D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 e s.m.i. – L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i  itta EDILIZIA DI BIASE Srl via Piave, 55 66034 Lanciano CH Autorizzazione regionale per la gestione di un impianto mobile di trattamento e recupero  di  rifiuti  speciali  non  pericolosi  inerti, provenienti da costruzione e demolizione

 

 

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

 

Omissis

 

DETERMINA

 

1)          di autorizzare in via definitiva, ai sensi dell’art. 208, comma 15 del D.Lgs 3.04.2006, n. 152 e s.m.i. e della L.R. n. 45/2007 e s.m.i., art. 50, la ditta EDILIZIA DI BIASE  srl , con sede legale  in via Piave n°55- 66034 Lanciano  CH, all’esercizio di un impianto mobile di trattamento e recupero di rifiuti  speciali non pericolosi inerti provenienti da attività di costruzione e demolizione, (frantumazione, macinazione, vagliatura, selezione granulometrica),  per la produzione di frazioni inerti a granulometria idonea-riciclaggio/recupero del materiale  inerte ottenuto (R5) di rifiuti non pericolosi di cui alla tabella 1, modello  CRUSCHER ULISSE TK151  prodotto dalle officine di Ponzano Veneto S.p.A., matricola n°99H01800T del 1999, per le operazioni classificabili ai sensi dell’allegato C alla   parte quarta de D. Lgs. n. 152/06 e s.m.i. come fase R 5, avente una potenzialità minima di  35 T/h, mentre la potenzialità massima giornaliera è di 200 t/giorno.

2)          di stabilire che la presente autorizzazione, ai sensi dell’art. 208, comma 12 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., ha validità di anni dieci dalla data di notifica del presente provvedimento ed è rinnovabile, previa apposita domanda da presentarsi all’Autorità competente, almeno 180 giorni prima della scadenza della stessa, corredata da una relazione tecnica sullo stato di fatto dell’impianto mobile e delle sue apparecchiature nonché dagli eventuali provvedimenti assunti da altre regioni o province in ordine allo svolgimento delle campagne di attività, contenenti prescrizioni integrative od altro;

3)          di stabilire che, da quanto risulta dal parere ARTA prot. n. 2563 del 07 maggio 2014, l’esercizio dell’impianto indicato al precedente punto 1) è cosi definito:

-                   La ditta in parola, orientata nel mercato del riciclo/recupero dei rifiuti inerti di provenienza da attività di demolizione (laterizi, rifiuti misti dell’attività di costruzione e demolizione, cemento, mattonelle e ceramiche, rifiuti a base di gesso, ecc.), per la produzione di materiale (ex MPS) a granulometria più piccola, propone istanza di autorizzazione regionale, ai sensi degli artt. 208, comma 15 del D.Lgs. n° 152/06 e s.m.i., per l’esercizio di un impianto mobile di recupero di rifiuti non pericolosi consistenti nelle operazioni di:

1.           frantumazione,  macinazione, vagliatura, selezione granulometrica, per la produzione di frazioni inerti a granulometria idonea.

2.           riciclaggio/recupero del materiale inerte ottenuto (R5) di rifiuti non pericolosi di cui alla  tabella 1 di seguito riportata.

 

L’impianto mobile, che svolge la funzione di frantumazione di materiali inerti sopra citati  è del tipo OM CRUSHER ULISSE TK151 matricola n° 99H01800T, marca OFFICINE MECCANICHE DI PONZANO VENETO S.p.A. (cingolato semovente).

Nel dettaglio, il gruppo principale dell’impianto mobile risulta costituito da un carro cingolato, tramoggia di carico, frantumatore a mascelle, deferrizzatore magnetico, trasportatore a nastro, quadro elettrico di comando telaio di sostegno.

Tale impianto verrà utilizzato nel rispetto delle quantità imposte dalla Tab. 4 del D.M. 5/2/98 e D.M. Ambiente n° 186 di modifica e non supereranno le 10 tonn/giorno.

Relativamente alle tipologie di rifiuto non pericolosi da trattare con l’impianto mobile, ai sensi del D.Lgs. n° 152/06, D.Lgs. n° 205/2010 allegato D, parte IV, nonché D.M. 5/2/98 e D.M. Ambiente n° 186 ricompresi nella Tipologia 7.1 (Rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non, comprese le traverse e traversoni ferroviari e i pali in calcestruzzo armato provenienti da linee ferroviarie, telematiche ed elettriche e frammenti di rivestimenti stradali, purchè privi di amianto), essi risultano  codificati e descritti nella seguente Tabella 1:

 



CODICI C.E.R.

 (Allegato D, parte IV D.Lgs. n°152/06 e

D.Lgs.205/

2010

DESCRIZIONE RIFIUTO

D.M. 5/2/98 e D.M.A. 5/4/2006

n° 186 

Allegato 1 Suballegato 1

TIPOLOGIA

TIPO DI

ATTIVITA’ DI

RECUPERO

(R) - All. C

DLgs.152/06 e s.m.i.

17 01 01

Cemento.

7.1

R5

17 01 02

Mattoni.

7.1

R5

17 01 07

Miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06.

7.1

R5

17 08 02

Materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 17 08 01.

7.1

R5

17 09 04

Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03.

7.1

R5

 


 

Complessivamente i codici dei rifiuti speciali appartenenti al capitolo 7 relativo ai rifiuti ceramici e inerti del D.M. 5/2/98 e D.M. n° 186/06 di modifica che la Ditta Bellisario Due s.r.l. intende trattare con l’impianto mobile presso i siti delle future campagne di attività  per l’ operazione R5 sono pari a 5, tutti appartenenti alla categoria dei rifiuti non pericolosi.

 

Dal processo di lavorazione si ottengono prodotti inerti da utilizzare nel mercato dei materiali edili.

 

Dall’attività di recupero inerti saranno prodotti anche rifiuti, quali plastica e gomma (CER 19 12 04), metalli non ferrosi (CER 19 12 03), legno (CER 19 12 07), metalli ferrosi (CER 19 12 02), rifiuti misti (CER 19 12 12), nonché sovvalli e/o rifiuti non compatibili, che verranno depositati temporaneamente, nonché conferite a ditte autorizzate al recupero e/o smaltimento.

 

In relazione  a quanto riportato dalla relazione tecnica dell’attività, nonché relazione tecnica integrativa  redatte dal  dott. Geol. Enrico Lanti, datate rispettivamente 3/9/2012 e 28/8/2013, considerato che:

1)      il trattamento riguarderà soltanto rifiuti del tipo speciali non pericolosi provenienti da attività di costruzione e demolizione

2)      lo stoccaggio delle diverse tipologie di rifiuto solido da recuperare, consistenti in rifiuti inerti di cui alla tabella 1, avverrà su superfici di lavorazione pavimentate o cementate e qualora tali

 

superfici non siano disponibili verranno utilizzati teloni impermeabili  a difesa del suolo, per essere successivamente sottoposti alle operazioni di recupero (R5) per la produzione di prodotti e/o sostanze inerte (ex mps) da utilizzare nel mercato dei materiali edili;

3)      il recupero delle tipologie di rifiuto descritte nella tabella 1, avverrà  utilizzando una macchina frantumatrice cingolato semovente tipo OM CRUSHER ULISSE TK151 matricola n° 99H01800T, marca OFFICINE MECCANICHE DI PONZANO VENETO S.p.A.;

4)      sui prodotti ottenuti (ex mps) saranno effettuate analisi di conformità come previsto dalla Circolare Ministeriale n° 5205 del 15/7/2005 per l’accertamento delle caratteristiche granulometriche e chimiche;

5)      presso l’impianto saranno accettati i rifiuti solidi elencati nella tabella 1 sopra riportata;

6)      sono state precisate i processi tecnologici, le attrezzature utilizzate, le tipologie dei rifiuti da trattare, la potenzialità massima giornaliera dell’impianto mobile le attività da cui provengono i rifiuti, i metodi di trattamento e di recupero, nonché indicate le modalità di accertamento sui prodotti inerti (mps) ed i rifiuti che vengono prodotti a seguito di detta attività.

 

Sulla base di quanto sopra esposto, esprime parere tecnico favorevole all’utilizzo dell’impianto mobile per l’esercizio delle operazioni di recupero di rifiuti non pericolosi presso i vari cantieri di attività, a condizione che la Ditta Edilizia Di Biase s.r.l.. si attenga a quanto previsto dal comma 15 dell’art. 208 del D.Lgs. n° 152/06 e D.Lgs. n° 205/2010, nonché dall’art. 50 della L.R. n° 45/2007, dalle disposizioni impartite nelle Direttive Regionali – Deliberazione n° 629 del 9/7/2008 allegato 1 e, relativamente alle categorie dei prodotti ottenuti a seguito dell’attività di recupero, alle indicazioni dettate dagli Allegati alla Circolare n° 5205 del 15/7/2005, con le seguenti prescrizioni:

1.             dovranno essere rispettate costantemente le norme tecniche previste dall’allegato 5 dal D.M. 5/2/98 e D.M. 5/4/2006 n° 186;

2.             il deposito dei rifiuti da sottoporre alle operazioni di recupero (R5) dovrà avvenire in aree dedicate (da indicate in apposita planimetria prima della campagna di attività) e ben separati tra loro (per tipologia) e da altri materiali inerti recuperati;

3.             i rifiuti destinati al recupero (R5) e stoccati in cumuli dovranno essere separati tra di loro anche attraverso l’uso di barriere mobili o fisse tali da non generare miscelazione tra di loro;

4.             tutti i contenitori dei rifiuti (cassoni, fusti, recipienti vari, ecc.) devono possedere adeguati requisiti di resistenza, in relazione alle proprietà chimico-fisiche dei rifiuti stessi;

5.             tutte le aree destinate a contenere i rifiuti e le aree di deposito delle MPS prodotte dovranno essere provviste di apposita etichettatura riportante il rispettivo codice CER e la corrispondente descrizione, ovvero la tipologia del materiale recuperato e del rifiuto prodotto;

6.             per le tipologie di rifiuto prodotte a seguito di manutenzione delle apparecchiature in uso dall’azienda (ciclo produttivo), la ditta dovrà indicare con apposita cartellonistica ad ognuno di essi i codici relativi, in attesa dello smaltimento finale;

7.             le materie (ex mps) ed i rifiuti ottenuti a seguito di trattamento con l’impianto mobile (frantumatore, macinatore e sistemi di vagliatura), depositati temporaneamente sul sito della campagna di attività, descritti nella relazione tecnica (da indicare negli elaborati grafici), dovranno essere rispettivamente recuperati e/o smaltiti senza determinare rischi per l’acqua, l’aria, il suolo, nonché per la flora e la fauna e senza causare inconvenienti da rumori, odori e/o emissioni polverulenti.

 

Inoltre, per lo svolgimento delle singole campagne di attività di recupero rifiuti con l’impianto mobile in oggetto, la ditta dovrà presentare (Regione Abruzzo e ARTA scrivente), apposita comunicazione contenente:

        la data di inizio e la data di termine della campagna;

        copia del contratto o della lettera di affidamento dei lavori relativi all’effettuazione della campagna oggetto di comunicazione;

        specifico diagramma giornaliero e settimanale che evidenzi fra le varie attività, il tempo di effettivo utilizzo dell’impianto in relazione allo svolgimento della campagna della comunicazione;

        i dati specifici inerenti l’attività, ad esempio:

-                   descrizione delle caratteristiche dei rifiuti trattabili nell’impianto con relativa codifica (CER), quantità (in peso e volume);

-                   relativo riferimento all’allegato I del D.M. 5/2/98 e s.m.integrazioni;

-                   indicare la tipologia, quantità e destinazione dei rifiuti che si originano dall’attività di recupero (sovvalli, scarti, ecc.);

-                   descrizione dettagliata del sito relativo alla campagna di attività, allegando una planimetria del sito in scala adeguata (minimo 1:1000), riportante l’esatta ubicazione dell’impianto, i confini dell’area prescelta per lo svolgimento dell’attività con indicazione delle tipologie di insediamenti esistenti nelle aree circostanti, al fine di valutare sotto il profilo ambientale i potenziali rischi correlati all’esercizio dell’impianto;

-                   le modalità di esercizio (in ordine ad esempio allo svolgimento della specifica attività, alle verifiche, alle analisi di controllo, alla registrazione dei dati relativi all’attività);

-                   il nominativo e qualifica professionale del tecnico responsabile della gestione del deposito  dei rifiuti, nonché il nominativo del personale di custodia;

8.      al momento dell’esercizio dell’impianto la ditta dovrà inoltre effettuare una misurazione fonometrica dell’attività. A tal proposito, deve essere adottato ogni sistema teso alla diminuzione della rumorosità e devono essere comunque rispettati i valori limite di emissione delle sorgenti sonore previsti dal DPCM del 14/11/1997 e s.m.integrazioni. Lo scrivente Distretto si riserva di valutare la Relazione Acustica e, eventualmente dettare prescrizioni in ordine agli accertamenti da svolgere.

 

Alla conclusione della campagna di attività con l’impianto mobile, la Ditta dovrà presentare relazione tecnica conclusiva contenente documentazione di chiusura cantiere. La stessa dovrà contenere:

        analisi chimiche (test di cessione sul rifiuto tal quale e/o sull’eluato), secondo le procedure previste dal D.M. 5/2/98 e s.m.i. e certificazione relativa alla rispondenza agli standard di cui all’allegato C  alla Circolare n° 5205 del 15/7/2005 sul/i prodotto/i ottenuti prima del conferimento a ditte preposte al riutilizzo (reinterro, rilevati, sottofondi stradali, ecc.);

        copia del registro di carico rifiuti, i quantitativi relativi ai singoli rifiuti prodotti e smaltiti, nonché idonea documentazione relativa  ai singoli quantitativi di prodotti (mps) ottenuti;

        predisporre idonea documentazione indicante la destinazione finale dei rifiuti e dei prodotti ottenuti a seguito di attività di recupero e conferiti, precisando in particolare la ragione sociale e la sede dell’impianto di destinazione, con gli estremi dell’autorizzazione rilasciata dall’Ente competente al suddetto impianto;

 

Tutta la documentazione sopra richiesta dovrà essere inviata agli Enti sopra citati per le rispettive valutazioni di competenza.

         Sono fatte salve le valutazioni relative agli aspetti urbanistici, igienico sanitari e di sicurezza, alla esistenza di vincoli e limitazioni di varia natura del/i sito/i oggetto di campagna di attività con l’impianto mobile e a quant’altro non di diretta competenza di questo Distretto Provinciale ARTA

4)          di stabilire che la presente autorizzazione riguarda le operazioni di trattamento R5 di cui all’Allegato C parte IV del  D.Lgs 152/06 e s.m.i.  per la produzione di prodotti inerti da utilizzare nelle forme consentite dalle vigenti normative in materia nonché altri materiali, scarti, sovvalli e rifiuti non compatibili, da avviare a recupero e/o smaltimento nelle forme e le modalità stabilite dalla legge;

5)          di stabilire che, in ordine allo svolgimento delle singole campagne di attività, da avviare secondo le modalità stabilite nella D.G.R. n. 629 del 09.07.2008:

a)      devono essere adempiute tutte le condizioni previste dal comma 15 dell’art. 208 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.;

b)      almeno 60 giorni prima dell’inizio di ogni campagna di attività, prima dell’installazione dell’impianto in un qualsiasi cantiere, il responsabile deve presentare alla Regione e/o Provincia nel cui  territorio si trova il sito prescelto, tutta la documentazione necessaria ai fini delle procedure ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs.152/06 e s.m.i. e darne contestuale comunicazione al Comune, all’ARTA ed alla Azienda USL, competenti per territorio;

c)      sono fatti salvi i compiti di vigilanza e controllo, in ordine al concreto utilizzo dell’impianto, da parte della Provincia, dell’ ARTA, delle Aziende ASL e del Comune, nel cui territorio sono effettuate le campagne di attività, per quanto di rispettiva competenza, nonché le disposizioni ed i provvedimenti degli Enti competenti in ordine alla operazioni di trattamento e smaltimento dei rifiuti;

d)      l’effettuazione delle singole campagne di attività è subordinata alla preventiva acquisizione del favorevole giudizio di compatibilità ambientale, di competenza statale o regionale, ove la vigente disciplina nazionale e regionale richieda lo svolgimento della procedura di VIA; qualora la stessa sia ritenuta necessaria, l’installazione dell’impianto, oggetto della presente autorizzazione, è sospesa fino alla definizione positiva della procedura di VIA;

6)          di stabilire inoltre, che dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni per la gestione dell’impianto:

a)      il macchinario dovrà essere utilizzato esclusivamente da personale qualificato e dotato di dispositivi di protezione individuale e, prima di ogni attivazione, si dovrà comunicare il nominativo e la qualifica di un direttore tecnico responsabile dell’impianto che dovrà garantire la custodia continuativa e la regolare conduzione dell’impianto stesso; la Ditta deve valutare il rischio dell’attività e prevedere gli accorgimenti necessari per la salute e la sicurezza dei lavoratori, secondo le vigenti normative in materia;

b)      l’utilizzo dell’impianto deve rispettare le prescrizioni contenute nel manuale d’uso dell’impianto; relativamente alle componenti elettro-meccaniche, si richiama il rispetto delle direttive comunitarie CE 98/37 (“direttiva macchine”), CEE 89/336 sulla compatibilità elettromagnetica e CEE 73/23 sulla bassa tensione;  

c)      per l’esecuzione delle singole campagne di attività, le condizioni di funzionamento dell’impianto dovranno essere conformi al D.Lgs. 04/09/2002, n. 262 “Attuazione della direttiva 2000/14/CE concernente l’emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all’aperto”;

d)      le operazioni di carico e scarico dei rifiuti devono avvenire in modo da evitare dispersioni incontrollate in atmosfera e sul suolo; relativamente al funzionamento dell’impianto si richiama al rispetto della normativa ambientale in materia di emissioni in atmosfera, inoltre nell’esercizio dell’impianto dovranno essere predisposti appositi sistemi atti a limitare la formazione delle polveri nelle operazioni connesse alle attività di cantiere ed alla movimentazione dei mezzi;

e)      deve essere dimostrata l’attivazione della procedura per il rilascio del certificato prevenzioni incendi e, comunque, devono essere sempre disponibili nell’area di cantiere sistemi di rapido intervento nell’eventualità si sviluppino incendi;

f)       nel caso sia espressamente previsto da normative regionali o provinciali, dovrà essere preventivamente acquisita l’autorizzazione allo scarico delle acque ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

g)      per ogni singola attività la Ditta dovrà indicare all’Autorità competente l’impianto di recupero e/o smaltimento a cui verranno conferiti i rifiuti prodotti dalle stesse;

h)      il deposito dei rifiuti dovrà avvenire su superfici pavimentate o cementate e, qualora tali superfici non siano disponibili, utilizzando teloni impermeabili a difesa del suolo;

i)       in caso di blocco parziale o totale dell’attività dell’impianto a causa di eventuali incidenti, deve essere data comunicazione alla Provincia, al Comune, all’ARTA ed all’Azienda USL, competenti territorialmente;

j)       tutte le attrezzature costituenti l’impianto devono essere sottoposte a periodiche verifiche e manutenzioni al fine di garantirne e mantenerne l’efficienza, procedendo alle riparazioni e/o sostituzioni necessarie;

k)      durante lo svolgimento di ogni singola campagna di attività, una copia della presente autorizzazione deve essere sempre disponibile presso l’impianto;

7)          di stabilire altresì, che:

a)      la presente autorizzazione ha validità sull’intero territorio nazionale, nei limiti ed alle condizioni stabilite dal comma 15 dell’art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

b)      la garanzia finanziaria prevista dall’art. 208, comma 11, lett. g) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., che deve essere prestata dall’interessato, al momento dell’avvio effettivo dell’esercizio dell’impianto, deve essere riferita ad ogni singola campagna di attività dell’impianto mobile, in relazione ai quantitativi ed alla tipologia di rifiuti oggetto dell’attività stessa; pertanto, per i cantieri allestiti nella Regione Abruzzo, dovrà essere prestata ai sensi della DGR n. 790/07, per i cantieri allestiti al di fuori della Regione Abruzzo si dovrà fare riferimento alla specifica normativa regionale vigente;

c)      si dovrà ottemperare da parte della Ditta agli obblighi previsti dall’art. 189 (Catasto dei rifiuti - MUD), dall’art. 190 (Registro di carico e scarico) e dall’art. 193 (Trasporto dei rifiuti), comunicazioni, ..etc. del Decreto Legislativo 3.04.2006, n. 152 e s.m.i., nonché per quanto riguarda le attività nella Regione Abruzzo, alla trasmissione di una comunicazione, con cadenza semestrale, al Servizio Ambiente della Provincia di Chieti ed all’ARTA Abruzzo – Distretto Provinciale di Chieti, concernente la quantità di rifiuti movimentati, la provenienza e la loro destinazione, in conformità con le disposizioni di cui alla DGR n. 778 del 11.10.2010; è fatto salvo, comunque, il rispetto di quanto prescritto in ordine al deposito temporaneo dei rifiuti ai sensi dell’art. 183 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

d)      è fatto obbligo di comunicare tempestivamente alle Autorità competenti, le eventuali variazioni relative all’impianto autorizzato o all’assetto societario;

e)      incaso di cessione dell’attività autorizzata la Ditta dovrà darne tempestiva comunicazione e contestualmente il subentrante dovrà chiedere la volturazione dell’autorizzazione allegando la necessaria documentazione; le autorizzazioni inerenti l’intero impianto verranno revocate nell’eventualità che il procedimento di volturazione abbia esito negativo;

f)       la  presente autorizzazione deve essere sempre custodita, anche in copia, presso la sede legale della Ditta durante lo svolgimento di ogni singola campagna di attività, copia della stessa deve essere disponibile presso il sito operativo;

8)          di prescrivere che nell’impianto oggetto della presente autorizzazione non possono essere esercitate altre attività, ancorché afferenti alla gestione dei rifiuti così come già previsto dalle vigenti norme regionali, ogni modifica agli impianti e/o alle attività di gestione deve essere preventivamente autorizzata dalla Regione Abruzzo;

9)          di prescrivere che all’ingresso possono essere ammessi solo i rifiuti autorizzati e che quelli in uscita dall’impianto mobile devono essere assolutamente coerenti con la tipologia di discarica da individuarsi per il successivo smaltimento e/o recupero previsto dalla legge;

10)       di fare salve eventuali ed ulteriori autorizzazioni, visti, pareri, nulla-osta e prescrizioni di competenza di altri Enti e Organismi, nonché le altre disposizioni e direttive vigenti nella materia; sono fatti salvi, infine, eventuali diritti di terzi;

11)       di stabilire che il presente provvedimento è soggetto a revoca o modifica, ove risulti accertata pericolosità o dannosità dell’attività esercitata e nei casi di violazione di legge, di normative tecniche e/o delle prescrizioni contenute nell’autorizzazione, con l’eventuale e conseguente applicazione dei provvedimenti previsti dalla parte IV del D.Lgs 3/04/2006, n. 152 e s.m.i.;

12)       di disporre l’invio del presente provvedimento alla Provincia di Chieti, all’ARTA Abruzzo - Distretto provinciale di Chieti, all’ARTA Abruzzo - Direzione Centrale di Pescara,  nonché a tutte le Regioni ed alle Province Autonome di Trento e Bolzano;

13)       di redigere il presente provvedimento in n. 1 originali, che viene notificato ai sensi di legge alla Società beneficiaria, attraverso il SUAP competente per territorio;

14)       di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, limitatamente agli estremi, all’oggetto ed al dispositivo, sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (B.U.R.A).

 

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla notifica del presente atto.

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Ing. Gianfranco Piselli