Novella documento denominato “Linee guida per l’attuazione dei tirocini extracurriculari nella Regione Abruzzo”, approvato con D.G.R. 16 dicembre 2013, n. 949, e ss. mod. e int.. Integrazioni.

 

LA GIUNTA REGIONALE

 

VISTI:

-                              la Legge 24-06-1997 n. 196,  art. 18, recante “Tirocini formativi e di orientamento”;

-                              il Decreto Ministeriale 25-3-1998 n. 142, avente ad oggetto “Regolamento recante norme di attuazione dei princìpi e dei criteri di cui all'articolo 18 della L. 24 giugno 1997, n. 196, sui tirocini formativi e di orientamento”;

-                              il Decreto Legge 3-8-2011 n. 138, convertito il Legge 14-09-2011 n. 148, art. 11, recante “Livelli di tutela essenziali per l'attivazione dei tirocini”;

-                              la D.G.R. 12 marzo 2012, n. 154, recante “Linee guida per l’attuazione dei tirocini extracurriculari nella Regione Abruzzo”;

-                              la Sentenza della Corte Costituzionale nr. 287 del 19 dicembre 2012, che ha dichiarato illegittimo l'articolo 11, considerato incostituzionale in quanto violante l'articolo 117 della Costituzione, che stabilisce le competenze di Stato e Regioni in materia di legislazione;

-                              l'Accordo tra Governo, Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano del 24 gennaio 2013, che adotta le "Linee-guida in materia di tirocini", ove si prevede che le Regioni e le Province Autonome recepiscano nelle proprie normative i contenuti delle linee-guida, ove esse siano più favorevoli alle previgenti disposizioni;

-                              la D.G.R. 16 dicembre 2013, n. 949, recante “Approvazione novella documento denominato Linee guida per l’attuazione dei tirocini extracurriculari nella Regione Abruzzo”, e ss. mod. e int.;

-                              la D.G.R. 04 novembre 2014, n. 704, recante “Novella documento denominato “Linee guida per l’attuazione dei tirocini extracurriculari nella Regione Abruzzo”, approvato con D.G.R. 16 dicembre 2013, n. 949, e ss. mod. e int..Ulteriore rivisitazione.”;

 

EVIDENZIATO:

-                              che con il predetto provvedimento di Giunta n. 704/2014, in attuazione della possibilità di deroga alla disciplina generale concessa in favore dei soggetti disabili e delle persone svantaggiate dall’art. 2 delle predette Linee Guida nazionali del 24-01-2013, si è recepito quanto a livello statale già previsto nell’ipotesi di Accordo tra Governo, Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano, in tema di “Linee guida per i tirocini di orientamento, formazione, e inserimento/reinserimento finalizzati all’inclusione sociale, all’autonomia delle persone e alla riabilitazione”, da approvarsi da parte della competente Conferenza;

-                              che, medio tempore, nella seduta del 22/01/2015, la Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, ha approvato le “Linee Guida per i tirocini di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento finalizzati all’inclusione sociale, all’autonomia delle personale ed alla riabilitazione”;

-                              che l’art. 1 delle menzionate Linee Guida prevede espressamente che la predetta tipologia di tirocini sia finalizzata all’autonomia ed alla riabilitazione delle persone e rivolta ai soggetti presi in carico dal servizio sociale professionale e/o dai servizi sanitari competenti;

-                              che il successivo art. 4, esclude tale categoria di tirocini dall’applicazione dei limiti  numerici di cui al paragrafo 9 delle citate Linee Guida nazionali del 24/01/2013;

 

RITENUTO:

-                              di recepire le previsioni di cui al punto che precede, modificando le Linee Guida per l’attuazione dei tirocini extracurriculari in Regione Abruzzo, approvate con D.G.R. n. 704/2014, come di seguito indicato:

·                paragrafo 1.2, punto 3, lett. i), recante “i) altri soggetti svantaggiati presi in carico dalle Pubbliche Amministrazioni competenti.”, sostituire con “i) soggetti presi in carico dal servizio sociale professionale e/o dai servizi sanitari competenti.”;

·                paragrafo 1.7, ultimo cpv., recante “Sono esclusi dai limiti numerici sopra riportati i tirocini in favore dei disabili di cui all’art. 1, comma 1, Legge nr. 68/1999, delle persone svantaggiate ai sensi della Legge nr. 381/1991 nonché dei richiedenti asilo e protezione internazionale, secondo quanto previsto dal punto 9 delle Linee Guida nazionali.”, sostituire con “Sono esclusi dai limiti numerici sopra riportati i tirocini in favore dei disabili di cui all’art. 1, comma 1, Legge nr. 68/1999, delle persone svantaggiate ai sensi della Legge nr. 381/1991 nonché dei richiedenti asilo e protezione internazionale, secondo quanto previsto dal punto 9 delle Linee Guida nazionali, nonché i tirocini in favore dei soggetti di cui al paragrafo 1.2, punto 3, lett. i) delle presenti Linee Guida”;

 

DATO ATTO:

-                              della puntuale istruttoria favorevole da parte della struttura proponente;

-                              del parere espresso dal Direttore del Dipartimento “Sviluppo Economico Politiche del Lavoro, Istruzione, Ricerca e Università” in ordine alla legittimità e alla regolarità tecnico-amministrativa del presente provvedimento;

 

A voti unanimi espressi nelle forme di legge,

 

DELIBERA

 

per i motivi di cui in narrativa che si intendono qui integralmente trascritti ed approvati:

 

1.             di recepire le previsioni di cui agli artt. 1 e 4 delle “Linee Guida per i tirocini di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento finalizzati all’inclusione sociale, all’autonomia delle personale ed alla riabilitazione”, approvate dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, nella seduta del 22/01/2015.

2.             di modificare, per l’effetto, le Linee Guida per l’attuazione dei tirocini extracurriculari in Regione Abruzzo, approvate con D.G.R. n. 704/2014, come di seguito indicato:

-                              paragrafo 1.2, punto 3, lett. i), recante “i) altri soggetti svantaggiati presi in carico dalle Pubbliche Amministrazioni competenti.”, sostituire con “i) soggetti presi in carico dal servizio sociale professionale e/o dai servizi sanitari competenti.”;

-                              paragrafo 1.7, ultimo cpv., recante “Sono esclusi dai limiti numerici sopra riportati i tirocini in favore dei disabili di cui all’art. 1, comma 1, Legge nr. 68/1999, delle persone svantaggiate ai sensi della Legge nr. 381/1991 nonché dei richiedenti asilo e protezione internazionale, secondo quanto previsto dal punto 9 delle Linee Guida nazionali.”, sostituire con “Sono esclusi dai limiti numerici sopra riportati i tirocini in favore dei disabili di cui all’art. 1, comma 1, Legge nr. 68/1999, delle persone svantaggiate ai sensi della Legge nr. 381/1991 nonché dei richiedenti asilo e protezione internazionale, secondo quanto previsto dal punto 9 delle Linee Guida nazionali, nonché i tirocini in favore dei soggetti di cui al paragrafo 1.2, punto 3, lett. i) delle presenti Linee Guida”.

di disporre la pubblicazione del presente deliberato, unitamente all’allegato, sul B.U.R.A.T e sul portale www.abruzzolavoro.eu.

di dare atto che le disposizioni di cui al punto 1) che precede, entreranno in vigore il giorno successivo a quello di adozione del presente provvedimento