LA
GIUNTA REGIONALE
VISTA la legge 18.05.89
n. 183 recante “Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa
del suolo” e successive modificazioni, ed in particolare:
-
l’art.
17, comma 1, che definisce il «piano di bacino», individuandolo come lo
strumento conoscitivo, normativo e tecnico-operativo mediante il quale sono
pianificate e programmate le azioni e le norme d’uso finalizzate alla
conservazione, alla difesa e alla valorizzazione del suolo e la corretta
utilizzazione delle acque, sulla base delle caratteristiche fisiche ed
ambientali del territorio interessato;
-
l’art.
17, comma 6 ter, che prevede la possibilità della redazione ed approvazione
dello stesso Piano di bacino anche per sottobacini o per stralci relativi a
settori funzionali;
VISTA la Legge della
Regione Abruzzo 16 settembre 1998 n. 81 “Norme per il riassetto organizzativo e
funzionale della difesa del suolo” e successive modificazioni ed integrazioni, istitutiva dell’Autorità dei bacini di rilievo regionale
abruzzesi;
VISTO il Decreto
Legislativo 03.04.2006 n. 152 ed, in particolare, l’art. 170, comma 2 bis, come
da ultimo modificato con L. n. 13/2006, che proroga, nelle more della
costituzione dei distretti idrografici di cui al titolo II della parte terza
del medesimo D.Lgs. n. 152/200, le Autorità di Bacino
di cui alla L. n. 183/89 fino alla data di entrata in vigore di apposito
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che ne definisca la relativa
disciplina, facendo conseguentemente salvi gli atti posti in essere “medio
tempore” dalle medesime Autorità;
VISTO il verbale
consiliare n. 94/7 del 29.01.2008 (pubblicato sul BURA n. 12 Speciale del
01.02.08) con il quale è stato approvato il Piano Stralcio di Bacino per
l’assetto idrogeologico “Fenomeni Gravitativi e Processi Erosivi” riferito al
territorio della Regione Abruzzo ricompreso all’interno dei Bacini di rilievo
regionale dell’Abruzzo;
VISTO il verbale
consiliare n. 39/6 del 04.05.2010 (pubblicato sul BURA n. 41 Speciale del
23.06.2010) con
il quale sono state approvate talune modifiche ed integrazioni alle Norme
Tecniche di Attuazione del Piano Stralcio di Bacino per l’assetto idrogeologico
“Fenomeni Gravitativi e Processi Erosivi” riferito ai Bacini di rilievo
regionale abruzzesi, approvato con il verbale consiliare n. 94/7 del 29.01.2008
sopra citato;
VISTA la L.R. n. 5 del
10.03.2015 recante “Soppressione dell’Autorità dei bacini di rilievo regionale
abruzzesi ed interregionale del Fiume Sangro, modifiche alle leggi regionali
9/2011, 39/2014, 2/2013, 77/1999, 9/2000, 5/2008 e disposizioni urgenti per il
funzionamento dell’Agenzia Sanitaria Nazionale” pubblicata sul BURA Speciale n.
25 del 11.03.2015, ed in particolare:
1)
l’art.
1, comma 1, in base a cui la Regione Abruzzo, con decreto del Presidente della
Giunta Regionale, da emanarsi su proposta del Dipartimento competente in
materia di Difesa del Suolo entro quindici giorni dall’entrata in vigore della legge, sopprime
le Autorità dei Bacini di rilievo regionale abruzzesi ed interregionale del
Fiume Sangro istituite, rispettivamente, con legge regionale 16 settembre 1998
n. 81 (Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del
suolo) e con legge regionale 24 agosto 2001 n. 43 (Istituzione dell’Autorità di
Bacino di rilievo interregionale del Fiume Sangro);
2)
l’art.
2, al comma 1, che così recita “Con il decreto del Presidente della Giunta
Regionale di cui all’articolo 1 è nominato un commissario liquidatore per lo
svolgimento delle attività conseguenti alla soppressione delle Autorità dei
Bacini di rilievo regionale abruzzesi ed interregionale del Fiume Sangro e sono
disciplinati i compiti, le funzioni e la durata dell’incarico, che non può in
ogni caso superare i centottanta giorni a decorrere dalla data di notifica
della nomina”;
3)
l’art.
5, comma 3, secondo cui i riferimenti alle Autorità dei Bacini di rilievo
regionale abruzzesi ed interregionale del Fiume Sangro contenuti nella legge
regionale n. 81/98, nei regolamenti e nelle delibere regionali si intendono
riferiti al Dipartimento regionale competente in materia di difesa del suolo
e/o ai competenti Organi Istituzionali della Regione Abruzzo;
VISTO il Decreto
Presidenziale n. 37 del 14 aprile 2015 con cui, in attuazione dell’art. 1 della
L.R. n. 5/2015 sopra specificato, sono state soppresse le Autorità dei Bacini
di rilievo regionale abruzzesi ed interregionale del Fiume Sangro e nominato il
Commissario Liquidatore, designato nell’Ing. Luciano Di Biase;
EVIDENZIATO che tra i compiti
del Commissario Liquidatore, enucleati nel suddetto decreto presidenziale n.
37/2015, è prevista, tra l’altro, la proposizione alla valutazione del
Dipartimento competente in materia di Difesa del Suolo degli atti che lo stesso
Dipartimento provvede a sottoporre all’approvazione della Giunta Regionale
(punto 3, lettera e del dispositivo del Decreto Presidenziale n. 37/2015);
VISTA la nota Prot. RA/218577 del 27.08.2015 (ALL. 1) con cui è stato
trasmesso, al Dipartimento OO.PP., il decreto n. 21 del 27.08.2015 del
Commissario Liquidatore dell’Autorità dei Bacini di rilievo regionale abruzzesi
ed interregionale del Fiume Sangro completo di Allegato A che costituisce parte integrante e
sostanziale della presente deliberazione (ALL. 2), con il quale sono approvate
e proposte alla valutazione del Dipartimento competente in materia di Difesa
del Suolo le modifiche delle perimetrazioni di talune aree a pericolosità da
frana localizzate nei Comuni di Carpineto Sinello (CH), Crecchio (CH), Montorio
al Vomano (TE), Caramanico Terme (PE), Salle (PE), Vasto (CH), Teramo (TE)
ricadenti all’interno del territorio della Regione Abruzzo ricompreso nei
Bacini di rilievo regionale, siccome individuate e riportate nello specifico
Elaborato cartografico di cui all’ ALL.
2 della presente deliberazione, predisposto dall’Autorità dei Bacini di rilievo
regionale dell’Abruzzo ed interregionale del Fiume Sangro, a seguito di
verifica e modifica delle perimetrazioni ex art. 20, comma 1, ed art. 24 commi 3 e
4, delle vigenti Norme Tecniche di Attuazione del Piano Stralcio di
Bacino per l’assetto idrogeologico, approvato con verbale consiliare n. 94/7 del 29.01.2008,
che così dispongono:
-
comma 1 art. 20 : “Gli Enti Locali
provvedono alla corretta trasposizione nei propri strumenti urbanistici delle
Scarpate, come definite ai punti 2 e 3 dell’Allegato F alle presenti norme, nel
rispetto delle specifiche di cui al punto 4 dello stesso allegato e appongono le
fasce di rispetto per l’ampiezza stabilita al punto 6 dell'Allegato F alle
presenti norme”;
-
comma 3 art. 24: “Le correzioni di
errori materiali e le conseguenti modifiche delle cartografie di Piano non
costituiscono varianti del Piano e sono approvate con delibera del Comitato
Istituzionale dell’Autorità di bacino”;
-
comma 4 art. 24: “Le modifiche delle
cartografie di Piano e degli allegati tecnici di programmazione e
pianificazione possono essere approvate con delibera del Comitato Istituzionale
dell’Autorità di bacino senza necessità di avviare le procedure di Variante di
Piano nei seguenti casi:
a.
nuove emergenze ambientali;
b.
proposte di nuove
perimetrazioni di aree pericolose e/o di rischio non incluse nelle cartografie
di Piano basate su studi di dettaglio prodotti dai Comuni interessati,
predisposti dai propri " Uffici tecnici e/o da professionisti, iscritti
all’albo professionale, con documentata esperienza in materia di difesa del
suolo. Detti studi, trasmessi all’Autorità di bacino, che potrà avvalersi della
Commissione tecnico-scientifica di cui all’art. 22, dovranno, senza eccezione,
essere predisposti secondo gli appropriati indirizzi tecnici delle presenti
norme fra cui gli Allegati F, G e H alle presenti norme;
c.
proposte di riduzione
della perimetrazione o della classe di pericolosità di aree pericolose del
Piano basate su studi di dettaglio prodotti dai Comuni interessati, predisposti
dai propri Uffici tecnici e/o da Professionisti, iscritti all’albo
professionale, con documentata esperienza in materia di difesa del suolo,
purché la modifica proposta non riguardi una superficie superiore al 30% di
ciascuna area perimetrata. Detti studi, trasmessi all’Autorità di bacino, che
potrà avvalersi della Commissione tecnico-scientifica di cui all’art. 22, dovranno,
senza eccezione, essere predisposti secondo gli appropriati indirizzi tecnici
delle presenti norme fra cui gli Allegati F, G e H alle presenti norme”.
RITENUTO di dover
procedere, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli art. 20,
comma 1, e 24, commi 3 e 4, lettere a) b) e c), delle Norme Tecniche di
Attuazione del Piano Stralcio di Bacino per l’assetto idrogeologico Fenomeni
Gravitativi e Processi Erosivi e dell’art. 5, comma 3, della L.R. n. 5/2015,
alla presa d’atto di quanto stabilito nel decreto del Commissario Liquidatore
dell’Autorità dei Bacini di rilievo regionale abruzzesi ed interregionale del
Fiume Sangro, n. 21/2015 ed all’approvazione, da parte della Giunta Regionale,
delle modifiche delle perimetrazioni di talune aree a pericolosità da frana
localizzate nei Comuni di Carpineto Sinello (CH), Crecchio (CH), Montorio al
Vomano (TE), Caramanico Terme (PE), Salle (PE), Vasto (CH), Teramo (TE),
ricadenti all’interno del territorio della Regione Abruzzo ricompreso nei
Bacini di rilievo regionale, siccome individuate e riportate nello specifico
Elaborato cartografico (ALL. A), che, allegato alla presente deliberazione, ne
costituisce parte integrante e sostanziale (ALL. 2);
DATO ATTO della coerenza
del presente provvedimento con gli indirizzi ed obiettivi assegnati al
Dipartimento OO.PP. Governo del Territorio e Politiche Ambientali, attestata con la firma in calce allo
stesso, a norma dell’art. 23 della L.R. n. 77/99 e s.m.i.;
DATO ATTO della legittimità
e regolarità tecnica ed amministrativa del presente provvedimento attestata dal
Direttore Regionale del Dipartimento OO.PP. Governo del Territorio e Politiche
Ambientali e dal Dirigente del Servizio Difesa del Suolo, con le firme apposte
in calce allo stesso, a norma degli art. 23 e 24 della L.R. n. 77/99 e s.m.i;
Dopo
puntuale istruttoria favorevole da parte della Struttura proponente;
Ad
unanimità di voti espressi nelle forme di legge
DELIBERA
Per
le finalità di cui alle premesse, quali parti integranti e sostanziali del
presente deliberato, di;
1.
approvare, ai sensi e per
gli effetti del combinato disposto degli art. 20, comma 1, e 24, commi 3 e
4, lettere a) b) e c), delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano
Stralcio di bacino per l’assetto idrogeologico “Fenomeni Gravitativi e Processi
Erosivi”, di cui al verbale consiliare n. n. 94/7 del 29.01.2008, e dell’art. 5, comma 3, della L.R. n. 5/2015,
citati in premessa, le modifiche delle perimetrazioni di talune aree a
pericolosità da frana localizzate nei Comuni di Carpineto Sinello (CH),
Crecchio (CH), Montorio al Vomano (TE), Caramanico Terme (PE), Salle (PE),
Vasto (CH), Teramo (TE), ricadenti all’interno del territorio della Regione
Abruzzo ricompreso nei Bacini di rilievo regionale dell’Abruzzo, siccome
individuate e riportate nello specifico Elaborato cartografico (ALL. 2),
predisposto dall’Autorità dei Bacini di rilievo regionale dell’Abruzzo ed
interregionale del Fiume Sangro, a seguito di verifica e aggiornamento delle
perimetrazioni ex art. 20, comma 1, e 24 , commi 3 e 4, lettere a) b) e c),
delle vigenti Norme Tecniche di Attuazione del Piano Stralcio di Bacino per
l’assetto idrogeologico “Fenomeni Gravitativi e Processi Erosivi” citato in
premessa riferito ai Bacini regionali;
2.
dare mandato al Dipartimento Regionale OO.PP., Governo
del Territorio, Politiche Ambientali di procedere alla pubblicazione della
presente deliberazione sul BURA della Regione Abruzzo;
3.
dare atto che nelle aree, siccome modificate ai
sensi del punto 1) del dispositivo della presente deliberazione, si applicano,
a far data dalla pubblicazione sul BURA del presente provvedimento, le relative
Norme Tecniche di Attuazione del Piano Stralcio di Bacino per l’assetto
idrogeologico “Fenomeni Gravitativi e Processi Erosivi” di cui al Verbale
Consiliare n. 94/7 del 29.01.2008 e successive modifiche ed integrazioni
approvate con verbale consiliare n. 39/6 del 04.05.2010.