Cava di ghiaia in località “Bel Luogo” – Comune di Lanciano (CH)Ditta Società Meridionale Inerti S.M.I. srl– D.P.G.R. n. 406/1999, prorogato con Determinazione Dirigenziale e DI3/54/2004Autorizzazione rinnovo.

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

 

Omissis

 

DETERMINA

 

-                   La ditta Società Meridionale Inerti S.M.I. srl, con sede legale in Via Bafile n.14, Vasto (CH), è autorizzata alla coltivazione della cava  di ghiaia in località “Bel Luogo” del Comune di Lanciano  (CH) distinta in catasto al foglio n.61 particelle nn.1, 2, 3, 4p, 52, 53, 54, 55, 56, 57 e foglio n. 62 particelle nn. 1, 2, 3, 4, e 27, per anni 4 (quattro), dalla notifica del presente provvedimento, con l’obbligo del mantenimento in vigore della polizza fidejussoria stipulata a garanzia del ripristino ambientale, che potrà essere svincolata in seguito all’accertamento del regolare ripristino ambientale da parte dell’Ufficio Attività Estrattive.

-                   E’ autorizzata altresì alla realizzazione della quota finale di ripristino ambientale prevista nel progetto approvato, allegato al D.P.G.R. n.406/1999 e prorogato con Determinazione Dirigenziale Regionale n. DI3/54 del 27/7/2004, con il materiale ghiaioso presente in cava, come richiesto nella istanza di variante in narrativa.

-                   Restano fermi ed invariati tutti gli altri articoli del D.P.G.R. n.406/1999, prorogato con Determinazione Dirigenziale Regionale n. DI3/54 del 27/7/2004 e degli altri provvedimenti di autorizzazione rilasciati nonché di tutte le prescrizioni eventualmente dettate dagli Organi di Vigilanza.

-                   L’attività estrattiva deve essere intrapresa entro 90 giorni dalla data di notifica del presente provvedimento e potranno essere concessi ulteriori 90 giorni per giustificati motivi.

-                   La presente Determinazione si intende decaduta qualora non sia pervenuta la denuncia di esercizio di inizio lavori entro il termine massimo di 180 (centottanta) giorni.

-                   Al Servizio Risorse del Territorio deve essere inviata la denuncia di inizio lavori, ai sensi dell’art. 28 del D.P.R. 128/59 nonché idonea documentazione attestante l’avvenuto rispetto dell’art. 4 del D.Lgs. 624/96.

-                   Il presente provvedimento deve essere pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo e notificato all’esercente nei modi consentiti dalla legge nonché trasmesso, per quanto di competenza, al Comune e al Corpo Forestale dello Stato.

-                   Avverso il presente provvedimento è ammesso, nei termini e modi di legge decorrenti dalla notificazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (Legge n.1034/1971) oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (D.P.R. n.1199/1971).

 

Il DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dott.ssa Iris Flacco