LA
GIUNTA REGIONALE
VISTO il Regolamento
(CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009 che ha modificato il
Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007, recante
l’organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per
taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM), abrogando, contestualmente,
il Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del 29 aprile 2008, relativo
all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo, di seguito OCM vino; tale
percorso normativo, pertanto, ha incorporato le disposizioni relative al
comparto vitivinicolo già contenute nel regolamento (CE) n. 479/2008;
VISTO il Regolamento
(CE) n. 555/2008 della Commissione del 27 giugno 2008 che reca le modalità di
applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio relativo all’OCM
vino, in ordine, tra l’altro, al potenziale produttivo; visto il citato
regolamento (CE) n. 1234/2007, nella parte II, titolo I, capo III, sezione IV
bis, sottosezione II, articolo 85 septies, che
stabilisce che il regime transitorio dei diritti di impianto si applica fino al
31 dicembre 2015;
PRESO ATTO che il
Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17
dicembre 2013, recante Organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli
e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001
e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, per quanto concerne il settore vitivinicolo,
dispone:
-
nella parte IV, al capo II “disposizioni
transitorie e finali” all’articolo 230, che il regime dei diritti di impianto
si continua ad applicare fino al 31 dicembre 2015;
-
nella parte II, titolo I, capo III
“Sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli”, l’introduzione a
decorrere dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2030 di un nuovo sistema di
autorizzazioni per gli impianti viticoli;
-
nella
parte II, titolo I, capo III, sezione 1, all’articolo 68 “Disposizioni
transitorie”, che i diritti in corso di validità alla data del 31 dicembre 2015
e concessi in conformità con il regolamento (CE) n. 1234/2007, su richiesta dei
produttori, possono essere convertiti in autorizzazioni che hanno lo stesso
periodo di validità dei diritti di impianto dai quali hanno avuto origine e che
tali autorizzazioni scadono al più tardi il 31 dicembre 2018 o non oltre il 31
dicembre 2023, qualora lo Stato membro abbia deciso di prorogare il termine di
conversione al 31 dicembre 2020;
RILEVATO che con nota Ref. Ares
(2015) 172494 del
15 gennaio 2015 la Commissione Europea ha confermato che il Reg. (CE) n.
1234/2007 non indica il periodo di
validità per i diritti di impianto e pertanto i diritti di reimpianto
rilasciati a partire dal 1° agosto 2008 (data di applicazione del Reg. (CE)
479/2008) non hanno data di fine
validità;
VISTO il Decreto
Ministeriale 27 luglio 2000 relativo a “Norme di attuazione del regolamento
(CE) del Consiglio n. 1493/1999 e del regolamento (CE) della Commissione n.
1227/2000, concernenti l'organizzazione comune del mercato vitivinicolo”, in
particolare l'articolo 4, comma 6, che dispone che ciascuna Regione o Provincia
autonoma, in particolare situazioni locali, può limitare l'esercizio del
diritto di reimpianto ad ambiti territoriali omogenei e limitati, al fine di
tutelare le viticolture di qualità e salvaguardare gli ambienti orograficamente difficili e che tali diritti di reimpianto
sono da considerarsi derivanti da estirpazione di pari superficie;
VISTA la Deliberazione
della Giunta Regionale n. 886
del 15.10.2003 con cui la Regione ha limitato il trasferimento
dei diritti nell’ambito del territorio regionale ai sensi del comma 6 lettera
b) dell'articolo 4 del DM 27 luglio 2000;
PRESO ATTO della Circolare
AGEA n. 143 del 17 febbraio 2011 che ha definito le istruzioni generali per la
misurazione dei vigneti in Italia, individuando le modalità per il calcolo
delle superfici vitate e della tolleranza tecnica, nonché fornendo indicazioni
in merito alla gestione delle superfici vitate a seguito dell’applicazione di
tale tolleranza;
VISTA la D.G.R. n. 571 del 10.09.2012
con cui è stato approvato il Piano Operativo in merito all’allineamento delle
superfici vitate registrate nello schedario viticolo, che ha previsto altresì
la generazione di diritti di reimpianto sulla base di quanto stabilito dalla
circolare AGEA n. 143 del 17 febbraio 2011;
VISTO il Decreto MiPAAF n. 1213 del 19 febbraio 2015 “Disposizioni nazionali
di attuazione
del regolamento (UE) n. 1308/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio concernente l'organizzazione comune dei
mercati dei prodotti agricoli” che stabilisce:
-
ai sensi dell’articolo 68, paragrafo
1, del regolamento (UE) n. 1308/2013, il termine ultimo per presentare la
richiesta di conversione in autorizzazioni dei diritti di impianto, concessi ai produttori anteriormente al 31 dicembre
2015, è fissato al 31 dicembre 2020;
-
qualora il 31 dicembre
2015 il diritto di impianto non sia stato utilizzato e sia in corso di validità
esso viene convertito in autorizzazione, previa richiesta avanzata dal titolare
dello stesso;
-
l’autorizzazione, così ottenuta,
avrà la stessa validità del diritto che l’ha generata e qualora non utilizzata
scadrà al più tardi il 31 dicembre 2023;
-
il comma 6 lettera b) dell'articolo 4
del DM 27 luglio 2000 è abrogato;
PRESO ATTO che il citato
regolamento (CE) n. 1234/2007 e s.m.i. non fissa il
periodo di validità relativo ai diritti di reimpianto, concessi a partire dal
1° agosto 2008, bensì fissa il termine del regime transitorio di applicazione
dei diritti, ossia il 31 dicembre 2015;
PRESO ATTO che nel suddetto
caso le domande di conversione in autorizzazione di tutti i diritti di
reimpianto vigenti possono essere presentate fino al 31 dicembre 2015 o fino al
termine deciso dallo Stato membro a norma dell'art. 68, paragrafo 1, secondo
comma, ossia al più tardi il 31 dicembre 2020;
VALUTATO pertanto di
prevedere che i diritti di reimpianto, rilasciati a partire dal 1° agosto 2008,
essendo ancora validi alla data del 31 dicembre 2015, possano essere convertiti
in autorizzazioni entro il termine del 31 dicembre 2020 al fine di consentirne
l'utilizzo per realizzare il reimpianto di superfici vitate entro il 31
dicembre 2023, come previsto dal Decreto MiPAAF n.
1213 del 19 febbraio 2015;
PRESO ATTO dell’emanando Decreto recante “Disposizioni nazionali in
attuazione del Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del
Consiglio concernente l’organizzazione comune dei mercati dei prodotti
agricoli. Sistema delle autorizzazioni per gli impianti viticoli”, e dalla
relativa emananda Circolare AGEA del Direttore
Generale di AGEA Coordinamento;
DATO ATTO di incaricare il
Dirigente del Servizio Promozione delle filiere
del Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca di
definire con apposito provvedimento, i profili di dettaglio a contenuto tecnico
e le modalità procedurali di attivazione della predetta normativa, nonché i
profili organizzativi dell’istruttoria
delle domande che perverranno, in coerenza con l’emanando Decreto del Ministero delle Politiche
Agricole Alimentari e Forestali e della relativa Circolare AGEA Coordinamento;
PRESO ATTO che il presente
provvedimento non comporta nessun onere a carico del bilancio regionale;
DATO ATTO che il Direttore
del Dipartimento attesta la
regolarità e la legittimità del presente Deliberato;
A
voti unanimi espressi nelle forme di legge
DELIBERA
per le motivazioni indicate in premessa che
si intendono completamente richiamate:
1.
di dare atto che :
-
i diritti di reimpianto cessano la
loro validità al 31.12.2015;
-
i diritti di reimpianto non sono
trasferibili a partire dal 1° gennaio 2016;
2.
di disporre la possibilità
per i produttori titolari di diritti di reimpianto concessi ai sensi dell’art.
85 decies del Regolamento (CE) n. 1234/2007 validi e
non ancora utilizzati al 31 dicembre 2015, di convertirli - entro il periodo
della loro validità e comunque non oltre il
31 dicembre 2020 - in autorizzazioni ai sensi del Decreto Ministeriale n. 1213/2015, da
utilizzare entro i termini di scadenza e comunque al più tardi entro del 31
dicembre 2023 e conservano la durata dei diritti che li hanno generati;
3.
di disporre che tali autorizzazioni possano essere
utilizzate per realizzare il reimpianto di superfici vitate da destinare alla
produzione di vini a DOP e IGP;
4.
di eliminare il divieto di trasferimento di diritti di
reimpianto dalla Regione Abruzzo verso altre Regioni;
5.
di disporre che i trasferimenti dei diritti da
considerare validi sono quelli presentati alla competente Agenzia delle Entrate
entro il termine ultimo del 31.12.2015;
6.
di disporre che i diritti dalla riserva regionale
assegnati entro il 31.12.2015, devono essere convertiti in autorizzazioni ed
utilizzati entro la seconda campagna
successiva a quella di assegnazione;
7.
di incaricare il
Dirigente del Servizio competente del Dipartimento Politiche dello Sviluppo
Rurale e della Pesca di definire con apposito provvedimento, i profili di
dettaglio a contenuto tecnico e le modalità procedurali di attivazione della
predetta normativa, nonché i profili organizzativi dell’istruttoria delle domande che perverranno, in coerenza
con l’emanando Decreto del Ministero
delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e la relativa Circolare AGEA Coordinamento;
8.
di dare atto che il presente provvedimento non
comporta nessun onere a carico del bilancio regionale;
9.
di trasmettere il presente atto al Ministero delle Politiche Agricole
Alimentari e Forestali – Direzione Generale delle Politiche Internazionali
dell’Unione Europea – Ufficio PIUE VII Settore Vitivinicolo ed a AGEA
Coordinamento;
10.
di disporre la pubblicazione integrale
della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo e
sul sito internet della Direzione Regionale Agricoltura www.regione.abruzzo.it/agricoltura