IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
PREMESSO
-
che, la Legge 07 dicembre 2000 , n.
383, “Disciplina delle Associazioni di Promozione Sociale”, in attuazione degli
articoli 2, 3, secondo comma, 4, secondo comma, 9 e 18 della Costituzione,
detta princìpi fondamentali e norme per la valorizzazione dell'associazionismo
di promozione sociale e stabilisce i princìpi cui le regioni e le province
autonome devono attenersi nel disciplinare i rapporti fra le istituzioni pubbliche
e le associazioni di promozione sociale, nonché i criteri cui debbono
uniformarsi le amministrazioni statali e gli enti locali nei medesimi rapporti;
-
che
la citata Legge 383/2000, ha altresì, lo scopo di favorire il formarsi di nuove
realtà associative e di consolidare e rafforzare quelle già esistenti;
RILEVATO
che, sono considerate associazioni di promozione sociale, di cui all’art. 2
della medesima L. 383/2000, le associazioni
riconosciute e non riconosciute, i movimenti, i gruppi e i loro coordinamenti o
federazioni costituiti, che svolgono attività di utilità sociale a favore di
associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della
libertà e dignità degli associati;
PRESO
ATTO che la Regione Abruzzo, con L.R.
01.03.2012, n. 11 recante “Disciplina delle Associazioni di Promozione
Sociale”, pubblicata sul B.U.R.A.T. n.13 ordinario del 14.03.2012, da attuazione alla L. 383/2000 con l’istituzione, tra
l’altro, del Registro regionale delle Associazioni di Promozione Sociale;
CONSIDERATO
-
che
l’art. 6, della citata L.R.11/12 prevede l’istituzione del richiamato Registro
Regionale, distinto in due Sezioni, nonché i requisiti per l’iscrizione al
Registro stesso;
-
che
il comma 3 dell’art. 7 della menzionata legge L.R. 11/12, individua, in relazione alla tipologia di
attività prevalentemente svolta dall’associazione, le seguenti articolazioni:
a.
socio-sanitaria,
assistenziale, educativa e dell’inclusione sociale;
b.
solidarietà,
diritti dei cittadini, ricerca etica e spirituale;
c.
ambiente,
cultura e patrimonio storico-artistico, sport e tempo libero, turismo sociale;
-
che
le Associazioni di Promozione Sociale possono fare richiesta di iscrizione al
Registro Regionale se dimostrano il possesso dei requisiti definiti al comma 2
dell’art. 6 della L.R. 11/2012;
-
che
la perdita di uno solo dei requisiti, di cui al richiamato comma 2, ha per
effetto l’avvio della procedura di cancellazione dal Registro Regionale;
-
che
l’iscrizione al Registro Regionale, di cui alla Legge 11/12, è incompatibile
con l’iscrizione al Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato di
cui alla legge regionale 12 agosto 1993, n. 37 (Legge 11 agosto 1991, n. 266.
Legge quadro sul volontariato);
-
che
l’iscrizione è condizione necessaria per l’accesso a contributi o finanziamenti
pubblici ed ai fini della stipula di convenzioni con la Regione, gli Enti
locali e gli altri Enti pubblici;
RILEVATO
che ai sensi dell’art. 9 della L.R.11/12 le Associazioni di Promozione Sociale
iscritte al registro regionale sono tenute a trasmettere al competente servizio
regionale, entro il 30 settembre di ogni anno, la documentazione prevista al
comma 1 lett. a) b) e c), e che il mancato rispetto
degli adempimenti di cui al medesimo comma 1 comporta la cancellazione dal
registro regionale;
DATO
ATTO
-
che,
con determinazione n. DL27/284 del 01 agosto 2012, è stato istituito il
Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale e che, con la
medesima determinazione n. DL27/284, sono stati approvati i modelli ALL. A),
ISTANZA D’ISCRIZIONE, e ALL. B), DICHIARAZIONE DEL LEGALE RAPPRESENTANTE;
-
che
tali modelli devono essere necessariamente utilizzati per la richiesta di iscrizione al citato
Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale;
VISTA
l’istanza, acquisita dalla Direzione al protocollo n.
RA/240836/DPF014 del 23/09/2015, presentata dall’Associazione denominata “Lega
Nazionale per la Difesa del Cane Sezione di L’Aquila” di L’Aquila concernente
la richiesta di iscrizione al Registro Regionale delle Associazioni di Promozione
Sociale, nella Sezione Prima Articolazione c);
DATO
ATTO che il competente Ufficio in applicazione
delle richiamate norme, ha proceduto alla verifica istruttoria della
documentazione allegata all'istanza sopramenzionata, ed ha riscontrato la regolarità,
la conformità e la sussistenza dei requisiti necessari per l’iscrizione al
registro regionale, dell’Associazione in oggetto menzionata;
RITENUTO
pertanto, di poter procedere, ai sensi delle sopra richiamate disposizioni
normative, alla iscrizione dell’Associazione “Lega Nazionale per la Difesa del
Cane Sezione di L’Aquila” di L’Aquila, alla Sezione Prima, Articolazione c)
ambiente, cultura e patrimonio storicoartistico, sport e tempo libero, turismo
sociale, del Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale;
VISTA
la L.R. 14.09.1999, n. 77, e ss.mm.ii.;
DETERMINA
Per le motivazioni espresse in narrativa,
che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte:
-
di prendere atto che, con nota
acquisita dalla Direzione al protocollo n. RA/240836/DPF014 del 23/09/2015,
l’Associazione denominata “Lega Nazionale per la Difesa del Cane Sezione di
L’Aquila” con sede legale nel Comune di
L’Aquila (AQ) Frazione Paganica in Via S.S. 17 Bis, n. 49, ha presentato
istanza di iscrizione al Registro Regionale delle Associazioni di Promozione
Sociale, istituito con L.R.11/12;
-
di dare atto che il
competente Ufficio, in applicazione delle richiamate norme, ha proceduto alla
verifica istruttoria della documentazione allegata alle sopra menzionate
istanze ed ha riscontrato la regolarità, la conformità e la sussistenza dei
requisiti necessari per l’iscrizione al Registro Regionale dell’Associazione de
qua alla Sezione Prima, nell’Articolazione c) ambiente, cultura e patrimonio
storicoartistico, sport e tempo libero, turismo sociale;
-
di iscrivere, ai sensi delle
sopra richiamate disposizioni normative, l’Associazione denominata “Lega
Nazionale per la Difesa del Cane Sezione di L’Aquila” con sede legale nel
Comune di L’Aquila (AQ) Frazione Paganica in Via S.S. 17 Bis, n. 49, alla Sezione
Prima del Registro Regionale, nella seguente Articolazione c) ambiente, cultura
e patrimonio storicoartistico, sport e tempo libero, turismo sociale;
-
di definire quale elemento
integrativo dell’efficacia del presente atto gli adempimenti relativi all’istituto
della cd. Amministrazione aperta, ai sensi del D.Lgs.
14 marzo 2013, n. 33, artt. 26 e 27;
-
di utilizzare ai fini
dell’integrazione del presente atto di iscrizione l’attestazione dell’avvenuta
pubblicazione recante la data e la firma del Dirigente del Servizio;
-
di disporre la notifica del
presente provvedimento all’associazione interessata;
-
di trasmettere copia del
presente atto al Direttore Regionale del Dipartimento Salute e Welfare e al
Componente la Giunta preposto alle Politiche Sociali;
-
di disporre ai sensi del
comma 5 art. 8, della L.R.11/2012, la pubblicazione integrale della presente
determinazione sul B.U.R.A.T..
IL
DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Tamara Agostini