LA
GIUNTA REGIONALE
RICHIAMATA la Direttiva
2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2010 relativa
alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate
dell’inquinamento) ed in particolare, il CAPO I “Disposizioni comuni” ed il
Capo II “Disposizioni per le attività elencate nell’allegato 1” inerente la
disciplina delle attività soggette ad Autorizzazione Integrata Ambientale
(A.I.A.);
RICHIAMATO il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”
e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare, la Parte Seconda
“Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione
d’impatto ambientale (VIA) e per l’autorizzazione integrata ambientale (IPPC);
RICHIAMATE
-
l’Autorizzazione
Integrata Ambientale n. 64/26 del 27/10/08, così come aggiornata dai
provvedimenti n. 191/26 del 21/02/2011 e 246/26 del 18/10/13, concessa alla
Ditta Veco Fonderia Smalteria S.p.A., con sede legale
in Via Roma, 403 Martinsicuro (TE), per l’esercizio dell’impianto di produzione
di getti di ghisa, sito nel Comune di Martinsicuro (TE) in Via Roma, 403;
-
la
determina dirigenziale DA13/110 con cui il Dirigente del Servizio Politica
Energetica, Qualità dell’Aria, SINA ha diffidato la ditta titolare
dell’Autorizzazione al rispetto delle prescrizioni di cui ai provvedimenti di
Autorizzazione Integrata Ambientale n. 64/26 del 27/10/08 e ss.mm.ii
disponendo la sospensione delle attività per l’esercizio dell’impianto di
produzione di getti di ghisa sito in Martinsicuro fino a completo adempimento d
tutto quanto previsto e prescritto nelle Autorizzazioni vigenti e di quanto
prescritto dall’ARTA nel parere tecnico del 20.02.2015 prot.1076 e prevedendo
altresì l’obbligo della ditta a fornire analisi aggiornate del terreno e delle
acque di falda per gli analiti potenzialmente
derivanti dall’attività produttiva, atte a dimostrare l’assenza di possibili
contaminazioni del terreno derivanti dalle attività svolte;
-
la
determina dirigenziale DA13/259/26 del 15.05.2015 con cui il Dirigente del
Servizio Politica Energetica, Qualità dell’Aria, SINA, alla luce delle
comunicazioni effettuate dalla ditta ed ivi richiamate e le note dell’ARTA
prot.n.1973 del 3.04.2015 e prot.n.2276 del 17.04.2015 ha confermato la diffida innanzi richiamata e
la sospensione delle attività della Ditta Veco,
evidenziando, in particolare, sulla scorta del parere dell’ARTA, che
l’emissione di nuove sostanze rispetto a quanto già autorizzato determini una
modifica sostanziale alle autorizzazioni già in essere e sottolineando, per
l’effetto, la necessità della preventiva acquisizione delle autorizzazioni
ambientali e gestionali prescritte per
legge;
PRESO ATTO delle
comunicazioni, documentazioni e controdeduzioni formulate dalla Ditta VECO a
riscontro dei provvedimenti di diffida adottati dalla Regione Abruzzo, con
particolare riguardo alle analisi aggiornate del terreno e delle acque di
falda, alle emissioni in atmosfera e materie prime e ausiliarie utilizzate nel
ciclo produttivo, nonchè ai rapporti di prova sulle
emissioni in atmosfera;
PRESO ATTO altresì della
richiesta del legale della Ditta relativa alla adozione di provvedimenti di
autotutela nei confronti delle due determine
dirigenziali innanzi richiamate;
VISTO il parere
dell’ARTA prot. 3316 del 10/06/15 (prot. reg. RA/153994 del 11/06/15) – con allegate note tecniche - nel quale,
evidenziate alcune carenze in termini di presidi ambientali e difformità tra la
realtà produttiva e l’autorizzazione rilasciata alla Ditta, si è segnalato il
mancato riscontro documentale a chiarimenti afferenti alcuni punti salienti
emersi in fase di verifica e nell’istruttoria di rinnovo dell’AIA
originariamente rilasciata e richiesti da detto organo di controllo, quali ad
es. quelli relativi al funzionamento della sabbiatrice DISA e del suo punto di
emissione nell’ambiente di lavoro, alla sovrapproduzione di scorie di fusione
pur dopo l’installazione di forni rotativi, alla mancata realizzazione della
barriera fonoassorbente o comunque agli interventi di contenimento complessivo
delle emissioni acustiche, evidenziandosi altresì la permanenza di grandi
elementi di incertezza circa l’efficacia degli interventi che la ditta dichiara
di aver realizzato relativamente alla sistemazione del piazzale e alla gestione
delle acque meteoriche;
DATO ATTO che, pur non
venendo riscontrato alcun pericolo imminente per la salute e per l’ambiente ai
sensi dell’art. 29 decies comma 9 b) D.Lgs.n.152/2006
e nella permanenza degli elementi di incertezza relativi all’efficacia degli
interventi realizzati dalla Ditta, l’ARTA ha confermato il parere non
favorevole alla prosecuzione delle attività già reso con nota prot.n.1076 del
20.02.2015, anche sulla scorta delle osservazioni e dei controlli effettuati in
precedenza, richiamando la necessità di rivalutare l’assetto della Ditta attuale
rispetto alle BAT;
VISTE le
controdeduzioni inviate dalla ditta in datata 12/06/15 (prot.
reg.RA/157327 del 15/06/15) nelle quali riscontra le
prescrizioni ARTA;
CONSIDERATO che la presenza
e l’utilizzo continuativo di materie prime ed emissioni non evidenziate in
corso di procedura autorizzativa AIA risultano tuttavia, da successive
dichiarazioni della Ditta acquisite agli atti, come tipiche per il ciclo
produttivo e riportate nelle BAT di settore e pertanto impiegate sin da prima
della entrata in vigore del D.P.R 12 aprile 1996 e del rilascio
dell’Autorizzazione Integrata Ambientale;
VALUTATO, altresì, che
la ditta, in ottemperanza ai provvedimenti regionali di diffida, ha realizzato
diversi interventi, tra cui il convogliamento delle emissioni diffuse ed
interventi di sistemazione del piazzale/gestione delle acque meteoriche,
sebbene quest’ultimo in parziale difformità con quanto stabilito dai
provvedimenti di diffida e dai pareri ARTA e che, allo stato attuale, la ditta
non ha superato i limiti imposti da legge per la matrice rumore;
CONSIDERATO altresì che il
Sindaco del Comune di Martinsicuro non ha sino ad oggi segnalato, in qualità di
autorità sanitaria, pericolo per la salute pubblica;
DATO ATTO che la stessa ASL – Servizio
Igiene, Epidemiologia, Sanità Pubblica, con nota prot.
n. 1609 del 03/06/2015, ha precisato che attualmente con i dati in possesso
“non è possibile esprimere un parere circa la certezza di nocività della salute
pubblica delle emissioni prodotte dalla ditta”;
PRESO ATTO, altresì, che con nota del 16
giugno 2015, la ditta ha dichiarato di avere presentato istanza per la verifica
di assoggettabilità a VIA ai competenti uffici regionali;
RITENUTA tuttavia
l’assoluta necessità di perseguire ogni azione utile alla più ampia tutela dei
beni costituzionalmente garantiti della salute e dell’ambiente, accertando la
sussistenza di tutti gli eventuali impatti conseguenti all’attività posta in
essere dalla Ditta Veco e la eventuale responsabilità
dei soggetti che pregiudicano la piena realizzazione ed il legittimo godimento
dei citati beni;
RITENUTO, in
particolare, doversi verificare puntualmente l’efficacia degli interventi di
impermeabilizzazione del piazzale e gestione acque meteoriche realizzati dalla
Ditta Veco in difformità alle prescrizioni impartite
da ARTA;
VALUTATA altresì la
necessità di effettuare un monitoraggio sullo stato di funzionamento
dell’impianto a regime, atto a verificare la veridicità delle dichiarazioni
della ditta, permettendo il monitoraggio delle reali emissioni dell’impianto
ovvero la qualità dell’aria ambiente e l’efficacia di tutti gli interventi
effettuati;
PRESO ATTO degli esiti dei
numerosi incontri svoltisi in presenza dei rappresentanti della Regione, ARTA e
Ditta, ed in particolare di quello del 03/06/15, in cui ARTA- Sede Centrale- ha
prospettato la possibilità di rilasciare, in assenza di pericoli imminenti per
l’ambiente, un’autorizzazione provvisoria al fine di verificare, ad impianto
funzionante, l’efficacia degli interventi posti in essere dalla Ditta in
ottemperanza alle prescrizioni regionali, nonché di quello del 12/06/15, in cui
si è convenuto sulla necessità di effettuare, con le descritte modalità
operative, un accertamento puntuale sulla perdurante sussistenza delle
criticità ribadite da ARTA e sulla esistenza di eventuali pericoli per la
salute pubblica, allo stato non ancora accertati dalla ASL competente
territorialmente, né segnalati dal Sindaco di Martinsicuro, nella qualità di
autorità sanitaria, anche per l’assunzione dei profili di responsabilità
connessi;
VISTE le Linee di
indirizzo sulle modalità applicative della disciplina in materia di prevenzione
e riduzione integrale dell’inquinamento, recata dal Titolo III-bis alla parte
seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006 n.152, alla luce delle modifiche
introdotte dal decreto legislativo 4 marzo 2014 n.46, dettate dal Ministero
dell’Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare non nota prot.n.22295
GAB del 27.10.2014 ed in particolare gli indirizzi relativi ai casi di
sospensione dell’autorizzazione di cui al punto 10, primo comma lett.b);
VALUTATE, nel caso di
specie, alla luce anche della ultima documentazione inviata dalla ditta in data
12/06/2015, da un lato l’insussistenza di “situazioni di immediato pericolo o
danno per l’ambiente o per la salute umana” tali da imporre la sospensione
dell’attività fino al ripristino della conformità alle condizioni dell’AIA e
dall’altro, le conseguenze pregiudizievoli e potenzialmente irreversibili che
possono prodursi, sotto il profilo dei livelli occupazionali e della stessa
sopravvivenza dell’azienda, per effetto della prolungata sospensione della
attività produttiva della Ditta VECO, come del resto paventato dalla stessa
Prefettura di Teramo nella nota prot.n.23070 del 15.05.2015;
RITENUTO pertanto di
dover dare mandato al competente Servizio regionale:
a.
di sospendere, per un periodo
di mesi 3 decorrenti dalla data di comunicazione del provvedimento cautelare,
l’efficacia della determina n. DA13/259/26 del 15.05.2015 con cui è stato
inibito l’esercizio dell’ attività della Ditta Veco,
e ciò al fine di consentire l’espletamento dei controlli e monitoraggi da parte
della Ditta, dell’ARTA e della ASL territorialmente competente necessari alla
verifica del reale stato emissivo dell’impianto e la rispondenza del
funzionamento dell’impianto alle disposizioni tutte di legge, nonché lo
svolgimento delle procedure di impatto ambientale ritenute necessarie
dall’Autorità competente in materia di VIA;
b.
di prescrivere alla Ditta
l’effettuazione, nei tempi tecnici più brevi, degli approfondimenti richiesti
da ARTA nella nota prot. 3316 del 10/06/15 per la
matrice acque sotterranee e per quanto riguarda gli analiti
da ricercare sia per lo studio dei profili stratigrafici e curve piezometriche
all’interno del sito nonché la produzione di opportuna documentazione atta a
provare l’efficacia, anche a lungo termine, degli interventi realizzati circa
la sistemazione del piazzale e la gestione delle acque meteoriche;
c.
di assegnare all’ARTA e alla
ASL territorialmente competente termine non superiore a giorni 90 per la
trasmissione delle risultanze complessive dei controlli, al fine di consentire
la emanazione dei conseguenti provvedimenti definitivi;
d.
di mettere a disposizione,
a cura del Responsabile del procedimento e per la consultazione da parte del
pubblico, copia del presente provvedimento presso l’ufficio Qualità dell’aria,
Inquinamento acustico, Elettromagnetico – Servizio Politica energetica, Qualità
dell’aria, SINA – Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del Territorio e
Politiche Ambientali.
Per
tutto quanto sopra esposto, ai sensi del D. Lgs.
152/2006 e ss.mm.ii., art. 29 decies,
co. 9 lett. b) e fatte salve le competenze del
Sindaco di Martinsicuro in qualità di Autorità Sanitaria, ai sensi delle
normative;
DATO ATTO che il
Dirigente del Servizio Politica energetica, Qualità dell'aria, SINA ha espresso
parere favorevole in merito alla legittimità tecnico – amministrativa del
presente atto e che, apponendovi la propria firma in calce, ha attestato che il
presente atto non incide sul bilancio regionale;
PRESO ATTO che il
Direttore del Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del Territorio e Politiche
Ambientali apponendo la propria firma sul presente provvedimento attesta che il
contenuto dello stesso è coerente con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati
allo stesso Dipartimento;
A VOTI unanimi resi
nelle forme di legge
DELIBERA
Per
i motivi espressi che si intendono integralmente richiamati:
-
di dare mandato al Servizio regionale
Politica Energetica, Qualità dell’Aria, SINA della Giunta Regionale:
a.
di
sospendere, per un periodo di mesi 3, decorrenti dalla data di comunicazione
del provvedimento cautelare, l’efficacia della determina n. DA13/259/26 del
15.05.2015 con cui è stato inibito l’esercizio dell’ attività della Ditta Veco, e ciò al fine di consentire l’espletamento dei
controlli e monitoraggi da parte della Ditta, dell’ARTA e della ASL
territorialmente competente necessari alla verifica del reale stato emissivo
dell’impianto e la rispondenza del funzionamento dell’impianto alle
disposizioni tutte di legge, nonché lo svolgimento delle procedure di impatto
ambientale ritenute necessarie dall’Autorità competente in materia di VIA;
b.
di
prescrivere alla Ditta l’effettuazione, nei tempi tecnici più brevi, degli
approfondimenti richiesti da ARTA nella nota prot.
3316 del 10/06/15 per la matrice acque sotterranee e per quanto riguarda gli analiti da ricercare sia per lo studio dei profili
stratigrafici e curve piezometriche all’interno del sito nonché la produzione
di opportuna documentazione atta a provare l’efficacia, anche a lungo termine,
degli interventi realizzati circa la sistemazione del piazzale e la gestione
delle acque meteoriche;
c.
di
assegnare all’ARTA e alla ASL territorialmente competente termine non superiore
a giorni 90 per la trasmissione delle risultanze complessive dei controlli, al
fine di consentire la emanazione dei conseguenti provvedimenti definitivi;
d.
di
mettere a disposizione, a cura del Responsabile del procedimento e per la
consultazione da parte del pubblico, copia del presente provvedimento presso
l’ufficio Qualità dell’aria, inquinamento acustico, elettromagnetico – Servizio
politica energetica, qualità dell’aria, SINA – Dipartimento opere pubbliche, governo
del territorio e politiche ambientali;
- di
dare comunicazione del presente provvedimento al Dirigente del Servizio
Politica Energetica, Qualità dell’Aria, SINA della Giunta Regionale, alla Ditta
VECO Fonderia Smalteria SPA, all’ARTA – Sede centrale – e alla ASL di Teramo,
per opportuna conoscenza e per quanto di rispettiva competenza;
- di
pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della
Regione.