LA
GIUNTA REGIONALE
RICHIAMATE
-
la
L.R 10/01/2013 n. 2 “Disposizioni finanziarie
per la redazione del bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013-2015 della
Regione Abruzzo (legge finanziaria regionale 2013), pubblicata sul BURA
Straordinario n. 7 speciale del 16/01/2013;
-
la
L.R 10/01/2013 n. 3 “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2013 e
bilancio pluriennale 2013-2015 “, pubblicata sul BURA Straordinario n. 7 speciale del 16/01/2013;
CONSIDERATO che la L.R. n.
7/3/2000, n. 20 recante “ Testo unico in materia di sport ed impiantistica
sportiva”, in particolare, l’art. 2, comma 1,
stabilisce che la Regione
interviene finanziariamente a sostegno delle iniziative in materia di sport
realizzate nel proprio territorio mediante uno stanziamento, stabilito, per
l’anno 2013, pari ad € 100.000,00 sul
capitolo 91502 alla U.P.B. 10.01.003;
CONSIDERATO altresì, che l’art. 3 della predetta legge
regionale individua i destinatari e le iniziative oggetto di finanziamento
secondo quanto contenuto nei seguenti Titoli, e precisamente:
-
TITOLO
II - Attività sportiva promozionale, agonistica ed amatoriale;
-
TITOLO
III - Interventi a sostegno dello sport
abruzzese non professionistico ai
massimi livelli;
-
TITOLO
IV - Promozione e sostegno dell’attività sportiva di base;
-
TITOLO
V - Manifestazioni sportive e convegni;
-
TITOLO
VI - Meriti sportivi;
-
TITOLI VII - Sport per tutti e strutture sportive;
-
TITOLO
VIII - Palestre scolastiche ed altre strutture sportive;
-
TITOLO
IX - Iniziative delegate e programmi di qualificazione e sviluppo;
RICHIAMATI i commi 1 e
2 dell’art. 175 “Modifiche alla L.R.
20/2000 della L.R. 15/2004 (Legge Finanziaria Regionale 2004);
CONSIDERATO che ai sensi
dell’art. 34 della L.R. 20/2000, la
Giunta Regionale, con D.G.R. n. 44 del 17/01/2002 avente ad oggetto:
“Integrazioni e modifiche alla deliberazione della Giunta Regionale 9.4.2001 n.
239 recante: “Legge 7 agosto 1990, n. 241 art. 12 – Criteri e modalità per la
concessione di contributi in favore delle attività sportive di cui alla legge
regionale 7 marzo 2000, n. 20 Testo unico in materia di sport e impiantistica
sportiva – Parte I, Titoli I –X”, ha adottato, i criteri per la predisposizione
dei relativi piani di riparto dei fondi disponibili individuando i soggetti
beneficiari e la corrispondente misura dei benefici regionali;
CONSIDERATO che l’Ufficio SPORT
- ha effettuato l’ istruttoria delle
richieste pervenute dai soggetti beneficiari , ai sensi del più volte citato
art. 34, comma 3, della legge regionale in argomento;
DATO ATTO che si è provveduto
ad escludere le istanze di tutti i soggetti partecipanti per le finalità di cui
ai Titoli IV e VIII per le seguenti motivazioni:
-
Titolo
IV: dall’esame delle domande presentate, non risulta essere stata effettuata
alcuna assunzione di istruttori sportivi qualificati così come richiesto dalla
norma in argomento;
-
Titolo
VIII: l’unica richiesta è stata effettuata da soggetto non ricompreso tra quelli beneficiari;
DATO ATTO, altresì, che
riguardo il Titolo VII non risulta
pervenuta alcuna domanda;
RICHIAMATA la Determinazione Dirigenziale DB13/57 del 30/05/2013 con la
quale, ai sensi dell’art. 60, commi 8 bis e 8 ter, è stata impegnata la somma
di € 4.972,80, per l’acquisto di premi di rappresentanza (Titolo IX);
RICHIAMATA, inoltre, la
Determinazione Dirigenziale DB13/161 del 28/10/2013 con la quale si è
provveduto ad assegnare al CONI ABRUZZO – SCUOLA REGIONALE DELLO SPORT - € 25.027,20 sulla base dell’art. 31 della L.R.
20/2000 (Titolo IX);
DATO ATTO altresì della
Determinazione Dirigenziale DB13/198 del
28/11/2013 con la quale, sono state ripartite ed impegnate, secondo le
percentuali disposte dalla normativa in argomento, le rimanenti risorse da
destinare agli interventi dal Titolo II al Titolo VIII, per un importo
complessivo pari a € 70.000,00, secondo il prospetto “ALL. A” che forma parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento;
VISTI i singoli piani
di ripartizione riferiti ai diversi Titoli della L.R. 20/2000, redatti secondo
i criteri di cui alla DGR n. 44 del 17/01/2002, che costituiscono parte
integrante e sostanziale della presente deliberazione e precisamente:
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All. B – Titolo II - Attività
sportiva promozionale, agonistica e amatoriale (destinatari art. 3 lett. a);
-
All. B1- Titolo II – Attività
sportiva promozionale, agonistica e amatoriale (destinatari art. 3 lett. b);
-
All. B2- Titolo II – Attività
sportiva promozionale, agonistica e amatoriale (destinatari art. 3 lett. c);
-
All. B3- Titolo III – Interventi a
sostegno dello sport abruzzese non professionistico ai massimi
livelli
(destinatari art. 3 lett. d);
-
All. B4 – Titolo V – Manifestazioni
sportive e convegni (destinatari art. 3 lett. f –
art.16 lett.a );
-
All. B5– Titolo V – Manifestazioni
sportive e convegni (destinatari art.
3 lett. f -
art.16 lett. b);
-
All. B6– Titolo V – Manifestazioni
sportive e convegni (destinatari art.
3 lett. f -
art.16 lett. c);
-
All. B7 – Titolo V – Manifestazioni
sportive e convegni (destinatari art. 3
lett. f - art.16 lett.
d );
-
All. B8 – Titolo VI – Meriti
sportivi (destinatari art. 3 lett. g );
EVIDENZIATO che in
considerazione delle esclusioni sopra citate riguardanti il Titolo IV (€
4.000,00) ed il Titolo VIII (€ 3.000,00)
e della mancanza di istanze riguardo il
Titolo VII (€ 3.000,00), risultano disponibili
risorse finanziarie per un importo complessivo pari a € 10.000,00;
CONSIDERATO che l’ art. 34, comma 2, stabilisce che
“qualora le richieste pervenute per una o più delle iniziative contemplate
all’art. 3 della L.R. 20/2000 non consentano il pieno utilizzo delle
provvidenze economiche previste dalla presente legge, le somme non utilizzate
possono essere destinate alle iniziative ricomprese nel medesimo art. 3”;
RITENUTO opportuno, in
considerazione dell’ammontare delle economie disponibili, incrementare, ai
sensi del citato 2° comma dell’art. 34 della L.R. 20/2000, le risorse destinate al Titolo II, art. 3, lett.
b) - Attività delle Associazioni e Società sportive – in virtù del maggior
numero di istanze pervenute, per tali
finalità, tra quelle di tutti gli altri
Titoli e dell’esiguità della somma stanziata da ripartire tra i numerosi
soggetti beneficiari , pari ad € 12.730,00, determinando così una nuova
disponibilità finanziaria complessiva pari a
€ 22.730,00;
VISTI i prospetti
allegati da “C” al “C7” nei quali sono indicati i soggetti, a vario titolo,
esclusi dai benefici contributivi, che costituiscono parte integrante e
sostanziale della presente deliberazione;
PRECISATO che il
Direttore del Dipartimento per la Salute e il Welfare provvede agli adempimenti
conseguenziali per l’attuazione del presente atto;
DATO ATTO del parere
favorevole espresso dal Direttore del Dipartimento per la Salute e il Welfare
in ordine alla regolarità e legittimità del presente provvedimento;
Dopo
puntuale istruttoria favorevole da parte della struttura proponente
A VOTI UNANIMI espressi nelle
forme di legge
DELIBERA
per
le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente
trascritte:
a.
di approvare, ai sensi
dell’art. 34 della L.R. 20/2000 e secondo i criteri di cui DGR n. 44 del
17/01/2002, i piani di riparto dei contributi mediante l’individuazione dei
soggetti beneficiari e la corrispondente misura dei benefici regionali, così come
indicati nei prospetti allegati dall’All.“B “
all’ All.“B8“, che formano parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
b.
di escludere dal
contributo i soggetti di cui ai
prospetti allegati dall’ All. “C” all’All. “C7” secondo
quanto riportato nei prospetti medesimi
che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
c.
di incaricare il Direttore
del Dipartimento per la Salute e il Welfare di porre in essere tutti gli
adempimenti conseguenziali per l’attuazione del presente atto;
d.
di disporre la
pubblicazione del presente provvedimento sul BURAT della Regione.