. 27 gennaio 1992, n. 116 “Attuazione della Direttiva n. 86/609/CEE in materia di protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici”;

 

VISTA            la Legge 22.11.1993, n. 473 “Nuove norme contro il maltrattamento degli animali”;

 

VISTO           il provvedimento 18 marzo 1999, ovvero l’accordo tra Governo, Regioni, Province, Comuni e Comunità Montane relativo ai “Criteri informativi per il coordinamento delle attività delle Regioni, delle Province, dei Comuni e delle Comunità Montane in materia di animali d’affezione e di prevenzione del randagismo”;

 

VISTA            la Circolare del Ministero della Sanità n. 5 del 14.5.2001 “Attuazione della Legge 14.8.1991, n. 281”;

 

VISTO il Decreto del Ministro della Salute 6 maggio 2008;

 

VISTA l’Ordinanza 6 agosto 2008 del Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali concernente misure per l’identificazione e la registrazione della popolazione canina;

 

VISTA            l’Ordinanza del Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali 3 marzo 2009 concernente la tutela dell’incolumità pubblica dall’aggressione dei cani;

 

VISTA l’Ordinanza del Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali 16 luglio 2009 recante misure per garantire la tutela e il benessere degli animali di affezione anche in applicazione degli artt. 55 e 56 del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;

 

VISTO l’Accordo 6 marzo 2003 tra il Ministro della Salute, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano in materia di benessere degli animali da compagnia e pet-therapy;

 

VISTA            la Legge Regionale 18 dicembre 2013, n. 47 recante: “Norme sul controllo del randagismo, anagrafe canina e protezione degli animali d’affezione” e, in particolare, l’art. 6, comma 3° della legge che prevede l’istituzione, presso il Servizio Veterinario (ndr. Servizio Sanità Veterinaria Igiene e Sicurezza degli Alimenti) del Dipartimento per la Salute e il Welfare della Regione Abruzzo, dell’Albo regionale delle Strutture di Ricovero, ove il legale rappresentante della Struttura è tenuto ad iscriverla entro 60 giorni dall’inizio dell’attività a pena della decadenza dell’autorizzazione sanitaria;

 

TENUTO CONTO che l’art. 6 – comma 4° - della L.R. n. 47/2013 fissa in almeno 300 metri la distanza delle Strutture di Ricovero pubbliche e private dai nuclei abitati, da insediamenti urbani e strutture sanitarie e annonarie;

 

VISTA la nota del 25.10.2011, ricevuta al protocollo del Servizio in data 7.11.2011, al n. RA/226448/SA.19, con la quale viene implicitamente richiesta la iscrizione all’Albo regionale delle Strutture di Ricovero della Struttura Canile Asilo sita in Civitella Casanova (PE) C.da Fornace, 5;

 

RICHIAMATA la propria nota interlocutoria prot. n. RA.230632 del 10.11.2011 con la quale sono state richieste al Servizio Veterinario di Igiene degli Allevamenti della ASL di Pescara integrazioni ed elementi integrativi di giudizio per l’istruttoria dell’istanza prodotta;

RICHIAMATA altresì la propria nota interlocutoria prot. n. RA.89497 del 18.4.2012, inoltrata alla stessa ASL di Pescara in esito alla prot. n. 1251/DP del 23.3.2012 per confermare la necessità di integrazione istruttoria della pratica inerente la iscrizione del canile in discorso all’Albo regionale delle strutture di ricovero;

 

RICHIAMATA infine la propria nota interlocutoria prot. n. RA.266444 del 22.10.2015, inoltrata alla stessa ASL di Pescara in esito alla prot. n. 6829/DP del 28.9.2015 per confermare ancora una volta la necessità di integrazione istruttoria della pratica inerente la iscrizione del canile in discorso all’Albo regionale delle strutture di ricovero;

 

VISTA la successiva nota del Servizio Igiene degli Allevamenti della ASL di Pescara prot. n. 8789/DP del  3.12.2015, ricevuta il 7.12.2015 al prot. n. RA.307797 con la quale viene confermato che …….non risultano localizzati nuclei abitati o insediamenti urbani nel raggio di 300 metri dalla struttura del ricovero catastalmente posizionato al foglio 17 – part. 403”;

 

RITENUTO che, proprio per lo scambio epistolare intervenuto tra questo Servizio ed il Servizio Veterinario di Igiene degli Allevamenti della ASL di Pescara, la certificazione della distanza, così come formulata dal competente Servizio veterinario della ASL di Pescara, debba essere intesa nel pieno senso espresso dall’Ufficio Legale della Regione Abruzzo sulla distanza in argomento;

 

VISTA anche la variazione dei dati societari avanzata dall’Amministratore Unico e Legale Rappresentante della Soc. La Rupe Sas  con sede legale in Contrada Fornace n. 5 – Civitella Casanova (PE) –  che integra la precedente richiesta di iscrizione nell’Albo regionale delle Strutture di Ricovero per cani e gatti del canile Asilo sito in  Civitella Casanova (PE) C.da Fornace, 5,  contraddistinto al N.C.E.U. al Fg. 17 part. 403;

 

ACCERTATO che la documentazione trasmessa risulta idonea ad iscrivere la Struttura nell’Albo Regionale delle Strutture di Ricovero e dato atto che tale Struttura deve essere iscritta tra gli “ASILI” (cfr. punto c) comma 1° -art. 6 della L.R. 18 dicembre 2013, n. 47), in quanto trattasi di Struttura privata destinata al ricovero di cani e gatti in modo permanente;

 

RITENUTO di poter quindi accogliere la istanza in parola, giusta art. 6, comma 3°, della L.R. 18 dicembre 2013, n. 47;

 

RITENUTA la regolarità tecnico-amministrativa del presente provvedimento;

 

VISTA la L.R. 14 settembre 1999, n. 77 recante “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo”  e le sue successive modifiche ed integrazioni;

 

DETERMINA

 

Per le ragioni e le finalità espresse in narrativa

 

1.           di iscrivere, ai sensi dell’art. 6 comma 3° della L.R. 18 dicembre 2013, n. 47 la Struttura Canile/ASILO ubicata in Civitella Casanova (PE) C.da Fornace, 5,  e contraddistinto al N.C.E.U. al Fg. 17 - part. 403 capace di Max. n. 126 posti cane, nell’Albo Regionale delle Strutture di Ricovero al

n. 14

dell’Albo, giusta richiesta avanzata dall’Amministratore Unico e Legale Rappresentante della Soc. La Rupe di Tosto Anna Maria & C. Sas., P.IVA 00126360684;

2.           di incaricare il Servizio di Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche della ASL di Pescara alla vigilanza veterinaria sulla Struttura di cui al punto 1); di trasmettere copia del presente provvedimento all’Amministratore Unico e Legale Rappresentante della Soc. La Rupe di Tosto Anna Maria & C. Sas., P.IVA 00126360684;

3.           di trasmettere copia del presente provvedimento al Sig. Sindaco del Comune di Civitella Casanova (PE) - quale autorità sanitaria del Comune ed al Direttore del Servizio Veterinario di Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche della ASL di Pescara;

4.           di pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.A. (Bollettino Ufficiale della regione Abruzzo) e sul sito della Regione Abruzzo;

5.           di trasmettere copia della presente determinazione al Direttore Dipartimentale DPF, ai sensi dell’art. 16 della L.R. 10 maggio 2002, n. 7

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dott. Giuseppe Bucciarelli