Definizione dello stato fitosanitario del territorio della Regione Abruzzo relativamente al batterio Pseudomonas syringae pv. actinidiae (PSA) – D.M. 20 dicembre 2013.

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

 

VISTA la Direttiva del Consiglio 2000/29/CE dell'8 maggio 2000, concernente "Misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali" e successive modifiche ed integrazioni;

 

VISTO il Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 214 "Attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente  le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali" e successive modifiche ed integrazioni che, tra l'altro, affida le attività di controllo fitosanitario ai Servizi fitosanitari regionali i quali, ai sensi dell'articolo 50 lettere g) ed i), devono:

-              prescrivere, sul territorio di propria competenza, tutte le misure ufficiali ritenute necessarie, ivi compresa la distruzione di vegetali e prodotti vegetali ritenuti contaminati o sospetti tali, nonché dei materiali di imballaggio, recipienti o quant'altro possa essere veicolo di diffusione di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali;

-              istituire zone caratterizzate da uno specifico status fitosanitario e prescrivere per tali zone tutte le misure fitosanitarie ritenute idonee a prevenire la diffusione di organismi nocivi, compreso il divieto di messa a dimora e l'estirpazione delle piante ospiti di detti organismi;

 

VISTO il D.M. 7 febbraio 2011 “Misure di emergenza per la prevenzione, il controllo o l’eradicazione del cancro batterico dell’actinidia causato da Pseudomonas syringae pv. actinidiae”;

 

VISTA la decisione della Commissione 2012/756/UE del 5 dicembre 2012, relativa alle misure di emergenza per impedire l’introduzione e la diffusione nell’Unione di Pseudomonas syringae pv. actinidiae;

 

VISTO il D.M. 20 dicembre 2013 “Misure per impedire l’introduzione e la diffusione di Pseudomonas syringae pv. actinidiae nel territorio della Repubblica italiana” che adegua la normativa nazionale in materia a quanto disposto dalla sopracitata decisione della Commissione 2012/756/UE del 5 dicembre 2012 ed abroga il sopracitato D.M. 7 febbraio 2011;

 

CONSIDERATO che il D.M. 20 dicembre 2013:

-            stabilisce, agli art.li 5 comma 1 e 6 comma 1, che i Servizi Fitosanitari regionali:

·             effettuino, direttamente o tramite tecnici operanti sotto il loro controllo, indagini ufficiali annuali volte ad accertare la presenza di PSA nei territori di competenza sui vegetali specificati e su altri vegetali di Actinidia Lindl;

·             istituiscano, nei territori di competenza, le aree indenni, le aree contaminate, le aree di contenimento e le relative aree di sicurezza;

-            e definisce all’art. 2:

·             vegetali specificati”:il polline vivo ed i vegetali destinati alla piantagione, a eccezione delle sementi, di Actinidia lindl;

·             area indenne”: territorio dove non è presente PSA o dove lo stesso è stato eradicato ufficialmente, in conformità allo standard ISPM n. 4 della FAO;

·             area contaminata”: appezzamento precedentemente indenne in cui è stata accertata la presenza di PSA in una o più piante;

·             area di contenimento”: il territorio dove la presenza di PSA è tale da rendere tecnicamente non possibile l’eradicazione nel breve termine ed è necessario il contenimento dell’organismo nocivo e l’eliminazione delle fonti d’inoculo;

·             area di sicurezza”: area di raggio di 500 metri intorno all’area contaminata o all’area di contenimento

 

TENUTO CONTO delle indagini condotte nel corso del 2015 da Ispettori fitosanitari attraverso ispezioni visive sui vegetali di Actinidia Lindl moltiplicati, coltivati o commercializzati sul territorio regionale, che non hanno rilevato la presenza di sintomi riconducibili a PSA, le cui relazioni e schede verbale di controllo sono state acquisite agli atti dell’Ufficio Fitosanitario, Difesa delle Colture, Difesa Integrata e Biologica;

 

ATTESO che, ai sensi dell’allegato II del D.M. 20 dicembre 2013, i vegetali di Actinidia originari del territorio dell’Unione Europea possono essere spostati all’interno dell’Unione solo se accompagnati da un passaporto delle piante redatto e rilasciato conformemente a quanto previsto dal D. Lgs 214/2005, Titolo V, e se soddisfano una delle condizioni di cui al punto 2, nello specifico alla condizione che gli stessi vegetali siano stati coltivati per tutto il loro ciclo di vita in un’area indenne da PSA definita in conformità allo Standard I.S.P.M. n.4 della FAO;

 

RITENUTO di definire, ai sensi dell’art. 6 del citato D.M. 20 dicembre 2013 e sulla base delle indagini condotte sulla presenza di PSA nella regione Abruzzo, “area indenne” l’intero territorio della regione Abruzzo nei confronti di Pseudomonas syringae pv. actinidiae (PSA);

 

DATO ATTO che con DD.GG.RR. n° 622 del 30.09.2014 e n° 681 del 21.10.2014 è stata ridefinita la macrostruttura della Giunta Regionale;

 

RICHIAMATE  le deliberazioni della Giunta Regionale

-              n. 339 del 5.5.2015 e n. 403 del 27.5.2015, con le quali è stato determinato il nuovo assetto organizzativo      del Dipartimento, sono state precisate  le relative competenze e definiti  i programmi da realizzare;

-              n. 555/2015 e n. 558/2015, con le quali sono stati assegnati i Dirigenti al Dipartimento e conferiti gli incarichi dei Servizi del nuovo assetto organizzativo;

-              n. 784 del 19.09.2015, con la quale è stato revocato alla Dott.ssa Francesca Iezzi l’incarico di Dirigente del Servizio Presidi Tecnici di Supporto al Settore Agricolo;

 

DATO ATTO che all’interno del Servizio Presidi Tecnici di Supporto al Settore Agricolo la materia in argomento è assegnata, nelle more del completamento della riorganizzazione, all’ Ex Ufficio Fitosanitario, Difesa delle Colture, Difesa Integrata e Biologica, il cui responsabile è la Dott.ssa Rita Domenica Di Giovanni, designata responsabile dei procedimenti dell’Ufficio medesimo;

 

RICHIAMATA la L.R. n. 77 del 14 settembre 1999 recante “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo”.

 

DETERMINA

 

Per le motivazioni in narrativa che si intendono richiamate:

 

1.               di definire, avuto riguardo ai risultati delle indagini condotte ed ai sensi dell’art.6 comma 1 del sopracitato D.M. 20 dicembre 2013, lo stato fitosanitario dell’intero territorio della regione Abruzzo nei confronti di Pseudomonas syringae pv. actinidiae (PSA) quale “area indenne”;

2.               di trasmettere integralmente il presente atto al Servizio Fitosanitario Centrale presso il ministero delle Politiche Agricole e Forestali;

3.               di pubblicare, a cura del Responsabile dell’ Ex Ufficio Fitosanitario, Difesa delle Colture, Difesa Integrata e Biologica, integralmente il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Vacat

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

Dott. Antonio Di Paolo