IL DIRETTORE REGIONALE
Omissis
DETERMINA
1.
il rinnovo e la voltura
della concessione precaria per la durata
di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall‘
01.11.2014 per uso di uliveto “ a favore del Sig. PEZZOTTA Nicolino nato il
28.10.1958 e residente a San Salvo (CH) in Via Fontana II 26 , a corpo e non a misura e sotto l’osservanza
delle condizioni di cui al successivo punto 5) , della superficie di mq. 1.535 circa della zona del
Tratturo L’Aquila - Foggia in Comune di
Vasto (CH) distinta sulla planimetria generale delle concessioni con il numero
221/A , la suddetta concessione
rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l’ area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo ( ai
sensi della Legge 134/98 art. 5 ) ;
2.
l’ ammontare del canone annuo dovuto quale corrispettivo della
concessione, ai sensi della Legge 203/82 e del
D.M. 2 Marzo 1998 n. 258 di cui
in premessa , ammonta ad euro € . 24,45 ;
3.
le anzidette somme dovute
devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c
postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo – Concessioni Regionali sul
Demanio Armentizio – 67100 L’AQUILA;
4.
di dare mandato allo STA
Abruzzo Sud di Chieti di notificare alla
ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della
concessione , allegato alla nota dello STA medesimo n. RA/243411 del
28.09.2015 , per l’espletamento di tutti
gli adempimenti connessi all’osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle
disposizioni che disciplinano la concessione medesima .
5.
di dare mandato allo STA
Abruzzo Sud di Chieti , in sede della notifica di cui al punto precedente , di
evidenziare all’ attenzione del privato concessionario che l’ utilizzo dell’
area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di
salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004
, in particolare :
-
obbligo
di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le
Attività Culturali – Soprintendenza per i beni Archeologici dell’ Abruzzo per
opere e lavori di qualunque genere ( art. 21 – 22 ) .
-
divieto
di mutamento delle destinazione del suolo concesso , e di esecuzione di
movimenti di terra di particolare entità , o eccedenti le normali lavorazioni
agricole , a profondità superiore a mt. 0,50
quale che ne sia la causa o la destinazione .
-
immediata
denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza , anche per
il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri , in caso di
ritrovamenti archeologici ( art. 90 )
6.
la esecutività della presente
concessione è subordinata all’accettazione ed all’osservanza delle condizioni e
delle disposizioni di cui dal disciplinare
allegato alla nota dello STA Abruzzo Sud di Chieti n. RA/243411 del 28.09.2015 da parte del concessionario ,
nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs.
42/2004 ;
7.
di pubblicare la presente
Determinazione sul Bollettino Ufficiale
della Regione Abruzzo ;
8.
la presente determinazione
è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla
data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello
Stato entro 120 giorni , sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. .
IL
DIRETTORE REGIONALE
Dott. Antonio Di Paolo