IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
VISTO il Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 aprile 2007,
recante norme sull’organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni
specifiche per taluni prodotti agricoli (Regolamento unico OCM), come
modificato dal Regolamenti (CE) n. 491/2009, del Consiglio, del 25 maggio 2009;
VISTO il Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, del 29 aprile 2008,
relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che modifica i
Regolamenti (CE) n. 1493/1999, (CE) n. 1782/2003, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n.
3/2008 e abroga i regolamenti (CEE) n. 2392/1986 e (CE) n. 1493/1999;
VISTO il Regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, del 25 maggio 2009, relativo
all’organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per
taluni prodotti agricoli, che modifica il Regolamento (CE) n. 1234;
PRESO ATTO che il Regolamento
(CE) n. 479/2008 è stato abrogato dal Regolamento (CE) n. 491/2009 e che i
riferimenti al Regolamento abrogato si intendono fatti al Regolamento (CE) n.
1234/2007 e sono da leggersi secondo la tavola di concordanza di cui
all’allegato XXII dello stesso Regolamento;
VISTO il Regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione, del 27 giugno 2008,
recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del
Consiglio, relativo all’Organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in
ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i Paesi terzi, al potenziale
produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo;
VISTO il Regolamento (CE) n. 436/2009 della Commissione del 26 maggio 2009,
recante modalità di applicazione del Regolamento CE n. 479/2008 del
Consiglio, in ordine allo schedario viticolo, alle dichiarazioni obbligatorie e
alle informazioni per il controllo del mercato, ai documenti che scortano il
trasporto dei prodotti e alla tenuta dei registri nel settore vitivinicolo;
VISTO il Regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione del 14 luglio 2009,
recante modalità di applicazione del Regolamento CE n. 479/2008 del
Consiglio per quanto riguarda le denominazione di origine protette e le
indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l’etichettatura e
la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli;
VISTO il Decreto Legislativo n. 61 dell’8 aprile 2010 recante la tutela delle
denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in
attuazione dell’articolo 15 della Legge 7 luglio 2009 , n. 88;
VISTO in particolare l’art. 12, comma 3 del sopraccitato D. L.gs. n. 61/2010
che prevede che con Decreto del MIPAAF, d’intesa con la Conferenza
Stato/Regioni, sono da stabilire le disposizioni per l’iscrizione delle
superfici delle relative denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche
allo schedario viticolo, la gestione dello schedario ed i relativi controlli,
nonché, ai sensi dell’articoli 31, comma 4, dello stesso Decreto Legislativo,
le disposizioni per il trasferimento dati dei preesistenze Albi DO ed elenchi
IGT nello schedario e l’allineamento dei dati SIAN con altre banche dati;
VISTO in particolare l’articolo 6 comma 8 del D.Lgs.
61/2010 che stabilisce che la menzione “vigna” o i suoi sinonimi, seguita dal
relativo toponimo o nome tradizionale può essere utilizzata soltanto nella
presentazione e designazione dei vini DOP ottenuti dalla superficie vitata che
corrisponde al toponimo o nome tradizionale, purché sia rivendicata nella
denuncia annuale di produzione delle uve prevista dall’articolo 14, a
condizione che la vinificazione delle uve corrispondenti avvenga separatamente
e che sia previsto un apposito elenco positivo a livello regionale entro
l’inizio della campagna vendemmiale 2011/2012;
VISTO il D.M. 16 dicembre 2010 “Disposizioni
applicative del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 relativo alla tutela
delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, per
quanto concerne la disciplina dello schedario viticolo e della rivendicazione
annuale delle produzioni”;
RILEVATO che, ai sensi del citato D.M. 16 dicembre 2010, la menzione “vigna”
deve essere registrata nel sistema informativo di gestione dello schedario
viticolo, con riferimento alla singola unità vitata, fra gli elementi che
caratterizzano l’unità vitata stessa;
VISTA la DGR
n. 157 del 07.03.2011 avente ad oggetto “Organizzazione del potenziale
produttivo viticolo della Regione Abruzzo ai sensi del Reg. (CE) n. 491/09 del
Consiglio e del Reg. (CE) n. 555/2008
della Commissione. Modalità applicative delle disposizioni Decreto Legislativo
n. 61 dell’8 aprile 2010, relativo alla tutela delle DO e IG dei vini, alla
disciplina dello “Schedario Viticolo” e alla dichiarazione e rivendicazione
annuale delle produzioni;
VISTE le proprie Determinazioni Dirigenziali:
-
n. DH27/134 del 19.10.2011
relativa al “DM 16 dicembre 2010, recante disposizioni applicative del decreto
legislativo 8 aprile 2010,
n. 61, per quanto concerne la disciplina dello schedario viticolo
e della rivendicazione annuale delle produzioni. Disposizioni per la rivendicazione
dei vini a DO, IG e dei “Toponimi di vigna” per la campagna vendemmiale
2011/2012;
-
n. DH27/126 del 19.06.2012
avente ad oggetto “Decreto Legislativo n. 61 dell’8 aprile 2010 l’articolo 6
comma 8. Modalità per la predisposizione dell’Elenco positivo regionale delle
menzioni di vigna per la campagna 2012/2013”;
-
n. DH27/182 del 31.08.2012
avente ad oggetto “Decreto
Legislativo n. 61 dell’8 aprile 2010 l’articolo 6 comma 8. DH27/126 del
19.06.2012. Predisposizione della “Prima Lista Positiva Provvisoria delle
Menzioni di Vigna” della Regione Abruzzo per la Campagna 2012/2013”;
-
n. DH27/del 30.08.2013 avente
ad oggetto “Decreto Legislativo n. 61 dell’8 aprile 2010 l’articolo 6 comma 8.
Lista Positiva delle Menzioni di Vigna” (Toponimi e Nomi tradizionali) della
Regione Abruzzo valida per la Campagna 2013/2014”;
-
n. DH27/194 del 22.07.2014
avente per oggetto “Decreto Legislativo n. 61 dell’8 aprile 2010 e DM
16.12.2010 - Disposizioni per la gestione ordinaria del potenziale viticolo
regionale. Processo di semplificazione amministrativa.
PRESO ATTO che la Determinazione Dirigenziale
DH27/182 del 31.08.2012 aveva previsto,
tra l’altro, che l’atto veniva redatto in forma provvisoria in attesa di
ulteriori indicazioni e precisazioni richieste, con nota prot.
n. RA 189093 del 31.08.2012, al MIPAAF, Dipartimento delle Politiche
Competitive della Qualità Agroalimentare e della Pesca - Direzione Generale per la Promozione
della Qualità Agroalimentare – Ex SAQ IX, al fine di stabilire la
rispondenza delle indicazioni contenute nella Determinazione
Dirigenziale n. DH27/126 del 19.06.2012 alla
normativa in vigore;
VISTA la nota n. 1843 del 19.10.2012 con la quale il Ministero, ai fini dell’iscrizione al
registro dei “toponimi di vigna”,
conferma l’impossibilità di utilizzare i nomi dei Comuni in qualità di “Vigna”,
come disposto dalla Determinazione Dirigenziale n. DH27/126 del 19.06.2012;
CONSIDERATO, altresì, che nelle “Modalità per la predisposizione dell’elenco
positivo regionale delle menzioni vigna” non era prevista la possibilità di
utilizzare, quale “toponimo”, tra le menzioni di “vigna” quelle relative a:
-
nomi di Comuni in quanto
rispondenti ad un territorio troppo vasto;
-
nomi di marchi commerciali
registrati in quanto generanti confusione nel consumatore;
PRESO ATTO delle richieste
pervenute all’ex Servizio Gestione del territorio del Suolo e Green Economy nel
2015, tendenti
ad ottenere l’iscrizione nell’elenco positivo regionale, del nuovo “Schedario
Vigneti”;
RITENUTO necessario, procedere alla Predisposizione della “Lista Positiva delle
Menzioni (toponimi e nomi tradizionali) di Vigna” valida per le DOP di vini
della Regione Abruzzo per la Campagna 2015/2016;
VISTA la “Lista Positiva dei Toponimi e dei Nomi Tradizionali di Vigna “ (Allegato A) valida per le DOP di vini della Regione
Abruzzo della vendemmia 2015, predisposta dall’ex Ufficio Vitivinicolo del Servizio, che composta da n. 4
(quattro)pagine, costituisce parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento;
VISTA la Legge Regionale n° 77/99 ed in particolare l’art. 5;
DETERMINA
per i motivi espressi in premessa che si
intendono integralmente richiamati:
1.
di
prendere atto della nota n. 1843 del
19.10.2012 con la quale il Ministero, ai
fini dell’iscrizione al registro dei
“toponimi di vigna”, conferma l’impossibilità di utilizzare i nomi dei Comuni
in qualità di “Vigna”, come disposto
dalla Determinazione Dirigenziale n. DH27/126 del 19.06.2012;
2.
di
approvare, per la campagna vendemmiale
2015/2016, la “Lista Positiva delle Menzioni di Vigna (toponimi e nomi
tradizionali)” (Allegato A) valida per le DOP dei vini della Regione Abruzzo,
che composta da n. 4 (quattro) facciate forma parte integrante e sostanziale
del presente provvedimento;
3.
di
trasmettere il presente provvedimento:
-
ad AGEA per l’implementazione
delle attività informatiche contenute nello “Schedario Vigneti,” necessarie
alla redazione della “lista positiva delle menzioni di vigna”, contenente il riconoscimento dei “Toponimi e Nomi
Tradizionali di vigna ” della Regione Abruzzo” e al Dipartimento delle
Politiche Competitive della Qualità Agroalimentare e della Pesca - Direzione Generale per la Promozione della
Qualità Agroalimentare – Ex SAQ IX per opportuna conoscenza;
4.
di
disporre la pubblicazione del presente
atto integralmente sul Bollettino
Ufficiale della Regione Abruzzo e sul
sito internet della Direzione Regionale Agricoltura:
www.regione.abruzzo.it/agricoltura;
5.
di
stabilire che la pubblicazione sul “Sito Web” della Regione Abruzzo avrà
valore di notifica dell’atto ai soggetti interessati
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott.
Franco La Civita