LA
GIUNTA REGIONALE
PREMESSO
-
che in data 14.01.2000 è stato
stipulato, ai sensi del combinato disposto degli artt. 8 e 12 del Decreto
Legislativo n. 422/97 e successive modificazioni, un Accordo di Programma tra
il Ministero dei Trasporti e della Navigazione e la Regione Abruzzo;
-
che
con il medesimo Accordo è stato previsto, ai sensi dell’art. 8, comma 4, del
Decreto Legislativo n. 422/97 e successive modificazioni, il trasferimento a
titolo gratuito dal demanio e dal patrimonio disponibile e indisponibile dello
Stato a quello della Regione di tutti i beni nella disponibilità delle ex
Gestioni Commissariali Governative, Ferrovia Adriatico Sangritana
S.p.A. e G.T.M. s.p.a. (ora Società Unica Abruzzese
di Trasporto S.p.A. - T.U.A. S.p.A. -) compresi gli autobus indicati
nell’elenco allegato al presente atto;
-
che in attuazione del citato articolo
8 del D.lgs. 422/97, dal 2001 ad oggi i rapporti tra la Regione Abruzzo e le
aziende delle ex gestioni commissariali governativa sono stati regolati da
contratto di servizio rinnovato di volta in volta alla scadenza ai sensi della
normativa vigente;
-
che sempre nel medesimo periodo (dal
2001 ad oggi) gli autobus trasferiti in
proprietà dallo Stato alla Regione sono stati dati in disponibilità alle
Gestioni Commissariali Governative, successivamente Ferrovia Adriatico Sangritana S.p.A. e G.T.M. s.p.a.
tramite contratto di locazione dei mezzi;
-
che detti contratti di locazione sono
stati prorogati nella loro validità con i medesimi provvedimenti che hanno
prorogato di volta i contratti di servizio in essere con la regione Abruzzo;
-
che
con riferimento all’anno in corso i servizi risultano prorogati fini al 31
dicembre 2015 dall’art. 10 della L.R. 8
gennaio 2015, n. 1 che prevede
che “La Regione e gli Enti locali titolari delle concessioni e dei contratti di
servizio di trasporto pubblico locale su gomma e su ferro in scadenza al 31
dicembre 2014 provvedono a garantire la continuità del servizio in applicazione
dell'art. 5,
paragrafo 5, del regolamento
(CE) n. 1370/2007, tramite imposizione dell'obbligo di continuità del
servizio pubblico fino all'affidamento dei servizi ai sensi del presente
articolo e comunque per una durata non superiore ad un anno”;
DATO ATTO che la Regione
Abruzzo, nell’ambito del riordino delle partecipazioni societarie regionali ex
L.R. 23 dicembre 2014, n. 47, ha inteso realizzare la fusione mediante
incorporazione di G.T.M. S.p.A. e F.A.S. S.p.A. in A.R.P.A. S.p.A.;
DATO ATTO che il progetto
di fusione, ratificato dal Consiglio Regionale nella seduta del 16 marzo 2015,
è stato approvato dall’Assemblea straordinaria delle suddette Società il 23
marzo 2015 prevedendo modifiche nello statuto sociale e la nuova denominazione
sociale in Società Trasporto Unico Abruzzese p.A.;
DATO ATTO che il percorso giuridico della
fusione si è concluso con l’atto notarile di costituzione della nuova società
redatto dal Notaio in Chieti Giovanni De Matteis
n.68708 Repertorio n.34501 del 6-08-15 Registrato a Chieti il 23-06-15 e con
l’iscrizione nel Registro delle imprese della nuova società con la nuova
ragione sociale;
DATO ATTO che per effetto
della fusione la società incorporante A.R.P.A. S.p.A. subentra in pieno diritto
nel patrimonio attivo e passivo delle società incorporanti ed in tutte le
ragioni, azioni e diritti come in tutti gli obblighi, impegni e passività di
qualsiasi natura. La società incorporante assume tutti i diritti e gli obblighi
delle società incorporate a queste subentrando in tutti i rapporti giuridici,
attività e passività;
CONSIDERATO che l’art. 93,
comma 2, D. Lgs. 285/1992 “Codice della strada”,
sulle formalità necessarie per la circolazione degli autoveicoli, motoveicoli e
rimorchi, prescrive che la carta di circolazione deve essere intestata al
proprietario dell’autoveicolo, indicando, ove ricorrano, anche le generalità
dell'usufruttuario o del locatario con facoltà di acquisto o del venditore con
patto di riservato dominio;
RITENUTO al fine di
procedere all’immatricolazione dei veicoli oggetto del presente contratto di
costituire in favore della Società Unica Abruzzese di Trasporto S.p.A. (T.U.A.
S.p.A.) diritto di usufrutto sui menzionati veicoli, n.27 (n.25 autobus + 2
mezzi di servizio) ex Gestione Trasporti Metropolitani s.p.a.
e n.29 (n.17 autobus + n.12 mezzi di servizio) ex Ferrovia Adriatico Sangritana s.p.a. riepilogati
nell’allegato n.1.
VISTO lo schema tipo di
contratto di usufrutto a titolo gratuito allegato con il n°2 alla presente
deliberazione;
RITENUTO di approvare lo
schema di usufrutto a titolo gratuito di cui sopra e di autorizzare il
Dirigente del Servizio di Trasporto Pubblico del Dipartimento Trasporti,
Mobilità, Turismo e Cultura a firmare il contratto di usufrutto a titolo
gratuito in rappresentanza della Regione Abruzzo e a compiere tutti gli
adempimenti successivi e necessari alla messa in esercizio degli stessi;
VISTA la L.R. 77/99 e
succ.mod. ed integrazioni;
DATO ATTO che risulta acquisito il relativo
parere di legittimità e regolarità tecnico-amministrativa del Dirigente del
Servizio di Trasporto Pubblico del Dipartimento Trasporti, Mobilità, Turismo e
Cultura;
A
voti unanimi espressi nelle forme di legge
DELIBERA
per quanto esposto in narrativa che
costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento,