IL
DIRIGENTE DEL SERVIZIO
VISTO il decreto
legislativo 29 marzo 2004, n. 102 “Interventi finanziari a sostegno delle
imprese agricole a norma dell’art. 1, comma 2, lettera i), della Legge 7 marzo 2003
n. 38” e le successive modificazioni ed integrazioni, con cui sono state
introdotte norme che disciplinano, fra l’altro
interventi compensativi destinati a far fronte ai danni alle produzioni,
alle strutture, agli impianti produttivi e alle infrastrutture connesse
all’attività agricola, a seguito di calamità naturali o di eventi atmosferici
eccezionali;
VISTO l’art. 5, commi 1
e 2, del Decreto Legge n. 51 del 5 maggio 2015 “Disposizioni urgenti in materia
di rilancio dei settori agricoli in crisi, di sostegno alle imprese agricole
colpite da eventi di carattere eccezionale e di razionalizzazione delle
strutture ministeriali” convertito in Legge n. 91/2015;
VISTA la circolare prot. n. 10470 del 21/05/2015 del Ministero delle Politiche
Agricole, Alimentari e Forestali;
VISTI gli Orientamenti
dell’Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e
nelle zone rurali 2014 - 2020 (2014/C 204/01);
VISTA la deliberazione
della Giunta Regionale n. 550 del 26/06//2015 con cui è stata proposta la
declaratoria dell’eccezionalità dell’avversità atmosferica “eventi alluvionali
nel corso del 2014 e fino al 07/05/2015 – Province di Chieti e Pescara - con la
delimitazione dei territori colpiti ed accertamento danni alle produzioni, alle
strutture, agli impianti produttivi e alle infrastrutture connesse all’attività
agricola” in cui possono trovare applicazione, a favore delle aziende
danneggiate, le provvidenze previste dal decreto legislativo n. 102 del 29
aprile 2004 e successive modificazioni e integrazioni;
CONSIDERATO che il Ministero
delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, con Decreto del 03/09/2015
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 215 del 16
Settembre 2015, ha dichiarato l’esistenza del carattere di eccezionalità delle
PIOGGE ALLUVIONALI DAL 01/01/2014 AL 07/05/2015 ed ha delimitato le zone
territoriali in cui possono trovare applicazione, a favore delle aziende
agricole, le provvidenze di cui: all’art. 5, comma 2, lettera a): contributi in
conto capitale fino all' 80 per cento del danno; all’art. 5, comma 3; all’art.
5, comma 6;
VISTO l’art. 5 comma 5
del decreto legislativo n. 102 del 29 aprile 2004 e s.m.i.
che stabilisce che le domande di intervento debbono essere presentate alle
autorità regionali competenti entro il termine perentorio di quarantacinque
giorni dalla data di pubblicazione del decreto di declaratoria nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana e di individuazione delle zone interessate,
di cui all'articolo 6, comma 2;
RITENUTO pertanto di
adottare la specifica modulistica per la presentazione delle domande nonché le
istruzioni per la compilazione delle domande medesime;
DETERMINA
per le motivazioni esposte in premessa che
qui si intendono integralmente riportate:
1. di
approvare il modello di domanda, con relative istruzioni per la
compilazione, di cui all'allegato A) parte integrante e sostanziale della
presente determinazione;
2. di
stabilire che la domanda deve essere redatta mediante apposita modulistica
informatizzata reperibile sul sito internet della Regione Abruzzo http://www.regione.abruzzo.it/agricoltura/
oppure presso gli ex Servizi Ispettorati Regionali per l’Agricoltura/Servizi
Territoriali per l’Agricoltura o Uffici UTA competenti per territorio, i cui
recapiti sono indicati nelle istruzioni per la compilazione della domanda;
3. di
disporre che le domande vanno presentate, ai sensi dell’articolo 5, comma 5
del Decreto legislativo n. 102 del 29 marzo 2004, entro il 31 OTTOBRE 2015
termine perentorio di 45 giorni dalla data di pubblicazione del decreto di
declaratoria nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, avvenuta il
16/09/2015, del decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e
Forestali di declaratoria di eccezionale avversità atmosferica;
4. di
disporre, altresì, che le domande, compilate in ogni loro parte e complete
della eventuale documentazione prevista, devono pervenire, presso le sedi degli
ex Servizi Ispettorati Provinciali per l'Agricoltura/Servizi Territoriali per
l’Agricoltura, anche tramite gli Uffici Territoriali per L’agricoltura (UTA),
competenti per territorio in unica copia;
5. che
la documentazione da allegare alla domanda è la seguente:
-
documentazione probante la
produzione ottenuta nell'anno dell'evento calamitoso nel caso in cui questa non
sia prevista nei parametri (prezzi e rese unitarie) già prefissati dai
competenti organi regionali;
6. che
gli elementi, le dichiarazioni e gli impegni riportati in domanda sono resi
sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e pertanto
soggetti alle sanzioni penali ai sensi dell’articolo 76 del DPR 445 del 28
dicembre 2000 e alla decadenza dei benefici ai sensi dell’articolo 75 del
medesimo DPR previste nel caso di falsità negli atti, dichiarazioni mendaci e
uso di atti di falsi;
7. che
l’istruttoria delle pratiche verrà effettuata sulla base dei dati
dichiarati in domanda e che sulle domande istruite positivamente e, comunque,
prima della liquidazione degli indennizzi, verranno effettuati controlli a
campione in conformità a quanto stabilito dal D.P.R. n. 445/2000 e dalla Legge
Regionale 17 gennaio 1996 n. 6;
8. il
presente provvedimento verrà pubblicato sul sito internet http://www.regione.abruzzo.it/agricoltura/
e sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
9. gli
interventi saranno attivati nei limiti della disponibilità finanziarie che
verranno assegnate dal MIPAF.
Allegato:
A) modello domanda e istruzioni per la
compilazione della domanda di intervento;
IL DIRIGENTE DEL
SERVIZIO
Dott.
Giuseppe Di Fabrizio