IL CONSIGLIO REGIONALE
VISTA
la risoluzione a firma dei consiglieri Pettinari e Marcozzi recante:
Realizzazione di "Deposito per rifiuti non pericolosi e pericolosi
provenienti da servizi di micro raccolta differenziata" nell’area
produttiva sita in località Vallemare, Via della Bonifica - Ditta A&C
Ambiente e Consulenze s.r.l. con sede in S. Giovanni Teatino;
UDITA
l’illustrazione del consigliere Pettinari;
A maggioranza statutaria espressa con voto
palese
L’APPROVA
Nel testo che di seguito si trascrive:
«Il Consiglio regionale
PREMESSO
CHE:
-
la Società A&C Ambiente e
Consulenze S.r.l., con sede in San Giovanni Teatino (CH), Via D'Ilio n. 28,
P.I. 02337400697, con nota del 30.7.2015, acquisita al protocollo comunale in
data 3.8.2015 con Prot. n. 16014, ha trasmesso al Comune di Cepagatti la
documentazione inerente la procedura di Verifica di Assoggettabilità a V.I.A.,
di cui all'art. 20 del D.Lgs. 152/2006 per l'avvio dell'attività di "DEPOSITO
PER RIFIUTI NON PERICOLOSI E PERICOLOSI PROVENIENTI DA SERVIZI DI MICRO
RACCOLTA DIFFERENZIATA";
-
gli immobili interessati dalla
realizzazione dell'impianto sono situati all'interno della zona produttiva con
destinazione di P.R.G. "D1", sita in Località Vallemare e sono
individuati presso il NCEU di Pescara al Foglio n. 23 del Comune di Cepagatti,
Particella n. 402;
-
la procedura di V.I.A. di
competenza della Regione Abruzzo è stata trasmessa alla Direzione Affari della
Presidenza, Politiche Legislative e Comunitarie, Programmazione, Parchi,
Territorio, Valutazioni Ambientali, Energia, Servizio Tutela, Valorizzazione
Ambientale, Ufficio Valutazioni Impatto Ambientale, sita in Via Leonardo Da
Vinci - L'Aquila;
-
a seguito della trasmissione di cui
al punto precedente è stato emanato in data 3.8.2015, l'Avviso Pubblico ai
sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 152/2006;
-
dalla data di pubblicazione
dell'Avviso Pubblico sul sito internet della Regione Abruzzo decorrono i 45
giorni entro i quali chiunque (associazioni, enti, privati cittadini e
portatori di interessi) può presentare osservazioni o pareri sull'opera di che
trattasi;
-
da verifiche effettuate dal Comune
di Cepagatti presso i propri archivi e presso l'Agenzia del Territorio, lo
stesso ha riscontrato quanto segue:
1.
gli immobili oggetto
dell'intervento risultano catastalmente intestati alla Società "DV
INVESTIMENTI S.r.l.", con sede in San Giovanni Teatino (CH) - P.I.
02504780699, per trasferimento dalla Società "DI VINCENZO DINO & C.
S.p.A.", giusto atto pubblico del 29.12.2014;
2.
i fabbricati interessati dal
progetto di realizzazione dell'impianto di cui all'oggetto sono stati
realizzati e adibiti a centro di raccolta, trattamento e stoccaggio di rifiuti
speciali, giuste autorizzazioni rilasciate dalla Regione Abruzzo con
Deliberazioni della Giunta regionale n. 6414, n. 6415 del 2.10.1990 e n. 7886
del 29.11.1990 che ai sensi dell'art. 3 bis della L. 29.10.1987, n. 441 hanno
sostituito l'allora concessione edilizia e gli atti di assenso in capo al
Comune di Cepagatti;
3.
risulta depositata D.I.A. in data
7.5.1998, Prot. n. 5259, per "Manutenzione straordinaria ed adeguamento
impianto elettrico nonché Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione
Rifiuti della Regione Abruzzo avente ad oggetto: D.Lgs. 22/97 e successive
modifiche ed integrazioni, articoli 27 e 28 - Ditta C.T.R. S.r.l., sede legale:
Via delle Contrade, loc. Vallemare - 65012 Cepagatti - D.G.R. n. 1843 del
13.8.99 avente ad oggetto: Rinnovo autorizzazione n. 2488 del 27.5.1994 per
l'esercizio di stoccaggio provvisorio di rifiuti speciali e pericolosi presso
il proprio impianto. Rettifica.";
4.
nella notte tra il 15 e 16 febbraio
1997 l'impianto precedentemente esistente sul sito oggetto del nuovo progetto,
di cui al precedente punto, fu interessato da un incendio, giusto rapporto del
Comando Provinciale dei VV.FF. di Pescara, Prot. n. 1959 con "conseguente
emissione nell'aria ed al suolo di residui e vapori di combustione dei prodotti trattati...";
5.
in seguito all'incendio di cui al
precedente punto, l'allora Sindaco del Comune di Cepagatti, con propria
ordinanza n. 03, Prot. n. 2136 del 19.02.1997, ordinava al Sig. Mancini
Francesco legale rappresentante della ditta CTR S.r.l.: "1) ...di predisporre la immediata sospensione
dell'attività svolta nell'opificio con recinzione di tutta la zona interessata; 2) Il
ripristino mediante bonifica di tutta l'area interessata dall'incendio con
l'eliminazione di ogni e qualsiasi pericolo per la salute pubblica e la pubblica incolumità";
DATO
ATTO CHE:
-
nel Comune di Cepagatti è vigente
la 1° Variante Generale al Piano Regolatore Generale, definitivamente approvata
con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 31.10.2008 che destina gli
immobili interessati dal progetto di che trattasi a "Zona D1 Attività
produttive di completamento" normata dall'art. 30 delle Norme Tecniche di
Attuazione;
-
nel Comune di Cepagatti con
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 23.2.2013 è stata adottata la 2°
Variante Generale al Piano Regolatore Generale che destina gli immobili
interessati dal progetto di che trattasi a "Zona D1 Attività produttive di
completamento" normata dall'art. 30 delle Norme Tecniche di Attuazione;
-
l'art. 30 delle Norme Tecniche di
Attuazione della 2° Variante al Piano Regolatore Generale adottata con
Deliberazione di Consiglio Comunale di cui al precedente punto testualmente
recita: "... E' escluso l'insediamento di attività con pericolo di
incidente rilevante ai sensi del D.lgs. 17.08.1999, n. 334, di qualsiasi tipo
di attività insalubre ai sensi del vigente Testo Unico delle leggi sanitarie,
di qualsiasi tipo di attività che
preveda la lavorazione e/o trattamento di rifiuti pericolosi e non pericolosi
ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e
delle LL.RR. vigenti, di qualsiasi tipo di attività che preveda la realizzazione di impianti per la
produzione di energia e per qualsiasi tipo di
alimentazione, quali, a titolo puramente esemplificativo, biomasse,
ecc.";
RILEVATO
CHE:
-
l'art. 57 della L.R. 18/83 testo in
vigore testualmente recita: "Art. 57 - Salvaguardia nei confronti di
domande ed istanze. 1) Dalla data di prima adozione di ogni atto e documenti di
pianificazione, e fino alla loro entrata in vigore, il sindaco è tenuto a
sospendere ogni determinazione sulle domande di autorizzazione e di concessioni
edilizie, e sulle istanze di lottizzazione in contrasto con le previsioni e
prescrizioni degli strumenti adottati. 2) Il sindaco è tenuto a sospendere ogni
determinazione sulle istanze di cui al comma
precedente anche qualora i relativi progetti contrastino con la
deliberazione del Consiglio comunale in ordine alle controdeduzioni sulle
osservazioni agli strumenti urbanistici e con il provvedimento del Consiglio
provinciale ai sensi dell'art. 11, comma 5 della presente legge. 3) Per gli
effetti dei commi precedenti, il sindaco è tenuto a notificare agli
interessati, entro 60 gg. dalla istanza, gli elementi di contrasto rilevati ed
a precludere la formazione, per silenzio-assenso,
delle autorizzazioni e concessioni edilizie." ;
-
quanto sopra esposto, il progetto
di realizzazione dell'impianto di stoccaggio di rifiuti pericolosi e non
provenienti da servizi di micro-raccolta differenziata, prodotto dalla ditta
A&C S.r.l. risulta in contrasto con
le previsione e prescrizioni della 2° Variante al Piano Regolatore Generale del
Comune di Cepagatti, adottata con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 10
del 23.2.2013;
-
dallo studio preliminare ambientale
allegato alla procedura di V.I.A. e dalla documentazione conservata presso gli
archivi del Comune di Cepagatti, non risulta se gli immobili interessati dal
progetto di che trattasi siano stati oggetto di bonifica a seguito dell'
incendio verificatosi nella notte tra il 16 e 17 febbraio 1997 e così come
prescritto dall'allora Sindaco del Comune di Cepagatti, con propria ordinanza
n. 03, Prot. n. 2136 del 19.2.1997, emessa a carico del Sig. Mancini Francesco
legale rappresentante della ditta CTR S.r.l. ex proprietaria degli immobili;
-
dallo studio preliminare ambientale
allegato alla procedura di V.I.A. e dalla documentazione ad esso allegato non
risulta essere stato adeguatamente valutato "l'effetto cumulo" con le
altre attività similari presenti nelle immediate vicinanze dell'impianto di che
trattasi. In particolare si precisa che nella medesima zona, a pochi metri di
distanza sono presenti gli impianti di seguito elencati: 1) Impianto di
deposito preliminare (D 15), cernita, stoccaggio e recupero (R13) di rifiuti
speciali pericolosi e non pericolosi, con una capacità massima istantanea di
stoccaggio dell'impianto di 171mc - una potenzialità per l'operazione R13 di
10,672 t/a, l'operazione DI5 di 723 t/a e complessiva di 11.395 tonnellate
annue ecc. Autorizzazione con prescrizioni rilasciata dalla Regione Abruzzo,
Servizio Gestione Rifiuti, con determina dirigenziale n. DN3/57 del 28.1.2009 a
favore della ditta Società ADB GROUP S.r.l., Cepagatti, Via delle Contrade
s.n.. Inoltre in relazione a detto impianto la stessa ditta ha proposto una
modifica sostanziale con previsione di ampliamento dei quantitativi per il
quale è stata effettuata la procedura di V.I.A. che si è conclusa con il
Giudizio del CCR-VIA n. 2527 del 9.6.2015 e che ha determinato:
"favorevole all'esclusione dalla procedura V.I.A. con prescrizioni".
2) Impianto per attività di recupero di rifiuti non pericolosi in procedura
semplificata, ditta DELE TEC di Enrico De Leonardis, giusta Determina del
Responsabile del Servizio Tutela dell'Ambiente della Provincia di Pescara, n.
1861 del 29.7.2013;
-
dallo studio preliminare ambientale
allegato alla procedura di V.I.A. e dalla documentazione ad esso allegata non
risulta essere stato indicato che nelle immediate vicinanze, a pochissimi
centinaia di metri dall'impianto che si intende realizzare, sono già presenti e
pienamente operanti n. 4 attività produttive del settore alimentare e
precisamente: l) Laboratorio di panificazione e pasticceria della Ditta F.lli
cappucci s.d.f ; 2) Deposito alimenti surgelati o congelati di qualunque tipo e
prodotti preconfezionati ditta: Società EISMANN S.r.l.; 3) Laboratorio di
pasticceria artigianale della ditta Filippone Maria e Gigante Grazietta; 4)
Deposito all'ingrosso di sostanze alimentari e di additivi alimentari ditta
Società ROMANA Chimici S.p.a.;
-
dallo studio preliminare ambientale
e dalla relazione Geologica e Geotecnica allegati alla procedura di V.I.A.
risulta quanto segue: "... Il sito in oggetto, ricompreso nel bacino
idrografico del Fiume Pescara ricade nella carta della vulnerabilità intrinseca
all'inquinamento degli acquiferi in una zona con grado di vulnerabilità
alto-elevato, mentre nella carta delle zone a vulnerabilità da nitrati di
origine agricola esso ricade al margine della zona denominata "Piana del
Pescara", perimetrata tra le zone potenzialmente vulnerabili a
pericolosità bassa". Rilevato altresì che il sito è posto in sinistra
idrografica del Torrente Nora e del Fiume Pescara, a circa 500 ml. dalla
convergenza tra i due corsi d'acqua, in una zona che periodicamente viene interessata
da straripamenti del fiume Pescara (anni 90 e anni 2000); basti a tal proposito
ricordare i recenti eventi alluvionali degli anni 2013, 2014 e 2015, che hanno
determinato l'allagamento di quasi tutta la zona produttiva sita in via della
Bonifica, eventi che non risultano essere stati valutati nello studio
preliminare ambientale;
-
dalla lettura dello studio
preliminare ambientale allegato alla procedurali V.I.A. non risultano essere
stati valutati gli effetti dell'opera che si intende realizzare in relazione
alle numerose "case sparse" poste nelle immediate vicinanze
dell'impianto in progetto ed in relazione ai grandi centri abitati esistenti a
poche centinaia di metri: la Frazione di Vallemare e soprattutto la Contrada
Cantò posta questa sulla stessa direttrice del sito ed esposta quindi anche ai
venti dominanti provenienti da sud (questo anche in considerazione degli odori
e dei fumi in caso di incendio);
CONSIDERATO
CHE:
-
dalla lettura dello studio
preliminare ambientale allegato alla procedura di V.I.A. non risulta se siano
stati considerati e valutati attentamente tutti gli aspetti previsti nelle
vigenti "Linee guida per la verifica di assoggettabilità a Valutazione di
Impatto Ambientale dei progetti di
competenza delle Regioni e Provincie autonome (allegato IV alla parte Seconda
del D.Lgs. 152/2006);
-
nello studio preliminare ambientale
viene asserito che gli scarichi reflui civili provenienti dall'attività che si
intende realizzare verranno convogliati nella fognatura pubblica delle acque scure;
circostanza questa non esatta poiché, poiché per quanto risulta agli atti del
Comune di Cepagatti, l'ACA S.p.A. ha recentemente effettuato un intervento
nella zona che dal punto di vista amministrativo non risulta ancora ultimato e
quindi senza la possibilità, allo stato odierno, di poter ottenere la
prescritta autorizzazione di allaccio alla fognatura pubblica;
-
nello studio preliminare ambientale
non risulta essere stato precisato se l'intervento che si intende realizzare è
soggetto ad Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) ai sensi del D.Lgs.
152/2006;
-
dalla lettura dello studio
preliminare ambientale e ai fini della minimizzazione "dell'impatto
ambientale complessivo" dell'opera che si intende realizzare, non risulta
se se siano state tenute in considerazione le Migliori Tecniche Disponibili
(BAT), come tra l'altro stabilito dal più volte richiamato D.Lgs. 152/2006, la
cui applicazione garantisce la riduzione in modo generale delle emissioni,
dell'impatto sull'ambiente nel suo complesso nonché l'analisi dello stato di
qualità delle varie matrici ambientali coinvolte, in modo tale da verificare
l'opportunità o meno di realizzare l'intervento nel luogo prescelto;
-
il progetto di che trattasi
contrasta con le linee guida di governo dell'Amministrazione Comunale di
Cepagatti, approvate con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 36/2013;
OSSERVATO
CHE
- il progetto in questione prevede
operazioni di deposito preliminare (D15) ovvero messa in riserva (R13) con
raggruppamento e formazione di carichi omogenei (D14 e D13, R12), per il
successivo smaltimento o recupero finale presso impianti autorizzati, per una
potenzialità complessiva di circa 6.000 ton/anno e uno stoccaggio istantaneo di
460 ton.;
- ogni volta che vi è la richiesta di
avvio di una nuova attività del tipo di quella di cui si discute, è necessario
comprendere la fattibilità del progetto, analizzandone gli effetti (positivi o
negativi) sul territorio in macro e micro scala e verificandone la coerenza con
la pianificazione Regionale, Provinciale e Comunale;
- la preoccupazione diffusa circa la
eventualità di un rischio sanitario potenzialmente associabile agli impianti di
gestione dei rifiuti pericolosi è sempre più sentita tra la popolazione per il
possibile rapporto causa-effetto tra sistemi di gestione dei rifiuti e stato di
salute delle popolazioni residenti in prossimità di tali centri, squalificando
il territorio e svalutandolo e lo espongono ad una serie di pericoli.
Aumentano, infatti, i rischi dovuti all'esposizione ad agenti inquinanti
derivanti da incidenti con produzione di gas o aerosol che i rifiuti potrebbero
generare, sversamenti di sostanze chimiche nei punti di stoccaggio o
interconnessione tra depositi e aree di conferimento, percolamento in falda,
sversamento nei corpi idrici o nei terreni circostanti con il conseguente
pericolo che sostanze tossiche finiscano nella catena alimentare e subiscano il
processo di magnificazione biologica arrivando fino all' uomo in quantitativi
più elevati e dannosi per la salute, per non palare poi del rischio da
inalazione di polveri, legato alla movimentazione delle frazioni del rifiuto;
- il progetto in questione non risulta
compatibile con l'assetto del territorio e le scelte urbanistiche adottate dal
Comune di Cepagatti il quale, oltre alle N.T.A. del P.R.G. adottato con
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 10/2013, con Deliberazione di Consiglio
Comunale n. 27 del 26.7.2014 approvava all'unanimità l'emendamento che
testualmente recita: "...al fine di tutelare la salute umana, i recettori sensibili
ambientali e agroalimentari ed il territorio del Comune di Cepagatti gli
impianti di trattamento di rifiuti pericolosi e non e di deposito e messa in
riserva di rifiuti pericolosi dovranno rispettare le distanze minime di:
1) 2000 mt dai corsi d'acqua;
2) 300 mt da edifici esistenti con funzione
abitativa;
3) 1000 mt da attività dedicate alla
- con Deliberazione di Giunta Comunale,
il Comune di Cepagatti ha richiesto l'istituzione di una riserva naturale del
prossimo fiume Nora di rilevanza regionale il cui iter istitutivo è in corso
(vedi D.G.C. n. 75 del 28.7.2015 ad oggetto: Istituzione della riserva naturale
del Fiume Nora. Atto d'indirizzo);
- dall'analisi della documentazione del
progetto appare evidente che non è stata valutata adeguatamente la componente
del rischio; risulterebbe comunque pressoché impossibile fare una previsione
del rischio in quanto è impossibile prevedere tutte le possibili interazioni di
una tale quantità di diverse tipologie di rifiuti pericolosi e non;
- in particolare l'elevatissima varietà
di rifiuti che l'impianto si propone di ricevere, risulta fortemente
eterogenea, con caratteristiche di variabilità difficilmente prevedibili e che
necessitano di individuali sistemi di stoccaggio che dovranno essere monitorati
e controllati. Tali rifiuti presentano un'elevata deformabilità e potenzialità
di alterazione singola e di insieme, dovuta alle caratteristiche fisiche e
meccaniche dei suoi componenti, sia alla ovviamente natura chimica, maggiori
sono le tipologie di rifiuti gestiti, maggiori sono i rischi di interazioni,
combinazioni e variabili che sfuggono ai protocolli progettuali e previsti
dalla normativa;
- le principali perplessità per le
ricadute sul territorio in caso di incidente, dopo la disamina documentale del
progetto proposto, appaiono le seguenti:
1.
difficoltà nello stimare la
capacità totale effettiva del materiale stoccato in fuse di controllo o in caso
di incidente;
2.
rottura dei dispositivi di raccolta
e/o di rimozione contenimento dei reflui;
3.
rottura della copertura finale e
dei dispostivi di raccolta e rimozione dell'acqua superficiale;
4.
difficoltà nel recupero finale
dell'area (Sowers 1973);
- è comunque evidente che ognuno di
questi interventi comporta un grande lavoro organizzativo legato al censimento dei
rifiuti, alla loro separazione ed all'individuazione della tecnica di
stoccaggio ed eventuale pretrattamento (o messa in sicurezza) più idoneo,
fenomeno di tale complessità, dato l'elevatissimo numero di CER proposti, (107
solo i pericolosi) che pone variabili difficilmente prevedibili. Ad esempio
questo impianto che riceverebbe una grande varietà tipo logica di rifiuti può
comprendere più punti di emissione in atmosfera difficilmente identificabili
derivanti dalle diverse nature dei materiali stoccati, richiedendo diversi
approcci tecnologici di mitigazione (e non uno unico) per stabilire i valori di
emissione, le prescrizioni, i metodi di campionamento e di analisi delle
emissioni ed i criteri per la valutazione della conformità dei valori misurati
ai valori limite come previsto dalle norme nazionali di riferimento contenute
nella parte V del D.Lgs. 152/2006, che si applicano agli impianti e alle
attività che producono emissioni in atmosfera e stabilisce i valori di
emissione, le prescrizioni, i metodi di campionamento e di analisi delle
emissioni ed i criteri per la valutazione della conformità dei valori misurati
ai valori limite;
- altra lacuna del progetto è nella
tracciabilità dei rifiuti. Il progetto in questione infatti necessita di
particolare attenzione per l'elevatissima varietà di rifiuti che l'impianto si
propone di ricevere: 107 rifiuti pericolosi e altri 117 non pericolosi, per un
totale di 124 codici CER da gestire in un'area relativamente piccola, poco più
di 4.000 m2 e per il traffico di rifiuti (soprattutto pericolosi) che potrebbe
generare. Appare infatti evidente che in un territorio che ha come principale
connotazione la risorsa agroalimentare e residenziale l'elevata proposta di CER
pericolosi e non attirerebbe inevitabilmente clienti da numerose aree,
potenzialmente anche da fuori regione, convogliando sul territorio di Cepagatti
rifiuti in quantitativi maggiori rispetto a quelli potenzialmente prodotto a km
0 ed avviando un traffico poco controllabile, molto lontano da quello che è il
modello europeo di smart city, di gestione locale del territorio, delle
infrastrutture, delle risorse e dei rifiuti;
- tale incidenza, caratterizzata da
trasporti su strada e stoccaggio, porterebbe quindi sul territorio un disagio funzionale,
un effetto cumulo e un flusso di rifiuti di cui la maggior parte non prodotti
in loco, calamitando sul sito rifiuti da innumerevoli circuiti esterni (ad
esempio dal Lazio e dalla Campania considerata la prossimità geografica) e
compromettendo la serenità dei residenti;
- bisognerà altresì valutare:
1) sul piano meramente tecnico se il sistema
di mitigazione delle componenti volatili, di aerodispersione delle particelle,
sia adeguatamente studiato per l'abbattimento delle polveri eventualmente generate
dalla movimentazione e stoccaggio dei rifiuti in ingresso;
2) se tale sistema prevede il mantenimento
costante del livello di umidità, termico o strutturale dei cumuli di rifiuti
depositati nei settori specifici, garantendo l'assenza di fenomeni di trasporto
solido a seguito di eventi atmosferici significativi (forti venti o forti
piogge);
3) quali possano essere i tempi di stoccaggio
per singola tipologia dei rifiuti, considerando il fatto che tale intervallo
non potrà essere mai superiore a 1 anno;
4) interessando le attività previste circa 107
rifiuti pericolosi delle più diverse e disparate tipologie, presentando le
stesse caratteristiche chimico/fisiche molto diverse e che dalla loro
accidentale miscelazione o contatto possano derivare composti inquinanti non
prevedibili, considerate le preoccupazioni della popolazione locale nei
confronti di tale attività, considerando sempre il principio cardine che
prevede che non si mai arrecato danno all'ambiente ne alla salute pubblica,
essendo l'attività stessa più rivolta al mercato (business) che alle esigenze
effettive dell'area circostante, essendo il Comune di Cepagatti già un comune
virtuoso in merito alla gestione dei rifiuti e raccolta differenziata, si
chiede che tale progetto venga rinviato a una più approfondita valutazione di
impatto ambientale, (procedura VIA) al fine di specificare meglio l'attività e
le misure di mitigazione degli impatti potenziali.
ATTESTATO
CHE:
- il Comune di Cepagatti, su
sollecitazione anche dei cittadini residenti, con Deliberazione del Consiglio
Comunale 15.9.2015, n. 57 ha espresso, per quanto di propria competenza, parere
contrario all'avvio dell'attività di "Deposito per rifiuti non pericolosi
e pericolosi provenienti da servizi di micro raccolta differenziata" in località
Vallemare, Via della Bonifica, proposto dalla Ditta "A&C Ambiente e
Consulenze S.r.l." con sede in San Giovanni Teatino, Via D'Ilio n. 28, per
le motivazioni dettagliatamente riportate sopra. Ha espresso, altresì, parere
contrario in relazione alla procedura di Valutazione di Assoggettabilità a
V.I.A. di cui all'art. 20 del D.Lgs. 152/2006, in corso di svolgimento presso i
competenti uffici della Regione Abruzzo;
IMPEGNA
LA GIUNTA REGIONALE
1.
ad
esprimere, per quanto di propria competenza, parere
contrario all'avvio dell'attività di "Deposito per rifiuti non pericolosi
e pericolosi provenienti da servizi di micro raccolta differenziata" in
località Vallemare, Via della Bonifica, proposto dalla Ditta "A&C
Ambiente e Consulenze S.r.l." con sede in San Giovanni Teatino, Via D'Ilio
n. 28, per le motivazioni dettagliatamente riportate nelle premesse del
presente documento;
2.
ad
esprimere parere contrario in relazione alla
procedura di Valutazione di Assoggettabilità a V.I.A. di cui all'art. 20 del
D.Lgs. 152/2006, in corso di svolgimento presso i competenti uffici della
Regione Abruzzo, per le motivazioni dettagliatamente riportate nelle premesse
del presente documento;
3.
a
trasmettere il presente documento all'Autorità
competente in materia di Valutazione di Impatto Ambientale della Regione
Abruzzo, affinché la stessa valuti attentamente le criticità ambientali e
sanitarie del progetto di che trattasi, puntualmente evidenziate nel presente
documento al fine della tutela della salute e della qualità della vita della
cittadinanza di Cepagatti;
4.
a
farsi parte diligente nell'adozione di ogni
iniziativa e/o provvedimento ritenuto necessario per dare completa attuazione a
quanto stabilito con il presente documento, in particolare per quanto attiene
la procedura di Valutazione di Assoggettabilità a V.I.A. anche per eventuali
osservazioni e/o richieste di audizioni dei soggetti interessati quali il
Comune di Cepagatti, associazioni, rappresentanze di cittadini del Comune di
Cepagatti al CCR-VIA della Regione Abruzzo che dovrà valutare il progetto di
che trattasi».