L.R. 01 marzo 2012, n. 11. “Disciplina delle Associazioni di Promozione Sociale”   Associazione “LEGA NAZIONALE PER LA DIFESA DEL CANE SEZIONE DI L’AQUILA” – Iscrizione al Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale. Sezione Prima – Articolazione c).

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

 

PREMESSO

-             che, la Legge 07 dicembre 2000 , n. 383, “Disciplina delle Associazioni di Promozione Sociale”, in attuazione degli articoli 2, 3, secondo comma, 4, secondo comma, 9 e 18 della Costituzione, detta princìpi fondamentali e norme per la valorizzazione dell'associazionismo di promozione sociale e stabilisce i princìpi cui le regioni e le province autonome devono attenersi nel disciplinare i rapporti fra le istituzioni pubbliche e le associazioni di promozione sociale, nonché i criteri cui debbono uniformarsi le amministrazioni statali e gli enti locali nei medesimi rapporti;

-             che la citata Legge 383/2000, ha altresì, lo scopo di favorire il formarsi di nuove realtà associative e di consolidare e rafforzare quelle già esistenti;

 

RILEVATO che, sono considerate associazioni di promozione sociale, di cui all’art. 2 della medesima L. 383/2000, le associazioni riconosciute e non riconosciute, i movimenti, i gruppi e i loro coordinamenti o federazioni costituiti, che svolgono attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati;

 

PRESO ATTO che la Regione Abruzzo, con L.R. 01.03.2012, n. 11 recante “Disciplina delle Associazioni di Promozione Sociale”, pubblicata sul B.U.R.A.T. n.13 ordinario del 14.03.2012, da attuazione alla L. 383/2000 con l’istituzione, tra l’altro, del Registro regionale delle Associazioni di Promozione Sociale;

 

CONSIDERATO

-             che l’art. 6, della citata L.R.11/12 prevede l’istituzione del richiamato Registro Regionale, distinto in due Sezioni, nonché i requisiti per l’iscrizione al Registro stesso;

-             che il comma 3 dell’art. 7 della menzionata legge L.R. 11/12,  individua, in relazione alla tipologia di attività prevalentemente svolta dall’associazione, le seguenti articolazioni:

a.            socio-sanitaria, assistenziale, educativa e dell’inclusione sociale;

b.            solidarietà, diritti dei cittadini, ricerca etica e spirituale;

c.            ambiente, cultura e patrimonio storico-artistico, sport e tempo libero, turismo sociale;

-             che le Associazioni di Promozione Sociale possono fare richiesta di iscrizione al Registro Regionale se dimostrano il possesso dei requisiti definiti al comma 2 dell’art. 6 della L.R. 11/2012;

-             che la perdita di uno solo dei requisiti, di cui al richiamato comma 2, ha per effetto l’avvio della procedura di cancellazione dal Registro Regionale;

-             che l’iscrizione al Registro Regionale, di cui alla Legge 11/12, è incompatibile con l’iscrizione al Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato di cui alla legge regionale 12 agosto 1993, n. 37 (Legge 11 agosto 1991, n. 266. Legge quadro sul volontariato);

-             che l’iscrizione è condizione necessaria per l’accesso a contributi o finanziamenti pubblici ed ai fini della stipula di convenzioni con la Regione, gli Enti locali e gli altri Enti pubblici;

 

RILEVATO che ai sensi dell’art. 9 della L.R.11/12 le Associazioni di Promozione Sociale iscritte al registro regionale sono tenute a trasmettere al competente servizio regionale, entro il 30 settembre di ogni anno, la documentazione prevista al comma 1 lett. a) b) e c), e che il mancato rispetto degli adempimenti di cui al medesimo comma 1 comporta la cancellazione dal registro regionale;

 

DATO ATTO

-             che, con determinazione n. DL27/284 del 01 agosto 2012, è stato istituito il Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale e che, con la medesima determinazione n. DL27/284, sono stati approvati i modelli ALL. A), ISTANZA D’ISCRIZIONE, e ALL. B), DICHIARAZIONE DEL LEGALE RAPPRESENTANTE;

-             che tali modelli devono essere necessariamente utilizzati  per la richiesta di iscrizione al citato Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale;

 

VISTA l’istanza, acquisita dalla Direzione al protocollo n. RA/240836/DPF014 del 23/09/2015, presentata dall’Associazione denominata “Lega Nazionale per la Difesa del Cane Sezione di L’Aquila” di L’Aquila concernente la richiesta di iscrizione al Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale, nella Sezione Prima Articolazione c);

 

DATO ATTO che il competente Ufficio in applicazione delle richiamate norme, ha proceduto alla verifica istruttoria della documentazione allegata all'istanza sopramenzionata, ed ha riscontrato la regolarità, la conformità e la sussistenza dei requisiti necessari per l’iscrizione al registro regionale, dell’Associazione in oggetto menzionata;

 

RITENUTO pertanto, di poter procedere, ai sensi delle sopra richiamate disposizioni normative, alla iscrizione dell’Associazione “Lega Nazionale per la Difesa del Cane Sezione di L’Aquila” di L’Aquila, alla Sezione Prima, Articolazione c) ambiente, cultura e patrimonio storicoartistico, sport e tempo libero, turismo sociale, del Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale;

 

VISTA la L.R. 14.09.1999, n. 77, e ss.mm.ii.;

 

DETERMINA

 

Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte:

 

-             di prendere atto che, con nota acquisita dalla Direzione al protocollo n. RA/240836/DPF014 del 23/09/2015, l’Associazione denominata “Lega Nazionale per la Difesa del Cane Sezione di L’Aquila”   con sede legale nel Comune di L’Aquila (AQ) Frazione Paganica in Via S.S. 17 Bis, n. 49, ha presentato istanza di iscrizione al Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale, istituito con L.R.11/12;

-             di dare atto che il competente Ufficio, in applicazione delle richiamate norme, ha proceduto alla verifica istruttoria della documentazione allegata alle sopra menzionate istanze ed ha riscontrato la regolarità, la conformità e la sussistenza dei requisiti necessari per l’iscrizione al Registro Regionale dell’Associazione de qua alla Sezione Prima, nell’Articolazione c) ambiente, cultura e patrimonio storicoartistico, sport e tempo libero, turismo sociale;

-             di iscrivere, ai sensi delle sopra richiamate disposizioni normative, l’Associazione denominata “Lega Nazionale per la Difesa del Cane Sezione di L’Aquila” con sede legale nel Comune di L’Aquila (AQ) Frazione Paganica in Via S.S. 17 Bis, n. 49, alla Sezione Prima del Registro Regionale, nella seguente Articolazione c) ambiente, cultura e patrimonio storicoartistico, sport e tempo libero, turismo sociale;

-             di definire quale elemento integrativo dell’efficacia del presente atto gli adempimenti relativi all’istituto della cd. Amministrazione aperta, ai sensi del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, artt. 26 e 27;

-             di utilizzare ai fini dell’integrazione del presente atto di iscrizione l’attestazione dell’avvenuta pubblicazione recante la data e la firma del Dirigente del Servizio;

-             di disporre la notifica del presente provvedimento all’associazione interessata;

-             di trasmettere copia del presente atto al Direttore Regionale del Dipartimento Salute e Welfare e al Componente la Giunta preposto alle Politiche Sociali;

-             di disporre ai sensi del comma 5 art. 8, della L.R.11/2012, la pubblicazione integrale della presente determinazione sul B.U.R.A.T..

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dott.ssa Tamara Agostini