Decreto Legislativo n. 152 del 03.04.2006 e s.m.i. “Norme in materia ambientale” e Legge Regionale 19.12.2007, n 45 e s.m.i. – Ditta Concordia Trasporti srl - Sede legale sita in Via Trifoni  del Comune di Giulianova. Autorizzazione per la realizzazione e gestione di un impianto di recupero (operazioni R13 – R3) di rifiuti non pericolosi in matrice legnosa, da ubicare in località “Colleranesco –Zona Industriale” del Comune di Giulianova (TE). Volturazione della titolarità da Concordia Trasporti srl a Green Service s.r.l.

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

 

Omissis

 

DETERMINA

 

Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui di seguito si intendono integralmente riportate:

 

1.           di volturare la  titolarità dell'autorizzazione regionale di cui alla - determina dirigenziale n. da21/105 del 14 luglio 2014 avente per oggetto: decreto legislativo n. 152 del 03.04.2006 e s.m.i. “norme in materia ambientale” e legge regionale 19.12.2007, n 45 e s.m.i. – ditta concordia trasporti srl - sede legale sita in via trifoni del comune di giulianova. autorizzazione per la realizzazione e gestione di un impianto di recupero (operazioni r13 – r3) di rifiuti non pericolosi in matrice legnosa, da ubicare in località “colleranesco –zona industriale” del comune di giulianova (te), da concordia trasporti srl a green service s.r.l.

2.           di prescrivere che la società beneficiaria del presente provvedimento provveda, in occasione della comunicazione di avvio dell’impianto a produrre, oltre alla documentazione prevista dalla legge, apposita garanzia finanziaria a favore della regione abruzzo, secondo quanto previsto dalla d.g.r. n. 790/2007 e s.m.i.; 

3.           di confermare integralmente il contenuto del provvedimento in oggetto indicato;

4.           di fare  salvi i successivi accertamenti  che saranno effettuati dal servizio gestione rifiuti in ordine alla sussistenza dei predetti requisiti soggettivi ai sensi della d.g.r. 29.11.2007, n. 1227 e del d.lgs 159/2011 s.m.i. in tema di comunicazioni  antimafia;

5.           di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a revoca o modifica ove risulti accertata pericolosità o dannosità dell'attività esercitata e nei casi di violazione di legge, di normative tecniche e/o delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione, con la eventuale e conseguente applicazione dei provvedimenti previsti all'art. 208, comma 13, del d.lgs. 03.04.2006, n. 152 e s.m.i. e dellal.r. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i.;

6.           di fare salve eventuali ed ulteriori autorizn zioni, visti, pareri, nulla-osta e prescrizioni di competenza di altri enti e organismi, nonché le altre disposizioni e direttive vigenti nella materia, oltre che eventuali diritti di terzi;

7.           di redigere il presente provvedimento in uno originale, anche ai fini della successiva notifica a mezzo del competente suap; 

8.           di trasmettere copia del presente provvedimento al comune di giulianova, all'amministrazione provinciale di teramo, all'a.r.t.a. - distretto provinciale di teramo, all'a.r.t.a.- direzione centrale di pescara, all'albo nazionale gestori ambientali, presso la camera di commercio industria artigianato agricoltura di teramo ed al servizio b.u.r.a. della giunta regionale- pescara;

 

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente tribunale amministrativo regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al capo dello stato entro centoventi giorni dalla notifica.

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dott. Gianfranco Piselli