L’AUTORITA COMPETENTE
Omissis
DETERMINA
ai sensi dell’art. 3.3 delle “Direttive
Tecniche” allegate alla Delibera di Giunta Regionale n. 479 del 14/6/2010, per
tutto quanto esposto
in premessa che
in questa sede
si intende integralmente riportato:
-
la
ditta F.lli Adezio srl con sede in via Foro n.22,
comune di Ari (CH), è autorizzata alla variante del ripristino ambientale per
la cava di ghiaia in località “Piano di Mare” nel comune di Villamagna (CH),
autorizzata con D.P.G.R. n.189/1987, la cui validità è scaduta il 27/1/2005,
individuata in catasto al Foglio di mappa n. 6 Particella 348/a, nel rispetto
del progetto di “ripristino ambientale in variante” allegato al presente
provvedimento munito del visto della Conferenza dei Servizi del 26/1/2015 e del
Dirigente del Servizio e alle seguenti condizioni:
1.
Prima dell’inizio dei lavori deve
essere aggiornato il DSS redatto ai sensi dell’art.6 del D.Lgs
n.624/1996 e comunicato agli Organi di Vigilanza (Servizio Regionale Risorse
del Territorio e Attività Estrattive – Pescara e Comando Provinciale del Corpo
Forestale dello Stato di Chieti) il nominativo del Direttore Responsabile, cosi
come ogni eventuale variazione;
2.
Presso il cantiere deve essere
tenuto un registro delle operazioni di gestione dei rifiuti, con fogli timbrati
e numerati, nel quale annotare le informazioni sulle caratteristiche
qualitative e quantitative dei materiali conferiti per la verifica annuale da
parte degli Organi di Vigilanza;
3.
Ogni eventuale variazione in
ordine alle caratteristiche del sito, dei materiali conferiti o della
titolarità dell’attività deve essere preventivamente comunicata al Servizio
Regionale Risorse del Territorio e Attività Estrattive per la predisposizione
dei relativi interventi;
4.
la Ditta deve verificare se la tipologia del
materiale lavorato o se le attività pregresse svolte sul sito di provenienza
richiedano la ricerca di ulteriori parametri significativi oltre quelli
previsti nel progetto allegato alla presente autorizzazione;
5.
Il Direttore Responsabile,
alla chiusura dell’attività di coltivazione della cava, dovrà redigere una
dettagliata relazione finale che attesti la regolarità dell’opera eseguita.
6.
La quantità massima di
rifiuti speciali non pericolosi conferibile nel sito è pari a 10.000 mc, come
previsto nel Piano di Utilizzo e nel Cronoprogramma vistati dal Dirigente del
servizio e allegati alla presente.
L’avvio
dei lavori relativi al progetto di ripristino ambientale in variante non è
consentito prima che la Ditta abbia perfezionato l’iscrizione al R.I.P., ai
sensi dell’art.5 del D.M. 5/02/1998 e s. m. ed i., con la competente
Amministrazione Provinciale e stipulato la polizza di garanzia prevista.
Restano
ferme ed invariate tutte le altre prescrizioni e le condizioni contenute nel
DPGR n.189 del 2/3/1987, prorogato con DPGR n.115/1994, DPGR n.303/1997, Decr. Dir. Reg. n.3/2000 e Det.
Dir. Reg. n.DI3/19 del 27/1/2003, e nel progetto ad esso allegato, non in
contrasto con la presente autorizzazione.
Il
presente provvedimento deve essere pubblicato, per estratto, sul Bollettino Ufficiale
della Regione Abruzzo e notificato all’esercente nei modi consentiti dalla
legge nonché trasmesso alla Provincia, al Comune e al Corpo Forestale dello
Stato, per quanto di competenza.
Avverso
il presente provvedimento è ammesso, nei termini e modi di legge decorrenti
dalla notificazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (Legge
n.1034/1971) oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente
della Repubblica (D.P.R. n.1199/1971).
L’AUTORITA
COMPETENTE
Dott.ssa Iris Flacco