IL
DIRIGENTE DEL SERVIZIO
VISTA la Direttiva del
Consiglio 2000/29/CE dell'8 maggio 2000, concernente "Misure di protezione
contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali o ai
prodotti vegetali" e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il Decreto
Legislativo 19 agosto 2005, n. 214 "Attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure
di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi
nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali" e successive modifiche ed
integrazioni che, tra l'altro, affida le attività di controllo fitosanitario ai
Servizi fitosanitari regionali i quali, ai sensi dell'articolo 50 lettere g) ed
i), devono:
-
prescrivere, sul territorio
di propria competenza, tutte le misure ufficiali ritenute necessarie, ivi
compresa la distruzione di vegetali e prodotti vegetali ritenuti contaminati o
sospetti tali, nonché dei materiali di imballaggio, recipienti o quant'altro
possa essere veicolo di diffusione di organismi nocivi ai vegetali o ai
prodotti vegetali;
-
istituire zone caratterizzate
da uno specifico status fitosanitario e prescrivere per tali zone tutte le
misure fitosanitarie ritenute idonee a prevenire la diffusione di organismi
nocivi, compreso il divieto di messa a dimora e l'estirpazione delle piante
ospiti di detti organismi;
VISTO il D.M. 7 febbraio
2011 “Misure di emergenza per la prevenzione, il controllo o l’eradicazione del
cancro batterico dell’actinidia causato da Pseudomonas syringae pv. actinidiae”;
VISTA la decisione
della Commissione 2012/756/UE del 5 dicembre 2012, relativa alle misure di
emergenza per impedire l’introduzione e la diffusione nell’Unione di Pseudomonas syringae pv. actinidiae;
VISTO il D.M. 20
dicembre 2013 “Misure per impedire l’introduzione e la diffusione di Pseudomonas syringae pv. actinidiae
nel territorio della Repubblica italiana” che adegua la normativa nazionale
in materia a quanto disposto dalla sopracitata decisione della Commissione
2012/756/UE del 5 dicembre 2012 ed abroga il sopracitato D.M. 7 febbraio 2011;
CONSIDERATO che il D.M. 20
dicembre 2013:
-
stabilisce, agli art.li 5
comma 1 e 6 comma 1, che i Servizi Fitosanitari regionali:
·
effettuino, direttamente o
tramite tecnici operanti sotto il loro controllo, indagini ufficiali annuali
volte ad accertare la presenza di PSA nei territori di competenza sui vegetali
specificati e su altri vegetali di Actinidia Lindl;
·
istituiscano, nei territori di
competenza, le aree indenni, le aree contaminate, le aree di contenimento e le
relative aree di sicurezza;
-
e definisce all’art. 2:
·
“vegetali specificati”:il polline
vivo ed i vegetali destinati alla piantagione, a eccezione delle sementi, di
Actinidia lindl;
·
“area indenne”: territorio dove non è presente PSA o dove lo
stesso è stato eradicato ufficialmente, in conformità allo standard ISPM n. 4
della FAO;
·
“area contaminata”: appezzamento precedentemente indenne in
cui è stata accertata la presenza di PSA in una o più piante;
·
“area di contenimento”: il territorio dove la presenza di PSA
è tale da rendere tecnicamente non possibile l’eradicazione nel breve termine
ed è necessario il contenimento dell’organismo nocivo e l’eliminazione delle
fonti d’inoculo;
·
“area di sicurezza”: area di raggio di
TENUTO CONTO delle indagini condotte
nel corso del 2015 da Ispettori fitosanitari attraverso ispezioni visive sui
vegetali di Actinidia Lindl moltiplicati, coltivati o
commercializzati sul territorio
regionale, che non hanno rilevato la presenza di sintomi riconducibili a PSA,
le cui relazioni e schede verbale di controllo sono state acquisite agli atti
dell’Ufficio Fitosanitario, Difesa delle Colture, Difesa Integrata e Biologica;
ATTESO che, ai sensi
dell’allegato II del D.M. 20 dicembre 2013, i vegetali di Actinidia originari
del territorio dell’Unione Europea possono essere spostati all’interno
dell’Unione solo se accompagnati da un passaporto delle piante redatto e
rilasciato conformemente a quanto previsto dal D. Lgs
214/2005, Titolo V, e se soddisfano una delle condizioni di cui al punto 2,
nello specifico alla condizione che gli stessi vegetali siano stati coltivati
per tutto il loro ciclo di vita in un’area indenne da PSA definita in
conformità allo Standard I.S.P.M. n.4 della FAO;
RITENUTO di definire, ai
sensi dell’art. 6 del citato D.M. 20 dicembre 2013 e sulla base delle indagini
condotte sulla presenza di PSA nella regione Abruzzo, “area indenne” l’intero
territorio della regione Abruzzo nei confronti di Pseudomonas syringae
pv. actinidiae (PSA);
DATO ATTO che con DD.GG.RR.
n° 622 del 30.09.2014 e n° 681 del 21.10.2014 è stata
ridefinita la macrostruttura della Giunta Regionale;
RICHIAMATE le deliberazioni della Giunta Regionale
-
n.
339 del 5.5.2015 e n. 403 del 27.5.2015, con le quali è stato determinato il
nuovo assetto organizzativo del
Dipartimento, sono state precisate le relative competenze e definiti i programmi da realizzare;
-
n.
555/2015 e n. 558/2015, con le quali sono stati assegnati i Dirigenti al
Dipartimento e conferiti gli incarichi dei Servizi del nuovo assetto
organizzativo;
-
n.
784 del 19.09.2015, con la quale è stato revocato alla Dott.ssa Francesca Iezzi l’incarico di Dirigente del Servizio Presidi Tecnici
di Supporto al Settore Agricolo;
DATO ATTO che all’interno
del Servizio Presidi Tecnici di Supporto al Settore Agricolo la materia in
argomento è assegnata, nelle more del completamento della riorganizzazione,
all’ Ex Ufficio Fitosanitario, Difesa delle Colture, Difesa Integrata e
Biologica, il cui responsabile è la Dott.ssa Rita Domenica Di Giovanni,
designata responsabile dei procedimenti dell’Ufficio medesimo;
RICHIAMATA la L.R. n. 77 del
14 settembre 1999 recante “Norme in materia di organizzazione e rapporti di
lavoro della Regione Abruzzo”.
DETERMINA
Per
le motivazioni in narrativa che si intendono richiamate:
1.
di definire, avuto riguardo ai risultati delle
indagini condotte ed ai sensi dell’art.6 comma 1 del sopracitato D.M. 20
dicembre 2013, lo stato fitosanitario dell’intero territorio della regione
Abruzzo nei confronti di Pseudomonas syringae pv. actinidiae (PSA) quale “area
indenne”;
2.
di trasmettere integralmente il presente atto al
Servizio Fitosanitario Centrale presso il ministero delle Politiche Agricole e
Forestali;
3.
di pubblicare, a cura del Responsabile dell’ Ex Ufficio
Fitosanitario, Difesa delle Colture, Difesa Integrata e Biologica,
integralmente il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.
IL DIRIGENTE DEL
SERVIZIO
Vacat
IL DIRETTORE DEL
DIPARTIMENTO
Dott.
Antonio Di Paolo