Art. 1
(Inserimento dell'articolo 7 bis allo Statuto)
1.
Dopo
l’articolo 7 dello Statuto è inserito il seguente:
"Art.
7 bis
(Diritto al cibo)
1. La Regione promuove il diritto al cibo e
ad una alimentazione adeguata, intesi come diritto ad avere un regolare,
permanente e libero accesso a un cibo di qualità, sufficiente, sano e
culturalmente appropriato, che garantisca il soddisfacimento mentale e fisico,
individuale e collettivo, necessario a condurre una vita degna.
2. Per il conseguimento delle finalità di
cui al comma 1, la Regione contribuisce a favorire e determinare misure per il
contrasto alla malnutrizione, sia nella forma di denutrizione che di sovrappeso
e obesità, per la lotta agli sprechi, in particolare alimentari, e ai
cambiamenti climatici, quali aspetti fondamentali del diritto alla salute,
anche nella sua specificazione di diritto ad un ambiente sano e ne sostiene le
attività di informazione e sensibilizzazione.".
La
presente Legge Statutaria Regionale sarà pubblicata nel “Bollettino Ufficiale
della Regione”.
E’
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come Legge Statutaria
della Regione Abruzzo.
L’Aquila, addì 15 Settembre 2015
IL
PRESIDENTE
Dott. Luciano
D’Alfonso
Testo
di deliberazione statutaria della Regione Abruzzo approvato dal Consiglio
regionale, ai sensi dell’art. 123, secondo comma della Costituzione, in prima
lettura, nella seduta del 10.3.2015 con verbale n. 22/6 ed, in seconda lettura,
nella seduta del 26.5.2015, con verbale 33/2, con la maggioranza prescritta
dallo Statuto della Regione.