IL
PRESIDENTE DELCONSIGLIO REGIONALE
VISTA la L.R. 29 luglio
2011, n. 23 “ Riordino delle funzioni in materia di
aree produttive” con cui è stata istituita l'Azienda Regionale delle Aree Produttive,
Ente Pubblico Economico, di seguito denominata ARAP;
VISTA la DGR 786/C del
19/09/2015 recante "Proposta di revoca del Consiglio di amministrazione dell'ARAP e nomina di
un Commissario straordinario, ai sensi dell'articolo 6, comma 2 della legge
regionale 24 marzo 2009, n. 4 (Principi generali in materia di riordino degli
Enti regionali)";
VISTA la deliberazione
n. 47/3 del Consiglio regionale con cui con cui è stata revocato il Consiglio
di Amministrazione dell’ARAP , ai sensi dell’art. 6, comma 2 della L.R. 4/2009
e stabilito che il Commissario
straordinario nominato è assistito nella
gestione straordinaria dell'ARAP da due Sub Commissari, individuati tra funzionari
regionali, con esperienza nella materia degli ex Consorzi Industriali, oggi
ARAP, con il compito di coadiuvare l'attività amministrativa del Commissario
medesimo nella fase della gestione straordinaria dell'ARAP, nominati ai sensi
dell'art. 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
VISTA la deliberazione
n. 49/3 del 24/11/2015 del Consiglio regionale, con cui è stato indicato per la
nomina quale Commissario dell’ARAP il Sig. Leombroni Giampiero, nato a Chieti il
21/05/1946;
VISTA la dichiarazione resa dal Sig Leombroni Giampiero, in merito all’assenza delle cause
di inconferibilità ed incompatibilità, ai sensi e per
gli effetti del D.Lgs. 8 aprile 2013 n. 39
“Disposizioni in materia di inconferibilita' e incompatibilita' di incarichi presso le pubbliche
amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma
dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190” e
all’assenza delle cause ostative, previste dalle leggi vigenti;
DATO ATTO che il Servizio
Affari Istituzionali ed Europei ha svolto l’istruttoria in merito alla predetta
dichiarazione e che la stessa è stata trasmessa al Responsabile per la
Prevenzione della corruzione e per la Trasparenza, che nulla ha contestato al
designato;
VISTA l’accettazione
dell’incarico da parte del Sig. Leombroni Giampiero in ordine all’incarico di
Commissario straordinario dell’ARAP;
CONSIDERATO che il Sig.
Leombroni ricopre attualmente l’incarico di Commissario del Consorzio di
Bonifica Bacino Moro Sangro e Sinello e Trigno, giusto decreto del Presidente della
Giunta regionale n. 77 del 2 settembre 2015;
VISTO l’art. art. 5 bis
(Cause di esclusione ed incompatibilità) della L.R.
4/2009 ed in particolare:
-
il comma 5, che testualmente
recita “Sono incompatibili con
l'incarico di componente degli organi di vertice, individuali e collegiali, di
amministrazione e di controllo degli enti regionali coloro che rivestono una
delle predette cariche in altro ente regionale.”;
-
il comma 6 che dispone “I soggetti
che si trovano nelle condizioni di incompatibilità di cui al comma 5 o nelle
ulteriori condizioni di incompatibilità previste dalle singole leggi di
settore, sono tenuti a rimuovere la relativa causa, pena la decadenza dalla
carica, entro il termine di quindici giorni dalla data della contestazione
della stessa all'interessato da parte dell'Ente presso cui il soggetto nominato
ricopre il proprio incarico o dei competenti uffici del Consiglio regionale. Si
applicano, a tal fine, gli obblighi di comunicazione e autocertificazione, con
le relative procedure, di cui rispettivamente ai commi 2 e 3;
RITENUTO dover provvedere
in attuazione
dell’indicazione espressa dal Consiglio regionale, con la
richiamata deliberazione n. 49/3 alla nomina del commissario straordinario dell’ARAP nella persona di Leombroni
Giampiero;
DECRETA
Per
le motivazioni esposte in narrativa:
-
di nominare, quale commissario straordinario
dell’ARAP ai sensi dell’art. 6, comma 2 della L.R. 4/2009 il sig.: Leombroni
Giampiero, nato a Chieti il 21.05.1946;
-
di disporre che il soggetto nominato è tenuto a certificare, con cadenza annuale, entro il
30 marzo, la sussistenza o la non sussistenza delle condizioni, di inconferibilità e di incompatibilità, ai sensi dell’art. 5
bis, comma 1 della L.R. 4/2009, anche relativamente alle cause previste dal D.Lgs 39/2013, all'Ente regionale presso cui ricopre il
proprio incarico, nonché al Servizio competente del Consiglio regionale;
-
di disporre la notifica del presente decreto:
·
al nominato destinatario dell’atto;
·
all’ARAP.
-
di demandare alla Giunta regionale l’adozione di quanto
necessario per lo svolgimento dell’incarico di Commissario straordinario compresa la determinazione della misura del
compenso per lo svolgimento dell’incarico che comunque è a carico dell’ARAP;
-
di dare atto che il Servizio competente del Consiglio
regionale procederà alla contestazione dell’eventuale causa di incompatibilità,
ai sensi del comma 6 del medesimo art.5 bis della L.R. 4/2009;
-
di trasmettere il presente atto, per quanto di
competenza:
·
al Presidente della Giunta regionale;
·
all’Assessore
allo Sviluppo economico della Regione Abruzzo;
IL PRESIDENTE
Dott.
Giuseppe Di Pangrazio