L.R. 20/2000 e s.m. ed i. –“Testo unico in materia di Sport e Tempo ed impiantistica sportiva” – Riparto dei contributi dal Titolo II al IX – Anno 2013

 

LA GIUNTA REGIONALE

 

RICHIAMATE

-                   la L.R 10/01/2013  n. 2 “Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013-2015 della Regione Abruzzo (legge finanziaria regionale 2013), pubblicata sul BURA Straordinario n. 7 speciale del 16/01/2013;

-                   la L.R 10/01/2013 n. 3 “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2013 e bilancio pluriennale 2013-2015 “, pubblicata sul BURA Straordinario n. 7  speciale del 16/01/2013;

 

CONSIDERATO che la L.R. n. 7/3/2000, n. 20 recante “ Testo unico in materia di sport ed impiantistica sportiva”, in particolare, l’art. 2, comma 1,  stabilisce che  la Regione interviene finanziariamente a sostegno delle iniziative in materia di sport realizzate nel proprio territorio mediante uno stanziamento, stabilito, per l’anno 2013, pari ad  € 100.000,00 sul capitolo 91502 alla U.P.B. 10.01.003;

 

CONSIDERATO  altresì, che l’art. 3 della predetta legge regionale individua i destinatari e le iniziative oggetto di finanziamento secondo quanto contenuto nei seguenti Titoli, e precisamente:

 

-                   TITOLO II - Attività sportiva promozionale, agonistica ed amatoriale;

-                   TITOLO III -   Interventi a sostegno dello sport abruzzese non professionistico ai   massimi livelli;

-                   TITOLO IV - Promozione e sostegno dell’attività sportiva di base;

-                   TITOLO V - Manifestazioni sportive e convegni;

-                   TITOLO VI - Meriti sportivi;

-                   TITOLI  VII - Sport per tutti e strutture sportive;

-                   TITOLO VIII - Palestre scolastiche ed altre strutture sportive;

-                   TITOLO IX - Iniziative delegate e programmi di qualificazione e sviluppo;

 

RICHIAMATI i commi 1 e 2  dell’art. 175 “Modifiche alla L.R. 20/2000 della L.R. 15/2004 (Legge Finanziaria Regionale 2004);

 

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 34 della L.R. 20/2000,  la Giunta Regionale, con D.G.R. n. 44 del 17/01/2002 avente ad oggetto: “Integrazioni e modifiche alla deliberazione della Giunta Regionale 9.4.2001 n. 239 recante: “Legge 7 agosto 1990, n. 241 art. 12 – Criteri e modalità per la concessione di contributi in favore delle attività sportive di cui alla legge regionale 7 marzo 2000, n. 20 Testo unico in materia di sport e impiantistica sportiva – Parte I, Titoli I –X”, ha adottato, i criteri per la predisposizione dei relativi piani di riparto dei fondi disponibili individuando i soggetti beneficiari e la corrispondente misura dei benefici regionali;

 

CONSIDERATO che l’Ufficio SPORT -  ha effettuato l’ istruttoria delle richieste pervenute dai soggetti beneficiari , ai sensi del più volte citato art. 34, comma 3, della legge regionale in argomento;

 

DATO ATTO che si è provveduto ad escludere le istanze di tutti i soggetti partecipanti per le finalità di cui ai Titoli IV e VIII per le seguenti motivazioni:

-                   Titolo IV: dall’esame delle domande presentate, non risulta essere stata effettuata alcuna assunzione di istruttori sportivi qualificati così come richiesto dalla norma in argomento;

-                   Titolo VIII: l’unica richiesta è stata effettuata da soggetto  non ricompreso tra quelli beneficiari;

DATO ATTO, altresì, che riguardo il Titolo VII  non risulta pervenuta alcuna domanda;

 

RICHIAMATA la  Determinazione  Dirigenziale DB13/57 del 30/05/2013 con la quale, ai sensi dell’art. 60, commi 8 bis e 8 ter, è stata impegnata la somma di € 4.972,80, per l’acquisto di premi di rappresentanza (Titolo IX);

 

RICHIAMATA, inoltre, la Determinazione Dirigenziale DB13/161 del 28/10/2013 con la quale si è provveduto ad assegnare al CONI ABRUZZO – SCUOLA REGIONALE DELLO SPORT - €  25.027,20 sulla base dell’art. 31 della L.R. 20/2000 (Titolo IX);

 

DATO ATTO altresì della Determinazione Dirigenziale  DB13/198 del 28/11/2013 con la quale, sono state ripartite ed impegnate, secondo le percentuali disposte dalla normativa in argomento, le rimanenti risorse da destinare agli interventi dal Titolo II al Titolo VIII, per un importo complessivo pari a € 70.000,00, secondo il prospetto “ALL. A” che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

 

VISTI i singoli piani di ripartizione riferiti ai diversi Titoli della L.R. 20/2000, redatti secondo i criteri di cui alla DGR n. 44 del 17/01/2002, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione e precisamente:

 

-                   All. B – Titolo II - Attività sportiva promozionale, agonistica e amatoriale (destinatari  art. 3 lett. a);

-                   All. B1- Titolo II – Attività sportiva promozionale, agonistica e amatoriale (destinatari art. 3 lett. b);

-                   All. B2- Titolo II – Attività sportiva promozionale, agonistica e amatoriale (destinatari art. 3 lett. c);

-                   All. B3- Titolo III – Interventi a sostegno dello sport abruzzese non professionistico ai massimi

livelli (destinatari art. 3 lett. d);

-                   All. B4 – Titolo V – Manifestazioni sportive e convegni (destinatari art. 3 lett. f – art.16 lett.a );

-                   All. B5– Titolo V – Manifestazioni sportive e convegni  (destinatari art. 3  lett. f - art.16 lett. b);

-                   All. B6– Titolo V – Manifestazioni sportive e convegni  (destinatari art. 3  lett. f - art.16 lett. c);

-                   All. B7 – Titolo V – Manifestazioni sportive e convegni (destinatari art. 3   lett. f - art.16 lett. d );

-                   All. B8 – Titolo VI – Meriti sportivi  (destinatari art. 3  lett. g );

 

EVIDENZIATO che in considerazione delle esclusioni sopra citate riguardanti il Titolo IV (€ 4.000,00) ed il Titolo VIII (€  3.000,00) e della mancanza di istanze  riguardo il Titolo VII (€ 3.000,00), risultano  disponibili risorse finanziarie per un importo complessivo pari a €  10.000,00;

 

CONSIDERATO  che l’ art. 34, comma 2, stabilisce che “qualora le richieste pervenute per una o più delle iniziative contemplate all’art. 3 della L.R. 20/2000 non consentano il pieno utilizzo delle provvidenze economiche previste dalla presente legge, le somme non utilizzate possono essere destinate alle iniziative ricomprese nel medesimo art. 3”;

 

RITENUTO opportuno, in considerazione dell’ammontare delle economie disponibili, incrementare, ai sensi del citato 2° comma dell’art. 34 della L.R. 20/2000,  le risorse destinate al  Titolo II, art. 3, lett. b) - Attività delle Associazioni e Società sportive – in virtù del maggior numero di  istanze pervenute, per tali finalità,  tra quelle di tutti gli altri Titoli e dell’esiguità della somma stanziata da ripartire tra i numerosi soggetti beneficiari , pari ad € 12.730,00, determinando così una nuova disponibilità finanziaria complessiva pari a    22.730,00;

 

VISTI i prospetti allegati da “C” al “C7” nei quali sono indicati i soggetti, a vario titolo, esclusi dai benefici contributivi, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

 

PRECISATO che il Direttore del Dipartimento per la Salute e il Welfare provvede agli adempimenti conseguenziali per l’attuazione del presente atto;

 

DATO ATTO del parere favorevole espresso dal Direttore del Dipartimento per la Salute e il Welfare in ordine alla regolarità e legittimità del presente provvedimento;

 

Dopo puntuale istruttoria favorevole da parte della struttura proponente

 

A VOTI UNANIMI espressi nelle forme di legge

 

DELIBERA

 

per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente trascritte:

 

a.           di approvare, ai sensi dell’art. 34 della L.R. 20/2000 e secondo i criteri di cui DGR n. 44 del 17/01/2002, i piani di riparto dei contributi mediante l’individuazione dei soggetti beneficiari e la corrispondente misura dei benefici regionali,  così come  indicati nei prospetti allegati dall’All.“B “ all’ All.“B8“, che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

b.           di escludere dal contributo  i soggetti di cui ai prospetti allegati dall’ All. “C” all’All. “C7”  secondo quanto riportato nei prospetti  medesimi che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

c.           di incaricare il Direttore del Dipartimento per la Salute e il Welfare di porre in essere tutti gli adempimenti conseguenziali per l’attuazione del presente atto;

d.           di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURAT della Regione.

 

Segue Allegato