Risoluzione: Realizzazione di "Deposito per rifiuti non pericolosi e pericolosi provenienti da servizi di micro raccolta differenziata" nell’area produttiva sita in località Vallemare, Via della Bonifica - Ditta A&C Ambiente e Consulenze s.r.l. con sede in S. Giovanni Teatino.

 

IL CONSIGLIO REGIONALE

 

VISTA la risoluzione a firma dei consiglieri Pettinari e Marcozzi recante: Realizzazione di "Deposito per rifiuti non pericolosi e pericolosi provenienti da servizi di micro raccolta differenziata" nell’area produttiva sita in località Vallemare, Via della Bonifica - Ditta A&C Ambiente e Consulenze s.r.l. con sede in S. Giovanni Teatino;

 

UDITA l’illustrazione del consigliere Pettinari;

 

A maggioranza statutaria espressa con voto palese

 

L’APPROVA

 

Nel testo che di seguito si trascrive:

 

«Il Consiglio regionale

 

PREMESSO CHE:

-             la Società A&C Ambiente e Consulenze S.r.l., con sede in San Giovanni Teatino (CH), Via D'Ilio n. 28, P.I. 02337400697, con nota del 30.7.2015, acquisita al protocollo comunale in data 3.8.2015 con Prot. n. 16014, ha trasmesso al Comune di Cepagatti la documentazione inerente la procedura di Verifica di Assoggettabilità a V.I.A., di cui all'art. 20 del D.Lgs. 152/2006 per l'avvio dell'attività di "DEPOSITO PER RIFIUTI NON PERICOLOSI E PERICOLOSI PROVENIENTI DA SERVIZI DI MICRO RACCOLTA DIFFERENZIATA";

-             gli immobili interessati dalla realizzazione dell'impianto sono situati all'interno della zona produttiva con destinazione di P.R.G. "D1", sita in Località Vallemare e sono individuati presso il NCEU di Pescara al Foglio n. 23 del Comune di Cepagatti, Particella n. 402;

-             la procedura di V.I.A. di competenza della Regione Abruzzo è stata trasmessa alla Direzione Affari della Presidenza, Politiche Legislative e Comunitarie, Programmazione, Parchi, Territorio, Valutazioni Ambientali, Energia, Servizio Tutela, Valorizzazione Ambientale, Ufficio Valutazioni Impatto Ambientale, sita in Via Leonardo Da Vinci - L'Aquila;

-             a seguito della trasmissione di cui al punto precedente è stato emanato in data 3.8.2015, l'Avviso Pubblico ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 152/2006;

-             dalla data di pubblicazione dell'Avviso Pubblico sul sito internet della Regione Abruzzo decorrono i 45 giorni entro i quali chiunque (associazioni, enti, privati cittadini e portatori di interessi) può presentare osservazioni o pareri sull'opera di che trattasi;

-             da verifiche effettuate dal Comune di Cepagatti presso i propri archivi e presso l'Agenzia del Territorio, lo stesso ha riscontrato quanto segue:

1.         gli immobili oggetto dell'intervento risultano catastalmente intestati alla Società "DV INVESTIMENTI S.r.l.", con sede in San Giovanni Teatino (CH) - P.I. 02504780699, per trasferimento dalla Società "DI VINCENZO DINO & C. S.p.A.", giusto atto pubblico del 29.12.2014;

2.         i fabbricati interessati dal progetto di realizzazione dell'impianto di cui all'oggetto sono stati realizzati e adibiti a centro di raccolta, trattamento e stoccaggio di rifiuti speciali, giuste autorizzazioni rilasciate dalla Regione Abruzzo con Deliberazioni della Giunta regionale n. 6414, n. 6415 del 2.10.1990 e n. 7886 del 29.11.1990 che ai sensi dell'art. 3 bis della L. 29.10.1987, n. 441 hanno sostituito l'allora concessione edilizia e gli atti di assenso in capo al Comune di Cepagatti;

3.         risulta depositata D.I.A. in data 7.5.1998, Prot. n. 5259, per "Manutenzione straordinaria ed adeguamento impianto elettrico nonché Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Rifiuti della Regione Abruzzo avente ad oggetto: D.Lgs. 22/97 e successive modifiche ed integrazioni, articoli 27 e 28 - Ditta C.T.R. S.r.l., sede legale: Via delle Contrade, loc. Vallemare - 65012 Cepagatti - D.G.R. n. 1843 del 13.8.99 avente ad oggetto: Rinnovo autorizzazione n. 2488 del 27.5.1994 per l'esercizio di stoccaggio provvisorio di rifiuti speciali e pericolosi presso il proprio impianto. Rettifica.";

4.         nella notte tra il 15 e 16 febbraio 1997 l'impianto precedentemente esistente sul sito oggetto del nuovo progetto, di cui al precedente punto, fu interessato da un incendio, giusto rapporto del Comando Provinciale dei VV.FF. di Pescara, Prot. n. 1959 con "conseguente emissione nell'aria ed al suolo di residui e vapori di  combustione dei prodotti trattati...";

5.         in seguito all'incendio di cui al precedente punto, l'allora Sindaco del Comune di Cepagatti, con propria ordinanza n. 03, Prot. n. 2136 del 19.02.1997, ordinava al Sig. Mancini Francesco legale rappresentante della ditta CTR S.r.l.: "1) ...di  predisporre la immediata sospensione dell'attività svolta nell'opificio con recinzione  di tutta la zona interessata; 2) Il ripristino mediante bonifica di tutta l'area interessata dall'incendio con l'eliminazione di ogni e qualsiasi pericolo per la salute  pubblica e la pubblica incolumità";

 

DATO ATTO CHE:

-             nel Comune di Cepagatti è vigente la 1° Variante Generale al Piano Regolatore Generale, definitivamente approvata con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 31.10.2008 che destina gli immobili interessati dal progetto di che trattasi a "Zona D1 Attività produttive di completamento" normata dall'art. 30 delle Norme Tecniche di Attuazione;

-             nel Comune di Cepagatti con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 23.2.2013 è stata adottata la 2° Variante Generale al Piano Regolatore Generale che destina gli immobili interessati dal progetto di che trattasi a "Zona D1 Attività produttive di completamento" normata dall'art. 30 delle Norme Tecniche di Attuazione;

-             l'art. 30 delle Norme Tecniche di Attuazione della 2° Variante al Piano Regolatore Generale adottata con Deliberazione di Consiglio Comunale di cui al precedente punto testualmente recita: "... E' escluso l'insediamento di attività con pericolo di incidente rilevante ai sensi del D.lgs. 17.08.1999, n. 334, di qualsiasi tipo di attività insalubre ai sensi del vigente Testo Unico delle leggi sanitarie, di qualsiasi tipo di  attività che preveda la lavorazione e/o trattamento di rifiuti pericolosi e non pericolosi ai  sensi del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e delle LL.RR. vigenti, di qualsiasi tipo di attività che  preveda la realizzazione di impianti per la produzione di energia e per qualsiasi tipo di  alimentazione, quali, a titolo puramente esemplificativo, biomasse, ecc.";

 

RILEVATO CHE:

-             l'art. 57 della L.R. 18/83 testo in vigore testualmente recita: "Art. 57 - Salvaguardia nei confronti di domande ed istanze. 1) Dalla data di prima adozione di ogni atto e documenti di pianificazione, e fino alla loro entrata in vigore, il sindaco è tenuto a sospendere ogni determinazione sulle domande di autorizzazione e di concessioni edilizie, e sulle istanze di lottizzazione in contrasto con le previsioni e prescrizioni degli strumenti adottati. 2) Il sindaco è tenuto a sospendere ogni determinazione sulle istanze di cui al comma  precedente anche qualora i relativi progetti contrastino con la deliberazione del Consiglio comunale in ordine alle controdeduzioni sulle osservazioni agli strumenti urbanistici e con il provvedimento del Consiglio provinciale ai sensi dell'art. 11, comma 5 della presente legge. 3) Per gli effetti dei commi precedenti, il sindaco è tenuto a notificare agli interessati, entro 60 gg. dalla istanza, gli elementi di contrasto rilevati ed a  precludere la formazione, per silenzio-assenso, delle autorizzazioni e concessioni edilizie." ;

-             quanto sopra esposto, il progetto di realizzazione dell'impianto di stoccaggio di rifiuti pericolosi e non provenienti da servizi di micro-raccolta differenziata, prodotto dalla ditta A&C S.r.l.  risulta in contrasto con le previsione e prescrizioni della 2° Variante al Piano Regolatore Generale del Comune di Cepagatti, adottata con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 23.2.2013;

-             dallo studio preliminare ambientale allegato alla procedura di V.I.A. e dalla documentazione conservata presso gli archivi del Comune di Cepagatti, non risulta se gli immobili interessati dal progetto di che trattasi siano stati oggetto di bonifica a seguito dell' incendio verificatosi nella notte tra il 16 e 17 febbraio 1997 e così come prescritto dall'allora Sindaco del Comune di Cepagatti, con propria ordinanza n. 03, Prot. n. 2136 del 19.2.1997, emessa a carico del Sig. Mancini Francesco legale rappresentante della ditta CTR S.r.l. ex proprietaria degli immobili;

-             dallo studio preliminare ambientale allegato alla procedura di V.I.A. e dalla documentazione ad esso allegato non risulta essere stato adeguatamente valutato "l'effetto cumulo" con le altre attività similari presenti nelle immediate vicinanze dell'impianto di che trattasi. In particolare si precisa che nella medesima zona, a pochi metri di distanza sono presenti gli impianti di seguito elencati: 1) Impianto di deposito preliminare (D 15), cernita, stoccaggio e recupero (R13) di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, con una capacità massima istantanea di stoccaggio dell'impianto di 171mc - una potenzialità per l'operazione R13 di 10,672 t/a, l'operazione DI5 di 723 t/a e complessiva di 11.395 tonnellate annue ecc. Autorizzazione con prescrizioni rilasciata dalla Regione Abruzzo, Servizio Gestione Rifiuti, con determina dirigenziale n. DN3/57 del 28.1.2009 a favore della ditta Società ADB GROUP S.r.l., Cepagatti, Via delle Contrade s.n.. Inoltre in relazione a detto impianto la stessa ditta ha proposto una modifica sostanziale con previsione di ampliamento dei quantitativi per il quale è stata effettuata la procedura di V.I.A. che si è conclusa con il Giudizio del CCR-VIA n. 2527 del 9.6.2015 e che ha determinato: "favorevole all'esclusione dalla procedura V.I.A. con prescrizioni". 2) Impianto per attività di recupero di rifiuti non pericolosi in procedura semplificata, ditta DELE TEC di Enrico De Leonardis, giusta Determina del Responsabile del Servizio Tutela dell'Ambiente della Provincia di Pescara, n. 1861 del 29.7.2013;

-             dallo studio preliminare ambientale allegato alla procedura di V.I.A. e dalla documentazione ad esso allegata non risulta essere stato indicato che nelle immediate vicinanze, a pochissimi centinaia di metri dall'impianto che si intende realizzare, sono già presenti e pienamente operanti n. 4 attività produttive del settore alimentare e precisamente: l) Laboratorio di panificazione e pasticceria della Ditta F.lli cappucci s.d.f ; 2) Deposito alimenti surgelati o congelati di qualunque tipo e prodotti preconfezionati ditta: Società EISMANN S.r.l.; 3) Laboratorio di pasticceria artigianale della ditta Filippone Maria e Gigante Grazietta; 4) Deposito all'ingrosso di sostanze alimentari e di additivi alimentari ditta Società ROMANA Chimici S.p.a.;

-             dallo studio preliminare ambientale e dalla relazione Geologica e Geotecnica allegati alla procedura di V.I.A. risulta quanto segue: "... Il sito in oggetto, ricompreso nel bacino idrografico del Fiume Pescara ricade nella carta della vulnerabilità intrinseca all'inquinamento degli acquiferi in una zona con grado di vulnerabilità alto-elevato, mentre nella carta delle zone a vulnerabilità da nitrati di origine agricola esso ricade al margine della zona denominata "Piana del Pescara", perimetrata tra le zone potenzialmente vulnerabili a pericolosità bassa". Rilevato altresì che il sito è posto in sinistra idrografica del Torrente Nora e del Fiume Pescara, a circa 500 ml. dalla convergenza tra i due corsi d'acqua, in una zona che periodicamente viene interessata da straripamenti del fiume Pescara (anni 90 e anni 2000); basti a tal proposito ricordare i recenti eventi alluvionali degli anni 2013, 2014 e 2015, che hanno determinato l'allagamento di quasi tutta la zona produttiva sita in via della Bonifica, eventi che non risultano essere stati valutati nello studio preliminare ambientale;

-             dalla lettura dello studio preliminare ambientale allegato alla procedurali V.I.A. non risultano essere stati valutati gli effetti dell'opera che si intende realizzare in relazione alle numerose "case sparse" poste nelle immediate vicinanze dell'impianto in progetto ed in relazione ai grandi centri abitati esistenti a poche centinaia di metri: la Frazione di Vallemare e soprattutto la Contrada Cantò posta questa sulla stessa direttrice del sito ed esposta quindi anche ai venti dominanti provenienti da sud (questo anche in considerazione degli odori e dei fumi in caso di incendio);

 

CONSIDERATO CHE:

-             dalla lettura dello studio preliminare ambientale allegato alla procedura di V.I.A. non risulta se siano stati considerati e valutati attentamente tutti gli aspetti previsti nelle vigenti "Linee guida per la verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale dei  progetti di competenza delle Regioni e Provincie autonome (allegato IV alla parte Seconda del D.Lgs. 152/2006);

-             nello studio preliminare ambientale viene asserito che gli scarichi reflui civili provenienti dall'attività che si intende realizzare verranno convogliati nella fognatura pubblica delle acque scure; circostanza questa non esatta poiché, poiché per quanto risulta agli atti del Comune di Cepagatti, l'ACA S.p.A. ha recentemente effettuato un intervento nella zona che dal punto di vista amministrativo non risulta ancora ultimato e quindi senza la possibilità, allo stato odierno, di poter ottenere la prescritta autorizzazione di allaccio alla fognatura pubblica;

-             nello studio preliminare ambientale non risulta essere stato precisato se l'intervento che si intende realizzare è soggetto ad Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) ai sensi del D.Lgs. 152/2006;

-             dalla lettura dello studio preliminare ambientale e ai fini della minimizzazione "dell'impatto ambientale complessivo" dell'opera che si intende realizzare, non risulta se se siano state tenute in considerazione le Migliori Tecniche Disponibili (BAT), come tra l'altro stabilito dal più volte richiamato D.Lgs. 152/2006, la cui applicazione garantisce la riduzione in modo generale delle emissioni, dell'impatto sull'ambiente nel suo complesso nonché l'analisi dello stato di qualità delle varie matrici ambientali coinvolte, in modo tale da verificare l'opportunità o meno di realizzare l'intervento nel luogo prescelto;

-             il progetto di che trattasi contrasta con le linee guida di governo dell'Amministrazione Comunale di Cepagatti, approvate con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 36/2013;

 

OSSERVATO CHE

-         il progetto in questione prevede operazioni di deposito preliminare (D15) ovvero messa in riserva (R13) con raggruppamento e formazione di carichi omogenei (D14 e D13, R12), per il successivo smaltimento o recupero finale presso impianti autorizzati, per una potenzialità complessiva di circa 6.000 ton/anno e uno stoccaggio istantaneo di 460 ton.;

-         ogni volta che vi è la richiesta di avvio di una nuova attività del tipo di quella di cui si discute, è necessario comprendere la fattibilità del progetto, analizzandone gli effetti (positivi o negativi) sul territorio in macro e micro scala e verificandone la coerenza con la pianificazione Regionale, Provinciale e Comunale;

-         la preoccupazione diffusa circa la eventualità di un rischio sanitario potenzialmente associabile agli impianti di gestione dei rifiuti pericolosi è sempre più sentita tra la popolazione per il possibile rapporto causa-effetto tra sistemi di gestione dei rifiuti e stato di salute delle popolazioni residenti in prossimità di tali centri, squalificando il territorio e svalutandolo e lo espongono ad una serie di pericoli. Aumentano, infatti, i rischi dovuti all'esposizione ad agenti inquinanti derivanti da incidenti con produzione di gas o aerosol che i rifiuti potrebbero generare, sversamenti di sostanze chimiche nei punti di stoccaggio o interconnessione tra depositi e aree di conferimento, percolamento in falda, sversamento nei corpi idrici o nei terreni circostanti con il conseguente pericolo che sostanze tossiche finiscano nella catena alimentare e subiscano il processo di magnificazione biologica arrivando fino all' uomo in quantitativi più elevati e dannosi per la salute, per non palare poi del rischio da inalazione di polveri, legato alla movimentazione delle frazioni del rifiuto;

-         il progetto in questione non risulta compatibile con l'assetto del territorio e le scelte urbanistiche adottate dal Comune di Cepagatti il quale, oltre alle N.T.A. del P.R.G. adottato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 10/2013, con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 26.7.2014 approvava all'unanimità l'emendamento che testualmente recita: "...al fine di tutelare la salute umana, i recettori sensibili ambientali e agroalimentari ed il territorio del Comune di Cepagatti gli impianti di trattamento di rifiuti pericolosi e non e di deposito e messa in riserva di rifiuti pericolosi dovranno rispettare le distanze minime di:

1)     2000 mt dai corsi d'acqua;

2)     300 mt da edifici esistenti con funzione abitativa;

3)     1000 mt da attività dedicate alla

-         con Deliberazione di Giunta Comunale, il Comune di Cepagatti ha richiesto l'istituzione di una riserva naturale del prossimo fiume Nora di rilevanza regionale il cui iter istitutivo è in corso (vedi D.G.C. n. 75 del 28.7.2015 ad oggetto: Istituzione della riserva naturale del Fiume Nora. Atto d'indirizzo);

-         dall'analisi della documentazione del progetto appare evidente che non è stata valutata adeguatamente la componente del rischio; risulterebbe comunque pressoché impossibile fare una previsione del rischio in quanto è impossibile prevedere tutte le possibili interazioni di una tale quantità di diverse tipologie di rifiuti pericolosi e non;

-         in particolare l'elevatissima varietà di rifiuti che l'impianto si propone di ricevere, risulta fortemente eterogenea, con caratteristiche di variabilità difficilmente prevedibili e che necessitano di individuali sistemi di stoccaggio che dovranno essere monitorati e controllati. Tali rifiuti presentano un'elevata deformabilità e potenzialità di alterazione singola e di insieme, dovuta alle caratteristiche fisiche e meccaniche dei suoi componenti, sia alla ovviamente natura chimica, maggiori sono le tipologie di rifiuti gestiti, maggiori sono i rischi di interazioni, combinazioni e variabili che sfuggono ai protocolli progettuali e previsti dalla normativa;

-         le principali perplessità per le ricadute sul territorio in caso di incidente, dopo la disamina documentale del progetto proposto, appaiono le seguenti:

1.         difficoltà nello stimare la capacità totale effettiva del materiale stoccato in fuse di controllo o in caso di incidente;

2.         rottura dei dispositivi di raccolta e/o di rimozione contenimento dei reflui;

3.         rottura della copertura finale e dei dispostivi di raccolta e rimozione dell'acqua superficiale;

4.         difficoltà nel recupero finale dell'area (Sowers 1973);

-         è comunque evidente che ognuno di questi interventi comporta un grande lavoro organizzativo legato al censimento dei rifiuti, alla loro separazione ed all'individuazione della tecnica di stoccaggio ed eventuale pretrattamento (o messa in sicurezza) più idoneo, fenomeno di tale complessità, dato l'elevatissimo numero di CER proposti, (107 solo i pericolosi) che pone variabili difficilmente prevedibili. Ad esempio questo impianto che riceverebbe una grande varietà tipo logica di rifiuti può comprendere più punti di emissione in atmosfera difficilmente identificabili derivanti dalle diverse nature dei materiali stoccati, richiedendo diversi approcci tecnologici di mitigazione (e non uno unico) per stabilire i valori di emissione, le prescrizioni, i metodi di campionamento e di analisi delle emissioni ed i criteri per la valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite come previsto dalle norme nazionali di riferimento contenute nella parte V del D.Lgs. 152/2006, che si applicano agli impianti e alle attività che producono emissioni in atmosfera e stabilisce i valori di emissione, le prescrizioni, i metodi di campionamento e di analisi delle emissioni ed i criteri per la valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite;

-         altra lacuna del progetto è nella tracciabilità dei rifiuti. Il progetto in questione infatti necessita di particolare attenzione per l'elevatissima varietà di rifiuti che l'impianto si propone di ricevere: 107 rifiuti pericolosi e altri 117 non pericolosi, per un totale di 124 codici CER da gestire in un'area relativamente piccola, poco più di 4.000 m2 e per il traffico di rifiuti (soprattutto pericolosi) che potrebbe generare. Appare infatti evidente che in un territorio che ha come principale connotazione la risorsa agroalimentare e residenziale l'elevata proposta di CER pericolosi e non attirerebbe inevitabilmente clienti da numerose aree, potenzialmente anche da fuori regione, convogliando sul territorio di Cepagatti rifiuti in quantitativi maggiori rispetto a quelli potenzialmente prodotto a km 0 ed avviando un traffico poco controllabile, molto lontano da quello che è il modello europeo di smart city, di gestione locale del territorio, delle infrastrutture, delle risorse e dei rifiuti;

-         tale incidenza, caratterizzata da trasporti su strada e stoccaggio, porterebbe quindi sul territorio un disagio funzionale, un effetto cumulo e un flusso di rifiuti di cui la maggior parte non prodotti in loco, calamitando sul sito rifiuti da innumerevoli circuiti esterni (ad esempio dal Lazio e dalla Campania considerata la prossimità geografica) e compromettendo la serenità dei residenti;

-         bisognerà altresì valutare:

1)     sul piano meramente tecnico se il sistema di mitigazione delle componenti volatili, di aerodispersione delle particelle, sia adeguatamente studiato per l'abbattimento delle polveri eventualmente generate dalla movimentazione e stoccaggio dei rifiuti in ingresso;

2)     se tale sistema prevede il mantenimento costante del livello di umidità, termico o strutturale dei cumuli di rifiuti depositati nei settori specifici, garantendo l'assenza di fenomeni di trasporto solido a seguito di eventi atmosferici significativi (forti venti o forti piogge);

3)     quali possano essere i tempi di stoccaggio per singola tipologia dei rifiuti, considerando il fatto che tale intervallo non potrà essere mai superiore a 1 anno;

4)     interessando le attività previste circa 107 rifiuti pericolosi delle più diverse e disparate tipologie, presentando le stesse caratteristiche chimico/fisiche molto diverse e che dalla loro accidentale miscelazione o contatto possano derivare composti inquinanti non prevedibili, considerate le preoccupazioni della popolazione locale nei confronti di tale attività, considerando sempre il principio cardine che prevede che non si mai arrecato danno all'ambiente ne alla salute pubblica, essendo l'attività stessa più rivolta al mercato (business) che alle esigenze effettive dell'area circostante, essendo il Comune di Cepagatti già un comune virtuoso in merito alla gestione dei rifiuti e raccolta differenziata, si chiede che tale progetto venga rinviato a una più approfondita valutazione di impatto ambientale, (procedura VIA) al fine di specificare meglio l'attività e le misure di mitigazione degli impatti potenziali.

 

ATTESTATO CHE:

-         il Comune di Cepagatti, su sollecitazione anche dei cittadini residenti, con Deliberazione del Consiglio Comunale 15.9.2015, n. 57 ha espresso, per quanto di propria competenza, parere contrario all'avvio dell'attività di "Deposito per rifiuti non pericolosi e pericolosi provenienti da servizi di micro raccolta differenziata" in località Vallemare, Via della Bonifica, proposto dalla Ditta "A&C Ambiente e Consulenze S.r.l." con sede in San Giovanni Teatino, Via D'Ilio n. 28, per le motivazioni dettagliatamente riportate sopra. Ha espresso, altresì, parere contrario in relazione alla procedura di Valutazione di Assoggettabilità a V.I.A. di cui all'art. 20 del D.Lgs. 152/2006, in corso di svolgimento presso i competenti uffici della Regione Abruzzo;

 

IMPEGNA

 

LA GIUNTA REGIONALE

 

1.            ad esprimere, per quanto di propria competenza, parere contrario all'avvio dell'attività di "Deposito per rifiuti non pericolosi e pericolosi provenienti da servizi di micro raccolta differenziata" in località Vallemare, Via della Bonifica, proposto dalla Ditta "A&C Ambiente e Consulenze S.r.l." con sede in San Giovanni Teatino, Via D'Ilio n. 28, per le motivazioni dettagliatamente riportate nelle premesse del presente documento;

2.            ad esprimere parere contrario in relazione alla procedura di Valutazione di Assoggettabilità a V.I.A. di cui all'art. 20 del D.Lgs. 152/2006, in corso di svolgimento presso i competenti uffici della Regione Abruzzo, per le motivazioni dettagliatamente riportate nelle premesse del presente documento;

3.            a trasmettere il presente documento all'Autorità competente in materia di Valutazione di Impatto Ambientale della Regione Abruzzo, affinché la stessa valuti attentamente le criticità ambientali e sanitarie del progetto di che trattasi, puntualmente evidenziate nel presente documento al fine della tutela della salute e della qualità della vita della cittadinanza di Cepagatti;

4.            a farsi parte diligente nell'adozione di ogni iniziativa e/o provvedimento ritenuto necessario per dare completa attuazione a quanto stabilito con il presente documento, in particolare per quanto attiene la procedura di Valutazione di Assoggettabilità a V.I.A. anche per eventuali osservazioni e/o richieste di audizioni dei soggetti interessati quali il Comune di Cepagatti, associazioni, rappresentanze di cittadini del Comune di Cepagatti al CCR-VIA della Regione Abruzzo che dovrà valutare il progetto di che trattasi».