Ripartizione disponibilità per l’anno 2015 destinata al “Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli” assegnata alla Regione Abruzzo ai sensi del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 19.03.2015.

 

LA GIUNTA REGIONALE

 

VISTO il D.L. 31 agosto 2013, n. 102 “Disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonché di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici”;

 

VISTO il comma 5 dell’art. 6 del suddetto D.L. 31.08.2013, n.102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124 che ha istituito presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti un Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli, con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015;

 

CONSIDERATO che per realizzare le finalità del D.L.102/2013, convertito nella L.28.10.2013, n. 124, il comma 2 dell’art. 1 del D.M. 14.05.2014 stabilisce di destinare le risorse del Fondo, disponibili unitamente ad eventuali stanziamenti regionali, ai Comuni ad alta tensione abitativa, come individuati dalla delibera CIPE del 13.11.2003, n. 87, compresi i Comuni capoluogo di provincia non inclusi nella predetta delibera che consente una ripartizione più aderente alle reali situazioni del mercato degli affitti, in quanto in detti Comuni i canoni di locazione sono più elevati rispetto al restante territorio regionale;

 

VISTO il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 19.03.2015 recante “Riparto della disponibilità 2015 relativo al Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli” con il quale è stata ripartita tra le Regioni la disponibilità di € 32,730 milioni a valere sul “Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli” - Annualità 2015- di cui all’art. 6, comma 5 del D.L. 31.08.2013, n. 102, convertito con modificazioni nella Legge 28.10.2013, n.124;

 

VISTA la tabella allegata al suddetto Decreto nella quale la Regione Abruzzo figura con un finanziamento di € 335.760,42;

 

DATO ATTO che per morosità incolpevole s’intende la sopravvenuta impossibilità a provvedere al pagamento del canone locativo a seguito della perdita o consistente riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare, come stabilito dall’art. 2 del D.M.14.05.2014, e le cause possono essere:

1.      Perdita del lavoro per licenziamento;

2.      Accordi aziendali o sindacali con consistente riduzione dell’orario di lavoro;

3.      Cassa integrazione ordinaria o straordinaria che limiti la capacità reddituale;

4.      Mancato rinnovo di contratti a termine o di lavori atipici;

5.      Cessazioni di attività libero-professionali o di imprese registrate derivanti da cause di forza maggiore o da perdita di avviamento in misura consistente;

6.      Malattia grave;

7.      Infortunio o decesso del componente del nucleo familiare che abbia comportato o la consistente riduzione del reddito complessivo del nucleo medesimo o la necessità dell’impiego di parte notevole del reddito per fronteggiare rilevanti spese mediche e assistenziali;

 

DATO ATTO che:

-            i criteri e le priorità per l’accesso ai contributi sono stabiliti dagli articoli 3 e 5 del Decreto del Ministero del 14.05.2014 che i Comuni dovranno verificare per consentire l’accesso ai contributi;

-            i Comuni devono procedere all’adozione delle misure necessarie per comunicare alle Prefetture -Uffici Territoriali del Governo- l’elenco dei soggetti richiedenti che abbiano i requisiti per l’accesso al contributo, al fine di programmare misure di graduazione dell’intervento della forza pubblica nell’esecuzione dei provvedimenti di sfratto;

 

CONSIDERATO:

-        che il comma 2 dell’articolo unico del Decreto 19.03.2015 conferma ogni disposizione contenuta nel Decreto del Ministero Infrastrutture e Trasporti del 14.05.2014;

-        che l’art. 4 del Decreto 14.05.2014 stabilisce che il contributo concedibile per sanare la morosità incolpevole accertata non può superare l’importo di € 8.000,00;

-        che, a seguito di monitoraggio sull’utilizzo delle risorse, si è evidenziato uno scarso numero di richieste pervenute ai Comuni, presumibilmente dovuto all’esiguità del contributo;

 

RITENUTO:

-            di poter ripartire la dotazione finanziaria per l’anno 2015 tra i Comuni ad alta tensione abitativa e Comuni capoluogo, come disposto dal comma 2 dell’art. 1 del DM 14.05.2014;

-            che il criterio maggiormente idoneo in tale fattispecie, per una più equa ripartizione delle risorse, debba essere quella del riparto di queste in proporzione alla popolazione residente, risultante dall’ultimo censimento 2011 –G.U. n. 294 del 18.12.2012;

-            di poter autorizzare i Comuni di cui alla delibera CIPE del 13.11.2003, n. 87 a stabilire l’importo massimo del contributo concedibile fino ad € 4.500,00;

 

DATO ATTO che il presente provvedimento comporta impegno di spesa a carico del bilancio regionale, di fondi Statali a destinazione vincolata di € 335.760,42 disponibili sul capitolo 261521/S, UPB 03.01.002, del bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario, accertati con Determina Dirigenziale DPC022/16 del 14.09.2015;

 

PRESO ATTO della regolarità tecnico-amministrativa e della legittimità del presente provvedimento attestata, con le firme apposte in calce al medesimo, dal Dirigente del Servizio Edilizia Sociale (Residenziale Pubblica, Scolastica e di Culto) e dal Direttore del Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del Territorio e Politiche Ambientali, ognuno per le proprie competenze;

 

A voti unanimi e palesi espressi nelle forme di legge;

 

Dopo puntuale istruttoria favorevole da parte della Struttura proponente;

 

DELIBERA

 

-            di approvare la ripartizione della dotazione di € 335.760,42 destinata al Fondo inquilini morosi incolpevoli, per l’annualità 2015, assegnati alla Regione Abruzzo ai sensi del Decreto Ministero Infrastrutture e dei Trasporti del 19.03.2015, tra i Comuni ad alta tensione abitativa e Comuni capoluogo, con i criteri di cui al comma 2, art.1 del D.M. del 14.05.2014, in proporzione alla popolazione residente, risultante dall’ultimo censimento 2011 –G.U. n. 294 del 18.12.2012 come risulta dall’ “Allegato 1”, parte integrante  e sostanziale del presente provvedimento;

-            di stabilire al 31.12.2015 il termine per la trasmissione, da parte dei Comuni interessati al Servizio Edilizia Sociale, della rendicontazione delle somme assegnate;

-            di autorizzare i Comuni di cui alla delibera CIPE del 13.11.2003, n. 87 a stabilire l’importo del contributo concedibile in € 4.500,00;

-            di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (BURA);

-            di incaricare il Dirigente del Servizio Edilizia Sociale ad adottare i provvedimenti conseguenti per l’erogazione delle risorse disponibili.

Segue Allegato