L.R. 18 dicembre 2013, n. 47, art. 6, comma 3°. Iscrizione all’Albo regionale delle Strutture di Ricovero per cani e gatti del Canile Asilo sito in Lecce dei Marsi (AQ) Loc. Rovana della Soc. Canile Marsicano S.r.l., in P.IVA 01875510669 con sede legale in Via del Pretato s.n.c. – 67050 Lecce dei Marsi (AQ).

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

 

VISTO il Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con D.P.R. 8.2.1954, n. 320;

 

VISTA la legge 24 agosto 1991, n. 281, recante: “legge quadro in materia di affezione e prevenzione del randagismo”;

 

VISTA la legge 20 luglio 2004, n. 189;

 

VISTO l’art. 10 della Convenzione Europea per la protezione degli animali da compagnia, approvata a Strasburgo il 13.11.1987 e firmata dall’Italia;

 

VISTO il D. Lgs. 27 gennaio 1992, n. 116 “Attuazione della Direttiva n. 86/609/CEE in materia di protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici”;

 

VISTA la Legge 22.11.1993, n. 473 “Nuove norme contro il maltrattamento degli animali”;

 

VISTO il provvedimento 18 marzo 1999, ovvero l’accordo tra Governo, Regioni, Province, Comuni e Comunità Montane relativo ai “Criteri informativi per il coordinamento delle attività delle Regioni, delle Province, dei Comuni e delle Comunità Montane in materia di animali d’affezione e di prevenzione del randagismo”;

 

VISTA            la Circolare del Ministero della Sanità n. 5 del 14.5.2001 “Attuazione della Legge 14.8.1991, n. 281”;

 

VISTO il Decreto del Ministro della Salute 6 maggio 2008;

 

VISTA l’Ordinanza 6 agosto 2008 del Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali concernente misure per l’identificazione e la registrazione della popolazione canina;

 

VISTA l’Ordinanza del Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali 3 marzo 2009 concernente la tutela dell’incolumità pubblica dall’aggressione dei cani;

 

VISTA l’Ordinanza del Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali 16 luglio 2009 recante misure per garantire la tutela e il benessere degli animali di affezione anche in applicazione degli artt. 55 e 56 del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;

 

VISTO l’Accordo 6 marzo 2003 tra il Ministro della Salute, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano in materia di benessere degli animali da compagnia e pet-therapy;

 

VISTA la Legge Regionale 18 dicembre 2013, n. 47 recante: “Norme sul controllo del randagismo, anagrafe canina e protezione degli animali d’affezione” e, in particolare, l’art. 6, comma 3° della legge che prevede l’istituzione, presso il Servizio Veterinario (ndr. Servizio Sanità Veterinaria e Sicurezza Alimentare) della Direzione Politiche della Salute della Regione Abruzzo, dell’Albo regionale delle Strutture di Ricovero, ove il legale rappresentante della Struttura è tenuto ad iscriverla entro 60 giorni dall’inizio dell’attività a pena della decadenza dell’autorizzazione sanitaria;

 

TENUTO CONTO che l’art. 6 – comma 4° - della L.R. n. 47/2013 fissa in almeno 300 metri la distanza delle Strutture di Ricovero pubbliche e private dai nuclei abitati, da insediamenti urbani e strutture sanitarie e annonarie;

 

VISTA la nota Pec del 18.12.2014 e ricevuta al protocollo del Servizio in data 23.12.2014, al n. RA/342103/SA.19, con la quale viene implicitamente richiesta la iscrizione all’Albo regionale delle Strutture di Ricovero della Struttura Canile Asilo sita in Loc. Rovana di Lecce dei Marsi (AQ);

 

RICHIAMATA la propria nota interlocutoria prot. n. RA.2883 dell’8.1.2015 con la quale sono state richieste integrazioni ed elementi integrativi di giudizio per l’istruttoria dell’istanza prodotta;

 

VISTA la successiva nota del 4.11.2015, ricevuta il 10.11.2015 al prot. n. RA.282253 avanzata dall’Amministratore Unico e Legale Rappresentante della Soc. Canile Marsicano S.r.l., - P.IVA 01875510669 con sede legale in Via del Pretato s.n.c. – 67050 Lecce dei Marsi (AQ) – con la integra la precedente richiesta di iscrizione nell’Albo regionale delle Strutture di Ricovero per cani e gatti del canile Asilo sito in  Lecce dei Marsi – Loc. Rovana e contraddistinto al N.C.E.U. al Fg. 6 part. 66, 69, 136 e 137;

 

ACCERTATO che la documentazione trasmessa risulta idonea ad iscrivere la Struttura nell’Albo Regionale delle Strutture di Ricovero e dato atto che tale Struttura deve essere iscritta tra gli “ASILI” (cfr. punto c) comma 1° -art. 6 della L.R. 18 dicembre 2013, n. 47), in quanto trattasi di Struttura privata destinata al ricovero di cani e gatti in modo permanente;

 

RITENUTO di poter quindi accogliere la istanza in parola, giusta art. 6, comma 3°, della L.R. 18 dicembre 2013, n. 47;

 

RITENUTA la regolarità tecnico-amministrativa del presente provvedimento;

 

VISTA la L.R. 14 settembre 1999, n. 77 recante “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo”  e le sue successive modifiche ed integrazioni;

 

DETERMINA

 

Per le ragioni e le finalità espresse in narrativa

 

1.               di iscrivere, ai sensi dell’art. 6 comma 3° della L.R. 18 dicembre 2013, n. 47 la Struttura Canile/ASILO ubicata in Lecce dei Marsi – Loc. Rovana,  e contraddistinto al N.C.E.U. al Fg. 6 part. 66, 69, 136 e 137, capace di Max. n. 400 posti cane, nell’Albo Regionale delle Strutture di Ricovero al:

n. 13

dell’Albo, giusta richiesta avanzata dall’Amministratore Unico e Legale Rappresentante della Soc. Canile Marsicano S.r.l., in P.IVA 01875510669 con sede legale in Via del Pretato s.n.c. – 67050 Lecce dei Marsi (AQ);

2.               di dare atto che l’Amministratore Unico e Legale Rappresentante della Soc. Canile Marsicano S.r.l. dovrà in ogni caso rispettare le condizioni imposte dal parere igienico sanitario della ASL n. 1 – Dipartimento di Prevenzione prot. n. 328 del 16.4.2003; 

3.               di invitare l’Amministratore Unico e Legale Rappresentante della Soc. Canile Marsicano S.r.l.,  ad affiggere sull’esterno della Struttura di ricovero l’orario di apertura al pubblico;

4.               di incaricare il Servizio di Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche della ASL di Avezzano, Sulmona, L’Aquila alla vigilanza veterinaria sulla Struttura di cui al punto 1);

5.               di trasmettere copia del presente provvedimento all’Amministratore Unico e Legale Rappresentante della Soc. Canile Marsicano S.r.l., in P.IVA 01875510669 con sede legale in Via del Pretato s.n.c. – 67050 Lecce dei Marsi (AQ);

6.               di trasmettere copia del presente provvedimento al Sig. Sindaco del Comune di Lecce dei Marsi (AQ)- quale autorità sanitaria del Comune di Lecce dei Marsi ed al Direttore del Servizio Veterinario di Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche della ASL di Avezzano, Sulmona, L’Aquila;

7.               di pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.A. (Bollettino Ufficiale della regione Abruzzo) e sul sito della Regione Abruzzo;

8.               di trasmettere copia della presente determinazione al Direttore Dipartimentale DPF, ai sensi dell’art. 16 della L.R. 10 maggio 2002, n. 7.

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dott. Giuseppe Bucciarelli