IL
DIRIGENTE DEL SERVIZIO
VISTO il Regolamento
(CE) n. 178/2002 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 28 gennaio2002, che
stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare,
istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel
campo della sicurezza alimentare;
VISTO il Regolamento
(CE) n. 852/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004,
sull’igiene dei prodotti alimentari;
VISTO il Regolamento.(CE) n. 853/2004 del Parlamento Europeo e del
Consiglio del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di
igiene per gli alimenti di origine animale;
VISTO il Regolamento
(CE) n. 882/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004,
relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla
normativa, in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul
benessere degli animali;
VISTO il Regolamento
(CE) n. 854/2004, che stabilisce norme specifiche per l’organizzazione di
controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano;
VISTO il Regolamento
(CE) n. 183/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 gennaio 2005,
che stabilisce requisiti per l’igiene dei mangimi;
VISTA la decisione
della Commissione n. 2006/677/CE del 29 settembre 2006, che stabilisce le linee
guida che definiscono i criteri di esecuzione degli audit a norma del
regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai
controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia
di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli
animali;
VISTO il D. Lgs. 6 novembre 2007, n. 193, recante “Attuazione della
direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e
applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore e, in particolare,
l’art. 2 che individua, tra l’altro, le Regioni quali Autorità competenti ai
fini dell’applicazione dei regolamenti (CE) 882/2004, 854/2004;
RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta regionale
d’Abruzzo n. 276 del 12.04.2010 ad oggetto: “Linee Guida relative ai controlli
ufficiali sulla filiera degli alimenti, formazione, standards,
elenco e disciplina di Audit”;
DATO ATTO che con tale Deliberazione la
Giunta regionale, nell’approvare il programma di formazione per gli Auditor,
Ispettore ed Esperto tecnico in materia di Controlli Ufficiali per la Sicurezza
Alimentare ed i requisiti per l’esercizio dell’attività, ha istituito l’Elenco
Regionale degli Auditors presso il Servizio Veterinario della Direzione
Politiche della Salute della Regione Abruzzo, incaricando il Servizio Sanità
Veterinaria e Sicurezza Alimentare della costituzione, della eventuale
suddivisione in sezioni, della validazione e della pubblicazione dell’elenco
regionale degli Auditors e la relativa modulistica e documentazione per
accedere all’elenco in questione;
VISTA la precedente
Determinazione n. DG/21/14 del 1.3.2012 ad oggetto: “Costituzione dell’Elenco
regionale degli Auditors”, con la quale è stato formalmente costituito l’Albo
regionale, distinguendolo in n. 3 Sezioni diverse e, precisamente;
·
Sezione
“A” – riservata ad Auditor per gli audit
dell'Autorità regionale (interni) (ACR) e verso le Autorità competenti
territoriali (ACT)
nonché le O.S.A.;
·
Sezione
“B” – riservata a Auditor per audit
interni del Sistema Gestione della Qualità (SGQ), territoriale ASL (ACT), auditor
per audit verso gli operatori del settore alimenti e mangimi (OSA).
·
Sezione
“C” – riservata agli Esperti tecnici;
PRESO ATTO che con la
Determina stessa è stato anche stabilito
che l’Elenco sarebbe stato aggiornato periodicamente e, comunque, solo in
presenza di almeno una istanza di inserimento nell’elenco e sono state anche
fissate le regole per l’aggiornamento dell’elenco e la cancellazione dallo
stesso di coloro che non dimostrino le attività connesse al mantenimento della
qualifica;
ACCERTATO che per la
presentazione delle istanze di iscrizione o per la presentazione di apposite
dichiarazioni ai fini del mantenimento della qualifica e dell’iscrizione
nell’elenco, gli interessati dovevano presentare apposita istanza, da produrre
direttamente al Servizio Sanità Veterinaria e Sicurezza Alimentare – Via Conte
di Ruvo n. 74 – PESCARA , sulla modulistica approvata con la citata
Determinazione n. DG/21/14 del 1.3.2012;
VISTA l’istanza
prodotta dal Dr. Fiorentino Gilberto
Vincenzo, nato a Casoli il 14.05.1957 ed ivi residente in Via Fiorentini, 4 –
Cod. Fisc. FRNGBR57E14I398S in data 24.08.2015 e registrata al protocollo
del Servizio al n. RA/216893 in data 25.08.2015;
VERIFICATO che l’istante è in
possesso dei requisiti previsti per l’iscrizione all’Elenco regionale degli
Auditors;
RITENUTA la regolarità tecnico-amministrativa nonché la
legittimità del presente provvedimento;
VISTA la L.R. 14 settembre 1999, n. 77
recante “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo” e le sue
successive modifiche ed integrazioni;
DETERMINA
per le ragioni e le
finalità espresse in narrativa
1.
di accogliere l’istanza sopra generalizzata e di
inserire il richiedente nell’Elenco Regionale degli Auditors al n° RA/82/B
della Sezione “B”;
2.
di dare atto che l’Elenco regionale degli Auditors, a
seguito del presente inserimento,
risulta aggiornato con i nominativi riportati in grassetto sui prospetti
allegati, e con i numeri di codice seguenti:
-
Sezione
“A” – Auditor
Senior - nessun aggiornamento
-
Sezione “B” – Auditor
Junior -
n. RA/82/B;
-
Sezione
“C” – Esperti tecnici
- nessun aggiornamento
3.
di rammentare che ai fini del
mantenimento della qualifica e dell’iscrizione nell’Elenco regionale degli Auditor
gli interessati dovranno produrre, direttamente al Servizio Sanità Veterinaria
e Sicurezza Alimentare – Via Conte di Ruvo n. 74 – PESCARA entro e non oltre il
31 dicembre di ogni tre anni, una apposita dichiarazione (redatta secondo
l’allegato modello B), alla quale dovranno essere acclusi gli attestati
dimostrativi e/o le autodichiarazioni di aver eseguito le attività connesse al
mantenimento della qualifica meglio precisate al precedente punto del presente
provvedimento;
4.
di pubblicare la presente Determinazione sul B.U.R.A.;
5.
di trasmettere copia della presente determinazione al
Direttore Regionale del Dipartimento DPF, ai sensi dell’art. 16 della L.R. 10
maggio 2002, n. 7.
IL DIRIGENTE DEL
SERVIZIO
Dott.
Giuseppe Bucciarelli