Cava di ghiaia in località “Piano Di Mare” Comune di Villamagna (CH).  Ditta F.lli Adezio srl con sede in Ari (CH) – DPGR n.189 del 2/3/1987 Delibera di G.R. n. 479/2010 – Variante progetto di ripristino

 

L’AUTORITA COMPETENTE

 

Omissis

 

DETERMINA

 

ai sensi dell’art. 3.3 delle “Direttive Tecniche” allegate alla Delibera di Giunta Regionale n. 479 del 14/6/2010,  per   tutto  quanto   esposto  in  premessa   che  in  questa   sede  si  intende integralmente  riportato:

-            la ditta F.lli Adezio srl con sede in via Foro n.22, comune di Ari (CH), è autorizzata alla variante del ripristino ambientale per la cava di ghiaia in località “Piano di Mare” nel comune di Villamagna (CH), autorizzata con D.P.G.R. n.189/1987, la cui validità è scaduta il 27/1/2005, individuata in catasto al Foglio di mappa n. 6 Particella 348/a, nel rispetto del progetto di “ripristino ambientale in variante” allegato al presente provvedimento munito del visto della Conferenza dei Servizi del 26/1/2015 e del Dirigente del Servizio e alle seguenti condizioni:

 

1.           Prima dell’inizio dei lavori deve essere aggiornato il DSS redatto ai sensi dell’art.6 del D.Lgs n.624/1996 e comunicato agli Organi di Vigilanza (Servizio Regionale Risorse del Territorio e Attività Estrattive – Pescara e Comando Provinciale del Corpo Forestale dello Stato di Chieti) il nominativo del Direttore Responsabile, cosi come ogni eventuale variazione;

2.           Presso il cantiere deve essere tenuto un registro delle operazioni di gestione dei rifiuti, con fogli timbrati e numerati, nel quale annotare le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei materiali conferiti per la verifica annuale da parte degli Organi di Vigilanza;

3.           Ogni eventuale variazione in ordine alle caratteristiche del sito, dei materiali conferiti o della titolarità dell’attività deve essere preventivamente comunicata al Servizio Regionale Risorse del Territorio e Attività Estrattive per la predisposizione dei relativi interventi;

4.           la Ditta deve verificare se la tipologia del materiale lavorato o se le attività pregresse svolte sul sito di provenienza richiedano la ricerca di ulteriori parametri significativi oltre quelli previsti nel progetto allegato alla presente autorizzazione;

5.           Il Direttore Responsabile, alla chiusura dell’attività di coltivazione della cava, dovrà redigere una dettagliata relazione finale che attesti la regolarità dell’opera eseguita.

6.           La quantità massima di rifiuti speciali non pericolosi conferibile nel sito è pari a 10.000 mc, come previsto nel Piano di Utilizzo e nel Cronoprogramma vistati dal Dirigente del servizio e allegati alla presente.

 

L’avvio dei lavori relativi al progetto di ripristino ambientale in variante non è consentito prima che la Ditta abbia perfezionato l’iscrizione al R.I.P., ai sensi dell’art.5 del D.M. 5/02/1998 e s. m. ed i., con la competente Amministrazione Provinciale e stipulato la polizza di garanzia prevista.

 

Restano ferme ed invariate tutte le altre prescrizioni e le condizioni contenute nel DPGR n.189 del 2/3/1987, prorogato con DPGR n.115/1994, DPGR n.303/1997, Decr. Dir. Reg. n.3/2000 e Det. Dir. Reg. n.DI3/19 del 27/1/2003, e nel progetto ad esso allegato, non in contrasto con la presente autorizzazione.

 

Il presente provvedimento deve essere pubblicato, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo e notificato all’esercente nei modi consentiti dalla legge nonché trasmesso alla Provincia, al Comune e al Corpo Forestale dello Stato, per quanto di competenza.

 

Avverso il presente provvedimento è ammesso, nei termini e modi di legge decorrenti dalla notificazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (Legge n.1034/1971) oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (D.P.R. n.1199/1971).

 

L’AUTORITA COMPETENTE

Dott.ssa Iris Flacco