LA GIUNTA REGIONALE
VISTO
il D.L. 31 agosto 2013, n. 102 “Disposizioni urgenti in materia di IMU, di
altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza
locale, nonché di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici”;
VISTO
il comma 5 dell’art. 6 del suddetto D.L. 31.08.2013, n.102, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124 che ha istituito presso il
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti un Fondo destinato agli
inquilini morosi incolpevoli, con una dotazione di 20 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2014 e 2015;
CONSIDERATO
che per realizzare le finalità del D.L.102/2013, convertito nella L.28.10.2013,
n. 124, il comma 2 dell’art. 1 del D.M. 14.05.2014 stabilisce di destinare le
risorse del Fondo, disponibili unitamente ad eventuali stanziamenti regionali,
ai Comuni ad alta tensione abitativa, come individuati dalla delibera CIPE del
13.11.2003, n. 87, compresi i Comuni capoluogo di provincia non inclusi nella
predetta delibera che consente una ripartizione più aderente alle reali
situazioni del mercato degli affitti, in quanto in detti Comuni i canoni di
locazione sono più elevati rispetto al restante territorio regionale;
VISTO
il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 19.03.2015
recante “Riparto della disponibilità 2015 relativo al Fondo destinato agli
inquilini morosi incolpevoli” con il quale è stata ripartita tra le Regioni la
disponibilità di € 32,730 milioni a valere sul “Fondo destinato agli inquilini
morosi incolpevoli” - Annualità 2015- di cui all’art. 6, comma 5 del D.L.
31.08.2013, n. 102, convertito con modificazioni nella Legge 28.10.2013, n.124;
VISTA
la tabella allegata al suddetto Decreto nella quale la Regione Abruzzo figura
con un finanziamento di € 335.760,42;
DATO
ATTO che per morosità incolpevole s’intende la
sopravvenuta impossibilità a provvedere al pagamento del canone locativo a
seguito della perdita o consistente riduzione della capacità reddituale del
nucleo familiare, come stabilito dall’art. 2 del D.M.14.05.2014, e le cause
possono essere:
1. Perdita del lavoro per licenziamento;
2. Accordi aziendali o sindacali con
consistente riduzione dell’orario di lavoro;
3. Cassa integrazione ordinaria o
straordinaria che limiti la capacità reddituale;
4. Mancato rinnovo di contratti a termine o
di lavori atipici;
5. Cessazioni di attività
libero-professionali o di imprese registrate derivanti da cause di forza
maggiore o da perdita di avviamento in misura consistente;
6. Malattia grave;
7. Infortunio o decesso del componente del
nucleo familiare che abbia comportato o la consistente riduzione del reddito
complessivo del nucleo medesimo o la necessità dell’impiego di parte notevole
del reddito per fronteggiare rilevanti spese mediche e assistenziali;
DATO
ATTO che:
-
i
criteri e le priorità per l’accesso ai contributi sono stabiliti dagli articoli
3 e 5 del Decreto del Ministero del 14.05.2014 che i Comuni dovranno verificare
per consentire l’accesso ai contributi;
-
i
Comuni devono procedere all’adozione delle misure necessarie per comunicare
alle Prefetture -Uffici Territoriali del Governo- l’elenco dei soggetti
richiedenti che abbiano i requisiti per l’accesso al contributo, al fine di
programmare misure di graduazione dell’intervento della forza pubblica
nell’esecuzione dei provvedimenti di sfratto;
CONSIDERATO:
- che il comma 2 dell’articolo unico del
Decreto 19.03.2015 conferma ogni disposizione contenuta nel Decreto del
Ministero Infrastrutture e Trasporti del 14.05.2014;
- che l’art. 4 del Decreto 14.05.2014 stabilisce
che il contributo concedibile per sanare la morosità incolpevole accertata non
può superare l’importo di € 8.000,00;
- che, a seguito di monitoraggio
sull’utilizzo delle risorse, si è evidenziato uno scarso numero di richieste
pervenute ai Comuni, presumibilmente dovuto all’esiguità del contributo;
RITENUTO:
-
di
poter ripartire la dotazione finanziaria per l’anno 2015 tra i Comuni ad alta
tensione abitativa e Comuni capoluogo, come disposto dal comma 2 dell’art. 1
del DM 14.05.2014;
-
che
il criterio maggiormente idoneo in tale fattispecie, per una più equa
ripartizione delle risorse, debba essere quella del riparto di queste in
proporzione alla popolazione residente, risultante dall’ultimo censimento 2011
–G.U. n. 294 del 18.12.2012;
-
di
poter autorizzare i Comuni di cui alla delibera CIPE del 13.11.2003, n. 87 a
stabilire l’importo massimo del contributo concedibile fino ad € 4.500,00;
DATO
ATTO che il presente provvedimento
comporta impegno di spesa a carico del bilancio regionale, di fondi Statali a
destinazione vincolata di € 335.760,42 disponibili sul capitolo 261521/S, UPB
03.01.002, del bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario,
accertati con Determina Dirigenziale DPC022/16 del 14.09.2015;
PRESO
ATTO della regolarità tecnico-amministrativa e
della legittimità del presente provvedimento attestata, con le firme apposte in
calce al medesimo, dal Dirigente del Servizio Edilizia Sociale (Residenziale
Pubblica, Scolastica e di Culto) e dal Direttore del Dipartimento Opere Pubbliche,
Governo del Territorio e Politiche Ambientali, ognuno per le proprie
competenze;
A voti unanimi e palesi espressi nelle
forme di legge;
Dopo puntuale istruttoria favorevole da
parte della Struttura proponente;
DELIBERA
-
di
approvare la ripartizione della dotazione di €
335.760,42 destinata al Fondo inquilini morosi incolpevoli, per l’annualità
2015, assegnati alla Regione Abruzzo ai sensi del Decreto Ministero
Infrastrutture e dei Trasporti del 19.03.2015, tra i Comuni ad alta tensione
abitativa e Comuni capoluogo, con i criteri di cui al comma 2, art.1 del D.M.
del 14.05.2014, in proporzione alla popolazione residente, risultante
dall’ultimo censimento 2011 –G.U. n. 294 del 18.12.2012 come risulta dall’
“Allegato 1”, parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento;
-
di stabilire al 31.12.2015
il termine per la trasmissione, da parte dei Comuni interessati al Servizio
Edilizia Sociale, della rendicontazione delle somme assegnate;
-
di autorizzare i Comuni di cui
alla delibera CIPE del 13.11.2003, n. 87 a stabilire l’importo del contributo
concedibile in € 4.500,00;
-
di pubblicare la presente
deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (BURA);
-
di incaricare il Dirigente
del Servizio Edilizia Sociale ad adottare i provvedimenti conseguenti per
l’erogazione delle risorse disponibili.