IL
DIRETTORE
REGIONALE
Omissis
DETERMINA
1.
la concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni
e con decorrenza dall ‘ 01.11.2014 per uso di seminativo “ a favore
del Sig. RAPINO Emilio nato a Lanciano (CH)
, a corpo e non a misura e sotto l’osservanza delle condizioni di cui al
successivo punto 5) , della superficie di mq. 3.276 circa delle zone del Tratturo Lanciano –
Cupello in Comune di Lanciano (CH)
distinte sulla planimetria generale delle concessioni con i numeri 143 , 144 e
146 , la suddetta concessione rientrerà
nelle competenze amministrative del comune qualora l’ area tratturale
verrà trasferita al patrimonio del medesimo ( ai sensi della Legge 134/98 art.
5 ) ;
2.
l’
ammontare
del canone annuo dovuto quale
corrispettivo della concessione, ai sensi D.M. 2 Marzo 1998 n. 258 e della Legge 203/82 di cui in premessa , ammonta ad euro € . 15,00 ;
3.
le anzidette somme dovute devono essere corrisposte
dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato
alla Regione Abruzzo – Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio – 67100
L’AQUILA;
4.
di dare mandato allo STA Abruzzo Sud di Chieti di
notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al
disciplinare della concessione , allegato alla nota dell’UTA di Ortona e di
Lanciano n. RA/181993 del 09.07.2015 ,
per l’espletamento di tutti gli adempimenti connessi all’osservanza ed al
rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione
medesima .
5.
di dare mandato allo STA Abruzzo Sud di Chieti , in sede della notifica di cui al punto
precedente , di evidenziare all’ attenzione del privato concessionario che l’
utilizzo dell’ area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a
tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004 , in particolare :
-
obbligo di richiesta di
autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali –
Soprintendenza per i beni Archeologici dell’ Abruzzo per opere e lavori di
qualunque genere ( art. 21 – 22 ) .
-
divieto di mutamento
delle destinazione del suolo concesso , e di esecuzione di movimenti di terra
di particolare entità , o eccedenti le normali lavorazioni agricole , a
profondità superiore a mt. 0,50
quale che ne sia la causa o la destinazione .
-
immediata denuncia di
rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza , anche per il tramite
del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri , in caso di ritrovamenti
archeologici ( art. 90 )
6.
la esecutività della presente concessione è subordinata
all’accettazione ed all’osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui
dal disciplinare allegato alla nota
dell’UTA di Ortona e di Lanciano n. RA/181993 del 09.07.2015
da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e
D. Lgs. 42/2004 ;
7.
di pubblicare la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo ;
8.
la presente determinazione è definitiva e contro di
essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul
B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni ,
sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A
IL
DIRETTORE REGIONALE
Dott. Antonio Di
Paolo