IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
VISTO
il Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con
D.P.R. 8.2.1954, n. 320;
VISTA
la legge 24 agosto 1991, n. 281, recante: “legge quadro in materia di affezione
e prevenzione del randagismo”;
VISTA
la legge 20 luglio 2004, n. 189;
VISTO
l’art. 10 della Convenzione Europea per la protezione
degli animali da compagnia, approvata a Strasburgo il 13.11.1987 e firmata
dall’Italia;
VISTO
il D. Lgs. 27 gennaio 1992,
n. 116 “Attuazione della Direttiva n. 86/609/CEE in materia di protezione degli
animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici”;
VISTA
la Legge 22.11.1993, n. 473 “Nuove norme contro il maltrattamento degli
animali”;
VISTO
il provvedimento 18 marzo 1999, ovvero l’accordo tra Governo, Regioni,
Province, Comuni e Comunità Montane relativo ai “Criteri informativi per il
coordinamento delle attività delle Regioni, delle Province, dei Comuni e delle
Comunità Montane in materia di animali d’affezione e di prevenzione del
randagismo”;
VISTA la Circolare del Ministero della
Sanità n. 5 del 14.5.2001 “Attuazione della Legge 14.8.1991, n. 281”;
VISTO
il Decreto del Ministro della Salute 6 maggio 2008;
VISTA
l’Ordinanza 6 agosto 2008 del Ministro del Lavoro, della Salute e delle
Politiche Sociali concernente misure per l’identificazione e la registrazione
della popolazione canina;
VISTA
l’Ordinanza del Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali 3
marzo 2009 concernente la tutela dell’incolumità pubblica dall’aggressione dei
cani;
VISTA
l’Ordinanza del Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali 16
luglio 2009 recante misure per garantire la tutela e il benessere degli animali
di affezione anche in applicazione degli artt. 55 e 56 del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;
VISTO
l’Accordo 6 marzo 2003 tra il Ministro della Salute, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano in materia di benessere degli animali da compagnia
e pet-therapy;
VISTA
la Legge Regionale 18 dicembre 2013, n. 47 recante:
“Norme sul controllo del randagismo, anagrafe canina e protezione degli animali
d’affezione” e, in particolare, l’art. 6, comma 3° della legge che prevede
l’istituzione, presso il Servizio Veterinario (ndr. Servizio Sanità Veterinaria e Sicurezza
Alimentare) della Direzione Politiche della Salute della Regione Abruzzo,
dell’Albo regionale delle Strutture di Ricovero, ove il legale rappresentante
della Struttura è tenuto ad iscriverla entro 60 giorni dall’inizio
dell’attività a pena della decadenza dell’autorizzazione sanitaria;
TENUTO
CONTO che l’art. 6 – comma 4° - della L.R. n.
47/2013 fissa in almeno 300 metri la distanza delle Strutture di Ricovero
pubbliche e private dai nuclei abitati, da insediamenti urbani e strutture
sanitarie e annonarie;
VISTA
la nota Pec del 18.12.2014 e ricevuta al protocollo
del Servizio in data 23.12.2014, al n. RA/342103/SA.19, con la quale viene
implicitamente richiesta la iscrizione all’Albo regionale delle Strutture di
Ricovero della Struttura Canile Asilo sita in Loc.
Rovana di Lecce dei Marsi (AQ);
RICHIAMATA
la propria nota interlocutoria prot. n. RA.2883
dell’8.1.2015 con la quale sono state richieste integrazioni ed elementi
integrativi di giudizio per l’istruttoria dell’istanza prodotta;
VISTA
la successiva nota del 4.11.2015, ricevuta il 10.11.2015 al prot.
n. RA.282253 avanzata dall’Amministratore Unico e Legale Rappresentante della Soc. Canile Marsicano S.r.l., - P.IVA 01875510669 con sede
legale in Via del Pretato s.n.c. – 67050 Lecce dei
Marsi (AQ) – con la integra la precedente richiesta di iscrizione nell’Albo
regionale delle Strutture di Ricovero per cani e gatti del canile Asilo sito in Lecce dei Marsi – Loc. Rovana e contraddistinto al N.C.E.U. al Fg. 6 part. 66, 69, 136 e 137;
ACCERTATO
che la documentazione trasmessa risulta idonea ad iscrivere la Struttura
nell’Albo Regionale delle Strutture di Ricovero e dato atto che tale Struttura
deve essere iscritta tra gli “ASILI” (cfr.
punto c) comma 1° -art. 6 della L.R. 18 dicembre 2013, n. 47), in quanto
trattasi di Struttura privata destinata al ricovero di cani e gatti in modo
permanente;
RITENUTO
di poter quindi accogliere la istanza in parola,
giusta art. 6, comma 3°, della L.R. 18 dicembre
2013, n. 47;
RITENUTA
la regolarità tecnico-amministrativa del presente provvedimento;
VISTA
la L.R. 14 settembre 1999, n. 77 recante “Norme in
materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo” e le sue successive modifiche ed
integrazioni;
DETERMINA
Per le ragioni e le finalità espresse in
narrativa
1.
di iscrivere, ai sensi
dell’art. 6 comma 3° della L.R. 18 dicembre 2013, n. 47 la Struttura
Canile/ASILO ubicata in Lecce dei Marsi – Loc.
Rovana, e contraddistinto al N.C.E.U. al
Fg. 6 part. 66, 69, 136 e 137, capace di Max. n. 400
posti cane, nell’Albo Regionale delle Strutture di Ricovero al:
n. 13
dell’Albo,
giusta richiesta avanzata dall’Amministratore Unico e Legale Rappresentante
della Soc. Canile Marsicano S.r.l., in P.IVA
01875510669 con sede legale in Via del Pretato s.n.c.
– 67050 Lecce dei Marsi (AQ);
2.
di dare atto che
l’Amministratore Unico e Legale Rappresentante della Soc.
Canile Marsicano S.r.l. dovrà in ogni caso rispettare le condizioni imposte dal
parere igienico sanitario della ASL n. 1 – Dipartimento di Prevenzione prot. n. 328 del 16.4.2003;
3.
di invitare l’Amministratore
Unico e Legale Rappresentante della Soc. Canile
Marsicano S.r.l., ad affiggere
sull’esterno della Struttura di ricovero l’orario di apertura al pubblico;
4.
di incaricare il Servizio di
Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche della ASL di Avezzano,
Sulmona, L’Aquila alla vigilanza veterinaria sulla Struttura di cui al punto
1);
5.
di trasmettere copia del
presente provvedimento all’Amministratore Unico e Legale Rappresentante della Soc. Canile Marsicano S.r.l., in P.IVA 01875510669 con sede
legale in Via del Pretato s.n.c. – 67050 Lecce dei
Marsi (AQ);
6.
di trasmettere copia del
presente provvedimento al Sig. Sindaco del Comune di Lecce dei Marsi (AQ)-
quale autorità sanitaria del Comune di Lecce dei Marsi ed al Direttore del
Servizio Veterinario di Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche
della ASL di Avezzano, Sulmona, L’Aquila;
7.
di pubblicare il presente
provvedimento sul B.U.R.A. (Bollettino Ufficiale della regione Abruzzo) e sul
sito della Regione Abruzzo;
8.
di trasmettere copia della
presente determinazione al Direttore Dipartimentale DPF, ai sensi dell’art. 16
della L.R. 10 maggio 2002, n. 7.
IL
DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Giuseppe Bucciarelli