Regolamento (CE) n. 1234/2007 e regolamento (UE) n. 1308/2013. Disposizioni transitorie per la gestione del potenziale produttivo viticolo regionale in materia di gestione dei diritti di reimpianto.

 

LA GIUNTA REGIONALE

 

VISTO il Regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009 che ha modificato il Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007, recante l’organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM), abrogando, contestualmente, il Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del 29 aprile 2008, relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo, di seguito OCM vino; tale percorso normativo, pertanto, ha incorporato le disposizioni relative al comparto vitivinicolo già contenute nel regolamento (CE) n. 479/2008;

 

VISTO il Regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione del 27 giugno 2008 che reca le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio relativo all’OCM vino, in ordine, tra l’altro, al potenziale produttivo; visto il citato regolamento (CE) n. 1234/2007, nella parte II, titolo I, capo III, sezione IV bis, sottosezione II, articolo 85 septies, che stabilisce che il regime transitorio dei diritti di impianto si applica fino al 31 dicembre 2015;

 

PRESO ATTO che il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante Organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, per quanto concerne il settore vitivinicolo, dispone:

 

-                   nella parte IV, al capo II “disposizioni transitorie e finali” all’articolo 230, che il regime dei diritti di impianto si continua ad applicare fino al 31 dicembre 2015;

-                   nella parte II, titolo I, capo III “Sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli”, l’introduzione a decorrere dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2030 di un nuovo sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli;

-                   nella parte II, titolo I, capo III, sezione 1, all’articolo 68 “Disposizioni transitorie”, che i diritti in corso di validità alla data del 31 dicembre 2015 e concessi in conformità con il regolamento (CE) n. 1234/2007, su richiesta dei produttori, possono essere convertiti in autorizzazioni che hanno lo stesso periodo di validità dei diritti di impianto dai quali hanno avuto origine e che tali autorizzazioni scadono al più tardi il 31 dicembre 2018 o non oltre il 31 dicembre 2023, qualora lo Stato membro abbia deciso di prorogare il termine di conversione al 31 dicembre 2020;

 

RILEVATO che con   nota Ref. Ares (2015) 172494  del 15 gennaio 2015 la Commissione Europea ha confermato che il Reg. (CE) n. 1234/2007  non indica il periodo di validità per i diritti di impianto e pertanto i diritti di reimpianto rilasciati a partire dal 1° agosto 2008 (data di applicazione del Reg. (CE) 479/2008)  non hanno data di fine validità;

 

VISTO il Decreto Ministeriale 27 luglio 2000 relativo a “Norme di attuazione del regolamento (CE) del Consiglio n. 1493/1999 e del regolamento (CE) della Commissione n. 1227/2000, concernenti l'organizzazione comune del mercato vitivinicolo”, in particolare l'articolo 4, comma 6, che dispone che ciascuna Regione o Provincia autonoma, in particolare situazioni locali, può limitare l'esercizio del diritto di reimpianto ad ambiti territoriali omogenei e limitati, al fine di tutelare le viticolture di qualità e salvaguardare gli ambienti orograficamente difficili e che tali diritti di reimpianto sono da considerarsi derivanti da estirpazione di pari superficie;

 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 886  del 15.10.2003 con cui la Regione ha limitato il trasferimento dei diritti nell’ambito del territorio regionale ai sensi del comma 6 lettera b) dell'articolo 4 del DM 27 luglio 2000;

 

PRESO ATTO della Circolare AGEA n. 143 del 17 febbraio 2011 che ha definito le istruzioni generali per la misurazione dei vigneti in Italia, individuando le modalità per il calcolo delle superfici vitate e della tolleranza tecnica, nonché fornendo indicazioni in merito alla gestione delle superfici vitate a seguito dell’applicazione di tale tolleranza;

 

VISTA la D.G.R. n. 571  del 10.09.2012 con cui è stato approvato il Piano Operativo in merito all’allineamento delle superfici vitate registrate nello schedario viticolo, che ha previsto altresì la generazione di diritti di reimpianto sulla base di quanto stabilito dalla circolare AGEA n. 143 del 17 febbraio 2011;

 

VISTO il Decreto MiPAAF n. 1213 del 19 febbraio 2015 “Disposizioni nazionali di attuazione

del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli” che stabilisce:

-                   ai sensi dell’articolo 68, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013, il termine ultimo per presentare la richiesta di conversione in autorizzazioni dei diritti di impianto, concessi     ai produttori anteriormente al 31 dicembre 2015, è fissato al 31 dicembre 2020;

-                   qualora il 31 dicembre 2015 il diritto di impianto non sia stato utilizzato e sia in corso di validità esso viene convertito in autorizzazione, previa richiesta avanzata dal titolare dello stesso;

-                   l’autorizzazione, così ottenuta, avrà la stessa validità del diritto che l’ha generata e qualora non utilizzata scadrà al più tardi il 31 dicembre 2023;

-                   il comma 6 lettera b) dell'articolo 4 del DM 27 luglio 2000 è abrogato;

 

PRESO ATTO che il citato regolamento (CE) n. 1234/2007 e s.m.i. non fissa il periodo di validità relativo ai diritti di reimpianto, concessi a partire dal 1° agosto 2008, bensì fissa il termine del regime transitorio di applicazione dei diritti, ossia il 31 dicembre 2015;

 

PRESO ATTO che nel suddetto caso le domande di conversione in autorizzazione di tutti i diritti di reimpianto vigenti possono essere presentate fino al 31 dicembre 2015 o fino al termine deciso dallo Stato membro a norma dell'art. 68, paragrafo 1, secondo comma, ossia al più tardi il 31 dicembre 2020;

 

VALUTATO pertanto di prevedere che i diritti di reimpianto, rilasciati a partire dal 1° agosto 2008, essendo ancora validi alla data del 31 dicembre 2015, possano essere convertiti in autorizzazioni entro il termine del 31 dicembre 2020 al fine di consentirne l'utilizzo per realizzare il reimpianto di superfici vitate entro il 31 dicembre 2023, come previsto dal Decreto MiPAAF n. 1213 del 19 febbraio 2015;

 

PRESO ATTO dell’emanando Decreto recante “Disposizioni nazionali in attuazione del Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio concernente l’organizzazione  comune dei mercati dei prodotti agricoli. Sistema delle autorizzazioni per gli impianti viticoli”, e dalla relativa emananda Circolare AGEA del Direttore Generale di AGEA Coordinamento;

 

DATO ATTO di incaricare il Dirigente del Servizio Promozione delle filiere  del Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca di definire con apposito provvedimento, i profili di dettaglio a contenuto tecnico e le modalità procedurali di attivazione della predetta normativa, nonché i profili organizzativi dell’istruttoria  delle domande che perverranno, in coerenza con l’emanando  Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e della relativa Circolare  AGEA Coordinamento;

 

PRESO ATTO che il presente provvedimento non comporta nessun onere a carico del bilancio regionale;

 

DATO ATTO che il Direttore del Dipartimento   attesta  la regolarità e la legittimità del presente Deliberato;

 

A voti unanimi espressi nelle forme di legge

 

DELIBERA

 

per le motivazioni indicate in premessa che si intendono completamente richiamate:

 

1.           di dare atto che :

-                   i diritti di reimpianto cessano la loro validità al 31.12.2015;

-                   i diritti di reimpianto non sono trasferibili a partire dal 1° gennaio 2016;

2.           di disporre la possibilità per i produttori titolari di diritti di reimpianto concessi ai sensi dell’art. 85 decies del Regolamento (CE) n. 1234/2007 validi e non ancora utilizzati al 31 dicembre 2015, di convertirli - entro il periodo della loro validità e comunque non oltre il  31 dicembre 2020 - in autorizzazioni ai sensi del  Decreto Ministeriale n. 1213/2015, da utilizzare entro i termini di scadenza e comunque al più tardi entro del 31 dicembre 2023 e conservano la durata dei diritti che li hanno generati;

3.           di disporre che tali autorizzazioni possano essere utilizzate per realizzare il reimpianto di superfici vitate da destinare alla produzione di vini a DOP e IGP;

4.           di eliminare il divieto di trasferimento di diritti di reimpianto dalla Regione Abruzzo verso altre Regioni;

5.           di disporre che i trasferimenti dei diritti da considerare validi sono quelli presentati alla competente Agenzia delle Entrate entro il termine ultimo del 31.12.2015;

6.           di disporre che i diritti dalla riserva regionale assegnati entro il 31.12.2015, devono essere convertiti in autorizzazioni ed utilizzati  entro la seconda campagna successiva a quella di assegnazione;

7.           di incaricare  il Dirigente del Servizio competente del Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca di definire con apposito provvedimento, i profili di dettaglio a contenuto tecnico e le modalità procedurali di attivazione della predetta normativa, nonché i profili organizzativi dell’istruttoria  delle domande che perverranno, in coerenza con l’emanando  Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e la relativa Circolare  AGEA Coordinamento;

8.           di dare atto che il presente provvedimento non comporta nessun onere a carico del bilancio regionale;

9.           di trasmettere  il presente atto  al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali – Direzione Generale delle Politiche Internazionali dell’Unione Europea – Ufficio PIUE VII Settore Vitivinicolo ed a AGEA Coordinamento;

10.        di disporre la pubblicazione integrale della presente deliberazione  sul  Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo e sul sito internet della Direzione Regionale Agricoltura www.regione.abruzzo.it/agricoltura