Decreto Legislativo n.152 del 03/04/2006 e ss.mm.ii. – Autorizzazione Integrata Ambientale n.64/26 del 27/10/08 e ss.mm.ii.. Atto di indirizzo per l’accertamento di eventuali situazioni di pericolo o danno per l’ambiente e la salute umana.

 

LA GIUNTA REGIONALE

 

RICHIAMATA la Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2010 relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento) ed in particolare, il CAPO I “Disposizioni comuni” ed il Capo II “Disposizioni per le attività elencate nell’allegato 1” inerente la disciplina delle attività soggette ad Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.);

 

RICHIAMATO il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare, la Parte Seconda “Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione d’impatto ambientale (VIA) e per l’autorizzazione integrata ambientale (IPPC);

 

RICHIAMATE

-                   l’Autorizzazione Integrata Ambientale n. 64/26 del 27/10/08, così come aggiornata dai provvedimenti n. 191/26 del 21/02/2011 e 246/26 del 18/10/13, concessa alla Ditta Veco Fonderia Smalteria S.p.A., con sede legale in Via Roma, 403 Martinsicuro (TE), per l’esercizio dell’impianto di produzione di getti di ghisa, sito nel Comune di Martinsicuro (TE) in Via Roma, 403;

-                   la determina dirigenziale DA13/110 con cui il Dirigente del Servizio Politica Energetica, Qualità dell’Aria, SINA ha diffidato la ditta titolare dell’Autorizzazione al rispetto delle prescrizioni di cui ai provvedimenti di Autorizzazione Integrata Ambientale n. 64/26 del 27/10/08 e ss.mm.ii disponendo la sospensione delle attività per l’esercizio dell’impianto di produzione di getti di ghisa sito in Martinsicuro fino a completo adempimento d tutto quanto previsto e prescritto nelle Autorizzazioni vigenti e di quanto prescritto dall’ARTA nel parere tecnico del 20.02.2015 prot.1076 e prevedendo altresì l’obbligo della ditta a fornire analisi aggiornate del terreno e delle acque di falda per gli analiti potenzialmente derivanti dall’attività produttiva, atte a dimostrare l’assenza di possibili contaminazioni del terreno derivanti dalle attività svolte;

-                   la determina dirigenziale DA13/259/26 del 15.05.2015 con cui il Dirigente del Servizio Politica Energetica, Qualità dell’Aria, SINA, alla luce delle comunicazioni effettuate dalla ditta ed ivi richiamate e le note dell’ARTA prot.n.1973 del 3.04.2015 e prot.n.2276 del 17.04.2015  ha confermato la diffida innanzi richiamata e la sospensione delle attività della Ditta Veco, evidenziando, in particolare, sulla scorta del parere dell’ARTA, che l’emissione di nuove sostanze rispetto a quanto già autorizzato determini una modifica sostanziale alle autorizzazioni già in essere e sottolineando, per l’effetto, la necessità della preventiva acquisizione delle autorizzazioni ambientali e gestionali prescritte per  legge;

 

PRESO ATTO delle comunicazioni, documentazioni e controdeduzioni formulate dalla Ditta VECO a riscontro dei provvedimenti di diffida adottati dalla Regione Abruzzo, con particolare riguardo alle analisi aggiornate del terreno e delle acque di falda, alle emissioni in atmosfera e materie prime e ausiliarie utilizzate nel ciclo produttivo, nonchè ai rapporti di prova sulle emissioni in atmosfera;

 

PRESO ATTO altresì della richiesta del legale della Ditta relativa alla adozione di provvedimenti di autotutela nei confronti delle due determine dirigenziali innanzi richiamate;

 

VISTO il parere dell’ARTA prot. 3316 del 10/06/15 (prot. reg. RA/153994 del 11/06/15) – con  allegate note tecniche - nel quale, evidenziate alcune carenze in termini di presidi ambientali e difformità tra la realtà produttiva e l’autorizzazione rilasciata alla Ditta, si è segnalato il mancato riscontro documentale a chiarimenti afferenti alcuni punti salienti emersi in fase di verifica e nell’istruttoria di rinnovo dell’AIA originariamente rilasciata e richiesti da detto organo di controllo, quali ad es. quelli relativi al funzionamento della sabbiatrice DISA e del suo punto di emissione nell’ambiente di lavoro, alla sovrapproduzione di scorie di fusione pur dopo l’installazione di forni rotativi, alla mancata realizzazione della barriera fonoassorbente o comunque agli interventi di contenimento complessivo delle emissioni acustiche, evidenziandosi altresì la permanenza di grandi elementi di incertezza circa l’efficacia degli interventi che la ditta dichiara di aver realizzato relativamente alla sistemazione del piazzale e alla gestione delle acque meteoriche;

 

DATO ATTO che, pur non venendo riscontrato alcun pericolo imminente per la salute e per l’ambiente ai sensi dell’art. 29 decies comma 9 b) D.Lgs.n.152/2006 e nella permanenza degli elementi di incertezza relativi all’efficacia degli interventi realizzati dalla Ditta, l’ARTA ha confermato il parere non favorevole alla prosecuzione delle attività già reso con nota prot.n.1076 del 20.02.2015, anche sulla scorta delle osservazioni e dei controlli effettuati in precedenza, richiamando la necessità di rivalutare l’assetto della Ditta attuale rispetto alle BAT;

 

VISTE le controdeduzioni inviate dalla ditta in datata 12/06/15 (prot. reg.RA/157327 del 15/06/15) nelle quali riscontra le prescrizioni ARTA;

 

CONSIDERATO che la presenza e l’utilizzo continuativo di materie prime ed emissioni non evidenziate in corso di procedura autorizzativa AIA risultano tuttavia, da successive dichiarazioni della Ditta acquisite agli atti, come tipiche per il ciclo produttivo e riportate nelle BAT di settore e pertanto impiegate sin da prima della entrata in vigore del D.P.R 12 aprile 1996 e del rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale;

 

VALUTATO, altresì, che la ditta, in ottemperanza ai provvedimenti regionali di diffida, ha realizzato diversi interventi, tra cui il convogliamento delle emissioni diffuse ed interventi di sistemazione del piazzale/gestione delle acque meteoriche, sebbene quest’ultimo in parziale difformità con quanto stabilito dai provvedimenti di diffida e dai pareri ARTA e che, allo stato attuale, la ditta non ha superato i limiti imposti da legge per la matrice rumore;

 

CONSIDERATO altresì che il Sindaco del Comune di Martinsicuro non ha sino ad oggi segnalato, in qualità di autorità sanitaria, pericolo per la salute pubblica;

 

DATO ATTO che la stessa ASL – Servizio Igiene, Epidemiologia, Sanità Pubblica, con nota prot. n. 1609 del 03/06/2015, ha precisato che attualmente con i dati in possesso “non è possibile esprimere un parere circa la certezza di nocività della salute pubblica delle emissioni prodotte dalla ditta”;

 

PRESO ATTO, altresì, che con nota del 16 giugno 2015, la ditta ha dichiarato di avere presentato istanza per la verifica di assoggettabilità a VIA ai competenti uffici regionali;

 

RITENUTA tuttavia l’assoluta necessità di perseguire ogni azione utile alla più ampia tutela dei beni costituzionalmente garantiti della salute e dell’ambiente, accertando la sussistenza di tutti gli eventuali impatti conseguenti all’attività posta in essere dalla Ditta Veco e la eventuale responsabilità dei soggetti che pregiudicano la piena realizzazione ed il legittimo godimento dei citati beni;

 

RITENUTO, in particolare, doversi verificare puntualmente l’efficacia degli interventi di impermeabilizzazione del piazzale e gestione acque meteoriche realizzati dalla Ditta Veco in difformità alle prescrizioni impartite da ARTA;

 

VALUTATA altresì la necessità di effettuare un monitoraggio sullo stato di funzionamento dell’impianto a regime, atto a verificare la veridicità delle dichiarazioni della ditta, permettendo il monitoraggio delle reali emissioni dell’impianto ovvero la qualità dell’aria ambiente e l’efficacia di tutti gli interventi effettuati;

 

PRESO ATTO degli esiti dei numerosi incontri svoltisi in presenza dei rappresentanti della Regione, ARTA e Ditta, ed in particolare di quello del 03/06/15, in cui ARTA- Sede Centrale- ha prospettato la possibilità di rilasciare, in assenza di pericoli imminenti per l’ambiente, un’autorizzazione provvisoria al fine di verificare, ad impianto funzionante, l’efficacia degli interventi posti in essere dalla Ditta in ottemperanza alle prescrizioni regionali, nonché di quello del 12/06/15, in cui si è convenuto sulla necessità di effettuare, con le descritte modalità operative, un accertamento puntuale sulla perdurante sussistenza delle criticità ribadite da ARTA e sulla esistenza di eventuali pericoli per la salute pubblica, allo stato non ancora accertati dalla ASL competente territorialmente, né segnalati dal Sindaco di Martinsicuro, nella qualità di autorità sanitaria, anche per l’assunzione dei profili di responsabilità connessi;

 

VISTE le Linee di indirizzo sulle modalità applicative della disciplina in materia di prevenzione e riduzione integrale dell’inquinamento, recata dal Titolo III-bis alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006 n.152, alla luce delle modifiche introdotte dal decreto legislativo 4 marzo 2014 n.46, dettate dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare non nota prot.n.22295 GAB del 27.10.2014 ed in particolare gli indirizzi relativi ai casi di sospensione dell’autorizzazione di cui al punto 10, primo comma lett.b);

 

VALUTATE, nel caso di specie, alla luce anche della ultima documentazione inviata dalla ditta in data 12/06/2015, da un lato l’insussistenza di “situazioni di immediato pericolo o danno per l’ambiente o per la salute umana” tali da imporre la sospensione dell’attività fino al ripristino della conformità alle condizioni dell’AIA e dall’altro, le conseguenze pregiudizievoli e potenzialmente irreversibili che possono prodursi, sotto il profilo dei livelli occupazionali e della stessa sopravvivenza dell’azienda, per effetto della prolungata sospensione della attività produttiva della Ditta VECO, come del resto paventato dalla stessa Prefettura di Teramo nella nota prot.n.23070 del 15.05.2015;

 

RITENUTO pertanto di dover dare mandato al competente Servizio regionale:

a.           di sospendere, per un periodo di mesi 3 decorrenti dalla data di comunicazione del provvedimento cautelare, l’efficacia della determina n. DA13/259/26 del 15.05.2015 con cui è stato inibito l’esercizio dell’ attività della Ditta Veco, e ciò al fine di consentire l’espletamento dei controlli e monitoraggi da parte della Ditta, dell’ARTA e della ASL territorialmente competente necessari alla verifica del reale stato emissivo dell’impianto e la rispondenza del funzionamento dell’impianto alle disposizioni tutte di legge, nonché lo svolgimento delle procedure di impatto ambientale ritenute necessarie dall’Autorità competente in materia di VIA;

b.           di prescrivere alla Ditta l’effettuazione, nei tempi tecnici più brevi, degli approfondimenti richiesti da ARTA nella nota prot. 3316 del 10/06/15 per la matrice acque sotterranee e per quanto riguarda gli analiti da ricercare sia per lo studio dei profili stratigrafici e curve piezometriche all’interno del sito nonché la produzione di opportuna documentazione atta a provare l’efficacia, anche a lungo termine, degli interventi realizzati circa la sistemazione del piazzale e la gestione delle acque meteoriche;

c.           di assegnare all’ARTA e alla ASL territorialmente competente termine non superiore a giorni 90 per la trasmissione delle risultanze complessive dei controlli, al fine di consentire la emanazione dei conseguenti provvedimenti definitivi;

d.           di mettere a disposizione, a cura del Responsabile del procedimento e per la consultazione da parte del pubblico, copia del presente provvedimento presso l’ufficio Qualità dell’aria, Inquinamento acustico, Elettromagnetico – Servizio Politica energetica, Qualità dell’aria, SINA – Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del Territorio e Politiche Ambientali.

 

Per tutto quanto sopra esposto, ai sensi del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., art. 29 decies, co. 9 lett. b) e fatte salve le competenze del Sindaco di Martinsicuro in qualità di Autorità Sanitaria, ai sensi delle normative;

 

DATO ATTO che il Dirigente del Servizio Politica energetica, Qualità dell'aria, SINA ha espresso parere favorevole in merito alla legittimità tecnico – amministrativa del presente atto e che, apponendovi la propria firma in calce, ha attestato che il presente atto non incide sul bilancio regionale;

 

PRESO ATTO che il Direttore del Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del Territorio e Politiche Ambientali apponendo la propria firma sul presente provvedimento attesta che il contenuto dello stesso è coerente con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati allo stesso Dipartimento;

 

A VOTI unanimi resi nelle forme di legge

 

DELIBERA

 

Per i motivi espressi che si intendono integralmente richiamati:

-              di dare mandato al Servizio regionale Politica Energetica, Qualità dell’Aria, SINA della Giunta Regionale:

a.            di sospendere, per un periodo di mesi 3, decorrenti dalla data di comunicazione del provvedimento cautelare, l’efficacia della determina n. DA13/259/26 del 15.05.2015 con cui è stato inibito l’esercizio dell’ attività della Ditta Veco, e ciò al fine di consentire l’espletamento dei controlli e monitoraggi da parte della Ditta, dell’ARTA e della ASL territorialmente competente necessari alla verifica del reale stato emissivo dell’impianto e la rispondenza del funzionamento dell’impianto alle disposizioni tutte di legge, nonché lo svolgimento delle procedure di impatto ambientale ritenute necessarie dall’Autorità competente in materia di VIA;

b.           di prescrivere alla Ditta l’effettuazione, nei tempi tecnici più brevi, degli approfondimenti richiesti da ARTA nella nota prot. 3316 del 10/06/15 per la matrice acque sotterranee e per quanto riguarda gli analiti da ricercare sia per lo studio dei profili stratigrafici e curve piezometriche all’interno del sito nonché la produzione di opportuna documentazione atta a provare l’efficacia, anche a lungo termine, degli interventi realizzati circa la sistemazione del piazzale e la gestione delle acque meteoriche;

c.            di assegnare all’ARTA e alla ASL territorialmente competente termine non superiore a giorni 90 per la trasmissione delle risultanze complessive dei controlli, al fine di consentire la emanazione dei conseguenti provvedimenti definitivi;

d.           di mettere a disposizione, a cura del Responsabile del procedimento e per la consultazione da parte del pubblico, copia del presente provvedimento presso l’ufficio Qualità dell’aria, inquinamento acustico, elettromagnetico – Servizio politica energetica, qualità dell’aria, SINA – Dipartimento opere pubbliche, governo del territorio e politiche ambientali;

-        di dare comunicazione del presente provvedimento al Dirigente del Servizio Politica Energetica, Qualità dell’Aria, SINA della Giunta Regionale, alla Ditta VECO Fonderia Smalteria SPA, all’ARTA – Sede centrale – e alla ASL di Teramo, per opportuna conoscenza e per quanto di rispettiva competenza;

-        di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione.