IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Omissis
DETERMINA
1)
di autorizzare in via
definitiva, ai sensi dell’art. 208, comma 15 del D.Lgs
3.04.2006, n. 152 e s.m.i. e della L.R. n. 45/2007 e s.m.i., art. 50, la ditta SALVI calcestruzzi srl , con sede
legale in via Colle Salardo
24 66017 Palena CH, all’esercizio di un
impianto mobile di trattamento e recupero di rifiuti speciali non pericolosi inerti provenienti da
attività di costruzione e demolizione, (frantumazione, macinazione, vagliatura,
selezione granulometrica), per la
produzione di frazioni inerti a granulometria idonea-riciclaggio/recupero del
materiale inerte ottenuto (R5) di
rifiuti non pericolosi di cui alla tabella 1, modello OM SK Mouse 2 prodotto dalle officine di
Ponzano Veneto S.p.A., matricola n°99904000t del 1999, per le operazioni
classificabili ai sensi dell’allegato C alla
parte quarta de D. Lgs. n. 152/06 e s.m.i. come fase R 5,
avente una potenzialità massima del frantumatore pari a 90 T/h, mentre la
potenzialità massima giornaliera è di 720 tonn/giorno.
2)
di stabilire che la presente
autorizzazione, ai sensi dell’art. 208, comma 12 del D.Lgs.
152/06 e s.m.i., ha validità di anni dieci dalla data di notifica del presente provvedimento ed è
rinnovabile, previa apposita domanda da presentarsi all’Autorità competente,
almeno 180 giorni prima della scadenza della stessa, corredata da una relazione
tecnica sullo stato di fatto dell’impianto mobile e delle sue apparecchiature
nonché dagli eventuali provvedimenti assunti da altre regioni o province in
ordine allo svolgimento delle campagne di attività, contenenti prescrizioni
integrative od altro;
3)
di stabilire che, da quanto
risulta dal parere ARTA prot. n. 5234 del 04
settembre 2014, l’esercizio dell’impianto indicato al precedente punto 1) è
cosi definito:
-
La
ditta in parola, operante nel settore dell’edilizia, propone istanza di
autorizzazione regionale, ai sensi degli artt. 208, comma 15 del D.Lgs. n° 152/06 e s.m.i., per
l’esercizio di un impianto mobile di
recupero di rifiuti non pericolosi consistenti nelle operazioni di:
1.
frantumazione, macinazione, selezione granulometrica,
vagliatura, per la produzione di frazioni inerti a granulometria idonea.
2.
riciclaggio/recupero
del materiale inerte ottenuto (R5)
di rifiuti non pericolosi di cui alla tabella 1 di seguito riportata.
-
L’impianto
mobile, che svolge la funzione di frantumazione di materiali inerti sopra
citati è del tipo mobile a mascelle
modello OM SK Mouse 2 prodotto dalle
officine meccaniche di Ponzano Veneto S.p.A., matricola n° 99904000T del 1999.
La potenzialità oraria del frantumatore è di 90 tonn/ora,
mentre la potenzialità massima giornaliera è di 720 tonn./giorno.
-
Nel
dettaglio, il gruppo principale dell’impianto mobile risulta costituito da un
frantumatore cingolato a mascelle , tramoggia di carico con alimentatore
vibrante doppia griglia (per la separazione dei materiali sottili), deferrizzatore magnetico a nastro, trasportatore a nastro,
ecc.
-
Relativamente
alle tipologie di rifiuto non pericolosi da trattare con l’impianto mobile, ai
sensi del D.Lgs. n° 152/06, D.Lgs.
n° 205/2010 allegato D, parte IV, nonché D.M. 5/2/98 e D.M. Ambiente n° 186
ricompresi nella Tipologia 7.1
(Rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e
non, comprese le traverse e traversoni ferroviari e i pali in calcestruzzo
armato provenienti da linee ferroviarie, telematiche ed elettriche e frammenti
di rivestimenti stradali, purchè privi di amianto), 7.2 (rifiuti di rocce da cave
autorizzate), 7.6 (conglomerato
bituminoso, frammenti di piattelli per il tiro al volo), 7.11 (pietrisco tolto d’opera), 7.31 (terre e rocce da scavo), essi risultano codificati e descritti nella seguente Tabella 1
CODICI C.E.R. (Allegato D, parte IV D.Lgs.
n°152/06 e D.Lgs.205/ 2010 |
DESCRIZIONE
RIFIUTO |
D.M.
5/2/98 e D.M.A. 5/4/2006 n°
186 Allegato
1 Suballegato 1 TIPOLOGIA |
TIPO
DI ATTIVITA’
DI RECUPERO (R)
- All. C DLgs.152/06 e s.m.i. |
01 03 99 |
Rifiuti
non specificati altrimenti. |
7.2 |
R13 - R5 |
01 04 08 |
Scarti
di ghiaia e pietrisco, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07. |
7.2 |
R13 - R5 |
01 04 10 |
Polveri
e residui affini, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07. |
7.2 |
R13 - R5 |
01 04 13 |
Rifiuti
prodotti dalla lavorazione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce
01 04 07. |
7.2 |
R13 - R5 |
10 13 11 |
Rifiuti
della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da quelli
di cui alle voci 10 13 09 e 10 13 10. |
7.1 |
R13 - R5 |
17 01 01 |
Cemento. |
7.1 |
R13 – R5 |
17 01 02 |
Mattoni. |
7.1 |
R13 – R5 |
17 01 03 |
Mattonelle
e ceramiche. |
7.1 |
R13 – R5 |
17 01 07 |
Miscugli
o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di
cui alla voce 17 01 06. |
7.1 |
R13 – R5 |
17 03 02 |
Miscele
bituminose, diverse da quelle di cui alla vece 17 03 01. |
7.6 |
R13 – R5 |
17 05 04 |
Terra
e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03. |
7.31 bis |
R13 - R5 |
17 05 08 |
Pietrisco
per massicciate ferroviarie. |
7.11 |
R13 - R5 |
17 08 02 |
Materiali
da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 17 08 01. |
7.1 |
R13 - R5 |
17 09 04 |
Rifiuti
misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui
alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03. |
7.1 |
R13 - R5 |
Complessivamente
i codici dei rifiuti speciali appartenenti al capitolo 7 relativo ai rifiuti inerti del D.M. 5/2/98 e D.M. n°
186/06 di modifica che la Ditta Techno Scavi s.r.l. intende trattare con
l’impianto mobile presso i siti delle future campagne di attività per l’ operazione R13/R5 sono pari a 14, tutti
appartenenti alla categoria dei rifiuti non pericolosi.
Dal
processo di lavorazione si ottengono prodotti
inerti da utilizzare nel mercato dei materiali edili.
In
relazione a quanto riportato dalla
relazione tecnica dell’attività a firma dell’ing.G.Brandelli, datata 14/5/2014, considerato che:
1.
il
trattamento riguarderà soltanto rifiuti del tipo speciali non pericolosi
provenienti da attività di costruzione e demolizione;
2.
lo
stoccaggio delle diverse tipologie di rifiuto solido da recuperare,
consistenti in rifiuti inerti di cui
alla tabella 1, avverrà su superfici
di lavorazione pavimentate o cementate a difesa del suolo, per essere
successivamente sottoposti alle operazioni di recupero (R5) per la produzione
di prodotti e/o sostanze inerte dopo vagliatura (ex mps)
da utilizzare nel mercato dei materiali edili;
3.
il
recupero delle tipologie di rifiuto descritte nella tabella 1, avverrà
utilizzando una macchina frantumatrice mobile a mascelle modello OM SK
Mouse 2 prodotto dalle officine
meccaniche di Ponzano Veneto S.p.A., matricola n° 99904000T del 1999;
4.
sui
prodotti ottenuti dopo vagliatura (ex mps) saranno
effettuate analisi di conformità come previsto dalla Circolare Ministeriale n°
5205 del 15/7/2005 per l’accertamento delle caratteristiche granulometriche e
chimiche;
5.
presso
l’impianto saranno accettati i rifiuti solidi elencati nella tabella 1 sopra riportata;
6.
sono
state precisate le modalità dell’allestimento del cantiere, il deposito dei
rifiuti da demolizione oggetto di recupero, i processi tecnologici (lavorazione
e macinazione), le attrezzature utilizzate, le tipologie dei rifiuti da
trattare, la potenzialità massima giornaliera dell’impianto mobile, i metodi di
trattamento e di recupero, le modalità del processo di trattamento di recupero
adottato (flow – chart pag. 10 di 15) e della dismissione del cantiere, nonché
le modalità di stoccaggio dei rifiuti che vengono prodotti a seguito di detta
attività (ferro, plastica, legno, ecc.).
7.
è
stato chiarito che in difetto dell’attività di recupero R5 e cioè senza vagliatura
non si ottengono prodotti (ex mps), ma semplicemente
rifiuti ridotti volumetricamente, da avviare a
successivo recupero con formulario. L’eventuale riutilizzo in sito dei rifiuti
ridotti volumetricamente ma non vagliati deve essere
oggetto di specifica autorizzazione (R10 in sito);
8.
è
stato chiarito che, qualora venisse
accertata la non recuperabilità dei rifiuti da demolizione, ai sensi delle
sopra citate normative tecniche applicabili, prima di effettuare il recupero,
nonché qualora venisse accertata la non rispondenza dei prodotti in uscita dal trattamento ai requisiti di mps, cosi come nel D.M. 5/2/98 e D.M.A ° n° 186/06, i
materiali prodotti verranno gestiti come rifiuto speciale.
Sulla
base di quanto sopra esposto, esprime parere
tecnico favorevole all’utilizzo dell’impianto mobile per l’esercizio delle
operazioni di recupero di rifiuti non pericolosi presso i vari cantieri di
attività, a condizione che la Salvi Calcestruzzi s.r.l. si attenga a quanto
previsto dal comma 15 dell’art. 208 del D.Lgs. n°
152/06 e D.Lgs. n° 205/2010, nonché dall’art. 50
della L.R. n° 45/2007, dalle disposizioni impartite nelle Direttive Regionali –
Deliberazione n° 629 del 9/7/2008 allegato 1 e, relativamente alle categorie
dei prodotti ottenuti a seguito dell’attività di recupero, alle indicazioni
dettate dagli Allegati alla Circolare n° 5205 del 15/7/2005, con le seguenti
prescrizioni:
1.
dovranno
essere rispettate costantemente le norme tecniche previste dall’allegato 5 dal
D.M. 5/2/98 e D.M. 5/4/2006 n° 186;
2.
il
deposito dei rifiuti da sottoporre alle operazioni di recupero (R5) dovrà
avvenire in aree dedicate (da indicate in apposita planimetria prima della
campagna di attività) e ben separati tra loro (per tipologia) e da altri
materiali inerti recuperati;
3.
i
rifiuti destinati al recupero (R5) e stoccati in cumuli dovranno essere
separati tra di loro anche attraverso l’uso di barriere mobili o fisse tali da
non generare miscelazione tra di loro;
4.
dall’attività
di recupero inerti, i rifiuti
prodotti quali plastica e gomma, legno,
rifiuti misti, metalli ferrosi e non ferrosi, nonché sovvalli e/o rifiuti non
compatibili, dovranno essere depositati temporaneamente ed in maniera separata,
nonché conferiti a ditte autorizzate al recupero e/o smaltimento.
5.
tutti
i contenitori dei rifiuti (cassoni, fusti, recipienti vari, ecc.) devono
possedere adeguati requisiti di resistenza, in relazione alle proprietà
chimico-fisiche dei rifiuti stessi;
6.
tutte
le aree destinate a contenere i rifiuti e le aree di deposito delle MPS
prodotte dovranno essere provviste di apposita etichettatura riportante il
rispettivo codice CER e la corrispondente descrizione, ovvero la tipologia del
materiale recuperato e del rifiuto prodotto;
7.
per
le tipologie di rifiuto prodotte a seguito di manutenzione delle
apparecchiature in uso dall’azienda (ciclo produttivo), la ditta dovrà indicare
con apposita cartellonistica ad ognuno di essi i codici relativi, in attesa
dello smaltimento finale;
8.
le
materie (ex mps) ottenuti a seguito di trattamento
con l’impianto mobile (frantumatore, macinatore e sistemi di vagliature), nonchè i rifiuti depositati temporaneamente sul sito della
campagna di attività, descritti nella relazione tecnica (da indicare negli
elaborati grafici), dovranno essere rispettivamente recuperati e/o smaltiti
senza determinare rischi per l’acqua, l’aria, il suolo, nonché per la flora e
la fauna e senza causare inconvenienti da rumori, odori e/o emissioni
polverulenti.
Inoltre,
per lo svolgimento delle singole campagne di attività di recupero rifiuti con
l’impianto mobile in oggetto, la ditta dovrà presentare (Regione Abruzzo e ARTA
scrivente), apposita comunicazione contenente:
-
la
data di inizio e la data di termine della campagna;
-
copia
del contratto o della lettera di affidamento dei lavori relativi
all’effettuazione della campagna oggetto di comunicazione;
-
specifico
diagramma giornaliero e settimanale che evidenzi fra le varie attività, il
tempo di effettivo utilizzo dell’impianto in relazione allo svolgimento della
campagna della comunicazione;
-
i
dati specifici inerenti l’attività, ad esempio:
·
descrizione
delle caratteristiche dei rifiuti trattabili nell’impianto con relativa
codifica (CER), quantità (in peso e volume);
·
relativo
riferimento all’allegato I del D.M. 5/2/98 e s.m.integrazioni;
·
indicare
la tipologia, quantità e destinazione dei rifiuti che si originano
dall’attività di recupero (sovvalli, scarti, ecc.);
·
descrizione
dettagliata del sito relativo alla campagna di attività, allegando una
planimetria del sito in scala adeguata (minimo 1:1000), riportante l’esatta
ubicazione dell’impianto, i confini dell’area prescelta per lo svolgimento
dell’attività con indicazione delle tipologie di insediamenti esistenti nelle
aree circostanti, al fine di valutare sotto il profilo ambientale i potenziali
rischi correlati all’esercizio dell’impianto;
·
le
modalità di esercizio (in ordine ad esempio allo svolgimento della specifica
attività, alle verifiche, alle analisi di controllo, alla registrazione dei
dati relativi all’attività);
·
il
nominativo e qualifica professionale del tecnico responsabile della gestione
del deposito dei rifiuti, nonché il
nominativo del personale di custodia;
9.
al
momento dell’esercizio dell’impianto la ditta dovrà inoltre effettuare una
misurazione fonometrica dell’attività. A tal proposito, deve essere adottato
ogni sistema teso alla diminuzione della rumorosità e devono essere comunque
rispettati i valori limite di emissione delle sorgenti sonore previsti dal DPCM
del 14/11/1997 e s.m.integrazioni. Lo scrivente
Distretto si riserva di valutare la Relazione Acustica e, eventualmente dettare
prescrizioni in ordine agli accertamenti da svolgere.
Alla
conclusione della campagna di attività con l’impianto mobile, la Ditta dovrà
presentare relazione tecnica conclusiva contenente documentazione di chiusura
cantiere. La stessa dovrà contenere:
-
analisi
chimiche (test di cessione sul rifiuto tal quale e/o sull’eluato), secondo le
procedure previste dal D.M. 5/2/98 e s.m.i. e
certificazione relativa alla rispondenza agli standard di cui all’allegato
C alla Circolare n° 5205 del 15/7/2005
sul/i prodotto/i ottenuti prima del conferimento a ditte preposte al riutilizzo
(reinterro, rilevati, sottofondi stradali, ecc.);
-
copia
del registro di carico rifiuti, i quantitativi relativi ai singoli rifiuti
prodotti e smaltiti, nonché idonea documentazione relativa ai singoli quantitativi di prodotti (mps) ottenuti; prodotti ottenuti a seguito di attività di
recupero e conferiti, precisando in particolare la ragione sociale e la sede
dell’impianto di destinazione, con gli estremi dell’autorizzazione rilasciata
dall’Ente competente al suddetto impianto;
-
Tutta
la documentazione sopra richiesta dovrà essere inviata agli Enti sopra citati
per le
-
predisporre
idonea documentazione indicante la destinazione finale dei rifiuti e dei
rispettive
valutazioni di competenza.
-
Sono fatte salve le
valutazioni relative agli aspetti urbanistici, igienico sanitari e di
sicurezza, alla esistenza di vincoli e limitazioni di varia natura del/i sito/i
oggetto di campagna di attività con l’impianto mobile e a quant’altro non di
diretta competenza di questo Distretto Provinciale ARTA
4)
di stabilire che la presente
autorizzazione riguarda le operazioni di trattamento R5 di cui all’Allegato C
parte IV del D.Lgs
152/06 e s.m.i.
per la produzione di prodotti inerti da utilizzare nelle forme
consentite dalle vigenti normative in materia nonché altri materiali, scarti,
sovvalli e rifiuti non compatibili, da avviare a recupero e/o smaltimento nelle
forme e le modalità stabilite dalla legge;
5)
di stabilire che, in ordine allo svolgimento delle
singole campagne di attività, da avviare secondo le modalità stabilite nella
D.G.R. n. 629 del 09.07.2008:
a.
devono
essere adempiute tutte le condizioni previste dal comma 15 dell’art. 208 del
D.Lgs.152/06 e s.m.i.;
b.
almeno
60 giorni prima dell’inizio di ogni campagna di attività, prima
dell’installazione dell’impianto in un qualsiasi cantiere, il responsabile deve
presentare alla Regione e/o Provincia nel cui
territorio si trova il sito prescelto, tutta la documentazione
necessaria ai fini delle procedure ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs.152/06 e s.m.i. e darne contestuale comunicazione al Comune,
all’ARTA ed alla Azienda USL, competenti per territorio;
c.
sono
fatti salvi i compiti di vigilanza e controllo, in ordine al concreto utilizzo
dell’impianto, da parte della Provincia, dell’ ARTA, delle Aziende ASL e del
Comune, nel cui territorio sono effettuate le campagne di attività, per quanto
di rispettiva competenza, nonché le disposizioni ed i provvedimenti degli Enti
competenti in ordine alla operazioni di trattamento e smaltimento dei rifiuti;
d.
l’effettuazione
delle singole campagne di attività è subordinata alla preventiva acquisizione
del favorevole giudizio di compatibilità ambientale, di competenza statale o
regionale, ove la vigente disciplina nazionale e regionale richieda lo
svolgimento della procedura di VIA; qualora la stessa sia ritenuta necessaria,
l’installazione dell’impianto, oggetto della presente autorizzazione, è sospesa
fino alla definizione positiva della procedura di VIA;
6)
di stabilire inoltre, che
dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni per la gestione
dell’impianto:
a.
il
macchinario dovrà essere utilizzato esclusivamente da personale qualificato e
dotato di dispositivi di protezione individuale e, prima di ogni attivazione,
si dovrà comunicare il nominativo e la qualifica di un direttore tecnico responsabile
dell’impianto che dovrà garantire la custodia continuativa e la regolare
conduzione dell’impianto stesso; la Ditta deve valutare il rischio
dell’attività e prevedere gli accorgimenti necessari per la salute e la
sicurezza dei lavoratori, secondo le vigenti normative in materia;
b.
l’utilizzo
dell’impianto deve rispettare le prescrizioni contenute nel manuale d’uso
dell’impianto; relativamente alle componenti elettro-meccaniche, si richiama il
rispetto delle direttive comunitarie CE 98/37 (“direttiva macchine”), CEE
89/336 sulla compatibilità elettromagnetica e CEE 73/23 sulla bassa
tensione;
c.
per
l’esecuzione delle singole campagne di attività, le condizioni di funzionamento
dell’impianto dovranno essere conformi al D.Lgs.
04/09/2002, n. 262 “Attuazione della direttiva 2000/14/CE concernente
l’emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a
funzionare all’aperto”;
d.
le
operazioni di carico e scarico dei rifiuti devono avvenire in modo da evitare
dispersioni incontrollate in atmosfera e sul suolo; relativamente al
funzionamento dell’impianto si richiama al rispetto della normativa ambientale
in materia di emissioni in atmosfera, inoltre nell’esercizio dell’impianto
dovranno essere predisposti appositi sistemi atti a limitare la formazione
delle polveri nelle operazioni connesse alle attività di cantiere ed alla
movimentazione dei mezzi;
e.
deve
essere dimostrata l’attivazione della procedura per il rilascio del certificato
prevenzioni incendi e, comunque, devono essere sempre disponibili nell’area di
cantiere sistemi di rapido intervento nell’eventualità si sviluppino incendi;
f.
nel
caso sia espressamente previsto da normative regionali o provinciali, dovrà
essere preventivamente acquisita l’autorizzazione allo scarico delle acque ai
sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
g.
per
ogni singola attività la Ditta dovrà indicare all’Autorità competente
l’impianto di recupero e/o smaltimento a cui verranno conferiti i rifiuti
prodotti dalle stesse;
h.
il
deposito dei rifiuti dovrà avvenire su superfici pavimentate o cementate e,
qualora tali superfici non siano disponibili, utilizzando teloni impermeabili a
difesa del suolo;
i.
in
caso di blocco parziale o totale dell’attività dell’impianto a causa di
eventuali incidenti, deve essere data comunicazione alla Provincia, al Comune,
all’ARTA ed all’Azienda USL, competenti territorialmente;
j.
tutte
le attrezzature costituenti l’impianto devono essere sottoposte a periodiche
verifiche e manutenzioni al fine di garantirne e mantenerne l’efficienza,
procedendo alle riparazioni e/o sostituzioni necessarie;
k.
durante
lo svolgimento di ogni singola campagna di attività, una copia della presente
autorizzazione deve essere sempre disponibile presso l’impianto;
7)
di stabilire altresì, che:
a.
la
presente autorizzazione ha validità sull’intero territorio nazionale, nei
limiti ed alle condizioni stabilite dal comma 15 dell’art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
b.
la
garanzia finanziaria prevista dall’art. 208, comma 11, lett.
g) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.,
che deve essere prestata dall’interessato, al momento dell’avvio effettivo
dell’esercizio dell’impianto, deve essere riferita ad ogni singola campagna di
attività dell’impianto mobile, in relazione ai quantitativi ed alla tipologia
di rifiuti oggetto dell’attività stessa; pertanto, per i cantieri allestiti
nella Regione Abruzzo, dovrà essere prestata ai sensi della DGR n. 790/07, per
i cantieri allestiti al di fuori della Regione Abruzzo si dovrà fare
riferimento alla specifica normativa regionale vigente;
c.
si
dovrà ottemperare da parte della Ditta agli obblighi previsti dall’art. 189
(Catasto dei rifiuti - MUD), dall’art. 190 (Registro di carico e scarico) e
dall’art. 193 (Trasporto dei rifiuti), comunicazioni, ..etc. del Decreto
Legislativo 3.04.2006, n. 152 e s.m.i., nonché per
quanto riguarda le attività nella Regione Abruzzo, alla trasmissione di una
comunicazione, con cadenza semestrale,
al Servizio Ambiente della Provincia di Chieti ed all’ARTA Abruzzo – Distretto
Provinciale di Chieti, concernente la quantità di rifiuti movimentati, la
provenienza e la loro destinazione, in conformità con le disposizioni di cui
alla DGR n. 778 del 11.10.2010; è
fatto salvo, comunque, il rispetto di quanto prescritto in ordine al deposito
temporaneo dei rifiuti ai sensi dell’art. 183 del D.Lgs.
152/06 e s.m.i.;
d.
è
fatto obbligo di comunicare tempestivamente alle Autorità competenti, le
eventuali variazioni relative all’impianto autorizzato o all’assetto
societario;
e.
incaso di cessione
dell’attività autorizzata la Ditta dovrà darne tempestiva comunicazione e
contestualmente il subentrante dovrà chiedere la volturazione
dell’autorizzazione allegando la necessaria documentazione; le autorizzazioni
inerenti l’intero impianto verranno revocate nell’eventualità che il
procedimento di volturazione abbia esito negativo;
f.
la
presente autorizzazione deve essere sempre custodita, anche in copia, presso la
sede legale della Ditta durante lo svolgimento di ogni singola campagna di
attività, copia della stessa deve essere disponibile presso il sito operativo;
8)
di prescrivere che
nell’impianto oggetto della presente autorizzazione non possono essere
esercitate altre attività, ancorché afferenti alla gestione dei rifiuti così
come già previsto dalle vigenti norme regionali, ogni modifica agli impianti
e/o alle attività di gestione deve essere preventivamente autorizzata dalla
Regione Abruzzo;
9)
di prescrivere che all’ingresso
possono essere ammessi solo i rifiuti autorizzati e che quelli in uscita
dall’impianto mobile devono essere assolutamente coerenti con la tipologia di
discarica da individuarsi per il successivo smaltimento e/o recupero previsto
dalla legge;
10)
di fare salve eventuali ed
ulteriori autorizzazioni, visti, pareri, nulla-osta e prescrizioni di
competenza di altri Enti e Organismi, nonché le altre disposizioni e direttive
vigenti nella materia; sono fatti salvi, infine, eventuali diritti di terzi;
11)
di stabilire che il presente
provvedimento è soggetto a revoca o modifica, ove risulti accertata
pericolosità o dannosità dell’attività esercitata e nei casi di violazione di
legge, di normative tecniche e/o delle prescrizioni contenute
nell’autorizzazione, con l’eventuale e conseguente applicazione dei
provvedimenti previsti dalla parte IV del D.Lgs
3/04/2006, n. 152 e s.m.i.;
12)
di disporre l’invio del
presente provvedimento alla Provincia di Chieti, all’ARTA Abruzzo - Distretto
provinciale di Chieti, all’ARTA Abruzzo - Direzione Centrale di Pescara, nonché a tutte le Regioni ed alle Province
Autonome di Trento e Bolzano;
13)
di redigere il presente
provvedimento in n. 1 originali, che viene notificato ai sensi di legge alla Società beneficiaria, attraverso il SUAP competente
per territorio;
14)
di disporre la
pubblicazione del presente provvedimento, limitatamente agli estremi,
all’oggetto ed al dispositivo, sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo
(B.U.R.A).
Contro
il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente
Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso
straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla notifica del
presente atto.
IL
DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Ing. Gianfranco Piselli