IL DIRETTORE REGIONALE
Omissis
DETERMINA
1.
il
rinnovo della
concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza
dall‘ 01.11.2015 per uso di fabbricato civile abitazione , recinzione con rete
metallica sostenuta da paletti in ferro a T , siepi , area verde e diritto non esclusivo all’utilizzo
dell’accesso pedonale e carrabile “ a
favore del Sig. ANTYENUCCI Rocco nato il
12.04.1955 e residente a Vasto (CH) in
Via Luigi Cardone 153/A , a corpo e non
a misura e sotto l’osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5) ,
della superficie di mq. 1.400 circa della zona del Tratturo L’Aquila – Foggia
in Comune di Vasto (CH) distinta sulla planimetria generale delle concessioni
con il numero 245/C , la suddetta concessione
rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l’ area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo ( ai
sensi della Legge 134/98 art. 5 ) ;
2.
l’ ammontare del canone annuo dovuto quale corrispettivo della
concessione, ai sensi D.M. 2 Marzo 1998
n. 258 e della Legge 203/82 di
cui in premessa, ammonta ad euro € 137,00;
3.
le anzidette somme dovute
devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c
postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo – Concessioni Regionali sul
Demanio Armentizio – 67100 L’AQUILA;
4.
di dare mandato allo STA
Abruzzo Sud di Chieti di notificare alla ditta concessionaria il presente
provvedimento unitamente al disciplinare della concessione , allegato alla nota
dello STA medesimo n. RA/243411 del 28.09.2015 , per l’espletamento di tutti gli adempimenti
connessi all’osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni
che disciplinano la concessione medesima .
5.
di dare mandato allo STA
Abruzzo Sud di Chieti , in sede della notifica di cui al punto
precedente , di evidenziare all’ attenzione del privato concessionario che l’
utilizzo dell’ area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a
tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004 , in particolare :
-
obbligo
di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le
Attività Culturali – Soprintendenza per i beni Archeologici dell’ Abruzzo per
opere e lavori di qualunque genere ( art. 21 – 22 ) .
-
divieto
di mutamento delle destinazione del suolo concesso , e di esecuzione di
movimenti di terra di particolare entità , o eccedenti le normali lavorazioni
agricole , a profondità superiore a mt. 0,50
quale che ne sia la causa o la destinazione .
-
immediata
denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza , anche per
il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri , in caso di
ritrovamenti archeologici ( art. 90 )
6.
la esecutività della presente
concessione è subordinata all’accettazione ed all’osservanza delle condizioni e
delle disposizioni di cui dal disciplinare
allegato alla nota dello STA Abruzzo SUD di Chieti n. RA/243411 del
28.09.2015 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983
e D. Lgs. 42/2004 ;
7.
di pubblicare la presente
Determinazione sul Bollettino Ufficiale della
Regione Abruzzo ;
8.
la presente determinazione
è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla
data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello
Stato entro 120 giorni , sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. .
IL
DIRETTORE REGIONALE
Dott. Antonio Di Paolo