Legge Regionale 11 agosto 2011, n. 28 - Modalità di effettuazione del versamento del contributo per l’esercizio delle funzioni regionali e dei diritti di istruttoria e spese di conservazione e consultazione dei progetti e revoca della DGR n. 837 del 28.11.2011.

 

LA GIUNTA REGIONALE

 

VISTA la legge regionale n. 28 del 11 agosto 2011 recante “Norme per la riduzione del rischio sismico e modalità di vigilanza e controllo su opere e costruzioni in zone sismiche”, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo n. 51 del 26 agosto 2011 (di seguito LR 28/2011);

 

VISTO l’art. 15 della citata LR 28/2011, con il quale si stabilisce che per “il deposito dei progetti ai sensi dell'art. 9 è dovuta, da parte dei soggetti privati richiedenti, la corresponsione di un contributo per l'esercizio delle funzioni regionali di cui all'art. 2, e di diritti e spese per lo svolgimento delle attività istruttorie e dell'attività di conservazione e consultazione dei progetti da parte delle strutture tecniche provinciali competenti per territorio”;

 

VISTO il Regolamento consiliare adottato con Decreto 05.08.2015, n. 3/REG recante “Regolamento attuativo della legge regionale 11 agosto 2011, n. 28 (Norme per la riduzione del rischio sismico e modalità di vigilanza e controllo su opere e costruzioni in zone sismiche)” (di seguito indicato Regolamento), pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo n. 30 del 19.08.2015;

 

RILEVATO che in attuazione all’art. 15 della citata LR n. 28/2011, la Giunta Regionale aveva provveduto a  definire e quantificare gli oneri relativi ai contributi per l’esercizio delle funzioni regionali e dei diritti per l’esercizio delle funzioni provinciali, approvati in Allegato A alla DGR n. 837 del 28.11.2011 recante “Attuazione art. 15 della L.R. n. 28 del 11.08.2011 recante “Norme per la riduzione del rischio sismico e modalità di vigilanza e controllo su opere e costruzioni in zone sismiche” - Definizione dei contributi per l’esercizio delle funzioni regionali e dei diritti e spese per l’esercizio delle funzioni provinciali”;

 

RILEVATO che la suddetta Deliberazione di Giunta Regionale n. 837 del 28.11.2011 risulta non conforme ai criteri generali approvati con il citato Regolamento e che, pertanto, risulta necessario procedere all’approvazione del nuovo tariffario e alla revoca della suddetta DGR n. 837/2011;

 

VISTO il documento istruttorio in Allegato A al presente atto, redatto dal Servizio Prevenzione dei Rischi di Protezione Civile, in cui sono indicati i riferimenti normativi e le motivazioni per le quali si ritiene necessario adottare i provvedimenti in argomento;

 

VISTO l’Allegato B denominato “Determinazione dell’entità e modalità di versamento dei contributi per l’esercizio delle funzioni regionali e dei diritti e spese per l’esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo sulle costruzioni in zona sismica”, elaborato in attuazione all’art. 15 della citata LR n. 28/2011 sulla base dei criteri generali dettati dal Regolamento;

 

RILEVATO che gli oneri indicati in Allegato B, in mancanza di dati statistici puntuali, sono quantificati in base alle informazioni sull’attività pregressa “stimate” dagli uffici competenti della Provincia (come da criteri indicati nel Regolamento) e, quindi, si ritiene necessario procedere ad una fase sperimentale di “prima applicazione”, per un periodo di 6 mesi dalla data di pubblicazione sul BURA, finalizzata alla valutazione della loro effettiva efficacia;

 

RITENUTO, di avviare, nell’ambito della generale funzione di indirizzo e di coordinamento proprie della Regione Abruzzo, la suddetta attività di monitoraggio attraverso il Servizio Prevenzione dei Rischi di Protezione Civile, in coordinamento con i Tavoli Tecnici Scientifici e di Coordinamento, istituiti con l’art. 1, commi 4 e 5 della LR 28/2011, avvalendosi del contributo degli Enti Locali, delle associazioni di categoria e degli Ordini professionali coinvolti nelle procedure approvate con il presente atto;

 

DATO ATTO:

-                   del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e legittimità del presente atto, espresso dal Dirigente del Servizio Prevenzione dei Rischi di Protezione Civile;

-                   del parere favorevole del Direttore in merito alla coerenza dell’atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati dalla Giunta Regionale alla Direzione LL.PP., Ciclo Idrico Integrato, Difesa del Suolo e della Costa, Protezione Civile;

 

Dopo puntuale istruttoria favorevole da parte della struttura competente;

 

A voti espressi nelle forme di legge,

 

DELIBERA

 

Per le motivazioni riportate in narrativa

 

1.           di approvare il documento in allegato b “determinazione dell’entità e modalità di versamento dei contributi per l’esercizio delle funzioni regionali e dei diritti e spese per l’esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo sulle costruzioni in zona sismica”, redatto ai sensi della legge regionale n. 28 del 11 agosto 2011 e del relativo regolamento attuativo n. 3/2015, parte integrante e sostanziale del presente atto;

2.           di disporre il monitoraggio dell’efficacia e della congruità delle tariffe indicate nel documento in allegato b, per un periodo di 6 mesi dalla data di pubblicazione sul bura riservandosi, alla scadenza del suddetto periodo di sperimentazione, la possibilità della conferma o, qualora se ne ravveda la necessità e l’opportunità, la possibilità di apportare revisioni e/o aggiornamenti al medesimo documento;

3.           di specificare che:

a.           le tariffe sperimentali in allegato b risultano tra le più basse tra quelle adottate da altre regioni con confrontabile situazione di pericolosità sismica;

b.           per il monitoraggio di cui al punto 2, saranno rinnovate le interlocuzioni con gli ordini professionali e le associazioni di categoria interessate;   

 

 

c.           le disposizioni di cui all’allegato b, approvate con il presente atto, avranno efficacia il giorno successivo alla data di pubblicazione sul bura;

d.           gli introiti derivanti dagli oneri di cui al punto 1, sono vincolati alla copertura delle spese indicate all’art. 15, commi 4 e 5;

e.           gli introiti derivanti dal contributi per l’esercizio delle funzioni regionali, saranno allocati sui predisposti capitoli regionali di entrata n. 35107 (03.05.001) e di spesa 151304 (05.01.003) istituiti allo scopo dall’art. 21 dalla medesima lr 28/2011;

4.           di revocare integralmente la deliberazione n. 837 del 28.11.2011 recante “attuazione art. 15 della l.r. n. 28 del 11.08.2011 recante “norme per la riduzione del rischio sismico e modalità di vigilanza e controllo su opere e costruzioni in zone sismiche” - definizione dei contributi per l’esercizio delle funzioni regionali e dei diritti e spese per l’esercizio delle funzioni provinciali”;

5.           di specificare che l’attuazione delle funzioni regionali del presente di cui all’art. 2 della citata l.r. 28/2011 ed il monitoraggio dell’applicazione delle procedure di cui al presente atto, è di competenza del dipartimento opere pubbliche, governo del territorio e politiche ambientali, servizio prevenzione dei rischi di protezione civile;

6.           di pubblicare il presente provvedimento sul BURA e di darne ampia diffusione attraverso il sito web ufficiale della Regione Abruzzo.

 

Segue Allegato