D.Lgs. 03.04.2006 n. 152 e s.m.i., art. 208 - L.R. 19.12.2007 n° 45 s.m.i., art. 45.D.Lgs. 209/2003  Ditta Autodemolizioni CIALINI E. & C.s.a.s., Via Galilei, 36-64016- S.Egidio alla (Vibrata TE). Esercizio di un impianto esistente-Determina Diringenziale n.73/del 10/05/2010: Richiesta di  Variante sostanziale per:

1.         l’integrazione alle tipologie di veicoli fuori uso, attualmente autorizzati dal  D.Lgs 209/2003, delle seguenti categorie di veicoli: L1-L3-N2-N3

2.         aumento della potenzialità attuale dell’impianto da 500 veicoli/anno a 800 veicoli/anno.

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

 

Omissis

 

DETERMINA

 

Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui di seguito si intendono integralmente riportate:

 

1.           di fare proprie le determinazioni della Conferenza dei Servizi espresse nella seduta del 20.05.2015 e i contenuti dei successivi pareri pervenuti allo scrivente Servizio

2.   di approvare ai sensi del D.Lgs. 03.04.2006 n. 152 e s.m.i., art. 208 - L.R. 19.12.2007 n° 45 s.m.i., art. 45.D.Lgs. 209/2003 la richiesta di variante sostanziale alla Detemina n.73 del 10/05/2010 presentata dalla Ditta Autodemolizioni CIALINI E. & C.s.a.s., Via Galilei, 36-64016- S.Egidio alla (Vibrata TE)  per l’integrazione alle tipologie di veicoli fuori uso attualmente autorizzati dal D.Lgs 209/2003, delle seguenti categorie di veicoli: L1-L3/N2/N3 e aumento della potenzialità attuale dell’impianto da 500 veicoli/anno a 800 veicoli/anno;

3.       di approvare la documentazione allegata alla istanza di richiesta composta da:

-          Relazione Tecnica integrativa alla determina n° DN3/312 del 13/11/2008 a firma del Per.Agr. Razzetti Lorenzo, datata 16/03/2010; Rev. 03

-          Elaborato tecnico in scala 1.200 indicante lay-aut di stoccaggio superficie scoperta pavimentate in cls e strutture coperte, Rev.03

-          Relazione tecnica integrativa alla determina n. 73 del 10/05/2010 a firma del Per. Agr. Razzetti Lorenzo datata Agosto 2012;

-          Elaborato tecnico avente per contenuto Lay-out aree di stoccaggioScala 1:200), Linee di raccolta ed impianti di trattamento delle acque (scala 1:200), Stralcio della Planimetria catastale (scala 1:2000), Stalcio del P.R.E.(scala 1:2000);

4        di autorizzare la ditta CIALINI E & C. sas la gestione dell’impianto di trattamento dei veicoli fuori uso ubicato nel comune di Sant’Egidio alla Vibrata, in Via Galilei, n.36, insistente sul foglio di mappa n. 15 particelle n. 1128, 1127, 1899, 1900, 275(parte), 276(parte) e 1670(parte) per una superficie di mq 5066 e una potenzialità di: 800 autoveicoli fuori uso/anno, 300 veicoli a due ruote L1-L3 fuori uso/anno, 40 mezzi pesanti N2-N3 fuori uso/anno per le attività di smaltimento e recupero dei rifiuti di cui alla fase D15 dell’allegato B e alla fase R13 dell’Allegato C alla parte IV del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i;

5.     di autorizzare la ditta CIALINI E. & C. s.a.s.:

5.1   la gestione, ai sensi del predetto art. 208 del D.Lgs. n° 152/2006 e s.m.i., dell’impianto di cui al precedente punto 2);

5.2   ai sensi dell’art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., le emissioni in atmosfera derivanti dall’attività di produzione, manipolazione, trasporto, carico, scarico e stoccaggio di materiali pulverulento;

5.3   lo scarico delle acque reflue di prima pioggia provenienti dal dilavamento dei piazzali dell’impianto in oggetto nel pubblico collettore sito in via Galilei Sant’Egidio alla Vibrata (TE), nel rispetto delle prescrizioni di cui alla nota della Ruzzo Servizi SpA prot.n. 0024914 del 31/10/2014;

7.       di revocare dalla data di emanazione del presente provvedimento, la Determinazione Dirigenziale n. 73 del 10/05/2010;

8.   di stabilire che nell’impianto possono essere conferiti e gestiti  per le potenzialità istantanee e annue i seguenti rifiuti:

CODICE CER

DESCRIZIONE RIFIUTO

16 01 04*

Veicoli fuori uso.

16 01 06

Veicoli fuori uso, non contenenti né liquidi né altre componenti pericolose.

 

Potranno essere conferiti, altresì, ai sensi dell’art.5, comma 15 del D.Lgs 209/03 e s.m.i., i pezzi usati allo stato di rifiuto derivanti dalle attività di riparazione dei veicoli, effettuata da  imprese esercenti attività di autoriparazione, di cui alla Legge 5 febbraio 1992, n.122 e s.m.i., ad eccezione di quelle per cui è previsto dalla legge un consorzio obbligatorio di raccolta.

9.       di stabilire che i rifiuti derivanti dall’attività di trattamento dei veicoli fuori uso, gestibili solo in uscita dall’impianto, sono i seguenti:

 

CODICI CER

DESCRIZIONE RIFIUTO

13 01 10*

Oli per circuiti idraulici, non clorurati.

13 01 11*

Oli sintetici per circuiti idraulici.

13 02 04*

Scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, clorurati

13 02 05*

Scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, non clorurati.

13 02 06*

Scarti di olio sintetico per motori, ingranaggi e lubrificazione.

13 02 07*

Olio per motori, ingranaggi e lubrificazione, facilmente

biodegradabile.

13 05 06*

Oli prodotti della separazione olio  - acqua.

13 07 01*

Olio combustibile e carburante diesel

13 07 02*

Petrolio

13 07 03*

Altri carburati (comprese le miscele)

14 06 01*

Clorofluorocarburi, HCFC, HFC

16 01 03

Pneumatici fuori uso.

16 01 07*

Filtri dell’olio.

16 01 08*

Componenti contenenti mercurio.

16 01 09*

Componenti contenenti PCB

16 01 10*

Componenti esplosivi (ad esempio (“air bag”).

16 01 11*

Pastiglie per freni contenenti amianto.

16 01 12

Pastiglie per freni, diverse da quelle di cui alla voce 16 01 11.

16 01 13*

Liquidi per freni.

16 01 14*

Liquidi antigelo contenenti sostanze pericolose.

16 01 15

Liquidi antigelo diversi da quelli di cui alla voce 16 01 14.

16 01 16

Serbatoi per gas liquido.

16 01 17

Metalli ferrosi.

16 01 18

Metalli non ferrosi.

16 01 19

Plastica.

16 01 20

Vetro.

16 01 21*

Componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci da 16 01 07 a 16 01 11, 16 01 13 e 16 01 14.

16 01 22

Componenti non specificati altrimenti.

 

 

16 06 01*

Batterie al piombo.

16 08 01

Catalizzatori esausti contenenti oro, argento, renio, rodio, palladio, iridio o platino (tranne 16 08 07).

16 08 03

Catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione o composti di metalli di transizione, non specificati altrimenti

16 08 05*

Catalizzatori esauriti contenenti acido fosforico

16 08 07*

Catalizzatori esauriti contenenti sostanze pericolose

19 10 04

Fluff-frazione leggera e polveri, diversi da quelli di cui alla voce 19 10 03.

 

10.     di stabilire che l’autorizzazione di cui al punto 2) è condizionata al rispetto delle seguenti prescrizioni:

1.     adottare tutte le cautele per impedire la formazione degli odori e la dispersione di aerosol e polveri e per limitare il dilavamento dei rifiuti stoccati all’aperto;

2.     rispetto delle prescrizioni di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 47 del 20.04.2011, salvo quanto modificato nel presente provvedimento;

11.     di stabilire che l’autorizzazione di cui al punto 2) è concessa per un periodo pari ad anni 10 (dieci) dalla data di noifica del presente provvedimento per il tramite del competente SUAP;

12.     di precisare che l’autorizzazione di cui al punto 2) è prorogabile nelle forme stabilite dal D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e dalla L.R. 45/07 e s.m.i. su istanza della ditta interessata;

13.     di prescrivere che il titolare e/o gestore dell’impianto, nel momento del conferimento dei rifiuti, ha l’obbligo di effettuare i seguenti adempimenti:

a)  accertare che il conferitore sia munito di regolare iscrizione all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali;

b) in caso di conferimenti effettuati da parte di privati cittadini: i rifiuti possono essere accettati nei limiti quantitativi e nelle frequenze direttamente connesse alla normale attività domestica e, comunque, nel rispetto del Regolamento di igiene urbana del comune ove ha sede l’impianto;

c) i conferimenti di rifiuti effettuati dai soggetti di cui alla tipologia prevista dall’art. 266, comma 5, D.Lgs 152/2006 s.m.i. possono avvenire esclusivamente per le tipologie riconducibili alla propria attività di commercio ambulante;

Nei casi di cui alle lettere b), c) il gestore dell’impianto , laddove vengano accertati i conferimenti di rifiuti, ha l’obbligo di annotare nel registro di carico e scarico le seguenti informazioni: estremi identificativi del produttore e/o trasportatore del rifiuto comprensivi del codice fiscale del soggetto trasportatore, desrizione del rifiuto, luogo di produzione del rifiuto, indicazione del mezzo e della targa con il quale il rifiuto è stato trasportato. In caso di conferimenti anomali il titolare e/o gestore dell’impianto ha altresì l’obbligo di segnalare le predette irregolarità agli Organi di Controllo competenti per territorio;

14.     di prescrivere che nell’impianto oggetto della presente autorizzazione non possono essere esercitate altre attività afferenti alla gestione dei rifiuti e, così come già previsto dalle vigenti norme regionali, ogni modifica agli impianti e/o attività di gestione deve essere preventivamente autorizzata dalla Regione Abruzzo;

15.   di prescrivere inoltre gli adempimenti previsti dalle leggi vigenti in materia:

1.     dal D.M. 11.04.2011, n. 82, avente per oggetto:”Regolamento per la gestione dei pneumatici fuori uso(PFU), ai sensi dell’art. 228 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 e successive modificazioni e integrazioni, recante disposizioni in materia ambientale”(G.U. 8 giugno 2011, n.131) che, in attuazione dell’art. 228 del D.Lgs n.152 e s.m.i., detta tempi e modalità concrete di funzionamento del nuovo sistema di gestione dei pneumatici;

2.     adempimenti previsti dalla norma UNI CEN/TS 14243 dell’aprile 2010 avente per oggetto: “Materiali prodotti da pneumatici fuori uso- Specifiche delle categorie basate sulle dimensioni e impurità e metodi per la determinazione delle loro dimensioni e impurità”, con le quali si definiscono tutte le fasi del processo di trattamento degli PFU e le specifiche tecniche dei materiali che esitano dalle stesso;

3.     adempimenti di cui al D.M. 09.01.2003, “Esclusione dei pneumatici ricostruibili dall’elenco dei rifiiuti non pericolosi”(GU 18.01.2003 n.14)

4.     adempimenti previsti dalla normativa in materia di gestione di pile ed accumulatori di cui al D.Lgs. 20.11.2008, n. 188 e al D.M. 24.01.2001, n.20,

5.     adempimenti previsti dall’art.216-bis del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., con il quale si dettano disposizioni in ordine alla gestione di rifiuti costituiti da oli usati;

6.     adempimenti previsti dal D.Lgs. 25 luglio 2005, n. 151 2attuazione delle direttive  2002/95CE, 2002/96CE e 2003/108/CE relative alla riduzione dell’uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti” e s.m.i., e il successivo D.Lgs.14.03.2014 n.49 che ha introdotto nuove disposizioni in materia;

7.     adempimenti previsti dai  DD.MM. 5 febbraio 1998 e s.m.i., concernente disposizioni in materia di avvio a recupero di rifiuti speciali non pericolosi, e 12 giugno 2002 n. 161, recante norme per l’avvio a recupero dei rifiuti speciali pericolosi, attraverso il ricorso alle procedure semplificate previste dalla legge;

16.     di precisare che la presente autorizzazione è subordinata al rispetto delle seguenti ulteriori prescrizioni:

16.1) Deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, la incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli;

16.2) Deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell’aria, dell’acqua del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;

16.3) Devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degrado dell’ambiente e del paesaggio;

16.4) Devono essere promossi, con l’osservanza di criteri di economicità ed efficienza, sistemi tendenti a favorire il riciclo, il riutilizzo ed il recupero di materie prime ed energia;

17.     di richiamare la Ditta CIALINI E. & C. s.a.s  autorizzata, al rispetto, per quanto applicabili, degli obblighi previsti dall’art. 189 (Catasto dei rifiuti) e dell’art. 190 (Registro di carico e scarico) e 187(divieto di miscelazione rifiuti pericolosi) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.(norme in materia mbientale) ed alla trasmissione con cadenza semestrale, alla Provincia di Teramo ed all’ARTA - Distretto Provinciale di Teramo, di una comunicazione concernente la quantità dei rifiuti movimentati, la provenienza e la loro destinazione, distinguendo quelli provenienti dalla Regione da quelli fuori Regione, in conformità con le disposizioni di cui alla DGR n. 778 del 11.10.2010;

18.     di richiamare la Ditta CIALINI E & C. s.a.s all’osservanza di quanto previsto dall’art. 188 ter ai sensi del D.Lgs 152/2006 sulla istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti;

19.     di dare atto che l’inosservanza delle prescrizioni contenute nella presente autorizzazione comporta l’adozione dei provvedimenti previsti dall’art. 208, comma 13 del D.Lgs. 03.04.2006 n° 152 e s.m.i. e dell’art. 45, comma 16 della L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i.;

20.     di obbligare la Ditta Autodemolizioni CIALINI E & C. s.a.s., beneficiaria della presente autorizzazione, a produrre entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento, la garanzia finanziaria con apposita polizza fideussoria in relazione all’aumentata potenzialità dell’impianto  ai sensi della DGR n. 790/2007 e s.m.i.;

21.     di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a revoca o modifica ove risulti accertata pericolosità o dannosità dell’attività esercitata e nei casi di violazione di legge , di normative tecniche e/o delle prescrizioni contenute nell’autorizzazione, con la eventuale e conseguente applicazione dei provvedimenti previsti all’art. 208, commqa 13, D.Lgs n.152/2006 e s.m.i. e della L.R. n. 45/07;

22.     di fare salvi eventuali e ulteriori autorizzazioni, visti pareri, nulla-osta e prescrizioni di competenza di altri Enti e Organismi, nonché le altre disposizioni e direttive vigenti in materia. Sono fatti salvi, infine eventuali diritti di terzi;

23.     di fare salvi, altresì i successivi accertamenti che saranno effettuati dal Servizio Gestione Rifiuti  in ordine alla sussistenze dei requisiti soggettivi ai sensi della D.G.R. 29.11.1227 e dell’esito della verifca  della comunicazione antimafia ai sensi del D.Lgs 159/2011 s.m.i.;

24.     di redigere il presente provvedimento in n. 1 originali, di cui un esemplare viene notificato, ai sensi di legge, presso la sede legale della Ditta a cura  del competente SUAP;

25.     di trasmettere copia del presente provvedimento al Comune di Sant’Egidio alla Vibrata (TE), all’Amministrazione Provinciale di Teramo, all’ARTA - Sede Centrale di Pescara  e all’ARTA – Distretto Provinciale di Teramo;

26.     di trasmettere ai sensi dell’art. 208, comma 18 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., copia del presente provvedimento all’Albo Nazionale Gestori Ambientali - Sezione Regionale Abruzzo c/o Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di L’Aquila;

27.     di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, limitatamente all’oggetto e al dispositivo, sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (B.U.R.A.);

 

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla notifica.

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Ing. Gianfranco Piselli