Nomina del Commissario straordinario dell’A.R.A.P.

 

IL PRESIDENTE DELCONSIGLIO REGIONALE

 

VISTA la L.R. 29 luglio 2011, n. 23 “ Riordino delle funzioni in materia di aree produttive” con cui è stata istituita l'Azienda Regionale delle Aree Produttive, Ente Pubblico Economico, di seguito denominata ARAP;

 

VISTA la DGR 786/C del 19/09/2015 recante "Proposta di revoca del Consiglio di  amministrazione dell'ARAP e nomina di un Commissario straordinario, ai sensi dell'articolo 6, comma 2 della legge regionale 24 marzo 2009, n. 4 (Principi generali in materia di riordino degli Enti regionali)";

 

VISTA la deliberazione n. 47/3 del Consiglio regionale con cui con cui è stata revocato il Consiglio di Amministrazione dell’ARAP , ai sensi dell’art. 6, comma 2 della L.R. 4/2009 e stabilito che  il Commissario straordinario nominato  è assistito nella gestione straordinaria dell'ARAP da due Sub Commissari, individuati tra funzionari regionali, con esperienza nella materia degli ex Consorzi Industriali, oggi ARAP, con il compito di coadiuvare l'attività amministrativa del Commissario medesimo nella fase della gestione straordinaria dell'ARAP, nominati ai sensi dell'art. 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

 

VISTA la deliberazione n. 49/3 del 24/11/2015 del Consiglio regionale, con cui è stato indicato per la nomina quale Commissario dell’ARAP il Sig. Leombroni  Giampiero, nato a Chieti il 21/05/1946;

 

VISTA la dichiarazione resa dal Sig Leombroni Giampiero, in merito all’assenza delle cause di inconferibilità ed incompatibilità, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 8 aprile 2013 n. 39 “Disposizioni in materia di inconferibilita' e incompatibilita' di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190” e all’assenza delle cause ostative, previste dalle leggi vigenti;

 

DATO ATTO che il Servizio Affari Istituzionali ed Europei ha svolto l’istruttoria in merito alla predetta dichiarazione e che la stessa è stata trasmessa al Responsabile per la Prevenzione della corruzione e per la Trasparenza, che nulla ha contestato al designato;

 

VISTA l’accettazione dell’incarico da parte del Sig. Leombroni Giampiero in ordine all’incarico di Commissario straordinario dell’ARAP;

 

CONSIDERATO che il Sig. Leombroni ricopre attualmente l’incarico di Commissario del Consorzio di Bonifica Bacino Moro Sangro e Sinello e Trigno,  giusto decreto del Presidente della Giunta regionale n. 77 del 2 settembre 2015;

 

VISTO l’art. art. 5 bis (Cause di esclusione ed incompatibilità) della L.R. 4/2009 ed in particolare:

-              il comma 5, che testualmente recita  “Sono incompatibili con l'incarico di componente degli organi di vertice, individuali e collegiali, di amministrazione e di controllo degli enti regionali coloro che rivestono una delle predette cariche in altro ente regionale.”;

-              il comma 6 che dispone “I soggetti che si trovano nelle condizioni di incompatibilità di cui al comma 5 o nelle ulteriori condizioni di incompatibilità previste dalle singole leggi di settore, sono tenuti a rimuovere la relativa causa, pena la decadenza dalla carica, entro il termine di quindici giorni dalla data della contestazione della stessa all'interessato da parte dell'Ente presso cui il soggetto nominato ricopre il proprio incarico o dei competenti uffici del Consiglio regionale. Si applicano, a tal fine, gli obblighi di comunicazione e autocertificazione, con le relative procedure, di cui rispettivamente ai commi 2 e 3;

 

RITENUTO dover provvedere in attuazione  dell’indicazione espressa dal Consiglio regionale, con la richiamata deliberazione n. 49/3 alla nomina del commissario straordinario  dell’ARAP nella persona di Leombroni Giampiero;

 

DECRETA

 

Per le motivazioni esposte in narrativa:

 

-                   di nominare, quale commissario straordinario dell’ARAP ai sensi dell’art. 6, comma 2 della L.R. 4/2009 il sig.: Leombroni Giampiero, nato a Chieti il 21.05.1946;

-                   di disporre che il soggetto nominato è tenuto  a certificare, con cadenza annuale, entro il 30 marzo, la sussistenza o la non sussistenza delle condizioni, di inconferibilità e di incompatibilità, ai sensi dell’art. 5 bis, comma 1 della L.R. 4/2009, anche relativamente alle cause previste dal D.Lgs 39/2013, all'Ente regionale presso cui ricopre il proprio incarico, nonché al Servizio competente del Consiglio regionale;

-                   di disporre la notifica del presente decreto:

·                    al nominato destinatario dell’atto;

·                    all’ARAP.

-                   di demandare alla Giunta regionale l’adozione di quanto necessario per lo svolgimento dell’incarico di Commissario straordinario  compresa la determinazione della misura del compenso per lo svolgimento dell’incarico che comunque è a carico dell’ARAP;

-                   di dare atto che il Servizio competente del Consiglio regionale procederà alla contestazione dell’eventuale causa di incompatibilità, ai sensi del comma 6 del medesimo art.5 bis della L.R. 4/2009;

-                   di trasmettere il presente atto, per quanto di competenza:

·             al Presidente della Giunta regionale;

·             all’Assessore allo Sviluppo economico della Regione Abruzzo;

 

IL PRESIDENTE

Dott. Giuseppe Di Pangrazio

 

Segue Allegato