LA
GIUNTA REGIONALE
VISTI:
-
la Legge 24-06-1997 n. 196, art. 18, recante “Tirocini formativi e di
orientamento”;
-
il Decreto Ministeriale 25-3-1998 n.
142, avente ad oggetto “Regolamento recante norme di attuazione dei princìpi e
dei criteri di cui all'articolo 18 della L. 24 giugno 1997, n. 196, sui
tirocini formativi e di orientamento”;
-
il Decreto Legge 3-8-2011 n. 138,
convertito il Legge 14-09-2011 n. 148, art. 11,
recante “Livelli di tutela essenziali per l'attivazione dei tirocini”;
-
la D.G.R. 12 marzo 2012, n. 154,
recante “Linee guida per l’attuazione dei tirocini extracurriculari nella
Regione Abruzzo”;
-
la Sentenza della Corte
Costituzionale nr. 287 del 19 dicembre 2012, che ha dichiarato illegittimo
l'articolo 11, considerato incostituzionale in quanto violante l'articolo 117
della Costituzione, che stabilisce le competenze di Stato e Regioni in materia
di legislazione;
-
l'Accordo
tra Governo, Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano del 24 gennaio
2013, che adotta le "Linee-guida in materia di tirocini", ove si
prevede che le Regioni e le Province Autonome recepiscano nelle proprie
normative i contenuti delle linee-guida, ove esse siano più favorevoli alle
previgenti disposizioni;
-
la D.G.R. 16 dicembre 2013, n. 949,
recante “Approvazione novella documento denominato Linee guida per l’attuazione
dei tirocini extracurriculari nella Regione Abruzzo”, e ss. mod.
e int.;
-
la D.G.R. 04 novembre 2014, n. 704,
recante “Novella documento denominato “Linee guida per l’attuazione dei
tirocini extracurriculari nella Regione Abruzzo”, approvato con D.G.R. 16
dicembre 2013, n. 949, e ss. mod. e int..Ulteriore rivisitazione.”;
EVIDENZIATO:
-
che
con il predetto provvedimento di Giunta n. 704/2014, in attuazione della
possibilità di deroga alla disciplina generale concessa in favore dei soggetti
disabili e delle persone svantaggiate dall’art. 2 delle predette Linee Guida
nazionali del 24-01-2013, si è recepito quanto a livello statale già previsto
nell’ipotesi di Accordo tra Governo, Regioni e Province Autonome di Trento e
Bolzano, in tema di “Linee guida per i tirocini di orientamento, formazione, e
inserimento/reinserimento finalizzati all’inclusione sociale, all’autonomia
delle persone e alla riabilitazione”, da approvarsi da parte della competente
Conferenza;
-
che, medio tempore, nella seduta del
22/01/2015, la Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e
le Province Autonome di Trento e Bolzano, ha approvato le “Linee Guida per i
tirocini di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento finalizzati
all’inclusione sociale, all’autonomia delle personale ed alla riabilitazione”;
-
che l’art. 1 delle menzionate Linee
Guida prevede espressamente che la predetta tipologia di tirocini sia
finalizzata all’autonomia ed alla riabilitazione delle persone e rivolta ai
soggetti presi in carico dal servizio sociale professionale e/o dai servizi
sanitari competenti;
-
che il successivo art. 4, esclude tale
categoria di tirocini dall’applicazione dei limiti numerici di cui al paragrafo 9 delle citate
Linee Guida nazionali del 24/01/2013;
RITENUTO:
-
di recepire le previsioni di cui al
punto che precede, modificando le Linee Guida per l’attuazione dei tirocini
extracurriculari in Regione Abruzzo, approvate con D.G.R. n. 704/2014, come di
seguito indicato:
·
paragrafo 1.2, punto 3, lett. i), recante “i) altri soggetti svantaggiati presi in
carico dalle Pubbliche Amministrazioni competenti.”, sostituire con “i)
soggetti presi in carico dal servizio sociale professionale e/o dai servizi
sanitari competenti.”;
·
paragrafo 1.7, ultimo cpv.,
recante “Sono esclusi dai limiti numerici sopra riportati i tirocini in favore
dei disabili di cui all’art. 1, comma 1, Legge nr. 68/1999, delle persone
svantaggiate ai sensi della Legge nr. 381/1991 nonché dei richiedenti asilo e
protezione internazionale, secondo quanto previsto dal punto 9 delle Linee
Guida nazionali.”, sostituire con “Sono esclusi dai limiti numerici sopra
riportati i tirocini in favore dei disabili di cui all’art. 1, comma 1, Legge
nr. 68/1999, delle persone svantaggiate ai sensi della Legge nr. 381/1991
nonché dei richiedenti asilo e protezione internazionale, secondo quanto
previsto dal punto 9 delle Linee Guida nazionali, nonché i tirocini in favore
dei soggetti di cui al paragrafo 1.2, punto 3, lett.
i) delle presenti Linee Guida”;
DATO ATTO:
-
della puntuale istruttoria favorevole da
parte della struttura proponente;
-
del parere espresso dal Direttore del
Dipartimento “Sviluppo Economico Politiche del Lavoro, Istruzione, Ricerca e
Università” in ordine alla legittimità e alla regolarità tecnico-amministrativa
del presente provvedimento;
A
voti unanimi espressi nelle forme di legge,
DELIBERA
per i motivi di cui in narrativa che si
intendono qui integralmente trascritti ed approvati:
1.
di recepire le previsioni di cui agli artt. 1 e 4
delle “Linee Guida per i tirocini di orientamento, formazione e
inserimento/reinserimento finalizzati all’inclusione sociale, all’autonomia
delle personale ed alla riabilitazione”, approvate dalla Conferenza Permanente
per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e
Bolzano, nella seduta del 22/01/2015.
2.
di modificare, per l’effetto, le Linee Guida per
l’attuazione dei tirocini extracurriculari in Regione Abruzzo, approvate con
D.G.R. n. 704/2014, come di seguito indicato:
-
paragrafo 1.2, punto 3, lett. i), recante “i) altri soggetti svantaggiati presi in
carico dalle Pubbliche Amministrazioni competenti.”, sostituire con “i)
soggetti presi in carico dal servizio sociale professionale e/o dai servizi
sanitari competenti.”;
-
paragrafo 1.7, ultimo cpv.,
recante “Sono esclusi dai limiti numerici sopra riportati i tirocini in favore
dei disabili di cui all’art. 1, comma 1, Legge nr. 68/1999, delle persone
svantaggiate ai sensi della Legge nr. 381/1991 nonché dei richiedenti asilo e
protezione internazionale, secondo quanto previsto dal punto 9 delle Linee
Guida nazionali.”, sostituire con “Sono esclusi dai limiti numerici sopra
riportati i tirocini in favore dei disabili di cui all’art. 1, comma 1, Legge
nr. 68/1999, delle persone svantaggiate ai sensi della Legge nr. 381/1991
nonché dei richiedenti asilo e protezione internazionale, secondo quanto
previsto dal punto 9 delle Linee Guida nazionali, nonché i tirocini in favore
dei soggetti di cui al paragrafo 1.2, punto 3, lett.
i) delle presenti Linee Guida”.
di disporre la pubblicazione del presente deliberato,
unitamente all’allegato, sul B.U.R.A.T e sul portale www.abruzzolavoro.eu.
di dare atto che le disposizioni di cui al punto 1)
che precede, entreranno in vigore il giorno successivo a quello di adozione del
presente provvedimento