IL DIRETTORE REGIONALE
Omissis
DETERMINA
1.
il rinnovo e la voltura
della concessione precaria per la durata
di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall‘
01.11.2014 per uso di vigneto “ a favore del Sig. PICCIANO Luigi nato
Canosa Sannita (CH) il 30.12.1957 ed ivi residente Via San Moro 20 , a corpo e non a misura e sotto l’osservanza
delle condizioni di cui al successivo punto 5) , della superficie di mq. 4.800 circa della zona del
Tratturo L’Aquila - Foggia in Comune di
Canosa Sannita (CH) distinta sulla planimetria generale delle concessioni con
il numero 34, la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative
del comune qualora l’ area tratturale verrà
trasferita al patrimonio del medesimo ( ai sensi della Legge 134/98 art. 5 );
2.
l’ ammontare del canone annuo dovuto quale corrispettivo della
concessione, ai sensi della Legge 203/82 e del
D.M. 2 Marzo 1998 n. 258 di cui
in premessa , ammonta ad euro € .26,25;
3.
le anzidette somme dovute
devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c
postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo – Concessioni Regionali sul
Demanio Armentizio – 67100 L’AQUILA;
4.
di dare mandato allo STA
Abruzzo Sud di Chieti di notificare alla
ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della
concessione , allegato alla nota dello STA medesimo n. RA/244470 del
29.09.2015 , per l’espletamento di tutti
gli adempimenti connessi all’osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle
disposizioni che disciplinano la concessione medesima .
5.
di dare mandato allo STA
Abruzzo Sud di Chieti , in sede della notifica di cui al punto precedente , di
evidenziare all’ attenzione del privato concessionario che l’ utilizzo dell’
area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di
salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004
, in particolare :
-
obbligo
di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le
Attività Culturali – Soprintendenza per i beni Archeologici dell’ Abruzzo per
opere e lavori di qualunque genere ( art. 21 – 22 ) .
-
divieto
di mutamento delle destinazione del suolo concesso , e di esecuzione di
movimenti di terra di particolare entità , o eccedenti le normali lavorazioni
agricole , a profondità superiore a mt. 0,50 quale che ne sia la causa o la destinazione .
-
immediata
denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza , anche per
il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri , in caso di
ritrovamenti archeologici ( art. 90 )
6.
la esecutività della presente
concessione è subordinata all’accettazione ed all’osservanza delle condizioni e
delle disposizioni di cui dal disciplinare
allegato alla nota dello STA Abruzzo Sud di Chieti n. RA/244470 del 29.09.2015 da parte del concessionario ,
nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs.
42/2004 ;
7.
di pubblicare la presente
Determinazione sul Bollettino Ufficiale
della Regione Abruzzo ;
8.
la presente determinazione
è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla
data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello
Stato entro 120 giorni , sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A.
IL
DIRETTORE REGIONALE
Dott. Antonio Di Paolo