IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Omissis
DETERMINA
per
le motivazioni indicate in premessa, che qui di seguito si intendono
integralmente riportate,
1.
di autorizzare in via
definitiva, ai sensi dell’art. 208, comma 15 del D.Lgs 3.04.2006, n. 152 e
s.m.i. e della L.R. n. 45/2007 e s.m.i., art. 50, la ditta BELISARIO 2 srl ,
con sede legale in c/da Mozzoni, n°15 (Treglio) CH,
all’esercizio di un impianto mobile di trattamento e recupero di rifiuti speciali non pericolosi inerti provenienti da
attività di costruzione e demolizione, (frantumazione, macinazione, vagliatura,
selezione granulometrica, per la
produzione di frazioni inerti a granulometria idonea), marca CAMS, Modello UTM
30.07 Matricola n°09/2114 del 2009, per le operazioni classificabili ai sensi
dell’allegato C alla parte quarta de D. Lgs. n. 152/06 e s.m.i. come fase R 5,
avente una potenzialità massima del frantumatore pari a 60 T/h;
2.
di stabilire che la presente
autorizzazione, ai sensi dell’art. 208, comma 12 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., ha
validità di anni dieci dalla data di notifica del presente provvedimento ed è
rinnovabile, previa apposita domanda da presentarsi all’Autorità competente,
almeno 180 giorni prima della scadenza della stessa, corredata da una relazione
tecnica sullo stato di fatto dell’impianto mobile e delle sue apparecchiature
nonché dagli eventuali provvedimenti assunti da altre regioni o province in
ordine allo svolgimento delle campagne di attività, contenenti prescrizioni
integrative od altro;
3.
di stabilire che, da quanto
risulta dal parere ARTA prot. n. 2562 del 07 maggio 2014, l’esercizio
dell’impianto indicato al precedente punto 1) è cosi definito:
-
La
ditta in parola, orientata nel mercato del riciclo/recupero dei rifiuti inerti
di provenienza da attività di demolizione (laterizi, rifiuti misti
dell’attività di costruzione e demolizione, cemento, mattonelle e ceramiche,
rifiuti a base di gesso, ecc.), per la produzione di materiale (ex MPS) a
granulometria più piccola, propone istanza di autorizzazione regionale, ai
sensi degli artt. 208, comma 15 del D.Lgs. n° 152/06 e s.m.i., per l’esercizio
di un impianto mobile di recupero di rifiuti non pericolosi consistenti nelle
operazioni di:
1.
frantumazione, macinazione, selezione granulometrica, per la
produzione di frazioni inerti a
granulometria idonea.
2.
riciclaggio/recupero
del materiale inerte ottenuto (R5) di rifiuti non pericolosi di cui alla tabella 1 di seguito riportata.
-
L’impianto
mobile, che svolge la funzione di frantumazione di materiali inerti sopra
citati è del tipo UTM 30.07 matricola n°
09/2114 del 2009, marca CAMS (cingolato semovente)
-
Nel
dettaglio, il gruppo principale dell’impianto mobile risulta costituito da un
carro cingolato, tramoggia di carico, trituratore, deferrizatore magnetico a
nastro, trasportatore a nastro, gruppo elettrogeno, quadro elettrico di comando
telaio di sostegno.
-
Tale
impianto verrà utilizzato nel rispetto delle quantità imposte dalla Tab. 4 del
D.M. 5/2/98 e D.M. Ambiente n° 186 di modifica e non supereranno le 10
tonn/giorno.
-
Relativamente
alle tipologie di rifiuto non pericolosi da trattare con l’impianto mobile, ai
sensi del D.Lgs. n° 152/06, D.Lgs. n° 205/2010 allegato D, parte IV, nonché
D.M. 5/2/98 e D.M. Ambiente n° 186 ricompresi nella Tipologia 7.1 (Rifiuti
costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non,
comprese le traverse e traversoni ferroviari e i pali in calcestruzzo armato
provenienti da linee ferroviarie, telematiche ed elettriche e frammenti di
rivestimenti stradali, purchè privi di amianto), essi risultano codificati e descritti nella seguente Tabella
1:
-
TABELLA 1
CODICI C.E.R. (Allegato D, parte IV D.Lgs. n°152/06 e D.Lgs.205/ 2010 |
DESCRIZIONE RIFIUTO |
D.M.
5/2/98 e D.M.A. 5/4/2006 n°
186 Allegato
1 Suballegato 1 TIPOLOGIA |
TIPO
DI ATTIVITA’
DI RECUPERO (R)
- All. C DLgs.152/06 e s.m.i. |
17 01 01 |
Cemento. |
7.1 |
R5 |
17 01 02 |
Mattoni. |
7.1 |
R5 |
17 01 07 |
Miscugli o
scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui
alla voce 17 01 06. |
7.1 |
R5 |
17 08 02 |
Materiali da
costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 17 08 01. |
7.1 |
R5 |
17 09 04 |
Rifiuti misti
dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle
voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03. |
7.1 |
R5 |
-
Complessivamente
i codici dei rifiuti speciali appartenenti al capitolo 7 relativo ai rifiuti ceramici e inerti del D.M. 5/2/98 e
D.M. n° 186/06 di modifica che la Ditta Bellisario Due s.r.l. intende trattare
con l’impianto mobile presso i siti delle future campagne di attività per l’ operazione R5 sono pari a 5, tutti
appartenenti alla categoria dei rifiuti non pericolosi.
-
Dal
processo di lavorazione si ottengono prodotti
inerti da utilizzare nel mercato dei materiali edili.
-
Dall’attività
di recupero inerti saranno prodotti anche rifiuti,
quali plastica e gomma (CER 19 12 04), metalli non ferrosi (CER 19 12 03),
legno (CER 19 12 07), metalli ferrosi (CER 19 12 02), rifiuti misti (CER 19 12
12), nonché sovvalli e/o rifiuti non compatibili, che verranno depositati
temporaneamente, nonché conferite a ditte autorizzate al recupero e/o
smaltimento.
-
In
relazione a quanto riportato dalla
relazione tecnica e nella relazione tecnica integrativa dell’attività a firma
del relatore dott. Geol. Enrico Lanti,
datate rispettivamente 25/7/2012 e 29 agosto 2013, considerato che:
1.
il
trattamento riguarderà soltanto rifiuti del tipo speciali non pericolosi
provenienti da attività di costruzione e demolizione;
2.
lo
stoccaggio delle diverse tipologie di rifiuto solido da recuperare,
consistenti in rifiuti inerti di cui
alla tabella 1, avverrà su superfici
di lavorazione pavimentate o cementate e qualora tali superfici non siano
disponibili verranno utilizzati teloni impermeabili a difesa del suolo, per essere
successivamente sottoposti alle operazioni di recupero (R5) per la produzione
di prodotti e/o sostanze inerte (ex mps) da utilizzare nel mercato dei
materiali edili;
3.
il
recupero delle tipologie di rifiuto descritte nella tabella 1, avverrà
utilizzando una macchina frantumatrice cingolato semovente marca CAMS
modello UTM 30.07 matricola n° 09/2114;
4.
sui
prodotti ottenuti (ex mps) saranno effettuate analisi di conformità come
previsto dalla Circolare Ministeriale n° 5205 del 15/7/2005 per l’accertamento
delle caratteristiche granulometriche e chimiche;
5.
presso
l’impianto saranno accettati i rifiuti solidi elencati nella tabella 1 sopra riportata;
6.
sono
state precisate i processi tecnologici, le attrezzature utilizzate, le
tipologie dei rifiuti da trattare, la potenzialità massima giornaliera
dell’impianto mobile le attività da cui provengono i rifiuti, i metodi di
trattamento e di recupero, nonché indicate le modalità di accertamento sui
prodotti inerti (mps) ed i rifiuti che vengono prodotti a seguito di detta
attività.
Sulla
base di quanto sopra esposto, esprime parere
tecnico favorevole all’utilizzo dell’impianto mobile per l’esercizio delle
operazioni di recupero di rifiuti non pericolosi presso i vari cantieri di
attività, a condizione che la Ditta Bellisario Due s.r.l.. si attenga a quanto
previsto dal comma 15 dell’art. 208 del D.Lgs. n° 152/06 e D.Lgs. n° 205/2010,
nonché dall’art. 50 della L.R. n° 45/2007, dalle disposizioni impartite nelle
Direttive Regionali – Deliberazione n° 629 del 9/7/2008 allegato 1 e,
relativamente alle categorie dei prodotti ottenuti a seguito dell’attività di
recupero, alle indicazioni dettate dagli Allegati alla Circolare n° 5205 del
15/7/2005, con le seguenti prescrizioni:
1.
dovranno
essere rispettate costantemente le norme tecniche previste dall’allegato 5 dal
D.M. 5/2/98 e D.M. 5/4/2006 n° 186;
2.
il
deposito dei rifiuti da sottoporre alle operazioni di recupero (R5) dovrà
avvenire in aree dedicate (da indicate in apposita planimetria prima della
campagna di attività) e ben separati tra loro (per tipologia) e da altri
materiali inerti recuperati;
3.
i
rifiuti destinati al recupero (R5) e stoccati in cumuli dovranno essere
separati tra di loro anche attraverso l’uso di barriere mobili o fisse tali da
non generare miscelazione tra di loro;
4.
tutti
i contenitori dei rifiuti (cassoni, fusti, recipienti vari, ecc.) devono possedere
adeguati requisiti di resistenza, in relazione alle proprietà chimico-fisiche
dei rifiuti stessi;
5.
tutte
le aree destinate a contenere i rifiuti e le aree di deposito delle MPS
prodotte dovranno essere provviste di apposita etichettatura riportante il rispettivo
codice CER e la corrispondente descrizione, ovvero la tipologia del materiale
recuperato e del rifiuto prodotto;
6.
per
le tipologie di rifiuto prodotte a seguito di manutenzione delle
apparecchiature in uso dall’azienda (ciclo produttivo), la ditta dovrà indicare
con apposita cartellonistica ad ognuno di essi i codici relativi, in attesa
dello smaltimento finale;
7.
le
materie (ex mps) e i rifiuti ottenuti a seguito di trattamento con l’impianto
mobile (frantumatore, macinatore e sistemi di vagliature), depositati
temporaneamente sul sito della campagna di attività, descritti nella relazione
tecnica (da indicare negli elaborati grafici), dovranno essere rispettivamente
recuperati e/o smaltiti senza determinare rischi per l’acqua, l’aria, il suolo,
nonché per la flora e la fauna e senza causare inconvenienti da rumori, odori
e/o emissioni polverulenti.
Inoltre,
per lo svolgimento delle singole campagne di attività di recupero rifiuti con
l’impianto mobile in oggetto, la ditta dovrà presentare (Regione Abruzzo e ARTA
scrivente), apposita comunicazione contenente:
-
la
data di inizio e la data di termine della campagna;
-
copia
del contratto o della lettera di affidamento dei lavori relativi
all’effettuazione della campagna oggetto di comunicazione;
-
specifico
diagramma giornaliero e settimanale che evidenzi fra le varie attività, il
tempo di effettivo utilizzo dell’impianto in relazione allo svolgimento della
campagna della comunicazione;
-
i
dati specifici inerenti l’attività, ad esempio:
·
descrizione
delle caratteristiche dei rifiuti trattabili nell’impianto con relativa
codifica (CER), quantità (in peso e volume);
·
relativo
riferimento all’allegato I del D.M. 5/2/98 e s.m.integrazioni;
·
indicare
la tipologia, quantità e destinazione dei rifiuti che si originano dall’attività
di recupero (sovvalli, scarti, ecc.);
·
descrizione
dettagliata del sito relativo alla campagna di attività, allegando una
planimetria del sito in scala adeguata (minimo 1:1000), riportante l’esatta
ubicazione dell’impianto, i confini dell’area prescelta per lo svolgimento
dell’attività con indicazione delle tipologie di insediamenti esistenti nelle
aree circostanti, al fine di valutare sotto il profilo ambientale i potenziali
rischi correlati all’esercizio dell’impianto;
·
le
modalità di esercizio (in ordine ad esempio allo svolgimento della specifica
attività, alle verifiche, alle analisi di controllo, alla registrazione dei
dati relativi all’attività);
·
il
nominativo e qualifica professionale del tecnico responsabile della gestione
del deposito dei rifiuti, nonché il
nominativo del personale di custodia;
8.
al
momento dell’esercizio dell’impianto la ditta dovrà inoltre effettuare una
misurazione fonometrica dell’attività. A tal proposito, deve essere adottato
ogni sistema teso alla diminuzione della rumorosità e devono essere comunque
rispettati i valori limite di emissione delle sorgenti sonore previsti dal DPCM
del 14/11/1997 e s.m.integrazioni. Lo scrivente Distretto si riserva di
valutare la Relazione Acustica e, eventualmente dettare prescrizioni in ordine
agli accertamenti da svolgere.
Alla
conclusione della campagna di attività con l’impianto mobile, la Ditta dovrà
presentare relazione tecnica conclusiva contenente documentazione di
chiusura cantiere. La stessa dovrà contenere:
-
analisi
chimiche (test di cessione sul rifiuto tal quale e/o sull’eluato), secondo le
procedure previste dal D.M. 5/2/98 e s.m.i. e certificazione relativa alla
rispondenza agli standard di cui all’allegato C
alla Circolare n° 5205 del 15/7/2005 sul/i prodotto/i ottenuti prima del
conferimento a ditte preposte al riutilizzo (reinterro, rilevati, sottofondi
stradali, ecc.);
-
copia
del registro di carico rifiuti, i quantitativi relativi ai singoli rifiuti
prodotti e smaltiti, nonché idonea documentazione relativa ai singoli quantitativi di prodotti (mps)
ottenuti;
-
predisporre
idonea documentazione indicante la destinazione finale dei rifiuti e dei
prodotti ottenuti a seguito di attività di recupero e conferiti, precisando in
particolare la ragione sociale e la sede dell’impianto di destinazione, con gli
estremi dell’autorizzazione rilasciata dall’Ente competente al suddetto
impianto;
Tutta
la documentazione sopra richiesta dovrà essere inviata agli Enti sopra citati
per le rispettive valutazioni di competenza.
Sono fatte salve le
valutazioni relative agli aspetti urbanistici, igienico sanitari e di
sicurezza, alla esistenza di vincoli e limitazioni di varia natura del/i sito/i
oggetto di campagna di attività con l’impianto mobile e a quant’altro non di diretta
competenza di questo Distretto Provinciale ARTA.
4.
di stabilire che la presente
autorizzazione riguarda le operazioni di trattamento R5 di cui all’Allegato C parte IV del D.Lgs 152/06 e s.m.i. per la produzione di prodotti inerti da
utilizzare nelle forme consentite dalle vigenti normative in materia nonché
altri materiali, scarti, sovvalli e rifiuti non compatibili, da avviare a
recupero e/o smaltimento nelle forme e le modalità stabilite dalla legge;
5.
di stabilire che, in ordine allo svolgimento delle
singole campagne di attività, da avviare secondo le modalità stabilite nella
D.G.R. n. 629 del 09.07.2008:
a.
devono
essere adempiute tutte le condizioni previste dal comma 15 dell’art. 208 del
D.Lgs.152/06 e s.m.i.;
b.
almeno
60 giorni prima dell’inizio di ogni campagna di attività, prima
dell’installazione dell’impianto in un qualsiasi cantiere, il responsabile deve
presentare alla Regione e/o Provincia nel cui
territorio si trova il sito prescelto, tutta la documentazione
necessaria ai fini delle procedure ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs.152/06 e
s.m.i. e darne contestuale comunicazione al Comune, all’ARTA ed alla Azienda
USL, competenti per territorio;
c.
sono
fatti salvi i compiti di vigilanza e controllo, in ordine al concreto utilizzo
dell’impianto, da parte della Provincia, dell’ ARTA, delle Aziende ASL e del
Comune, nel cui territorio sono effettuate le campagne di attività, per quanto
di rispettiva competenza, nonché le disposizioni ed i provvedimenti degli Enti
competenti in ordine alla operazioni di trattamento e smaltimento dei rifiuti;
d.
l’effettuazione
delle singole campagne di attività è subordinata alla preventiva acquisizione
del favorevole giudizio di compatibilità ambientale, di competenza statale o
regionale, ove la vigente disciplina nazionale e regionale richieda lo
svolgimento della procedura di VIA; qualora la stessa sia ritenuta necessaria,
l’installazione dell’impianto, oggetto della presente autorizzazione, è sospesa
fino alla definizione positiva della procedura di VIA;
6.
di stabilire inoltre, che
dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni per la gestione
dell’impianto:
a)
il
macchinario dovrà essere utilizzato esclusivamente da personale qualificato e
dotato di dispositivi di protezione individuale e, prima di ogni attivazione, si
dovrà comunicare il nominativo e la qualifica di un direttore tecnico
responsabile dell’impianto che dovrà garantire la custodia continuativa e la
regolare conduzione dell’impianto stesso; la Ditta deve valutare il rischio
dell’attività e prevedere gli accorgimenti necessari per la salute e la
sicurezza dei lavoratori, secondo le vigenti normative in materia;
b)
l’utilizzo
dell’impianto deve rispettare le prescrizioni contenute nel manuale d’uso
dell’impianto; relativamente alle componenti elettro-meccaniche, si richiama il
rispetto delle direttive comunitarie CE 98/37 (“direttiva macchine”), CEE
89/336 sulla compatibilità elettromagnetica e CEE 73/23 sulla bassa
tensione;
c)
per
l’esecuzione delle singole campagne di attività, le condizioni di funzionamento
dell’impianto dovranno essere conformi al D.Lgs. 04/09/2002, n. 262 “Attuazione della direttiva 2000/14/CE
concernente l’emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature
destinate a funzionare all’aperto”;
d)
le
operazioni di carico e scarico dei rifiuti devono avvenire in modo da evitare
dispersioni incontrollate in atmosfera e sul suolo; relativamente al
funzionamento dell’impianto si richiama al rispetto della normativa ambientale
in materia di emissioni in atmosfera, inoltre nell’esercizio dell’impianto
dovranno essere predisposti appositi sistemi atti a limitare la formazione
delle polveri nelle operazioni connesse alle attività di cantiere ed alla
movimentazione dei mezzi;
e)
deve
essere dimostrata l’attivazione della procedura per il rilascio del certificato
prevenzioni incendi e, comunque, devono essere sempre disponibili nell’area di
cantiere sistemi di rapido intervento nell’eventualità si sviluppino incendi;
f)
nel
caso sia espressamente previsto da normative regionali o provinciali, dovrà
essere preventivamente acquisita l’autorizzazione allo scarico delle acque ai
sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
g)
per
ogni singola attività la Ditta dovrà indicare all’Autorità competente
l’impianto di recupero e/o smaltimento a cui verranno conferiti i rifiuti
prodotti dalle stesse;
h)
il
deposito dei rifiuti dovrà avvenire su superfici pavimentate o cementate e,
qualora tali superfici non siano disponibili, utilizzando teloni impermeabili a
difesa del suolo;
i)
in
caso di blocco parziale o totale dell’attività dell’impianto a causa di
eventuali incidenti, deve essere data comunicazione alla Provincia, al Comune,
all’ARTA ed all’Azienda USL, competenti territorialmente;
j)
tutte
le attrezzature costituenti l’impianto devono essere sottoposte a periodiche
verifiche e manutenzioni al fine di garantirne e mantenerne l’efficienza,
procedendo alle riparazioni e/o sostituzioni necessarie;
k)
durante
lo svolgimento di ogni singola campagna di attività, una copia della presente
autorizzazione deve essere sempre disponibile presso l’impianto;
7.
di stabilire altresì, che:
a)
la
presente autorizzazione ha validità sull’intero territorio nazionale, nei
limiti ed alle condizioni stabilite dal comma 15 dell’art. 208 del D.Lgs.
152/06 e s.m.i.;
b)
la
garanzia finanziaria prevista dall’art. 208, comma 11, lett. g) del D.Lgs.
152/06 e s.m.i., che deve essere prestata dall’interessato, al momento
dell’avvio effettivo dell’esercizio dell’impianto, deve essere riferita ad ogni
singola campagna di attività dell’impianto mobile, in relazione ai quantitativi
ed alla tipologia di rifiuti oggetto dell’attività stessa; pertanto, per i
cantieri allestiti nella Regione Abruzzo, dovrà essere prestata ai sensi della
DGR n. 790/07, per i cantieri allestiti al di fuori della Regione Abruzzo si
dovrà fare riferimento alla specifica normativa regionale vigente;
c)
si
dovrà ottemperare da parte della Ditta agli obblighi previsti dall’art. 189 (Catasto dei rifiuti - MUD), dall’art.
190 (Registro di carico e scarico) e
dall’art. 193 (Trasporto dei rifiuti),
comunicazioni, ..etc. del Decreto Legislativo 3.04.2006, n. 152 e s.m.i.,
nonché per quanto riguarda le attività nella Regione Abruzzo, alla trasmissione
di una comunicazione, con cadenza semestrale,
al Servizio Ambiente della Provincia di Chieti ed all’ARTA Abruzzo – Distretto
Provinciale di Chieti, concernente la quantità di rifiuti movimentati, la
provenienza e la loro destinazione, in conformità con le disposizioni di cui
alla DGR n. 778 del 11.10.2010; è
fatto salvo, comunque, il rispetto di quanto prescritto in ordine al deposito
temporaneo dei rifiuti ai sensi dell’art. 183 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
d)
è
fatto obbligo di comunicare tempestivamente alle Autorità competenti, le
eventuali variazioni relative all’impianto autorizzato o all’assetto
societario;
e)
in
caso di cessione dell’attività autorizzata la Ditta dovrà darne tempestiva
comunicazione e contestualmente il subentrante dovrà chiedere la volturazione
dell’autorizzazione allegando la necessaria documentazione; le autorizzazioni
inerenti l’intero impianto verranno revocate nell’eventualità che il
procedimento di volturazione abbia esito negativo;
f)
la
presente autorizzazione deve essere sempre custodita, anche in copia, presso la
sede legale della Ditta durante lo svolgimento di ogni singola campagna di
attività, copia della stessa deve essere disponibile presso il sito operativo;
8.
di prescrivere che nell’impianto
oggetto della presente autorizzazione non possono essere esercitate altre
attività, ancorché afferenti alla gestione dei rifiuti così come già previsto
dalle vigenti norme regionali, ogni modifica agli impianti e/o alle attività di
gestione deve essere preventivamente autorizzata dalla Regione Abruzzo;
9.
di precrivere che all’ingresso
possono essere ammessi solo i rifiuti autorizzati e che quelli in uscita
dall’impianto mobile devono essere assolutamente coerenti con la tipologia di
discarica da individuarsi per il successivo smaltimento e/o recupero previsto
dalla legge;
10.
di fare salve eventuali ed
ulteriori autorizzazioni, visti, pareri, nulla-osta e prescrizioni di
competenza di altri Enti e Organismi, nonché le altre disposizioni e direttive
vigenti nella materia; sono fatti salvi,
infine, eventuali diritti di terzi;
11.
di stabilire che il presente
provvedimento è soggetto a revoca o modifica, ove risulti accertata
pericolosità o dannosità dell’attività esercitata e nei casi di violazione di
legge, di normative tecniche e/o delle prescrizioni contenute
nell’autorizzazione, con l’eventuale e conseguente applicazione dei
provvedimenti previsti dalla parte IV del D.Lgs 3/04/2006, n. 152 e s.m.i.;
12.
di disporre l’invio del
presente provvedimento alla Provincia di Chieti, all’ARTA Abruzzo - Distretto
provinciale di Chieti, all’ARTA Abruzzo
- Direzione Centrale di Pescara,
nonché a tutte le Regioni ed alle Province Autonome di Trento e Bolzano;
13.
di redigere il presente
provvedimento in n. 1 originali, che viene notificato ai sensi di legge alla Società beneficiaria, attraverso il SUAP
competente per territorio;
14.
di disporre la pubblicazione
del presente provvedimento, limitatamente agli estremi, all’oggetto ed al
dispositivo, sul Bollettino Ufficiale
della Regione Abruzzo (B.U.R.A).
Contro
il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente
Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso
straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla notifica del
presente atto.
IL DIRIGENTE DEL
SERVIZIO
Ing.
Gianfranco Piselli