LA GIUNTA REGIONALE

 

VISTI

-          gli articoli 33, 34, 117, c. 3 e 118 della Costituzione;

-          la L. Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 “Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione”;

-          il D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297 “Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado”;

-          la L. 15 marzo 1997, n. 59 “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa” che, all’art. 21, prevede la riorganizzazione dell'intero sistema scolastico, in funzione dell'autonomia didattica e organizzativa delle istituzioni scolastiche;

-          la L. 27 dicembre 2006, n. 296 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)”, art. 1, commi 622, 624, 632;

-          il D.Lgs. 1 marzo 1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”, che, all’art. 138, c. 1, lettera b), delega alle Regioni la programmazione, sul piano regionale, della rete scolastica, sulla base dei piani provinciali;

-          il D.P.R. 18 giugno 1998, n. 233 “Regolamento recante norme per il dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche e per la determinazione degli organici funzionali dei singoli istituti, a norma dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59”;

-          il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59”;

-          la L. 28 marzo 2003, n. 53 “Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull’istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale”;

-          il D.Lgs. 14 febbraio 2004, n. 59 “Norme generali relative alla scuola dell’infanzia e al primo ciclo dell’istruzione, a norma dell’art. 1 L. 28 marzo 2003, n. 53”;

-          il D.Lgs. 17 ottobre 2005, n. 226 e s. m. i. “Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni sul secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53”;

-          il D.L. 31 gennaio 2007, n. 7, recante Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese”, (convertito, con modificazioni, in L. 2 aprile 2007, n. 40), art. 13;

-          il D.L. 1° settembre 2008, n. 137, recante Disposizioni urgenti in materia di istruzione e università (convertito, con modificazioni, in legge dall’art. 1, comma 1, L. 30 ottobre 2008, n. 169), art. 4;

-          il D.P.R. 20 marzo 2009, n. 81 “Norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi dell’articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”;

-          il D.P.R. 20 marzo 2009, n. 89 “Revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione ai sensi dell’articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”;

-          il D.P.R. 22 giugno 2009, n. 119 “Regolamento recante disposizioni per la definizione dei criteri e dei parametri per la determinazione della consistenza complessiva degli organici del personale amministrativo tecnico e ausiliario (ATA) delle istituzioni scolastiche ed educative statali, a norma dell’art. 64, commi 2,3, 4 lettera e) del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”;

-          il D.P.R. 15 marzo 2010, n. 87 “Regolamento recante norme per il riordino degli istituti professionali, a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”;

-          il D.P.R. 15 marzo 2010, n. 88 “Regolamento recante norme per il riordino degli istituti tecnici a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”;

-          il D.P.R. 15 marzo 2010, n. 89 “Regolamento recante revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”;

-          il D.P.R. 29 ottobre 2012, n. 263 “Regolamento recante norme generali per la ridefinizione dell'assetto organizzativo didattico dei Centri d'istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali, a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”;

VISTI altresì:

-          il D.L. 25 giugno 2008, n. 112, recante “Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria” (convertito, con modificazioni, in L. 6 agosto 2008, n. 133), art. 64;

-          il D.L. 7 ottobre 2008, n. 154, recante Disposizioni urgenti per il contenimento della spesa sanitaria e in materia di regolazioni contabili con le autonomie locali!”, (convertito, con modificazioni, in L. 4 dicembre 2008, n. 189 ), art. 3;

-          il D.L. 6 luglio 2011, n. 98 recante Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria” (convertito, con modificazioni, in L. 15 luglio 2011, n. 111), art. 19, commi 4, 5 e 5-bis;

-          la L. 12 novembre 2011, n. 183 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2012)”, art. 4, comma 69;

-          il D.P.R. 5 marzo 2013, n. 52 “Regolamento di organizzazione dei percorsi della sezione ad indirizzo sportivo del sistema dei licei, a norma dell’articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89”;

-          il D.L. 12 settembre 2013, n. 104 recante “Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca”, convertito con modificazioni dall’art. 1, comma 1, L. 8 novembre 2013, n. 128;

-          la L. 7.4.2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni” art. 1, c. 85, lett. c, in base al quale le Province continuano ad esercitare le funzioni di “programmazione provinciale della rete scolastica, nel rispetto della programmazione regionale”;

-          la Circolare del MIUR - Dipartimento per l’Istruzione - n. 36 del 10.4.2014, con cui sono state impartite per l’a.s. 2014/2015, le istruzioni per l’attivazione dei CPIA e per la determinazione delle dotazioni organiche dei percorsi di istruzione degli adulti di primo livello, di alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana e di secondo livello;

DATO ATTO che la Corte Costituzionale:

-          con sentenza n. 200 del 24.6.2009 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale delle lettere f–bis) ed f-ter) del c. 4 dell’art. 64 del citato D.L. 25.6.2008, n. 112, come convertito, con modificazioni, dalla L. 6.8.2008, n. 133, rilevando che tali disposizioni invadono spazi riservati alla potestà legislativa delle Regioni, relativi alla competenza ad esse spettanti nella disciplina dell’attività di dimensionamento della rete scolastica sul territorio;

-          con sentenza n. 147 del 7.6.2012 ha dichiarato incostituzionale l’art. 19, c. 4, del D.L. n. 98/ 2011, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 111/2011 per violazione dell’art. 117, c. 3 della Costituzione, rilevando che tale disposizione incide direttamente sulla rete scolastica e sul dimensionamento degli istituti, materia che non può ricondursi nell’ambito delle norme generali sull’istruzione e va, invece, ricompresa nella competenza concorrente relativa all’istruzione, per cui allo Stato spetta soltanto di determinare i principi fondamentali e la disposizione in questione non può esserne espressione, essendo una norma di dettaglio;

-          con la medesima sentenza 147/2012 ha dichiarato, invece, non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 19, c. 5 del medesimo D.L. n. 98/2011, nel testo risultante dalle modifiche introdotte dell’art. 4, c. 69, della L. 12.11.2011, n. 183, rilevando che tale disposizione si propone di ridurre il numero dei dirigenti scolastici al fine di contenimento della spesa pubblica, materia rientrante nell’ambito della competenza statale;

TENUTO CONTO

-          che non è stato perfezionato l’accordo in sede di Conferenza Unificata di cui all’art 8 del D.Lgs. 28 agosto 1997, n. 281, concernente la definizione del contingente organico dei dirigenti scolastici da assegnare alle Regioni;

CONSIDERATO che:

-          compete alla Regione la definizione degli indirizzi di programmazione e l’approvazione dei Piani Regionali della rete scolastica;

-          la Giunta Regionale approva il Piano Regionale della rete scolastica sulla base dei Piani Provinciali;

VISTI

-          la L.R. 3 marzo 1999, n. 11 “Attuazione del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112: Individuazione delle funzioni amministrative che richiedono l’unitario esercizio a livello regionale e conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli enti locali ed alle autonomie funzionali”;

-          la L.R. 27 giugno 2008, n. 10 “Riordino delle Comunità montane abruzzesi e modifiche a leggi regionali”;

-          i Decreti 16.4.2009, n. 3 e 17.7.2009 n. 11 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Commissario Delegato ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio di Ministri del 6 Aprile 2009 “Individuazione dei Comuni danneggiati dagli eventi sismici che hanno colpito la provincia dell'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009”;

-          la D.C.R. n. 44/2 del 29.6.2010 “L.R. 27 giugno 2008, n. 10 recante "Riordino delle Comunità Montane abruzzesi e modifiche a leggi regionali" articoli 19 - 20 e 21 - Proposta di ridelimitazione degli ambiti territoriali delle Comunità Montane”;

RICHIAMATE

-          la D.G.R. 9.2.2009, n. 30 “DPR 233/1998 - Piano regionale di dimensionamento delle istituzioni scolastiche (D.C. n. 118/1 del 18.3.1999 e s. m. i.) – Variazioni - anno scolastico 2009/2010”;

-          la D.G.R. 29.12.2010, n. 1035 “Piano regionale della rete scolastica (D.C. n. 118/1 del 18.3.1999 e s. m. i.) – anno scolastico 2011-2012”;

-          la D.G.R. 29.12.2011, n. 954 “Piano regionale della rete scolastica (D.C.R. n. 97/3 del 15.11.2011) – anno scolastico 2012-2013”;

-          la D.G.R. 28.12.2012, n. 937 “Piano regionale della rete scolastica (D.C.R. n. 97/3 del 15.11.2011) – anno scolastico 2013-2014 – Province di Chieti, Pescara e Teramo;

-          la D.G.R. 22.1.2013, n. 37 “Piano regionale della rete scolastica (D.C.R. n. 97/3 del 15.11.2011) – anno scolastico 2013-2014 – Provincia dell’Aquila;

-          la D.G.R. 30.12.2013, n. 999 “Piano regionale della rete scolastica (D.C.R. n. 97/3 del 15.11.2011) – anno scolastico 2014-2015 – Province di L’Aquila, Chieti, Pescara e Teramo;

RICHIAMATE altresì:

-          la D.G.R. 15.2.2011, n. 97 “Rete scolastica regionale – Istituzione di un Tavolo Tecnico Interistituzionale”,

-          la D.G.R. 22.1.2013, n. 36 “D.G.R. 15.2.2011, n. 97 “Rete scolastica regionale – Istituzione di un Tavolo Tecnico Interistituzionale” – Modifiche e integrazioni”;

VISTA la D.C.R. n. 97/3 del 15.11.2011 “Indirizzi per la programmazione della rete scolastica regionale”;

RICHIAMATA la D.G.R. n. 583 del 23 settembre 2014 “Rete scolastica regionale - Disposizioni per le attività dirette alla definizione del Piano regionale della rete scolastica per l’a.s. 2015/2016”, con cui, sulla base dei suddetti “Indirizzi”, sono state approvate le indicazioni operative, rivolte alle Amministrazioni Provinciali, relative agli interventi concernenti sia la razionalizzazione e l'adeguamento della rete scolastica regionale sia il potenziamento dell’offerta d’istruzione, per l’anno scolastico 2015/2016;

DATO ATTO che, a tale scopo, su iniziativa del Componente la G.R. con delega all’Istruzione, le proposte concernenti sia la razionalizzazione e l'adeguamento dell’attuale dimensionamento della rete scolastica regionale sia il potenziamento dell’offerta d’istruzione sono state esaminate nell’ambito del Tavolo Tecnico Interistituzionale dianzi richiamato, riunitosi nei gg. 26 novembre e 10 dicembre 2014;

DATO ATTO che le Amministrazioni Provinciali dell’Aquila, Chieti, Pescara e Teramo, dopo aver attivato le opportune forme di concertazione con gli Enti Locali, le Rappresentanze Sindacali e gli altri Soggetti istituzionali e sociali interessati, nonché con i rispettivi Ambiti territoriali dell’U.S.R., hanno adottato i Piani Provinciali di cui ai seguenti atti:

-          Deliberazione del Consiglio Provinciale di Teramo, n. 9 del 26.11.2014;

-          Deliberazione del Consiglio Provinciale di Pescara del 23.12.2014;

-          Deliberazione del Consiglio Provinciale dell’Aquila, n. 51 del 18.12.2014;

-          Deliberazione del Consiglio Provinciale di Chieti, n. 57 del 12.12.2014;

CONSIDERATO che in sede di Tavolo Tecnico Interistituzionale nella seduta del 10 dicembre 2014, i rappresentanti dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo hanno evidenziato che per l’attivazione di nuove articolazioni e opzioni nell’ambito degli indirizzi di studio già assentiti le Istituzioni scolastiche possono rivolgere diretta istanza al medesimo Ufficio che provvederà consequenzialmente alle prescritte autorizzazioni;

CONSIDERATO che nella citata Circolare del MIUR - Dipartimento per l’Istruzione - n. 36 del 10.4.2014 è stato precisato che:

-          a partire dall’a.s. 2014/2015, saranno attivati i Centri Provinciali per l’istruzione degli adulti (CPIA) ed i corsi di istruzione degli adulti, compresi quelli che si svolgono presso gli istituti di prevenzione e pena, saranno riorganizzati nei “percorsi di istruzione di primo livello e percorsi di alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana”, realizzati dai CPIA, nonché nei “percorsi di istruzione di secondo livello”, realizzati dalle istituzioni scolastiche presso le quali funzionano i percorsi di istruzione tecnica, professionale e artistica;

-          la personalità giuridica e l’autonomia ex art. 21 della L. n. 59/1997, potranno essere attribuite, con conseguente assegnazione del relativo Dirigente scolastico e Direttore dei servizi generali amministrativi, solo ai CPIA istituiti con delibera della Regione nel relativo piano di dimensionamento della rete scolastica, per i quali si sia provveduto ad attivare una serie di adempimenti specificamente indicati nella C.M. medesima;

che l’Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo, con nota prot. n. 7611 in data 3 novembre 2014, ha comunicato i dati relativi agli iscritti dei Centri Territoriali Permanenti della regione pari a complessivi n. 1.775, così suddivisi:

-          Provincia di L’Aquila n. 542,

-          Provincia di Chieti n. 281,

-          Provincia di Pescara n. 351,

-          Provincia di Teramo n. 601,

RITENUTO per quanto sopra esposto, di approvare:

-          le operazioni di razionalizzazione e di adeguamento del vigente dimensionamento della rete scolastica regionale, come analiticamente descritte negli Allegati “1-AQ”, “1-CH”, “1-PE” e “1-TE”, parti integranti e sostanziali della presente deliberazione,

-          gli interventi di adeguamento dell’offerta d’istruzione, come analiticamente descritti negli Allegati “2-CH” e “2-TE”, parti integranti e sostanziali della presente deliberazione;

PRECISATO altresì che, per quanto non espressamente indicato negli Allegati di cui sopra, è confermato, per l’anno scolastico 2015-2016, il vigente assetto della rete scolastica regionale nelle Province di L’Aquila, Chieti, Pescara e Teramo;

DATO ATTO del parere favorevole espresso dal Direttore Regionale del Dipartimento “Politiche del Lavoro, dell’Istruzione, della Ricerca e dell’Università” e dal Dirigente del Servizio “Politiche dell'Istruzione” in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa nonché alla legittimità del presente provvedimento;

Dopo puntuale istruttoria favorevole da parte della struttura proponente

UDITO il Relatore;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

per le motivazioni di cui in narrativa, che si intendono qui integralmente trascritte e approvate

1.         di approvare:

-          le operazioni di razionalizzazione e di adeguamento del vigente dimensionamento della rete scolastica delle Province di L’Aquila, Chieti, Pescara e Teramo, come analiticamente descritte negli Allegati “1-AQ”, “1-CH”, “1-PE” e “1-TE”, parti integranti e sostanziali della presente deliberazione;

-          gli interventi di adeguamento dell’offerta d’istruzione delle Province di Chieti e Teramo, come analiticamente descritti negli Allegati “2-CH” e “2-TE”, parti integranti e sostanziali della presente deliberazione.

2.         di dare atto che in sede di Tavolo Tecnico Interistituzionale nella seduta del 10 dicembre 2014, i rappresentanti dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo hanno evidenziato che per l’attivazione di nuove articolazioni e opzioni nell’ambito degli indirizzi di studio già assentiti le Istituzioni scolastiche possono rivolgere diretta istanza al medesimo Ufficio che provvederà consequenzialmente alle prescritte autorizzazioni

3.         di precisare che, per quanto non espressamente indicato negli Allegati di cui sopra, è confermato, per l’anno scolastico 2015-2016, il vigente assetto della rete scolastica nelle Province di L’Aquila, Chieti, Pescara e Teramo,

4.         di prevedere che eventuali rettifiche ai suddetti Allegati, concernenti meri errori materiali o, comunque, precisazioni non comportanti l’istituzione di nuove Autonomie Scolastiche potranno essere apportate con provvedimento del competente Dipartimento Politiche del Lavoro, dell’Istruzione, della Ricerca e dell’Università.

5.         di dare mandato al suddetto Dipartimento Politiche del Lavoro, dell’Istruzione, della Ricerca e dell’Università di assumere tutti gli atti conseguenti connessi all’esecuzione del presente provvedimento.

6.         di trasmettere il presente provvedimento alle Amministrazioni Provinciali di L’Aquila, Chieti, Pescara e Teramo e all’Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo, per gli adempimenti di competenza.

7.         di disporre la pubblicazione integrale della presente deliberazione sul B.U.R.A.T. e sul sito internet regionale.

 

Seguono allegati

Allegati alla Deliberazione n. 874