IL DIRETTORE REGIONALE
Omissis
DETERMINA
1.
il rinnovo della
concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall‘
01.11.2015 per uso di frutteto e diritto
non esclusivo all’utilizzo dell’accesso su terreno battuto “ a favore della Sig.ra LEMME Michela nata il 14.07.1930 e
residente a Vasto (CH) in Via San Lorenzo 56 , a corpo e non a misura e sotto
l’osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5) , della superficie
di mq. 3.350 circa della zona del Tratturo L’Aquila Foggia in Comune di Vasto
(CH) distinta sulla planimetria generale delle concessioni con il numero 184 , la suddetta concessione rientrerà nelle competenze
amministrative del comune qualora l’ area tratturale
verrà trasferita al patrimonio del medesimo ( ai sensi della Legge 134/98 art.
5 ) ;
2.
l’ ammontare del canone
annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi D.M. 2 Marzo 1998
n. 258 e della Legge 203/82 di cui in premessa , ammonta ad euro € . 55,00;
3.
le anzidette somme dovute
devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c
postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo – Concessioni Regionali sul
Demanio Armentizio – 67100 L’AQUILA;
4.
di dare mandato allo STA
Abruzzo Sud di Chieti di notificare alla
ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della
concessione , allegato alla nota dello STA medesimo n. RA/243411
del 28.09.2015 , per
l’espletamento di tutti gli adempimenti connessi all’osservanza ed al rispetto
delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima
.
5.
di dare mandato allo STA
Abruzzo Sud di Chieti , in sede della
notifica di cui al punto precedente , di evidenziare all’ attenzione del
privato concessionario che l’ utilizzo dell’ area di cui alla concessione
risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004 , in particolare :
-
obbligo
di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le
Attività Culturali – Soprintendenza per i beni Archeologici dell’ Abruzzo per
opere e lavori di qualunque genere ( art. 21 – 22 ) .
-
divieto
di mutamento delle destinazione del suolo concesso , e di esecuzione di
movimenti di terra di particolare entità , o eccedenti le normali lavorazioni
agricole , a profondità superiore a mt. 0,50 quale che ne sia la causa o la destinazione .
-
immediata
denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza , anche per
il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri , in caso di
ritrovamenti archeologici ( art. 90 )
6.
la esecutività della presente
concessione è subordinata all’accettazione ed all’osservanza delle condizioni e
delle disposizioni di cui dal disciplinare
allegato alla nota dello STA Abruzzo SUD di Chieti n. RA/243411 del
28.09.2015 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM
22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004 ; ;
7.
di pubblicare la presente
Determinazione sul Bollettino
Ufficiale della Regione Abruzzo ;
8.
la presente determinazione
è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla
data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello
Stato entro 120 giorni , sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. .
IL
DIRETTORE REGIONALE
Dott. Antonio Di Paolo