Reg. (UE) n. 1308/2013, Reg. (UE) n. 543/2011–Revoca del riconoscimento giuridico all’O.P. “ L’Economica Pagliare Soc. Coop. Agr. a r.l. ”, –64020– MORRO D’ORO (TE)  Località Pagliare-Via Piane Vomano, snc  – cod. IT 364.

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

 

VISTO il Reg. (UE) n.1308/2013, relativo all’organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli;

 

VISTO il Reg (UE) n. 543/11 e successive modificazioni e integrazioni, recante modalità di applicazione del Reg. (CE) n. 1308/2013 nei settori degli ortofrutticoli freschi e trasformati;

 

VISTA la determinazione dirigenziale n. DH4/200 del 03/12/2007, con la quale l’OP L’Economica Pagliare Soc. Coop. Agr. a r.l. , con sede in – 64020 – Morro D’Oro (TE) località Pagliare-Via Piane Vomano, snc – cod. IT 364, partita IVA 00260640677 è stata riconosciuta quale organizzazione di produttori appartenente alla categoria iii)- ortaggi, ai sensi del Reg. (CE) n. 2200/96, art. 11, paragrafo 1., lettera a);

 

VISTA la determinazione dirigenziale n. DH16/130 del 30/12/2010, con la quale è stato concesso l’adeguamento al riconoscimento giuridico, ai sensi del Reg. (CE) n. 1234/07 art. 203 bis, subordinato ad ulteriori accertamenti;

 

VISTA la determinazione dirigenziale n. DH27/66 del 29/06/2011, con la quale è stato concesso l’adeguamento al riconoscimento giuridico subordinato assolto, a seguito di esame positivo agli ulteriori accertamenti;

 

VISTA la nota n. RA 254929 del 30/09/2014, con la quale l’OP L’Economica Pagliare Soc. Coop. Agr. a r.l, è stata diffidata a inserire tutte le pertinenti informazioni sul portale S.I.A.N. di AGEA, previste dall’art. n. 97 lettera b) del Reg. (UE) n. 543/2011, in osservanza dell’art. n. 96 comma 1) dello stesso Regolamento;

 

CONSIDERATO che l’OP L’Economica Pagliare Soc. Coop. Agr. a r.l ha concluso il suo ultimo programma operativo 2009/2012 e che non ha, attualmente, nessun altro programma operativo approvato in corso;

 

CONSIDERATO che L’allegato al D.M. n. 9084/2014, al punto 26 ultimo comma e al punto 27, prevede che anche le Organizzazioni di Produttori che non hanno presentato e/o realizzato il programma operativo, per le parti non legate alla realizzazione del programma, sono tenute a trasmettere tutte le informazioni necessarie alle attività di competenza delle Regioni, dell’AGEA e del Ministero, nei modi e nei tempi stabiliti dalle predette Amministrazioni, in osservanza della summenzionata normativa;

 

VISTA la determinazione dirigenziale n. DPD27/06 del 15/01/2015, con la quale si è proceduto alla sospensione del riconoscimento all’OP L’Economica Pagliare Soc. Coop. Agr. a r.l, con sede in - 64020 - Morro D’Oro (TE) località Pagliare-Via Piane Vomano, snc – cod. IT 364, ai sensi dell’art. n. 96, paragrafo 5) del Reg. di esecuzione (UE) n. 543/2011;

 

PRESO ATTO che i tempi, entro i quali l’OP l’Economica Pagliare Soc. Coop. Agr. a r.l aveva l’opportunità di presentare eventuale ricorso giurisdizionale alla sopracitata determinazione di sospensione, sono scaduti;

 

PRESO ATTO della normativa e delle motivazioni su menzionate, si ritiene che non vi siano motivazioni di ordine normativo e amministrativo per procedere al recupero delle somme percepite;

 

RITENUTO, per quanto sopra esposto, opportuno revocare il riconoscimento giuridico all’OP L’Economica Pagliare Soc. Coop. Agr. a r.l. con sede in - 64020 - Morro D’Oro (TE) località Pagliare-Via Piane Vomano, snc – cod. IT 364, partita IVA 00260640677, concesso con determinazione dirigenziale n. DH4/200 del 03/12/2007, ai sensi del Reg. (CE) 2200/96 art. 11, paragrafo 1 lettera a); 

 

VISTA la Legge Regionale n° 77/99 e successive modificazioni e integrazioni;

 

 

 

DETERMINA

 

Per i motivi esposti in narrativa che si intendono richiamati:

 

-                   di revocare il riconoscimento giuridico all’OP L’Economica Pagliare Soc. Coop. Agr. a r.l. con sede in - 64020 - Morro D’Oro (TE) località Pagliare-Via Piane Vomano, snc – cod. IT 364, partita IVA 00260640677, concesso con determinazione dirigenziale n. DH4/200 del 03/12/2007, ai sensi del Reg. (CE) 2200/96 art. 11, paragrafo 1 lettera a); 

-                   di non procedere al recupero delle somme percepite;

-                   di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;

-                   che il presente provvedimento è definitivo.

 

Avverso il presente provvedimento è possibile presentare ricorso giurisdizionale al T.A.R.       competente entro 60 giorni dalla notifica, o al Capo dello Stato entro 120 giorni a decorrere dalla stessa data.  

 

Allegati:

1)      nota n. RA 254929 del 30/09/2014 composta di n. 2 facciate;

2)      determinazione dirigenziale n. DPD27/06 del 15/01/2015

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dott. Franco La Civita

 

Segue Allegato