IL
DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Omissis
DETERMINA
per le motivazioni indicate in premessa, che
qui di seguito si intendono integralmente riportate,
1.
di autorizzare in via
definitiva, ai sensi dell’art. 208, comma 15 del D.Lgs
3.04.2006, n. 152 e s.m.i. e della L.R. n. 45/2007 e s.m.i., art. 50, la ditta FAIR srl , con sede
legale in via Australia n.9 San
Salvo CH, all’esercizio di un impianto
mobile di trattamento e recupero di rifiuti
speciali non pericolosi inerti provenienti da attività di costruzione e
demolizione, (frantumazione, macinazione, vagliatura, selezione
granulometrica), per la produzione di
frazioni inerti a granulometria idonea-riciclaggio/recupero del materiale inerte ottenuto (R5) di rifiuti non
pericolosi di cui alla tabella 1, modello OM TRACK ULISSE TK 096F prodotto dalle officine di Ponzano Veneto
S.p.A., matricola n°99A05900T, per le operazioni classificabili ai sensi
dell’allegato C alla parte quarta del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. come
fase R 5, avente una potenzialità
massima giornaliera di
1.520 tonnellate, una potenzialità minima è di 30 t/h e una
massima di 190 t/h
2.
di stabilire che la presente autorizzazione, ai sensi
dell’art. 208, comma 12 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., ha validità di anni
dieci dalla data di notifica del presente provvedimento ed è rinnovabile, previa apposita domanda da presentarsi
all’Autorità competente, almeno 180 giorni prima della scadenza della stessa,
corredata da una relazione tecnica sullo stato di fatto dell’impianto mobile e
delle sue apparecchiature nonché dagli eventuali provvedimenti assunti da altre
regioni o province in ordine allo svolgimento delle campagne di attività,
contenenti prescrizioni integrative od altro;
4.
di stabilire che la presente autorizzazione riguarda le
operazioni di trattamento R5 di cui
all’Allegato C parte IV del D.Lgs 152/06 e s.m.i. per la produzione di
prodotti inerti da utilizzare nelle forme consentite dalle vigenti normative in
materia nonché altri materiali, scarti, sovvalli e rifiuti non compatibili, da
avviare a recupero e/o smaltimento nelle forme e le modalità stabilite dalla
legge;
5.
di stabilire che,
in ordine allo svolgimento delle singole campagne di attività, da avviare
secondo le modalità stabilite nella D.G.R. n. 629 del 09.07.2008:
a.
devono essere adempiute
tutte le condizioni previste dal comma 15 dell’art. 208 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.;
b.
almeno 60 giorni prima
dell’inizio di ogni campagna di attività, prima dell’installazione
dell’impianto in un qualsiasi cantiere, il responsabile deve presentare alla
Regione e/o Provincia nel cui territorio
si trova il sito prescelto, tutta la documentazione necessaria ai fini delle
procedure ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.
e darne contestuale comunicazione al Comune, all’ARTA ed alla Azienda USL,
competenti per territorio;
c.
sono fatti salvi i compiti di vigilanza
e controllo, in ordine al concreto utilizzo dell’impianto, da parte della
Provincia, dell’ ARTA, delle Aziende ASL e del Comune, nel cui territorio sono
effettuate le campagne di attività, per quanto di rispettiva competenza, nonché
le disposizioni ed i provvedimenti degli Enti competenti in ordine alla
operazioni di trattamento e smaltimento dei rifiuti;
d.
l’effettuazione delle singole
campagne di attività è subordinata alla preventiva acquisizione del favorevole
giudizio di compatibilità ambientale, di competenza statale o regionale, ove la
vigente disciplina nazionale e regionale richieda lo svolgimento della
procedura di VIA; qualora la stessa sia ritenuta necessaria, l’installazione
dell’impianto, oggetto della presente autorizzazione, è sospesa fino alla
definizione positiva della procedura di VIA;
6.
di stabilire inoltre, che dovranno essere rispettate le
seguenti prescrizioni per la gestione dell’impianto:
a.
il
macchinario dovrà essere utilizzato esclusivamente da personale qualificato e
dotato di dispositivi di protezione individuale e, prima di ogni attivazione,
si dovrà comunicare il nominativo e la qualifica di un direttore tecnico
responsabile dell’impianto che dovrà garantire la custodia continuativa e la
regolare conduzione dell’impianto stesso; la Ditta deve valutare il rischio
dell’attività e prevedere gli accorgimenti necessari per la salute e la
sicurezza dei lavoratori, secondo le vigenti normative in materia;
b.
l’utilizzo dell’impianto
deve rispettare le prescrizioni contenute nel manuale d’uso dell’impianto;
relativamente alle componenti elettro-meccaniche, si richiama il rispetto delle
direttive comunitarie CE 98/37 (“direttiva macchine”), CEE 89/336 sulla
compatibilità elettromagnetica e CEE 73/23 sulla bassa tensione;
c.
per l’esecuzione delle singole
campagne di attività, le condizioni di funzionamento dell’impianto dovranno
essere conformi al D.Lgs. 04/09/2002, n. 262
“Attuazione della direttiva 2000/14/CE concernente l’emissione acustica
ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all’aperto”;
d.
le operazioni di carico e scarico dei
rifiuti devono avvenire in modo da evitare dispersioni incontrollate in
atmosfera e sul suolo; relativamente al funzionamento dell’impianto si richiama
al rispetto della normativa ambientale in materia di emissioni in atmosfera,
inoltre nell’esercizio dell’impianto dovranno essere predisposti appositi
sistemi atti a limitare la formazione delle polveri nelle operazioni connesse
alle attività di cantiere ed alla movimentazione dei mezzi;
e.
deve essere dimostrata l’attivazione
della procedura per il rilascio del certificato prevenzioni incendi e,
comunque, devono essere sempre disponibili nell’area di cantiere sistemi di
rapido intervento nell’eventualità si sviluppino incendi;
f.
nel caso sia
espressamente previsto da normative regionali o provinciali, dovrà essere preventivamente
acquisita l’autorizzazione allo scarico delle acque ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
g.
per ogni singola attività la Ditta
dovrà indicare all’Autorità competente l’impianto di recupero e/o smaltimento a
cui verranno conferiti i rifiuti prodotti dalle stesse;
h.
il deposito dei rifiuti dovrà
avvenire su superfici pavimentate o cementate e, qualora tali superfici non
siano disponibili, utilizzando teloni impermeabili a difesa del suolo;
i.
in caso di
blocco parziale o totale dell’attività dell’impianto a causa di eventuali
incidenti, deve essere data comunicazione alla Provincia, al Comune, all’ARTA
ed all’Azienda USL, competenti territorialmente;
j.
tutte le
attrezzature costituenti l’impianto devono essere sottoposte a periodiche verifiche
e manutenzioni al fine di garantirne e mantenerne l’efficienza, procedendo alle
riparazioni e/o sostituzioni necessarie;
k.
durante lo svolgimento di
ogni singola campagna di attività, una copia della presente autorizzazione deve
essere sempre disponibile presso l’impianto;
7.
di stabilire altresì, che:
a.
la presente autorizzazione ha
validità sull’intero territorio nazionale, nei limiti ed alle condizioni
stabilite dal comma 15 dell’art. 208 del D.Lgs.
152/06 e s.m.i.;
b.
la garanzia finanziaria prevista
dall’art. 208, comma 11, lett. g) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., che deve
essere prestata dall’interessato, al momento dell’avvio effettivo
dell’esercizio dell’impianto, deve essere riferita ad ogni singola campagna di
attività dell’impianto mobile, in relazione ai quantitativi ed alla tipologia
di rifiuti oggetto dell’attività stessa; pertanto, per i cantieri allestiti
nella Regione Abruzzo, dovrà essere prestata ai sensi della DGR n. 790/07, per
i cantieri allestiti al di fuori della Regione Abruzzo si dovrà fare riferimento
alla specifica normativa regionale vigente;
c.
si
dovrà ottemperare da parte della Ditta agli obblighi previsti dall’art. 189
(Catasto dei rifiuti - MUD), dall’art. 190 (Registro di carico e scarico) e
dall’art. 193 (Trasporto dei rifiuti), comunicazioni, ..etc. del Decreto
Legislativo 3.04.2006, n. 152 e s.m.i., nonché per
quanto riguarda le attività nella Regione Abruzzo, alla trasmissione di una
comunicazione, con cadenza semestrale, al Servizio Ambiente della Provincia di
Chieti ed all’ARTA Abruzzo – Distretto Provinciale di Chieti, concernente la
quantità di rifiuti movimentati, la provenienza e la loro destinazione, in
conformità con le disposizioni di cui alla DGR n. 778 del 11.10.2010; è fatto
salvo, comunque, il rispetto di quanto prescritto in ordine al deposito
temporaneo dei rifiuti ai sensi dell’art. 183 del D.Lgs.
152/06 e s.m.i.;
d.
è fatto obbligo di comunicare
tempestivamente alle Autorità competenti, le eventuali variazioni relative
all’impianto autorizzato o all’assetto societario;
e.
incaso di cessione
dell’attività autorizzata la Ditta dovrà darne tempestiva comunicazione e
contestualmente il subentrante dovrà chiedere la volturazione
dell’autorizzazione allegando la necessaria documentazione; le autorizzazioni
inerenti l’intero impianto verranno revocate nell’eventualità che il
procedimento di volturazione abbia esito negativo;
f.
la presente
autorizzazione deve essere sempre custodita, anche in copia, presso la sede
legale della Ditta durante lo svolgimento di ogni singola campagna di attività,
copia della stessa deve essere disponibile presso il sito operativo;
8.
di prescrivere che nell’impianto oggetto della presente
autorizzazione non possono essere esercitate altre attività, ancorché afferenti
alla gestione dei rifiuti così come già previsto dalle vigenti norme regionali,
ogni modifica agli impianti e/o alle attività di gestione deve essere
preventivamente autorizzata dalla Regione Abruzzo;
9.
di prescrivere che all’ingresso possono essere ammessi
solo i rifiuti autorizzati e che quelli in uscita dall’impianto mobile devono
essere assolutamente coerenti con la tipologia di discarica da individuarsi per
il successivo smaltimento e/o recupero previsto dalla legge;
10.
di fare salve eventuali ed ulteriori autorizzazioni,
visti, pareri, nulla-osta e prescrizioni di competenza di altri Enti e
Organismi, nonché le altre disposizioni e direttive vigenti nella materia; sono
fatti salvi, infine, eventuali diritti di terzi;
11.
di stabilire che il presente provvedimento è soggetto a
revoca o modifica, ove risulti accertata pericolosità o dannosità dell’attività
esercitata e nei casi di violazione di legge, di normative tecniche e/o delle
prescrizioni contenute nell’autorizzazione, con l’eventuale e conseguente
applicazione dei provvedimenti previsti dalla parte IV del D.Lgs
3/04/2006, n. 152 e s.m.i.;
12.
di disporre l’invio del presente provvedimento alla
Provincia di Chieti, all’ARTA Abruzzo - Distretto provinciale di Chieti,
all’ARTA Abruzzo - Direzione Centrale di Pescara, nonché a tutte le Regioni ed alle Province
Autonome di Trento e Bolzano;
13.
di redigere il presente provvedimento in n. 1
originali, che viene notificatoai sensi di legge alla
Società beneficiaria, attraverso il SUAP competente per territorio;
14.
di disporre la pubblicazione del presente provvedimento,
limitatamente agli estremi, all’oggetto ed al dispositivo, sul Bollettino
Ufficiale della Regione Abruzzo (B.U.R.A).
Contro
il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente
Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso
straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla notifica del
presente atto.
IL DIRIGENTE DEL
SERVIZIO
Ing.
Gianfranco Piselli